IRAP a prescindere per lo studio legale? Assolutamente no

Confermata la pronunzia della Commissione tributaria regionale siciliana, secondo cui non è assoluta la presunzione che la struttura di uno studio legale associato sia catalogabile, per forza di cose, come stabile organizzazione. Dati relativi a personale dipendente e spese per beni strumentali possono smentire questo assunto.

Studio legale uguale stabile organizzazione? Non esiste presunzione che possa tenere a prescindere Perché, pur trovandosi ad ‘analizzare’ l’operatività di uno studio legale associato, difatti, non è assolutamente scontato l’obolo dell’Irap. A dare un’indicazione ad hoc sono i giudici della Cassazione - con ordinanza n. 22506, Sesta sezione Civile Tributaria, depositata il 10 dicembre -, che rigettano il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una pronunzia della Commissione tributaria regionale siciliana, che aveva riconosciuto il diritto dello studio legale a vedersi rimborsata l’Irap. Secondo i giudici di Cassazione, difatti, non è assoluta la praesumptio hominis in base alla quale la sussistenza di uno studio associato costituisce indizio della esistenza di una stabile organizzazione . Tale visione può essere messa in discussione, con dati concreti, desunti dalla realtà. Come è avvenuto in questo caso difatti, è stata evidenziata la assenza di personale dipendente , da un lato, e la esiguità delle spese per beni strumentali dall’altro. Ciò rende assolutamente legittima l’esclusione della applicabilità dell’Irap. Rimborso IRAP per lo studio legale associato. Confermata, quindi, in toto la linea di pensiero seguita dai giudici tributari rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cristallizzato il diritto al rimborso dell’Irap da parte dello studio legale associato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 10 ottobre – 10 dicembre 2012, n. 22506 Presidente/Relatore Cicala Svolgimento del processo e Motivi della decisione E’ stata depositata la seguente relazione. 1. L’Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia - Catania 32/31 /10 del 11 febbraio 2010 che respingeva l’appello dell’Ufficio afferrando la spettanza allo Studio associato Branca e Ruggeri del rimborso IRAP relativamente all’anno 2002. 2. I contribuenti si sono costituiti in giudizio con controricorso. 3. Il ricorso deve essere rigettato. La presuntione hominis secondo cui la sussistenza di uno studio associato costituisce indizio della esistenza di una stabile organizzazione ai fini IRAP costituisce, appunto, una presunzione che può essere superata con adeguata motivazione così come accaduto nel caso di specie in cui il giudice di merito ha evidenziato la assenza di personale dipendente e la esiguità delle spese per beni strumentali. Il Collegio ha condiviso la relazione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese che liquida in euro 1500 oltre agli accessori di legge.