Notifica valida anche se la firma è illeggibile

E’ legittima la notifica della cartella di pagamento anche se la firma è illeggibile e se la persona che riceve materialmente l’atto non sia il destinatario dell’atto l’importante è che il recapito sia fatto al domicilio corretto.

Infatti, in base a quanto previsto dall’art. 26, DPR n. 602/1973, affinché la procedura si consideri perfezionata è sufficiente che la consegna del plico avvenga presso il domicilio del destinatario senza alcun altro adempimento a carico dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittima alla ricezione apponga la firma sul registro di consegna . L'iscrizione ipotecaria deve essere inquadrata come atto preordinato e prodromico all'espropriazione forzata l'ipoteca, rappresentando uno strumento della garanzia patrimoniale con natura esclusivamente cautelare, non segna l'inizio dell'espropriazione forzata. Non può trovare applicazione, in quanto non ha portata retroattiva, quanto previsto dalla legge 106/2011 che ha stabilito che l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, sarà iscritta ipoteca . Tali principi sono stati statuiti dalla sentenza n. 15746 del 19 settembre 2012 della Corte di Cassazione . Il caso. Il contribuente ha denunciato con ricorso in cassazione la nullità dell’impugnata sentenza del giudice di gravame, per violazione e falsa applicazione degli artt. 7, l. n. 890/82, 129 c.p.c. e 2700 c.c., in quanto la consegna della cartella di pagamento era stata effettuata nel domicilio del destinatario, ma a un soggetto diverso, di cui non era stata indicata l’identità e di cui non era stata riportata alcuna indicazione in ordine alla sua relazione con l’interessato destinatario . Secondo la sentenza in commento è legittima la notifica della cartella esattoriale avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario anche se sull'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona a cui l'atto è consegnato e soprattutto anche se la firma è illeggibile. Equitalia, inoltre, può notificare al contribuente la cartella di pagamento, presupposto dell’iscrizione ipotecaria, direttamente con raccomandata A/r. La cartella di pagamento può essere notificata ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 602/1973, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituite la mittente ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'atto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700. C.C. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata . Cartella esattoriale notificata con raccomandata a/r. La notifica delle cartelle esattoriali può avvenire anche con semplice raccomandata a.r. inviata direttamente dal concessionario della riscossione e non quindi dagli ufficiali giudiziari e altri soggetti abilitati dalla legge . L’importante è che il plico sia stato consegnato al domicilio del destinatario, senza bisogno di ulteriori adempimenti Se nell’avviso di ricevimento non sono state indicate le generalità del soggetto che riceve la raccomandata o nel caso in cui la firma di questi sia illeggibile, la notifica è comunque valida, in quanto detti elementi sono sostituiti dall’accertamento ex art. 2700 CC dell’ufficiale postale che è pubblico ufficiale. Per iscrivere ipoteca necessaria la comunicazione preventiva. Con il D.L. 70/2011, Equitalia, qualora intenda iscrivere un’ipoteca nei confronti del contribuente moroso, ha l’obbligo di inviare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva tale comunicazione deve contenere l’avviso che, in mancanza di pagamento delle somme entro trenta giorni, si procederà ad iscrivere l’ipoteca. La nuova disciplina non si applica alle ipoteche già iscritte al 13 luglio 2011 quindi non ha efficacia retroattiva. Per le esecuzioni già iniziate, pertanto, vale il regime precedente. Prima della recente riforma, la normativa stabiliva solo che, se l’espropriazione non era iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essa doveva essere preceduta da un avviso con l’intimazione ad adempiere entro cinque giorni. Al contrario, l’iscrizione dell’ipoteca poteva avvenire anche senza alcun avviso preventivo. Avveniva così che il contribuente venisse a conoscenza dell’ipoteca in modo del tutto casuale. A partire dal 2 marzo 2012 D.L. n. 16/2012 Equitalia può iscrivere ipoteche solo per debiti superiori a 20.000 euro.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 5 aprile – 19 settembre 2012, n. 15746 Presidente Pivetti – Relatore Schirò Svolgimento del processo L.A. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti di Equitalia-E.TR. s.p.a. già E.TR.- Esazione Tributi s.p.a , avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia depositata il 15 settembre 2009, che ha accolto l'appello principale - rigettando quello incidentale del contribuente - proposto da E. TR. - Esazioni Tributi s.p.a. contro la sentenza di primo grado, che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto dal L. avverso un'iscrizione ipotecaria comunicata con nota del 10 gennaio 2007, a seguito del mancato pagamento di importi per IVA, interessi e sanzioni dovuti per l'anno d'imposta 1996 per la somma complessiva di Euro 25.103,22, oltre a interessi di mora, compensi e diritti pari ad Euro 7.440,67. L'intimata Equitalia-E.TR. s.p.a. già E.TR-Esazione Tributi s.p.a. ha resistito con controricorso e memoria. Motivi della decisione 1. Per quel che rileva in questa sede, osserva il collegio che la Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello incidentale del