È legittima la duplicazione della cartella esattoriale

La rinotificazione di un atto impositivo non richiede la presenza di ragioni giustificative. Per cui non è nulla la cartella di pagamento riemessa e notificata in presenza del suo precedente annullamento disposto dal giudice tributario.

La SC, con sentenza 26 settembre 2012, n. 16370, ha affermato che il rinnovo della notifica non comporta l’emissione di una nuova cartella di pagamento in quanto i caratteri di unicità e non duplicità non vengono alterati. Cartella esattoriale requisiti. La cartella di pagamento emessa dal concessionario per la riscossione Equitalia contiene la descrizione di quanto il contribuente deve pagare, la tipologia del tributo, l'ente creditore il termine entro cui presentare ricorso e i soggetti a cui inoltrarlo, nonché a chi rivolgersi per la rateazione delle cartelle. Al fine di rendere il più trasparente possibile il contenuto della cartella, l’Agenzia delle entrate ha introdotto dal 2010 il nuovo modello della cartella di pagamento che, risultando più chiara e trasparente, sostituisce la precedente come l’avviso di addebito dall’Inps in vigore dal 1/1/2011 e l’accertamento esecutivo per i crediti erariali relativi alle imposte sul reddito, Iva e Irap, entrato in vigore il 1° ottobre 2011. La giurisprudenza ha affermato in diversi pronunciamenti che l’atto impositivo deve essere motivato e contenere tutti gli elementi in modo chiaro onde consentire l’effettiva conoscenza dello stesso, come previsto dalle disposizioni contenute nella legge n. 212/2000 Statuto del contribuente , secondo cui gli atti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati e devono contenere i presupposti giuridici per i quali l’atto è stato emesso. In tal senso, è illegittima la cartella esattoriale che non contenga l’indicazione precisa della data di esecutività. La cartella esattoriale non deve contenere dati criptici e non comprensibili in quanto danneggiano il contribuente e compromettono il suo diritto di difesa garantito costituzionalmente la cartella di pagamento che contiene solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza l’indicazione del procedimento di calcolo degli stessi e delle singole aliquote è nulla cfr. Cass. 21 marzo 2012, n. 4516 . La giurisprudenza di merito ha affermato, inoltre, che la cartella di pagamento deve contenere il procedimento di calcolo dell’imponibile e la liquidazione dell’imposta, per cui ai fini della validità della cartella esattoriale, l’ufficio deve indicare il procedimento seguito nella determinazione dell’imponibile e nella liquidazione dell’imposta, atteso che la sola indicazione, quale presupposto dell'iscrizione a ruolo, del numero di una sentenza tributaria rende nulla la cartella stessa CTR di Bari n. 85/9/11 del 2 maggio 2011 . Il caso . Nella fattispecie in esame Equitalia ha notificato la cartella di pagamento che il contribuente ha impugnato sollevando, tra l’altro, il vizio di notifica. La CTP annulla la cartella considerando prevalente il vizio di notifica e, successivamente ma prima della formazione del giudicato, Equitalia rinnova la notifica della cartella di pagamento. Il contribuente ha proposto ricorso in cassazione chiedendo l’annullamento della cartella di pagamento riemessa e rinotificata in quanto si è verificata la violazione delle norme di legge che regolano il ruolo, la cartella di pagamento e il principio di unicità dell’atto impositivo. La SC ha ritenuto preliminarmente, come chiarito da precedente giurisprudenza, che il vizio della notificazione di un atto tributario determina solo la preclusione della efficacia dell’atto ma non incide sull’esistenza dello stesso non risultando quest’ultima compromessa da quel vizio cfr. Cass. 27 febbraio 2009, n. 4760 5 ottobre 2004, n. 19854 . Notifica rinnovata, cartella esattoriale valida. Nel merito la SC ha ritenuto legittima la condotta del concessionario in quanto Equitalia non ha di fatto duplicato la pretesa impositiva ma ha rinnovato solo la notifica. La fattispecie, quindi, non attiene ad un avvenuto annullamento del ruolo poiché in tale caso il concessionario non può procedere alla