Niente IRAP per il medico-chirurgo con un alto reddito e auto di lusso

Non paga necessariamente l'IRAP il contribuente che dichiara un alto reddito e che si sposta con un'auto di lusso.ÂÂ

Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 23113 dell'11 ottobre 2013, in accoglimento del ricorso avanzato da un medico. Il caso. Gli Ermellini hanno sconfessato l’operato dei giudici tributari di merito, che avevano condannato al pagamento dell'Irap un medico, la cui attività professionale si svolgeva a favore di una clinica convenzionata ,per il solo fatto di possedere un'automobile di grossa cilindrata e di aver dichiarato oltre 100 mila euro. Per tali giudici di merito questi due dati erano da soli sufficienti a configurare, o meglio, a far presumere l'esistenza di un'organizzazione autonoma del professionista. Reddito elevato e auto di lusso non necessariamente fanno scattare l’IRAP. Per la Suprema Corte in tema di Irap, presupposto per l'applicazione dell'imposta, ex art. 2, d.lgs. 15 dicembre 1997, numero 446, è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l'esercizio della professione, oppure si avvalga in modo non occasionale dì lavoro altrui. Ad avviso della Cassazione, la CTR non ha fatto corretto uso di tale principio, in quanto ha dedotto l'esistenza dell'autonoma organizzazione solo dall'entità del reddito conseguito che di per sé non è indice di assoggettamento al tributo e dall'auto utilizzata dal contribuente per giungere sul posto di lavoro, senza peraltro prendere nella giusta considerazione i dati risultanti dalla dichiarazione solo 620 euro per compensi ai collaboratori . Se la struttura è gestita da altri Il medico è tenuto a versare l’Irap solo quando risulta il fondatore della struttura in cui svolge la sua attività e non quando si appoggia a una struttura gestita da altri In base all'art. 2, d.lgs. 15 dicembre 1997, numero 446 come modificato dall'art. 1, d.lgs. 10 aprile 1998, numero 137 , ai fini della soggezione ad Irap dei proventi di un lavoratore autonomo o un professionista non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia autonoma , cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi non sono, pertanto, soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata Cass. numero 9692/2012 . Il professionista deve pagare l'Irap solo quando la struttura che lo coadiuva nella sua attività l'ha fondata lui e non quando si appoggia a una struttura gestita da altri. Nella sostanza, ai fini dell'autonoma organizzazione, per l'applicazione dell'Irap è necessaria l'esistenza di una struttura predisposta dal professionista con personale da lui dipendente mentre tale requisito, non si realizza quando il professionista operi all'interno di una struttura da altri gestita . L'Irap non è legata all'entità dei guadagni perché può verificarsi che l'Irap possa essere inapplicabile quando tali guadagni siano frutto di capacità professionali od artistiche, senza il concorso di una stabile organizzazione .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 9 maggio - 11 ottobre 2013, n. 23113 Presidente Cappabianca – Relatore Cigna Svolgimento del processo G.C., medico chirurgo, proponeva ricorso dinanzi alla TP di Milano avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate dì Milano aveva chiesto il pagamento della somma di euro 10.896,00, a titolo di IRAP relativo all'anno 2002 a sostegno del ricorso evidenziava che la sua attività professionale si svolgeva sostanzialmente in favore di un solo principale committente, senza disporre in alcun modo di capitale e lavoro, sicché era da ritenersi insussistente il requisito dell'autonoma organizzazione. L'adita CTP rigettava il ricorso. Con sentenza depositata il 23-9-2008 la CTR Lombardia rigettava l'appello del contribuente in motivazione la CTR, precisato che l'abitualità e l'esistenza di un'autonoma organizzazione costituivano il presupposto impositivo dell'IRAP e che quindi andavano escluse dall'imposizione solo le attività di collaborazione continuata e continuativa e di lavoro occasionale , rilevava che il reddito al netto delle spese di euro 116.546,00, percepito dal contribuente nel periodo d'imposta in questione e risultante dalla documentazione fiscale in atti, poteva essere giustificato solo dalla presenza di una complessa attività autonoma, con utilizzo di grandi mezzi e di personale adeguato in particolare evidenziava che, da quanto risultante ex actis, il contribuente nel 2000 aveva fatto uso, quale mezzo necessario di trasporto dalla casa di abitazione alla clinica convenzionata, di un veicolo di produzione straniera e dall'elevato costo. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il contribuente affidato a quattro motivi resisteva l'Agenzia con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo il contribuente, denunziando - ex art. 360 n. 3 cpc - violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.l. 446/97 e succ. mod., si doleva che la CTR avesse individuato in astratto i soggetti passivi della norma tributaria, in base alla mera appartenenza ad una delle categorie previste dall'art. 49, comma 1 , TUIR, senza avere riguardo alla concreta situazione di esso contribuente libero professionista. Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando - ex art. 360 n. 5 cpc - omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo, deduceva che la CTR non aveva per nulla chiarito in base a quale ragionamento logico aveva ritenuto che la su indicata norma escludesse dal proprio campo dì applicazione solo le attività di collaborazione continuata e continuativa e di lavoro occasionale . Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando - ex art. 360, comma 1 n. 3 cpc - violazione dell'art. 2 d.l. 446/97 e succ. mod., si doleva che la CTR avesse desunto la sussistenza del requisito della rilevante ed autonoma organizzazione solo dalla utilizzazione di un automezzo di rilevante valore e dall'erogazione di pressocchè inesistenti compensi a terzi in particolare, per il 2002 compensi a terzi per euro 620.000,00 a fronte di un valore di produzione per euro 116-546,00 . Con il quarto motivo il ricorrente, denunziando - ex art. 360, comma 1 n. 5 cpc - omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo, deduceva che la CTR, in primo luogo, non aveva per nulla spiegato per quale ragione l'utilizzo di un autoveicolo ausiliario e meramente servente rispetto ad attività già sottoposta a tassazione sul reddito potesse ex se connotare il requisito dell'autonomia in secondo luogo, non aveva considerato che vi era in atti la prova documentale dell'assenza di dipendenti e collaboratori e che non poteva presumersi la sussistenza degli stessi dal solo valore complessivo delle spese sostenute. I detti motivi, tutti ammissibili in quanto sufficientemente illustrati e conclusi con idoneo quesito di diritto, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono fondati. Per costante e condiviso principio di questa Corte, invero, In tema di IRAP, presupposto per l'applicazione dell'imposta, secondo la previsione dell'art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l'esercizio delta professione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui Cass. 26161/2011 . La CTR non ha fatto corretto uso di tale principio, in quanto ha dedotto l'esistenza dell'autonoma organizzazione solo dall'entità del reddito conseguito che di per sé non è indice di assoggettamento ad IRAP e dall'auto utilizzata dal contribuente per giungere sul posto di lavoro, senza peraltro prendere nella giusta considerazione i dati risultanti dalla dichiarazione in particolare compensi a terzi solo per euro 620,00, a fronte del reddito di euro 116.546,00 . Alla stregua di quanto sopra, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l'impugnata sentenza, con rinvio per nuovo esame alla CTR Lombardia, diversa composizione, che provvedere anche alla regolamentazione delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo esame alla CTR Lombardia, diversa composizione, che provvedere anche alla regolamentazione delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità. Â