Modesta struttura materiale e agente teatrale: il cantante lirico ha diritto al rimborso

Spetta il rimborso IRAP al cantante lirico che si avvale di una modesta struttura materiale e che eroga compensi a terzi all'agente teatrale.

Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 21106, depositata il 27 novembre 2012. Il caso. Il giudice di merito ha accertato che il contribuente cantante lirico si era avvalso di una modesta struttura materiale con spese per immobili pari a Euro 7.325 quanto ai compensi a terzi per circa 13.000 Euro essi sono stati erogati all'agente teatrale che esercita una libera attività professionale autonoma compensata a provvigione. Il giudice del gravame ha poi respinto l'appello dell'Ufficio affermando la spettanza ad un cantante lirico del rimborso IRAP relativamente all'anno 2003. Rimborso IRAP per il cantante lirico. Il giudice di legittimità, rigettando il ricorso in cassazione del fisco, ha ricordato che l'Irap costituisce prelievo di natura reale diretto a colpire la manifestazione di capacità contributiva, oggettiva, impersonale e distinta da quella incisa dall'imposizione diretta derivante dalla sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione la cui indagine è devoluta al giudice del merito - insuscettibile di sindacato in sede di legittimità se congruamente motivata. Autonoma organizzazione nozione, presupposti e accertamento. Il presupposto dell'autonoma organizzazione risulta integrato allorquando il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e non inserito in strutture riferibili a responsabilità altrui, eserciti l'attività con l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'attività autoorganizzata con il solo lavoro personale, o si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui. A norma del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, primo periodo, e dell'art. 3, comma 1, lett. c , D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, TUIR D.P.R. n. 917/1986 , è escluso dall'applicazione dell'IRAP soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente a sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l' id quod plerumque accidit , il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, rimanendo irrilevante l'entità dei compensi percepiti. Niente IRAP per l'artista privo di autonoma organizzazione. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26144 del 30 ottobre 2008 ha accolto il ricorso di un famoso artista Fiorello affermando che l’IRAP è dovuta soltanto nell’ipotesi in cui il contribuente - sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse - si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui oppure impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l´esercizio dell´attività in assenza di organizzazione. Il principio enunciato dalla Cassazione, con la sentenza 26144/2008 è importante chi si avvale di una autonoma organizzazione , fino a quasi prescindere dall'opera del professionista, è soggetto a Irap. L'artista o professionista che, invece, non si avvale di una autonoma organizzazione e la sua opera è indispensabile per esercitare l'attività, è escluso dall'Irap.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 11 ottobre - 27 novembre 2012, n. 21106 Presidente/Relatore Cicala Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. L'Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana 28/29/1O del 25 febbraio 2010 che respingeva l'appello dell'Ufficio affermando la spettanza al sig. C.U. del rimborso IRAP relativamente all'anno 2003. 2. Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso. 3. Il ricorso deve essere rigettato. Vale in proposito il richiamo, ex pluribus, alla sentenza n. 26144 del 30 ottobre 2008 che ha dichiarato la manifesta fondatezza del ricorso proposto da un noto attore contro la sentenza di merito che gli aveva negato il rimborso dell'IRAP, affermando Costituisce principio consolidato, che consente l'accoglimento in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. del ricorso del contribuente, l'affermazione secondo cui l'IRAP coinvolge una capacità produttiva impersonale ed aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista determinata dalla sua cultura e preparazione professionale e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto derivante da una struttura organizzativa esterna , cioè di un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto etc . E la sentenza ha soggiunto Non è dunque sufficiente il ricorso da parte di un attore ad un notaio ad avvocati, ad una truccatrice occasionale, ed a due autori di testi . Nel caso di specie il giudice di merito ha accertato che il contribuente cantante lirico si avvale di una modesta struttura materiale con spese per immobili pari a Euro 7.325 quanto ai compensi a terzi per circa 13.000 Euro essi sono erogati all'agente teatrale che esercita una libera attività professionale autonoma compensata a provvigione. Il Collegio ha condiviso la relazione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 1200 oltre agli accessori di legge.