riemissione della cartella, atteso che tale compito spetta all’ufficio finanziario. Il solo rinnovo della notifica non importa l’emissione di una nuova cartella esattoriale in quanto l’atto è identico, risultando inconferente il richiamo alla unicità e alla non duplicabilità del titolo esecutivo di diritto comune in quanto tali carattere non vengono. Relativamente alla inadeguatezza della motivazione della cartella eccepita dal contribuente, i giudici, con motivazione che lascia adito a perplessità giuridica, hanno ritenuto che la notificazione di un atto, ivi compresa la sua rinotificazione, non richiede la presenza di ragioni giustificative, discendendo le stesse dalla funzione svolta dalla notificazione ovvero di portare l’atto nella sfera di conoscibilità del soggetto destinatario.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 9 luglio - 26 settembre 2012, n. 16370 Presidente Relatore D’Alonzo Svolgimento del processo Con ricorso notificato all’AGENZIA delle ENTRATE, alla s.p.a. GERIT subentrata al concessionario . spa, giusta cessione di specifico ramo d’azienda ed alla s.p.a. . dante causa della spa GERIT , X – premesso che con ricorso del 9 giugno 2003 ha impugnato la cartella di pagamento emessa per gli anni 1979-1980. riguardante iscrizione a ruolo a fronte di dichiarazione integrativa ex legge 7 agosto 1982 n. 516 denunciando a l’inesistenza del presupposto della riscossione promossa con l’impugnata cartella stante il suo precedente annullamento con sentenza n. 763/02/02 della medesima CTP e b la carenza di motivazione della stessa -, in forza di tre motivi, chiede di cassare la sentenza n. 975/40/05 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio depositata il 30 maggio 2006 che ha disatteso il suo appello. La s.p.a. GERIT e l’Agenzia instano per il rigetto dell’impugnazione. La s.p.a. . non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. La Commissione Tributaria Regionale ha disatteso l’impugnazione osservando - la violazione dell’art. 39, comma 1, c.p.c. per omesso rispetto del principio del ne bis in idem” è insussistente in quanto con il ricorso dell’otto agosto 2002 si contestava esclusivamente la validità della notificazione della cartella su cui si controverte mentre con il ricorso datato 10 giugno 2003 che si è concluso con la sentenza qui appellata, viene contestata l’insussistenza del presupposto impositivo per l’avvenuto annullamento del ruolo con la sentenza 763/02/02, nonché per carenza di motivazione - condivide pienamente quanto statuito dai giudici di prime cure in ordine al merito della pretesa tributaria che deriva dalla liquidazione delle imposte della dichiarazione integrativa ex lege 516 del 1982, che ha trovato conferma nel giudizio della Corte di Cassazione perché il ruolo che è un atto di esclusiva emanazione dell’amministrazione finanziaria ha la funzione di titolo esecutivo per esigere il diritto a percepire una somma di denaro, che si manifesta nei confronti del contribuente tramite la notifica della cartella di pagamento che viene emessa, invece, dal concessionario della riscossione poiché con la sentenza n. 763/02/02 è stata annullata la cartella per vizio della relata di notifica, non per questo può pretendersi l’annullamento del carico fiscale di cui al ruolo emesso dall’amministrazione finanziaria, che è perfettamente legittimo conseguentemente, persistendo l’obbligazione tributaria e poiché nei termini per la notifica, bene ha fatto il concessionario a consegnare nuovamente la cartella di pagamento - la censura di immotivazione della cartella è infondata in quanto l’atto contiene gli elementi essenziali per conoscere il carico fiscale ben noto alla contribuente, poiché originato da un giudizio di Cassazione promosso dalla stessa parte e che l’ha vista soccombente - è inconferente nel caso il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del 2005, dato che la dichiarata incostituzionalità ha riguardato l’art. 25 del DPR 1973 n. 602, per la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell’art. 36 bis DPR 600 del 1973 . 