Accise pagate in eccesso: si accende la possibilità di detrarle

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 dell’8 novembre 2012 il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di utilizzo dei crediti derivanti dalla soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.

Il Ministero dell’Economia, con il decreto del 7 agosto 2012, ha insomma dato l’ok alla detrazione delle accise pagate in eccesso sull’energia elettrica. Recuperare compensando Si potranno dunque recuperare, compensando con i versamenti delle prossime rate di acconto, le somme relative all’ex addizionale provinciale versate in più all’erario per il 2011. previa comunicazione. Per poter far questo, però, è necessario presentare una apposita comunicazione presentata all'Agenzia delle dogane dal soggetto che intende avvalersi della facoltà di detrazione dai versamenti delle rate di acconto dell'accisa sull'energia elettrica . Tuttavia, si legge al comma 3 dell’unico articolo del dm, la detrazione non opera qualora il presupposto d'imposta si sia verificato nel territorio di una regione a Statuto speciale .

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 7 agosto 2012 G.U. 8 novembre 2012, n. 261 Utilizzo dei crediti derivanti dalla soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, per la quota di spettanza erariale. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ed in particolare l'articolo 53, comma 8, con il quale sono stabilite disposizioni per la presentazione della dichiarazione annuale di consumo per l'accertamento del debito tributario in materia di accisa sull'energia elettrica l'articolo 56, con il quale sono stabilite le disposizioni per il pagamento dell'accisa sull'energia elettrica e le modalità per il versamento delle rate di acconto mensili prevedendo anche che le somme eventualmente versate in più del dovuto possano essere detratte dai successivi versamenti di acconto l'art. 60, che prevede che le disposizioni del titolo II - Energia elettrica - del Testo unico, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, valgono anche per le addizionali sull'energia elettrica quando per la loro applicazione sono previste le stesse modalità dell'accisa Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, con la quale si attribuisce delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ed in particolare l'articolo 18, comma 5, con il quale é stata stabilita, a decorrere dall'anno 2012, la soppressione, nelle Regioni a statuto ordinario, dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c , del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, prevedendo, contestualmente, la rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'aliquota di accisa sull'energia elettrica in misura tale che l'aumento della medesima aliquota di accisa garantisca maggiori entrate pari alle minori entrate derivanti dalla soppressione della predetta addizionale nelle Regioni a statuto ordinario, destinando il gettito allo Stato Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 2011, con il quale é stata aumentata l'aliquota di accisa sull'energia elettrica consumata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale ed in modo da comprendere la predetta addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica garantendo in tal modo l'equivalenza del gettito precedente alla soppressione della predetta addizionale così come previsto dal predetto articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011 Visto l'art. 4, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale si é provveduto ad abrogare, con decorrenza 1° aprile 2012, il predetto articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988 stabilendo in tal modo la soppressione della predetta addizionale all'accisa sull'energia elettrica anche nelle Regioni a statuto speciale Considerato che le risorse derivanti dall'applicazione della soppressa addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore delle province relativamente alle utenze con potenza disponibile superiore a 200 kW, sono state versate all'erario Considerato che con il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2011 la misura della soppressa addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore delle province é stata considerata ai fini del calcolo dell'aliquota di accisa sulla medesima energia elettrica Ritenuto che si rende necessario ed urgente emanare disposizioni ulteriori al predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2011 al fine di definire le modalità con cui le somme afferenti la soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, versate in misura eccedente rispetto a quanto dovuto e confluite all'erario, possano essere detratte, dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica, dalle rate di acconto da versare sul medesimo tributo Decreta Art. 1 Utilizzo degli eventuali crediti erariali dell'addizionale sull'energia elettrica 1. Le somme relative all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c , del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, versate all'erario ai sensi del comma 4, secondo periodo, del medesimo articolo 6, in eccedenza di quanto dovuto, quali risultano dalla dichiarazione di consumo di cui all'articolo 53, comma 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativa all'anno 2011, possono essere detratte, previa apposita comunicazione, fino alla concorrenza della medesima eccedenza, dai versamenti delle rate di acconto dell'accisa sull'energia elettrica ai sensi dell'articolo 56, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, a valere dalla rata avente scadenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. La comunicazione di cui al comma 1 é presentata all'Agenzia delle dogane dal soggetto che intende avvalersi della facoltà di detrazione dai versamenti delle rate di acconto dell'accisa sull'energia elettrica. 3. La detrazione di cui al comma 1 non opera per i crediti derivanti dai versamenti per addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c , del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, qualora il presupposto d'imposta si sia verificato nel territorio di una regione a Statuto speciale. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.