Definito l’elenco delle associazioni senza fini di lucro

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013, il Decreto del 13 febbraio scorso, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze individuava i soggetti beneficiari delle agevolazioni previste per i soggetti che svolgono particolari attività di interesse storico, artistico e culturale.

L’art. 1, comma 185, Legge 27 dicembre 2006, numero 296 riserva alle associazioni senza fini di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali , particolari agevolazioni di natura fiscale, dietro specifica domanda da inoltrare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, dal 20 luglio al 20 settembre di ciascun anno. Esenzioni IRES e liberalità. I benefici consistono da un lato nell’esenzione dall’IRES, dall’altro nella considerazione che le donazioni, così come le prestazioni gratuite, compiute dalle persone fisiche a favore delle associazioni in parola sono considerate liberalità ai fini impositivi. Niente scritture contabili. Ulteriore agevolazione consiste nel fatto che coloro che gestiscono le necessarie attività connesse alle finalità istituzionali non hanno obblighi di tenuta delle scritture contabili e non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta . Benefici sì, ma non per tutti. Non a tutti sono concessi i benefici. Infatti, spetta all’Amministrazione il controllo dei requisiti e, come rilevato dal comma 186 della L. 296/2006, la verifica in ordine al fatto che non venga superato l’onere complessivo di 5 milioni di euro legato alla misura agevolativa. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 13 febbraio 2013, rappresenta dunque il momento conclusivo dell’iter di richiesta delle associazioni, che potranno così controllare la sussistenza del proprio nominativo fra i soggetti chiamati a godere di questo tipo di agevolazioni.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 13 febbraio 2013 G.U. 18 marzo 2013, n. 65 Individuazione dei soggetti a cui si applicano, per l'anno d'imposta 2012, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunita' locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa', indicati dall'art. 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni Visto l'art. 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al Ministro dell'economia e delle finanze di individuare con proprio decreto i soggetti a cui si rendono applicabili le disposizioni recate nell'art. 1, comma 185, della medesima legge n. 296 del 2006, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007, n. 228, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 dicembre 2007, n. 288, recante Regolamento concernente l'individuazione dei soggetti a cui si applicano le disposizioni del comma 185 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 2007, n. 299, recante Approvazione del modello di domanda per l'ammissione ai benefici previsti dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore delle associazioni senza fini di lucro Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Considerata la necessita' di individuare i soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 185, della predetta legge n. 296 del 2006, nel rispetto dell'onere complessivo a carico dello Stato fissato dal successivo comma 186 Considerata la verifica effettuata dall'Agenzia delle entrate in sede d'istruttoria, in ordine alla sussistenza dei requisiti formali dei soggetti istanti, attraverso l'esame delle domande pervenute e certificata con la predisposizione dell'elenco dei soggetti ritenuti idonei, redatto secondo i criteri indicati nel predetto decreto n. 228 del 2007 Rilevato che dalla stima effettuata dal Dipartimento delle finanze l'onere complessivo, per l'anno d'imposta 2012, rispetta ampiamente il limite fissato dall'art. 1, comma 186, della citata legge n. 296 del 2006 Decreta Art. 1 1. Per l'anno d'imposta 2012, le associazioni senza fine di lucro a cui si rendono applicabili le disposizioni recate dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono individuate, senza pregiudizio per le eventuali ulteriori attivita' di accertamento, nell'elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.