2. La D.P. censura la decisione con tre motivi 1 con il primo la contribuente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 10, 25, 26, 49 e 50 del DPR n. 602/1973, dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, degli artt. 475, 476 e 479 c.p.c. e dei principi che regolano il ruolo, la cartella di pagamento e la unicità dell’atto impositivo e del titolo esecutivo posto a base della riscossione , chiedendo, a norma dell’art. 366 bis c.p.c. , di valutare se sia nulla o comunque illegittima la cartella di pagamento riemessa e rinotificata in presenza del suo pregresso annullamento sentenziato dal giudice tributario con statuizioni ancora cogenti rese in un antecedente processo tuttora pendente, senza che il primo esemplare della stessa cartella sia mai stato annullato dal concessionario e se, comunque, incorra nella violazione o falsa applicazione degli articolo 10, 25, 26, 49 e 50 del DPR n. 602/1973, dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, degli artt. 475,476 e 479 c.p.c. e dei principi giuridici che regolano il ruolo, la cartella di pagamento e la unicità dell’atto impositivo e del titolo esecutivo, la sentenza che dichiari valida e legittima la suddetta cartella” 2 con l’altro motivo la ricorrente denunzia insufficiente o contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo riguardante l’illegittima rinnovazione della cartella di pagamento in dispregio al suo annullamento giudiziale nonché violazione o falsa applicazione dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546/1992, dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost. sostenendo che l’affermazione del giudice di appello di condividere pienamente quanto statuito dai giudici di prime cure , con la sola aggiunta aggiungendo solo che bene avrebbe fatto il concessionario a consegnare nuovamente la cartella di pagamento , è - contraddittoria , laddove ritiene legittima la nuova” notificazione di un atto che nel contempo si ammette essere inesistente perché già annullato dalgiudice - insufficiente , perché non ha spiegato gli specifici motivi sui quali avrebbe basato tale consenso e non ha esplicitato perché ha ritenuto prive di rilievo le opposte deduzioni di essa appellante . In sintesi agli effetti dell’art. 366 bis c.p.c. , la ricorrente - afferma che le sopra esposte considerazioni spiegano le ragioni per le quali la dedotta insufficienza di motivazione della sentenza gravata la rende inidonea a giustificare la decisione assunta sul fatto riguardante l’arbitraria rinnovazione della cartella di pagamento in presenza del suo annullamento sentenziato dal giudice tributario in un precedente processo - chiede quesito se sia comunque nulla o illegittima, perla violazione delle citate norme. la sentenza di appello che sul predetto fatto controverso si sia limitata a richiamare la pronuncia di primo grado dichiarando di condividerla” 3 con l’ultima doglianza, la D.P. lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 7 e 17 della legge n. 212/2000 e dell’art. 12 DPR n. 602/1973 nonché insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo riguardante l’inadeguatezza della motivazione della cartella di pagamento , concluse con il quesito se sia nulla o comunque illegittima la cartella di pagamento totalmente priva di motivazione sia sulle ragioni della sua riemissione e rinotificazione in costanza del suo pregresso annullamento giudiziale, sia sugli estremi del precedente accertamento posto a suo preteso fondamento e se, comunque, incorra nella violazione o falsa applicazione” delle norme suddette la sentenza che giudichi valida e legittima una siffatta motivazione della cartella”. 