L’acquirente ha rinunciato all’usufrutto? Il beneficio rimane comunque

La rinuncia all’usufrutto non può essere considerata un atto traslativo, in quanto produce di per sé la sola estinzione del diritto e non il relativo trasferimento.

Di conseguenza tale ipotesi non comporta il venir meno dell’agevolazione. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22244/12, depositata il 7 dicembre. Il caso come qualificare la rinuncia all’usufrutto? Una contribuente acquista un immobile usufruendo delle agevolazioni fiscali per la prima casa. A seguito della rinuncia da parte della stessa all’usufrutto, viene chiesto alla donna il pagamento dell’imposta di registro. La CTR, confermando la sentenza di primo grado, ritiene però che la rinuncia in oggetto non sia qualificabile come un atto di trasferimento vero e proprio, costituendo, invece, un atto abdicativo cui consegue l’estinzione del diritto e non il relativo trasferimento. La questione è allora posta all’attenzione della S.C L’agevolazione non decade. Gli Ermellini non possono che confermare quanto statuito dai giudici di secondo grado le norme che prevedono le agevolazioni in oggetto non comprendono tra le ipotesi decadenziali la rinuncia all’usufrutto questa, d’altra parte, non può essere considerata un atto traslativo, in quanto produce di per sé la sola estinzione del diritto e non il relativo trasferimento. Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso per manifesta infondatezza.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 7 novembre – 7 dicembre 2012, numero 22244 Presidente Cicala – Relatore Di Blasi Svolgimento del processo e motivi della decisione Nel ricorso iscritto a R.G. numero 7041/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1 - È chiesta la cassazione della sentenza numero 02/01/11, pronunziata dalla CTR di Aosta Sezione numero 01 il 03.12.2010 e DEPOSITATA il 03 gennaio 2011. Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l'appello dell'Agenzia Entrate, riconoscendo sussistere i prescritti presupposti per usufruire delle chieste agevolazioni fiscali. 2 - Il ricorso, che attiene ad impugnazione dell'avviso di liquidazione della Imposta di Registro, relativamente ad atto di compravendita di immobili da destinare a prima casa, è affidato a censure, con le quali si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 nota II bis numero 4 della Tariffa, parte prima, allegata al dpr numero 131/1986. 3 - La controricorrente D. , ha chiesto che l'impugnazione venga rigettata. 4 - La questione da risolvere concerne gli effetti ricollegabili ad un atto di rinuncia all'usufrutto, cioè se allo stesso possa essere ricollegato o meno, l'effetto decadenziale dal beneficio fiscale goduto in sede di acquisto di un immobile in una con altri acquirenti. I Giudici di secondo grado, infatti, hanno ritenuto che, non potendo la rinuncia all'usufrutto essere qualificato un atto di trasferimento vero e proprio, costituendo, bensì, un atto abdicativo, cui consegue l'estinzione del diritto e non il relativo trasferimento, nessun effetto decadenziale era allo stesso ricollegabile. 4 bis - Sembra che le prospettate censure non colgano nel segno, avuto riguardo al fatto che l'impugnata decisione non contiene alcuna affermazione di principio in contrasto con la disposizione denunciata, che le norme prevedenti le agevolazioni di che trattasi non annoverano tra le ipotesi decadenziali la rinuncia all'usufrutto, e che quest'ultimo atto non può essere qualificato traslativo, nel senso proprio del termine, producendo, di per sé, l'estinzione del diritto, ancor quando allo stesso, poi, consegua la riespansione del diritto del proprietario, in tutte le pertinenti facoltà. 5 - Si propone di procedere alla trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli articolo 366 e 380 bis cpc, e di rigettarlo per manifesta infondatezza. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi . La Corte. Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione Considerato che alla stregua di tali considerazioni e del richiamato principio, il ricorso va rigettato, per manifesta infondatezza Considerato, altresì, che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro milleseicento, di cui Euro millecinquecento per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge Visti gli articolo 375 e 380 bis cpc. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Agenzia al pagamento, in favore della contribuente, delle spese del giudizio, in ragione di complessivi Euro milleseicento, oltre spese generali ed accessori di legge.