Imposta sostitutiva: pagamento a rate con tasso fisso al 3%

Per il versamento in 3 rate dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili d’impresa si applica in ciascuna rata il tasso di interesse fisso del 3%, a prescindere dalla misura dell’interesse legale vigente negli anni 2010 e 2011. Questa è la risposta fornita dalle Entrate in un’interrogazione presentata alla Camera, dopo che alcune società hanno ricevuto comunicazioni di irregolarità.

In risposta ad un’interrogazione presentata il 16 ottobre scorso alla Camera, è stato chiarito dall’Amministrazione finanziaria che nell’ipotesi in cui il contribuente abbia provveduto ad eseguire il versamento in forma rateale dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili di impresa ai sensi dell’art. 15, d.l. n. 185/2008 convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009 trova applicazione - per ciascuna delle 3 rate - il saggio di interesse fisso del 3%. Ciò resta valido indipendentemente dalla misura del saggio di interesse legale in vigore negli anni 2010 e 2011. La risposta circa la corretta interpretazione della disciplina relativa al calcolo degli interessi sull’imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili di impresa, è pervenuta a seguito dei forti dubbi interpretativi al riguardo e per il fatto che alcune società stanno ricevendo avvisi di irrogazione delle sanzioni per presunti minori versamenti della seconda e terza rata dell’imposta sostitutiva. Pagamento rateale dell’imposta sostitutiva. L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’art. 15, co. 22, D.L. n. 185/2008, prevede che il pagamento dell’imposta sostitutiva possa essere dilazionato in tre rate, la prima va pagata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mentre le altre due entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, relative ai periodi d’imposta successivi. In particolare, i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, che hanno eseguito la rivalutazione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 e hanno optato per il versamento rateale dell’imposta sostitutiva, dovevano effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2009 e quello delle due rate successive entro il 16 giugno 2010 e il 16 giugno 2011. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Applicazione del tasso fisso in ciascuno dei 3 versamenti. L’Agenzia delle Entrate precisa che l’indicazione nella disposizione in esame della misura del tasso di interesse del 3%, comporta l’applicazione di tale tasso fisso, in ciascuno dei 3 versamenti previsti a prescindere dalla misura del saggio di interesse legale in vigore negli anni 2010 e 2011. Pertanto, a partire dal mese di settembre 2013, fa sapere che ha impartito agli uffici di procedere alla disapplicazione della sanzione relativa ai maggiori interessi dovuti in applicazione del tasso del 3%, rispetto alle misure inferiori del saggio legale in vigore alle scadenze della seconda e della terza rata. fonte www.fiscopiu.it

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