Commissione europea: sì alle esenzioni degli enti non commerciali. Ma la vecchia ICI era un illecito aiuto di Stato

Gli enti senza scopo di lucro svolgono un ruolo sociale importante, di cui il regime italiano di imposte sugli immobili tiene conto. Tuttavia, quando tali enti operano sugli stessi mercati degli operatori commerciali, dobbiamo assicurarci che non beneficino di vantaggi indebiti. La nuova normativa italiana sulla tassazione dei beni immobili garantisce che ciò non avvenga .

Queste le parole del Vicepresidente della Commissione europea e Commissario responsabile per la Concorrenza, Joaquìn Almunia, a contornare il comunicato stampa, emanato dalla Commissione il 19 dicembre 2012, con cui si dichiara conclusa l’indagine sul regime di esenzioni previsto in Italia. Le esenzioni ICI erano illegittime. La Commissione sottolinea che il precedente regime di esenzioni per l’ICI, stabilito dal 2006, ha costituito per tutto il periodo di vigenza, fino al 2011, una violazione delle norme europee in materia di aiuti di Stato. Infatti agli enti non commerciali che svolgevano attività specifiche, ovvero attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di natura religiosa o cultuale veniva consentito di svolgere attività di natura non esclusivamente commerciale negli immobili esentati dal versamento dell’imposta. L’Italia non deve recuperare i 5 anni di illeciti aiuti. Le autorità italiane hanno dimostrato che il recupero sarebbe impossibile, perché non si può determinare con certezza quali porzioni di immobile fossero utilizzate solo per fini non commerciali e quali altre porzioni per altre finalità. La Commissione, quindi, non ingiunge all’Italia il recupero degli aiuti indirettamente dati. L’IMU è conforme alle norme dell’UE. La Commissione riscontra inoltre che dall’inizio del 2012 l’IMU ha preso il posto dell’ICI. La disciplina della nuova imposta è equilibrata. Le esenzioni riconosciute non costituiscono aiuti di Stato, poiché sono limitate agli enti non commerciali che svolgono attività non economiche. Sono anche previsti i requisiti specifici che devono sussistere per escludere che le attività svolte siano di natura economica . Gli enti ecclesiastici non sono qualificati come non commerciali in maniera automatica e permanente. La Commissione ha infine verificato che l’art. 149, paragrafo 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, non consentisse che enti ecclesiastici ed associazioni sportive dilettantistiche assumessero una qualifica permanente di ente non commerciale .

Comunicato stampa della Commissione Europea, del 19 dicembre 2012 * Aiuti di Stato la Commissione ritiene incompatibile con la normativa dell’Unione l’esenzione dall’ICI per gli enti non commerciali e autorizza le esenzioni modificate previste dall’IMU La Commissione europea ha giudicato incompatibili con le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato le esenzioni concesse agli enti non commerciali per fini specifici, previste dal 2006 al 2011 dal regime italiano di imposte comunale sugli immobili ICI . Da quando la Commissione ha avviato un'indagine approfondita nell'ottobre 2010 cfr. IP/10/1319 , l'Italia ha modificato il sistema ed ha adottato una nuova normativa in materia di imposta municipale sugli immobili IMU che non comporta la presenza di aiuti di Stato in quanto le esenzioni si applicano solo agli immobili in cui si svolgono attività non economiche. La Commissione ha quindi chiuso l'indagine. Joaquín Almunia, Vicepresidente della Commissione europea e Commissario responsabile per la Concorrenza, ha dichiarato Gli enti senza scopo di lucro svolgono un ruolo sociale importante, di cui il regime italiano di imposte sugli immobili tiene conto. Tuttavia, quando tali enti operano sugli stessi mercati degli operatori commerciali, dobbiamo assicurarci che non beneficino di vantaggi indebiti. La nuova normativa italiana sulla tassazione dei beni immobili garantisce che ciò non avvenga . Nel 2010, a seguito di una serie di denunce, la Commissione ha avviato un'indagine approfondita sulle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili ICI concesse dall'Italia agli enti non commerciali che svolgevano attività specifiche, ovvero attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di natura religiosa o cultuale IP/10/1319 . Una modifica introdotta nel 2006 consentiva di svolgere attività di natura non esclusivamente commerciale negli immobili esentati dal versamento dell’imposta. L'indagine della Commissione ha accertato che tali esenzioni conferivano ai beneficiari un vantaggio selettivo relativamente alle attività commerciali svolte, essendo tali attività in concorrenza con i servizi forniti da altri operatori commerciali. La Commissione ha concluso che le esenzioni erano incompatibili con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. Da allora, l'Italia ha adottato una nuova normativa sulla tassazione dei beni immobili. A decorrere dal 1° gennaio 2012 l’ICI è stata sostituita dall’imposta municipale propria IMU . La Commissione ha riscontrato che l’IMU è conforme alle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, in quanto limita chiaramente l'esenzione agli immobili in cui enti non commerciali svolgono attività non economiche. Inoltre, la nuova normativa prevede una serie di requisiti che gli enti non commerciali devono soddisfare per escludere che le attività svolte siano di natura economica. Queste salvaguardie garantiscono che le esenzioni dal versamento dell’IMU concesse agli enti non commerciali non comportino aiuti di Stato. La Commissione non ingiunge all'Italia di recuperare l’aiuto presso i beneficiari poiché le autorità italiane hanno dimostrato che, nel caso di specie, il recupero sarebbe assolutamente impossibile. Più precisamente, le autorità italiane hanno dimostrato che è oggettivamente impossibile determinare quale porzione dell’immobile di proprietà dell’ente non commerciale sia stata utilizzata esclusivamente per attività non commerciali, risultando quindi legittimamente esentata dal versamento dell’imposta, e quale sia stata la porzione utilizzata per attività ritenute di natura non esclusivamente commerciale , la cui esenzione dal versamento dell'ICI avrebbe comportato la presenza di un aiuto di Stato ai sensi delle norme dell'UE in materia. Contesto La Commissione ha inoltre esaminato l'articolo 149, paragrafo 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, che sembrava escludere gli enti ecclesiastici e le associazioni sportive dilettantistiche dall'applicazione delle condizioni che possono comportare la perdita della qualifica di ente non commerciale. Tuttavia, l'indagine della Commissione ha rivelato che i controlli effettuati dalle autorità competenti hanno riguardato anche tali enti e che non esiste alcun sistema che preveda una qualifica permanente di ente non commerciale . Poiché non conferisce alcun vantaggio selettivo agli enti ecclesiastici e alle associazioni sportive dilettantistiche, la misura non costituisce aiuto di Stato ai sensi della normativa dell’UE. Una volta risolte eventuali questioni di riservatezza, la versione non riservata della decisione sarà accessibile sul sito internet della DG Concorrenza, consultando il registro degli aiuti di Stato, al numero SA.20829. Le ultime decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su Internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel State Aid Weekly e-News * Fonte http //ec.europa.eu/