contribuente, osservando che la notifica al L. della cartella esattoriale, il cui mancato pagamento ha dato luogo alla iscrizione ipotecaria oggetto del ricorso introduttivo del giudizio, era del tutto regolare, atteso che dall'avviso di ricevimento l'atto risultava consegnato nel domicilio del destinatario, mentre la circostanza che l'avviso medesimo fosse stato sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma senza l'indicazione della qualità o della relazione con il destinatario dell'atto, non incideva sulla legittimità della notifica, dal momento che era fatta salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità alla propria sfera personale o familiare della persona che aveva sottoscritto l'atto. I giudici di appello hanno invece accolto l'appello principale di E.TR - Esazione Tributi s.p.a., osservando che - diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, secondo i quali riscrizione ipotecaria doveva considerarsi nulla in quanto avvenuta il 12 dicembre 2006, a oltre tre anni di distanza dalla data di notifica della cartella di pagamento, con la conseguenza che per essere valida l'iscrizione medesima avrebbe dovuto essere preceduta dall'avviso di pagamento, che invece nel caso di specie non era mai stato notificato al contribuente ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, - riscrizione ipotecaria, in quanto strumento di conservazione della garanzia patrimoniale con natura meramente cautelare, non segna l'inizio dell'espropriazione, che potrebbe anche non realizzarsi qualora il debitore abbia nel frattempo adempiuto all'obbligazione a cui è tenuto, essendo invece il pignoramento l'atto che da avvio all'espropriazione. Pertanto, secondo la Commissione tributaria regionale, l'obbligo in capo al concessionario di notificare l'avviso contenente l'intimazione ad adempiere sorge solo qualora l'espropriazione forzata non abbia avuto inizio, con l'atto di pignoramento, entro un anno dalla notifica della relativa cartella di pagamento, mentre per il semplice atto di iscrizione ipotecaria, teso a garantire il soddisfacimento del credito tributario, il legislatore non ha previsto l'invio di alcun atto prodromico. 2. Con il primo motivo di ricorso il L., denunciando nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 7, e dell'art. 139 c.p.c., nonchè dell'art. 2700 c.c., censura la sentenza impugnata per avere i giudici di appello ritenuto del tutto regolare la notifica della cartella di pagamento costituente presupposto dell'impugnata iscrizione ipotecaria, senza considerare che la consegna dell'atto era stata effettuata nel domicilio del destinatario ma ad un soggetto diverso, di cui non era stata indicata la identità e di cui non era riportata alcuna dichiarazione in ordine alla sua relazione con il destinatario medesimo. Il motivo è privo di fondamento. Osserva al riguardo il collegio che la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituite la mittente ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintellegibile, l'atto è pur sempre valido, poichè la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata Cass. 2011/11708 . La Commissione tributaria regionale, nel rigettare l'appello incidentale del contribuente, si è uniformata ai principi di diritto sopra enunciati e la sentenza impugnata resiste sul punto alla infondata censura del ricorrente, fermo restando che dallo stesso ricorso del L. risulta che la notifica della cartella di pagamento era stata effettuata nel domicilio del destinatario mediante consegna dell'atto a familiare di questo, suo convivente. 3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, e art. 77, e censura la sentenza impugnata per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto che l'iscrizione ipotecaria, in quanto strumento di conservazione della garanzia patrimoniale con natura meramente cautelare, non segna l'inizio dell'espropriazione forzata, con la conseguenza che, nel caso in cui detta espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essa non deve necessariamente essere preceduta dall'invio della intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, come previsto dall'art. 50, comma 2, citato. La censura non è fondata. Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, dispone che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Il richiamato disposto normativo stabilisce pertanto che il previo avviso contenente l'intimazione ad adempiere deve precedere soltanto l'inizio dell'espropriazione, ma non anche l'iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, che non costituisce atto iniziale della espropriazione immobiliare, ma rappresenta un atto ad essa preordinato e strumentale Cass. S.U. 2010/4077 . Ha carattere innovativo e non interpretativo, ed è quindi privo di efficacia retroattiva, il disposto del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. u bis, convertito con modificazioni nella L. n. 106 del 2011, che ha stabilito che l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1 . Di conseguenza, alla luce del quadro normativo applicabile alla fattispecie ratione temporis, qualora, come nel caso in esame, l'espropriazione non sia iniziata entro una anno dalla notifica della cartella di pagamento, la mancata previa intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo non determina la nullità della iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso e le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 6.600,00, di cui Euro 6.500,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.