Trattamenti massofisioterapici senza IVA? La data del diploma fa la differenza

Per l’Agenzia delle Entrate è possibile considerare esenti ai fini IVA le prestazioni professionali del massofisioterapista.

La data del diploma fa la differenza. In particolare, con il quesito posto all’Agenzia delle Entrate si richiede se l’esenzione IVA possa essere riconosciuta anche nel caso in cui la formazione del massofisioterapista sia conseguita con un corso biennale. Al riguardo, le Entrate affermano che l’elemento discriminante per poter considerare esente tale professione, sia la data di entrata in vigore della L. numero 42/99. Per cui, coloro che hanno conseguito dopo il 17 marzo 1999 il diploma di massofisioterapista al termine di un corso biennale o triennale, possono svolgere la propria attività sia come liberi professionisti, sia come dipendenti presso le strutture sanitarie private, ma non possono beneficiare dell’esenzione IVA. Corso triennale per fruire dell’esenzione IVA. Confermando le indicazioni fornite con la risoluzione numero 70/E/2007, l’Agenzia ribadisce che poiché i massofisioterapisti in possesso di un titolo conseguito in base ad un corso di formazione biennale non sono riconducibili ai profili professionali sanitari delineati dal competente Ministero della Salute né in via diretta,né per il tramite del riconoscimento di equipollenza , alle prestazioni da essi rese non possa essere applicato il regime di esenzione dell’IVA di cui all’art. 10, numero 18, D.P.R. numero 633/72.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 17 ottobre 2012 n. 96/E IVA – Esenzione – Massofisioterapisti – Esclusione – Consulenza giuridica – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10, n. 18 Con la richiesta di consulenza giuridica indicata in oggetto, ALFA ha chiesto chiarimenti in merito all’applicazione dell’esenzione IVA di cui all’articolo 10, n. 18 , del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, alla professione del massofisioterapista. Quesito ALFA rappresenta che il massaggiatore massofisioterapista è l’operatore sanitario che interviene nei disagi della riduzione della mobilità, eseguendo, dietro prescrizione medica, interventi e trattamenti massoterapici. Più dettagliatamente il massofisioterapista è in possesso di una solida cultura di base e di una preparazione professionale che gli consentono sicure competenze operative atte alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione. La professione sanitaria ausiliaria di massofisioterapista è praticata attraverso il massaggio terapeutico, igienico, connettivale, estetico applicato allo sport, con modalità differenti a seconda della patologia e dell’età dei pazienti” D.M. 07 marzo 1997, n. 105 . II massofisioterapista è in grado di svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all’opera dei medici sia nel libero esercizio della professione sia nell’impiego in enti pubblici e privati, nell’ambito delle disposizioni di legge. Pertanto, esegue ed applica tutte le tecniche del massaggio e della fisioterapia sull’ammalato secondo le istruzioni del sanitario, a livello di personale sanitario ausiliario e di terapista della riabilitazione D.M. 7 settembre 1976 . Tanto premesso, attualmente, in base alla risoluzione dell’Agenzia delle entrate 13 aprile 2007, n. 70/E, secondo l’istante, ci sarebbe una disparità di trattamento tra il massofisioterapista con formazione biennale e quello con formazione triennale, in quanto solo a quest’ultimo spetterebbe l’esenzione da IVA di cui all’articolo 10, n. 18 , del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. ALFA chiede, pertanto, che anche ai massofisioterapisti biennali sia riconosciuta la predetta esenzione. Soluzione prospettata A parere dell’istante, l’esenzione da IVA deve essere estesa anche ai massofisioterapisti con formazione biennale, in quanto soggetti alla stessa legge ed aventi lo stesso mansionario dei massofisioterapisti con formazione triennale Legge 403/1971, D.M. 7/09/1976, D.M. 105/1997 . Del resto, sul sito del Ministero della Salute si prende atto della natura sanitaria del massofisioterapista, che è collocata nell’elenco delle professioni sanitarie, senza fare alcuna distinzione tra i massofisioterapisti triennali e quelli biennali. Parere dell’Agenzia delle Entrate In merito all’applicabilità del regime di esenzione di cui all’articolo 10, n. 18 , del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ai massofisioterapisti con formazione biennale, è stato chiesto un parere al competente Ministero della Salute, che, con la nota 7 agosto 2012, ha chiarito che il D.M. 17 maggio 2002 concernente l’ Individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto” ha individuato tra le prestazioni di diagnosi cura e riabilitazione esenti, oltre quelle rese nell’esercizio delle professioni sanitarie indicate all’art. 99 del TULS, quelle rese da biologi, psicologi, odontoiatri e da operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili”. Il citato D.M. 29 marzo 2001, a sua volta, nell’individuare le figure professionali del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione che sono assoggettate alla disciplina delle professioni sanitarie ai sensi dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, non contempla la figura del massofisioterapista, bensì solo quella del fisioterapista. La legge 26 febbraio 1999, n. 42, contenente Disposizioni in materia di professioni sanitarie” all’articolo 4, comma 1, ha, tuttavia, previsto l’equipollenza di diplomi ed attestati, conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 concernente il Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” , ai diplomi universitari dell’area sanitaria ora Lauree triennali , ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base. In forza di tale previsione, osserva il Ministero della Salute, il D.M. 27 luglio 2000 ha equiparato il diploma universitario di fisioterapista al diploma di massofisioterapista conseguito entro la data di entrata in vigore della legge n. 42/99 17 marzo 1999 , a compimento di corsi regionali di formazione specifica di durata triennale [cfr. sezione B titoli equipollenti della tabella allegata al citato D.M.]. Pertanto, tenuto conto delle disposizioni sopra richiamate, il citato Dicastero ritiene che il diploma di Massofisioterapista con formazione triennale , conseguito entro il 17 marzo 1999 , è equipollente al titolo universitario abilitante all’esercizio della professione sanitaria di Fisioterapista, ai fini dell’esercizio professionale e della formazione post-base pertanto i possessori di tale titolo rientrano tra gli esercenti le professioni sanitarie di cui al punto c del comma 1, dell’articolo 1 del DM 17.05.2002. Di conseguenza, si evidenzia che i possessori di un titolo di Massofisioterapista conseguito dopo l’entrata in vigore della legge n. 42/99 , al termine di corsi di durata biennale o triennale , possono svolgere la propria attività tanto in regime libero professionale, quanto come dipendente presso strutture sanitarie private e private convenzionate, ma non potranno usufruire , in caso di emissione di documentazione fiscale per prestazioni rese in regime libero professionale, dell’esenzione IVA prevista dal citato D.M. 17 maggio 2002”. Alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero della Salute devono intendersi confermate le istruzioni fornite con la risoluzione 13 aprile 2007, n. 70/E, che indicavano applicabile il regime di esenzione solo ai massofisioterapisti con formazione triennale, il cui titolo era equiparato a quello di fisioterapista in base al D.M. 27 luglio 2000, e, pertanto, conseguito anteriormente al 17 marzo 1999. Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.