Notifica valida anche senza troppi formalismi, basta la sola motivazione sintetica della pretesa

Ai fini della validità del ruolo e della cartella esattoriale notificata a seguito di sentenza passata in giudicato, non risulta indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente.

Così si è espressa la sezione Tributaria della Suprema Corte nella pronuncia n. 15733/12 del 19 settembre. Carenza di motivazione. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della ctr laziale con la quale è stata confermata l’illegittimità della cartella di pagamento notificata – a seguito di sentenza passata in giudicato – a un uomo per IVA relativa al lontano anno 1984. Requisiti di validità non troppo stringenti. La Suprema Corte con la pronuncia n. 11466/2011 ha affermato il principio per cui ai fini della validità del ruolo e della cartella esattoriale ex art. 25 d.p.r. n. 602/1973, non è indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente. È al contrario sufficiente l’indicazione di circostanze univoche per l’individuazione dell’atto, di modo che resti soddisfatta l’esigenza del cittadino di controllare la legittimità dell’ iter di riscossione. Norme a confronto. Vero che il D.M. n. 321/1999 prescrive, in situazioni analoghe, l’espressa menzione degli estremi dell’atto precedentemente notificato e la relativa data però lo Statuto del contribuente art. 7, comma 3, l. n. 212/2000 e il d.lgs. n. 32/2001 si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa . Il ricorso appare quindi manifestamente fondato, con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria del Lazio, instradata a dovere dal principio emerso.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 16 maggio – 19 settembre 2012, n. 15733 Presidente Adamo – Relatore Virgilio Fatto e diritto La Corte ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 40/36/06, depositata il 23 marzo 2006, con la quale, rigettando l'appello dell'Ufficio, è stata confermata l'illegittimità della cartella di pagamento notificata - a seguito di sentenza passata in giudicato - a G P. per IVA relativa all'anno 1984, in quanto ritenuta carente di motivazione. Il contribuente resiste con controricorso. 2. Il ricorso, con i cui due motivi si denuncia, rispettivamente, la violazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 nel testo modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 46 del 1999 ed il vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere il giudice a quo affermato il difetto di motivazione della cartella nonostante questa contenesse elementi sufficienti a consentire, in concreto, al contribuente di avere cognizione delle ragioni della pretesa tributaria, è manifestamente fondato. Premesso, infatti, che nella fattispecie la cartella fa seguito ad un giudicato intervenuto sull'avviso di accertamento e che la stessa contiene, tra l'altro, il numero di tale atto e l'anno d'imposta, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, ex art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti a tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta negli artt. 1, comma 2, e 6, comma 1, del D.M. 3 settembre 1999, n. 321 che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l'indicazione degli estremi di tale atto e la relativa data di notifica , in quanto essa va letta in combinato disposto con le di poco successive norme primarie contenute, prima in via generale nello Statuto del contribuente art. 7, comma 3, della l. 27 luglio 2000, n. 212 e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nel d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 art. 8, comma 1, lett. a, che ha modificato gli arti. 1 e 12 del d.P.R. n. 602 cit. , che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa Cass. n. 11466 del 2011 . 3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza” che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria il controricorrente. Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione senza che a diversa conclusione siano idonee ad indurre le argomentazioni svolte nell'anzidetta memoria e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.