Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo: il decreto è in Gazzetta

Nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dello scorso 8 novembre è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, disciplinante la rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo. Il numero massimo di rate applicabili alle cartelle esattoriali sale da 72 a 120, come indicato nello stesso Decreto del Fare.

Piani ordinari e piani straordinari. Con il nuovo decreto pubblicato nella G.U. n. 262, agli attuali piani di rateazione ordinari - concedibili fino ad un massimo di 72 rate mensili nelle ipotesi in cui il contribuente versi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà o in caso di comprovato peggioramento di tale situazione - si sono voluti affiancare i piani di rateazione straordinari, diluibili fino a 120 rate mensili nelle ipotesi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria volontà, purché ricorrano 2 condizioni art. 52 d.l. n. 69/2013 . Le prima riguarda l’accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario la seconda, invece, riguarda la solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile. I piani di rateazione sono 4. Il primo è un piano ordinario che scatta in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica d.p.r. n. 602/1973 e prevede un massimo di 72 rate. Il secondo è un piano straordinario che può essere domandato invece di fronte a una comprovata e grave situazione di difficoltà, indipendente dalla responsabilità del debitore e collegata alla congiuntura economica il debito si potrà spalmare in 120 rate. Tale piano straordinario scatta quando il contribuente non è in grado di pagare una rata superiore alla soglia del 20% sul reddito mensile per i privati e del 10% sul valore della produzione per le imprese. È previsto, poi, un piano di proroga ordinario in caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea difficoltà del richiedente da 72 a 120 rate . Infine, esiste un piano di proroga straordinario in presenza di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità , anche in questo caso si passerebbe da 72 o 120 rate. Disposizioni transitorie. L’art. 4 del decreto, inoltre, in via transitoria, prevede che i piani di rateazione ordinari e quelli in proroga ordinari già accordati alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, possono, su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di cui all'art. 3, essere aumentati fino a 120 rate . Effetti da monitorare. Infine, all’art. 5 del d.m. è previsto che Equitalia S.p.a., per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, dovrà presentare una relazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno, in ordine agli effetti sull'andamento delle riscossioni dell'anno precedente derivanti dall'introduzione dei piani di rateazione straordinari e dalla modifica del numero delle rate anche non consecutive, non pagate nel corso del periodo di rateazione, necessarie per la decadenza dal beneficio della dilazione .

Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 novembre 2013 G.U. 8 novembre 2013, n. 262 Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo, come previsto dall'articolo 52, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comma 1, che stabilisce che l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comma 1-bis, che stabilisce che, in caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comma 1-ter, che stabilisce che il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno Visti i criteri attualmente adottati ai fini dell'individuazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà prevista dal citato art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e per la conseguente concessione del beneficio della dilazione Visto l'art. 52, comma 1, lett. a , n. 1 , del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, che inserisce all'art. 19 citato, il comma 1-quinquies, in base al quale la rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni a accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario b solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma Visto l'art. 52, comma 1, lett. a , n. 2 , del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, che modifica il comma 3 del citato art. 19, prevedendo che il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e che l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto é immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e che il carico non può più essere rateizzato in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive Visto l'art. 52, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, che stabilisce che le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1, lettera a sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze Considerato che, le disposizioni richiamate hanno inteso affiancare agli attuali piani di rateazione ordinari, concedibili fino ad un massimo di 72 rate mensili nelle ipotesi in cui il contribuente versi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà o in caso di comprovato peggioramento di tale situazione, i piani di rateazione straordinari, concedibili fino ad un massimo di 120 rate mensili nelle ipotesi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica e che a tali piani di rateazione straordinari non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 19, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Considerato che i piani di rateazione possono essere prorogati una sola volta, a condizione che non sia intervenuta decadenza Considerata la necessità di procedere, al fine di dare attuazione alla disposizione richiamata, all'emanazione del decreto ministeriale con il quale si individuano le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dal meccanismo di rateazione di nuova introduzione Decreta Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per a piano di rateazione ordinario piano di rateazione della durata massima di 72 rate b piano di rateazione in proroga ordinario piano di rateazione in proroga della durata massima di 72 rate c piano di rateazione straordinario piano di rateazione della durata massima di 120 rate d piano di rateazione in proroga straordinario piano di rateazione in proroga della durata massima di 120 rate. Art. 2 Piani di rateazione 1. All'atto della richiesta di un piano di rateazione, il debitore può alternativamente a chiedere un piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi del comma 1, dell'art. 19, del d.P.R. n. 602/1973 b chiedere un piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 1-quinquies, dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973. 2. All'atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione ordinario, il debitore può alternativamente a chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi del comma 1-bis , dell'art. 19, del d.P.R. n. 602/1973 b chiedere un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, ai sensi del combinato disposto dei commi 1-bis e 1-quinquies , dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973. 3. All'atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione straordinario, il debitore può alternativamente a chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi del comma 1-bis , dell'art. 19, del d.P.R. n. 602/1973 b chiedere un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, ai sensi del combinato disposto dei commi 1-bis e 1-quinquies , dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973. 4. Il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga. Art. 3 Condizioni per la richiesta del piano di rateazione 1. Per la richiesta dei piani straordinari, fermo l'accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà prevista dall'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ai fini della ripartizione in rate del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la comprovata e grave situazione di difficoltà di cui allo stesso art. 19, comma 1-quinquies, indipendente dalla responsabilità del debitore e legata alla congiuntura economica, é attestata dallo stesso debitore con istanza motivata, da produrre all'agente della riscossione unitamente alla documentazione comprovante i requisiti di cui al comma 2. 2. L'agente della riscossione concede i piani straordinari nel caso in cui ricorrano congiuntamente la condizione di accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario e quella di solvibilità dello stesso debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile. Tali condizioni sussistono quando l'importo della rata a per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, é superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddituale ISR , rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza b per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a , é superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1 , 3 e 5 , del codice civile e l'indice di liquidità [ Liquidità differita + Liquidità corrente / Passivo corrente ] é compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata. 3. Il numero delle rate dei piani straordinari é modulato in funzione del rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore della produzione di cui al comma 2 lettere a e b, secondo le tabelle A e B allegate al presente decreto. Art. 4 Disposizione transitoria 1. I piani di rateazione ordinari e i piani di rateazione in proroga ordinari già accordati alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di cui all'art. 3, essere aumentati fino a 120 rate. Art. 5 Monitoraggio degli effetti 1. Equitalia S.p.a., per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, presenta una relazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno, in ordine agli effetti sull'andamento delle riscossioni dell'anno precedente derivanti dall'introduzione dei piani di rateazione straordinari e dalla modifica del numero delle rate anche non consecutive, non pagate nel corso del periodo di rateazione, necessarie per la decadenza dal beneficio della dilazione. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.