Paga l'Irap il commercialista che si avvale solo di un apprendista

L' auto-organizzazione del professionista, intesa come autonomia ed indipendenza nell'esercizio della attività rispetto ai terzi, è sì un elemento essenziale per la sottoposizione alla imposta, ma non è sufficiente è altresì necessario un elemento organizzativo esterno, basato sulle esistenza di beni strumentali, ricorso a lavoro altrui ed apporto di capitale, anche in via tra loro alternativa.

E' infatti principio consolidato che in tema di IRAP la esistenza di una autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni indicati nell’art. 49, comma 1, D.P.R. n. 917/1986, postula che l’attività abituale ed autonoma dei professionista si avvalga di una organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la attività produttiva. Non è, invece, necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, nè assume alcun rilievo, ai fini della esclusione di tale presupposto, la circostanza che l'apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perchè la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacità. L'impiego non occasionale di lavoro altrui, anche se per un tempo limitato e pagando un corrispettivo non elevato, è costantemente reputato significativo indice di organizzazione autonoma. L'assoggettabilità ad Irap non è esclusa dalla circostanza che la collaborazione sia part-time e non rileva che il ricorso a lavoratori subordinati sia in qualche modo obbligato. E' quindi manifestamente insufficiente la motivazione della sentenza impugnata, la quale non dà conto dell'apporto di un lavoratore, menzionato dallo stesso controricorrente, il quale ne specifica altresì la qualifica di mero apprendista. Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22592 dell’11 dicembre 2012. Il caso. Un dottore commercialista ha presentato istanza di rimborso dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa agli anni dal 1998 al 2001, ritenendola indebitamente versata per mancanza del presupposto impositivo. Il professionista ha impugnato il silenzio-rifiuto opposto dal fisco, in base alla considerazione che la propria attività non era contrassegnata da organizzazione. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso mentre il giudice del gravame ha accolto l'appello del professionista, escludendo la configurabilità di una organizzazione atta a creare valore aggiunto. Un apprendista part-time alle dipendenze del professionista integra l'autonoma organizzazione. Il giudice di legittimità ha accolto il ricorso per cassazione del fisco sulla base dell’orientamento consolidato, in relazione all'applicazione dell'Irap ai lavoratori autonomi, secondo cui è dovuto il tributo in quanto sussista il requisito dell'organizzazione autonoma dell'attività. In particolare, l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo è soggetto ad Irap solo qualora si tratti di attività autonomamente organizzata, requisito che ricorre solo quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, oppure impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l' id quod plerumque accidit , il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, o ancora si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, secondo principi in base ai quali può ritenersi realizzato il presupposto dell'imposta rispetto al professionista che impieghi stabilmente un lavoratore dipendente, per quanto definito apprendista part-time. Ai fini dell'applicazione dell'Irap sussiste il requisito dell'autonoma organizzazione nel caso in cui il contribuente, nello svolgimento della propria attività, si sia avvalso di un apprendista in regime di part-time. Un apprendista part-time alle dipendenze del professionista integra il requisito dell'autonoma organizzazione previsto per l'assoggettamento all'Irap del lavoratore autonomo.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 7 novembre - 11 dicembre 2012, n. 22592 Presidente Cappabianca – Relatore Perrino Svolgimento del processo P.R., esercente l'attività di dottore commercialista, presentò istanza di rimborso dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa agli anni dal 1998 al 2001, ritenendola indebitamente versata per mancanza del presupposto impositivo. Impugnò poi il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione, in base alla considerazione che la propria attività non fosse contrassegnata da organizzazione. La Commissione tributaria provinciale di Lucca respinse il ricorso, là dove la Commissione tributaria regionale, andando in contrario avviso, ha accolto l'impugnazione originaria del contribuente, escludendo la configurabilità di una organizzazione atta a creare valore aggiunto. Ricorre l'Agenzia delle entrale per ottenere la cassazione della sentenza affidando il ricorso a due motivi. Resiste il contribuente con controricorso. Motivi della decisione 1.- L'agenzia delle entrate con i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perchè strettamente avvinti, rispettivamente proposti ex art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 360 c.p.c., n. 5, lamenta - la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, formulando il seguente quesito di diritto, se, ai fini dell'imponibilità IRAP, l'autonoma organizzazione possa limitarsi ad agevolare la produzione di un reddito aggiuntivo rispetto a quello che il professionista ritrae dall'esercizio della propria attività professionale senza che sia necessaria la sua idoneità a sganciare senza che sia necessaria la sua idoneità a sganciare l'adempimento della prestazione dall'attività del lavoratore autonomo -primo motivo - l'omessa motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso, in particolare in ordine alle reali dimensioni dell'attività del contribuente secondo motivo. 2.- E ormai orientamento consolidato di questa Corte, quanto all'applicazione dell'Irap ai lavoratori autonomi, anche sulla scorta delle indicazioni fornite da Corte cost. 21 maggio 2001, n. 156, che in tanto è dovuto il tributo in quanto sussista il requisito dell'organizzazione autonoma dell'attività v., ex plurimis, Cass. 16 febbraio 2007, n. 3680 . 2.- In particolare, si precisa, l' auto-organizzazione del professionista, intesa come autonomia ed indipendenza nell'esercizio della attività rispetto ai terzi, è sì un elemento essenziale per la sottoposizione alla imposta, ma non è sufficiente, essendo altresì necessario un elemento organizzativo esterno, basato sulle esistenza di beni strumentali, ricorso a lavoro altrui ed apporto di capitale, anche in via tra loro alternativa. E' infatti principio consolidato che in tema di IRAP la esistenza di una autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni indicati nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, postula che la attività abituale ed autonoma dei professionista si avvalga di una organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la attività produttiva non è, invece, necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, nè assume alcun rilievo, ai fini della esclusione di tale presupposto, la circostanza che l'apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perchè la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacità v. Cass. n. 5001 del 2007 Cass. n. 3677/2007 . 3.- Nel solco di tali pronunce, l'impiego non occasionale di lavoro altrui, anche se per un tempo limitato e pagando un corrispettivo non elevato, è costantemente reputato significativo indice di organizzazione autonoma Cass., ord. 12 luglio 2012, n. 11892 Cass., ord. 6 dicembre 2011, n. 26161 Cass., ord. 17 settembre 2009, n. 20001 rilevano altresì Cass. 20 ottobre 2010, n. 21563 e Cass. 6 aprile 2009, n. 8265, per le quali l'assoggettabilità ad Irap non è esclusa dalla circostanza che la collaborazione sia part-time e Cass. 20 luglio 2009, n. 16855, ad avviso della quale non rileva che il ricorso a lavoratori subordinati sia in qualche modo obbligato . E' quindi manifestamente insufficiente la motivazione della sentenza impugnata, la quale non da conto dell'apporto di un lavoratore, menzionato dallo stesso controricorrente, il quale ne specifica altresì la qualifica di mero apprendista. Il ricorso va in conseguenza accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per il profilo concernente le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana, la quale valuterà la rilevanza, ai fini della configurabilità de presupposto dell'autonoma organizzazione, dell'apporto del dipendente che emerge dagli atti. P.Q.M. La Corte - accoglie il ricorso - cassa la sentenza impugnata - rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.