Veicoli di interesse storico, l’esenzione dalla tassa dipende dalla certificazione ASI

La contestazione circa l’insussistenza dei requisiti legittimanti l’esenzione dalle tasse automobilistiche per veicoli di interesse storico e immatricolazione ultraventennale deve essere oggetto di un apposito avviso di accertamento .

La Corte di Cassazione – con l’ordinanza n. 23624 del 17 ottobre 2013 – si è pronunciata sulla controversia relativa ad una cartella di pagamento emessa per insufficiente versamento delle tasse automobilistiche concernenti un veicolo di interesse storico di immatricolazione ultraventennale. Il caso. Il contribuente lamentava la violazione dell’art. 63 l. n. 342/2000 in quanto – a suo parere – la Corte Territoriale non aveva considerato rilevante, ai fini della fruizione dei benefici fiscali previsti per i veicoli di interesse storico di immatricolazione ultraventennale, la certificazione ASI, mentre, aveva ritenuto sufficiente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con il quale si provava il buono stato di conservazione. Veicolo di interesse storico e collezionistico. I Giudici di legittimità hanno considerato infondato il ricorso perché l’esenzione dalla tassa di possesso automobilistica in favore dei veicoli ritenuti di particolare interesse storico e collezionistico, dipende dall’accertamento costitutivo dell’ASI. L’adempimento di tale compito – hanno sottolineato i Giudici – è limitato da un elenco analitico di modelli e marche ed ha portata generale e astratta ovvero, riguarda categorie complessive di veicoli . Di conseguenza la contestazione circa l’insussistenza dei requisiti legittimanti l’esenzione non può costituire il presupposto implicito di una procedura di riscossione sul mero presupposto del non avvenuto adempimento dell’imposta integrale ma deve essere oggetto di un apposito avviso di accertamento . fonte www.fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 25 settembre – 17 ottobre 2013, numero 23624 Presidente Cicala – Relatore Iacobellis Svolgimento del processo La controversia promossa da T.R. contro la Regione Emilia e Romagna è stata definita con la decisione in epigrafe, con cui è stato rigettato l'appello proposto dalla Regione avverso la sentenza della CTP di Bologna numero 53/9/2008 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento numero 0452004282652 emessa per insufficiente versamento delle tasse automobilistiche dell'anno 2004. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività ha svolto il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. Il presidente ha fissato l'udienza del 25/9/2013 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione. Motivi della decisione Con unico motivo la ricorrente assume la violazione dell'art. 63 della L. 342/2000 laddove la CTR ha escluso la rilevanza, al fine di fruire dei benefici fiscali previsti per i veicoli di interesse storico di immatricolazione ultraventennale, della certificazione ASI , ritenendo sufficiente, ai fini della prova del buono stato di conservazione, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà Il ricorso è infondato alla luce dei principi affermati da questa Corte Sez. 6-5, Sentenza numero 3837 del 15/02/2013 secondo cui l'esenzione dalla tassa di possesso automobilistica prevista dall'art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, numero 342, in favore dei veicoli ritenuti di particolare interesse storico e collezionistico, dipende dall'accertamento costitutivo dell'ASI, delegata all'adempimento di tale compito dall'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, numero 445, che non ha effetto ad rem , è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli. Nella specie, immatricolati da oltre vent'anni con determinate caratteristiche tecniche . Ne consegue che la contestazione circa l'insussistenza dei requisiti legittimanti l'esenzione deve essere oggetto di un apposito avviso di accertamento e non può, invece, costituire il presupposto implicito di una procedura di riscossione, sul mero presupposto del non avvenuto adempimento dell'imposta integrale. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva. P.Q.M. Rigetta il ricorso.