3. Il ricorso deve essere respinto. A. L’infondatezza dei primi due motivi – da scrutinare congiuntamente perché attinenti alla medesima questione – discende dal rilievo che come pacifico il giudice tributario ha dichiarato inesistente e/o nulla non già la cartella od il ruolo individuale” in essa racchiuso ma soltanto la notificazione della stessa, ovverosia non I’atto cartella di pagamento in sé ma l’attività di trasmissione di tale atto al destinatario. Questa Corte, invero Cass., trib., 27 febbraio 2009 n. 4760 , specificamente esaminando il rapporto tra notificazione e atto notificando”, ha già chiarito dopo ampia disamina delle conferenti disposizioni che la mancanza della notificazione di un atto amministrativo d’imposizione tributaria non influisce sulla sua esistenza” in quanto gli atti amministrativi d’imposizione tributaria sono sottoposti ad un regime procedimentale, che, pur nelle sue peculiarità rispetto a quello generale dell’atto amministrativo, lascia ben distinta la fase di decisione, o di perfezione dell’atto, rispetto alla fase integrativa della sua efficacia” il vizio della notificazione di un atto tributario, quindi Cass., un., 5 ottobre 2004 n. 19854 , determina solo la preclusione della efficacia” del provvedimento ma non incide affatto sull’”esistenza” dello stesso, la quale non viene per nulla compromessa da quel vizio. La precisazione della apparentemente ovvia differenza tra atto e sua notificazione, nel caso, assume univoco valore dirimente atteso che le argomentazioni svolte dalla ricorrente per la quale la cartella vale anche come notificazione del relativo ruolo che costituisce titolo esecutivo e perciò, in quanto tale, non può essere duplicata al di fuori dei casi previsti dall’art. 476 c.p.c. l’espropriazione forzata richiede la valida esistenza del titolo esecutivo, costituito dal ruolo. nonché la sua preventiva e rituale notificazione al debitore mediante la cartella di pagamento che è appositamente abilitata a valere anche come notificazione del ruolo” ossia quale notificazione del titolo esecutivo finché pende l’originario giudizio promosso dal debitore contro la prima cartella di pagamento e nell’ambito del quale quest’ultima è stata annullata, il concessionario è tenuto a rispettare la pronuncia di annullamento senza potersi arrogare il potere di rinnovare e rinotificare l’atto annullato dall’autorità giudiziaria , unica iniziativa perseguibile dal concessionario per emendare errori commessi non può che consistere nel preventivo annullamento della cartella impugnata prima della decisione giudiziale si fondano su di una inaccettabile unificazione dell’atto e della sua notificazione il rinnovo solo della sua notifica, come intuitivo, non importa l’emissione di una nuova” cartella di pagamento essendo l’atto identico, come riconosce anche la contribuente , donde l’inconferenza del richiamo alla unicità ed alla non duplicabilità è unico e non può essere duplicato del titolo esecutivo di diritto comune perché tali caratteri non vengono disconosciuti né alterati dal mero rinnovo della sola notificazione, neppure per il titolo esecutivo detto. B. La doglianza relativa all’assunta inadeguatezza della motivazione della cartella – per mancanza priva” delle ragioni della sua riemissione e rinotificazione in costanza del suo pregresso annullamento giudiziale” -, una volta esclusa giusta le considerazioni innanzi esposte la ravvisabilità, nel caso, di una riemissione” della cartella stessa, non ha pregio atteso che, come la notificazione” di un atto, anche la sua rinotificazione” non richiede la presenza quindi l’esplicazione di ragioni giustificative, discendendo le stesse dalla univoca, unica funzione svolta dalla notificazione, ossia come detto di portare l’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario perché possa produrre gli effetti suoi propri di cristallizzazione della pretesa tributaria per decorso dei termini di impugnazione o anche di sola provocatio ad opponendum . 4. Per la sua totale soccombenza la ricorrente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., è tenuta a rifondere alle parti costituite le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia nonché dell’attività difensiva svolta dalle parti vittoriose. Nessun provvedimento, invece, deve essere adottato in favore della spa . perché la stessa non ha svolto nessuna attività in sede di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alle controparti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi €. 2.600,00 duemilaseicento/00 , di cui €. 2.500,00 duemilacinquecento/00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore della spa GERIT, ed in €. 4.000,00 quattromila/00 , oltre spese prenotate a debito, in favore dell’Agenzia.