Opposizione all’esecuzione: inesistente la notifica operata direttamente da Equitalia a mezzo posta

Secondo il Giudice di pace di Genova la notifica operata direttamente dall’Agente della riscossione a mezzo del servizio postale è inesistente.

La sentenza del Giudice di pace di Genova n. 4486/2012 ha suscitato molto scalpore la pronuncia, resa in sede di opposizione all’esecuzione del provvedimento di fermo amministrativo, ha sancito l’inesistenza della notifica operata direttamente dall’Agente della riscossione a mezzo del servizio postale. La disciplina della notificazione della cartella di pagamento. In motivazione è richiamato l’art. 26, comma 1, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 rubricato Notificazione della cartella di pagamento , oggetto di ripetuti interventi di modifica. Nel testo originario, l’articolo menzionato affidava la notificazione della cartella ai messi notificatori dell’esattoria o dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di pretura, dai messi comunali e dai messi di conciliazione . Nel terzo periodo – non richiamato in motivazione – si precisava quanto segue la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento . A quanto è dato comprendere dall’ellittica narrativa dei fatti, la fattispecie riguarderebbe l’anno 1997. Ad ogni buon conto, giova ricordare che l’art. 26, comma 1, d.p.r. n. 602 del 1973 è stato sostituito dall’art. 12, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 il nuovo testo consente che la cartella sia notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale . Si dispone inoltre che la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda . L’ultimo inciso è stato inserito dall’art. 1, comma 1 lett. c , d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193. I messi notificatori. Il Giudice di pace di Genova richiama altresì l’art. 102, d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, abrogato dall’art. 68, comma 1, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, ove, con decorrenza dal 1° gennaio 1990 si consentiva al concessionario, per la notifica delle cartelle dei pagamenti e degli avvisi di mora, di nominare uno o più messi notificatori. La risoluzione del Ministero delle Finanze. Per corroborare la propria soluzione, il Giudice di pace di Genova richiama altresì la risoluzione del 25 gennaio 1989, n. 3320, nella quale il Ministero delle Finanze ha ritenuto illegittimo il conferimento del servizio di notifica delle cartelle di pagamento in appalto ad un terzo, poiché non rientra nelle ipotesi elencate dagli artt. 26, d.p.r. n. 602 del 1973 e 102, d.p.r. n. 43 del 1988. La giurisprudenza. Last but not least , il Giudice di pace di Genova richiama la sentenza del 23 ottobre 2009, n. 909 in bancadati DeJure , con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha annullato una iscrizione di ipoteca per inesistenza della notifica della sua comunicazione. Nella pronuncia richiamata si valorizza la tassatività delle modalità di esecuzione della notifica della cartella esattoriale, giustificata dall’esigenza di garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all’esito del procedimento notificatorio . Si ricorda inoltre che l’art. 14, l. 20 novembre 1982, n. 890 ha consentito di eseguire la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati direttamente dagli uffici finanziari , ma questa previsione è chiaramente riservata agli uffici che esercitano potestà impositiva, con esclusione degli Agenti della riscossione che sono preposti solo alla fase riscossiva .

Giudice di Pace di Genova, sentenza 26 – 27 giugno 2012, n. 4486 Giudice Elisabetta di Palo Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio Comune di Genova Direzione Polizia Municipale GE , in persona del suo Sindaco pro tempore, con sede in Genova, via G. Equitalia Sestri S.p.A., nella qualità di agente della riscossione della Provincia di Genova, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Genova, via X. O. per sentire dichiarare la nullità delle cartelle di pagamento indicate in parte I narrativa, per effetto della inesistenza della notificazione delle stesse. Parti convenute contestavano quanto ex adverso dedotto in fatto e in diritto, chiedendo a loro volta il rigetto dell'avversa domanda, Esperita l'istruttoria dibattimentale, precisate le conclusioni all'udienza del 31 maggio 2012, ritenuta la causa matura per la decisione, questo giudice di pace assegnava la causa a sentenza. Motivi della decisione Preliminarmente questo Giudice di Pace, a fronte dell'eccezione mossa dal Comune di Genova, ritiene la propria competenza ratione materiae e per valore, anziché quella del Tribunale. Quanto alla notificazione delle cartelle esattoriali opposte, argomento sul quale le parti si sono esercitate fornendo ciascuna una propria lettura ed interpretazione della normativa sul punto specifico, prendendo le mosse dal D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, con particolare riguardo alla disciplina di cui all'art. 26 di detto decreto, quale modificato ed integrato da successivi interventi legislativi. U primo comma dell'articolo anzidetto, nella originaria stesura, prevedeva la notifica della cartella esattoriale a mezzo dei messi notificatori dell'esattoria o degli ufficiali esattoriali o degli ufficiali giudiziari e, nei comuni che non erano sedi di pretura, dei messi comunali e dei messi di conciliazione. L'art 102 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 disponeva, relativamente alla nomina dei messi notificatori, con decorrenza 1-1-1990, che il concessionario, per la notifica delle cartelle dei pagamenti e degli avvisi di mora, potesse nominare uno o più messi notificatori, con richiesta nominativa all'ufficio di collocamento. La Direzione delle Imposte Dirette, con risoluzione n. 1/3320-del 25 gennaio 1989, non mancava di ritenere l'illegittimità della notifica della cartella esattoriale a mezzo di terzi incarico affidato in appalto dall'esattore con riferimento sia all'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e sia all'art. 102 del D.P.R. n. 43/1988. Una prima discrasia della notifica della cartella di fermo del veicolo tg. riguarda la mancata notifica del provvedimento a , cointestatario con la ricorrente del predetto bene. Tuttavia, punto centrale della presente controversia è e resta l'esistenza o l'inesistenza dell'atto della notificazione, operata direttamente da parte di Equitalia Nord S.p.A. Ove si consideri che la notificazione delle cartelle esattoriali opposte sia inesistente, deve essere respinta l'eccezione secondo cui, avendo l'atto stesso,raggiunto lo scopo, il destinatario è stato comunque posto nella condizione di approntare la propria difesa, senza incidere suo tale suo diritto. In caso contrario, ove si attribuisca valore al buon fine della notificazione, resterebbe aperto tutto il ventaglio di considerazioni e motivazioni sollevate dalle parti convenute, con conseguente valutazione della loro bontà giuridica. L'evoluzione legislativa dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 non ha attribuito all'Agente della Riscossione di provvedere direttamente a mezzo dei servizio postale alla notifica della cartella esattoriale. Restano, pertanto, in vigore il sistema notificatorio previsto dal predetto art. 26, che richiama una tassativa modalità di esecuzione della notifica delle cartelle esattoriali. Questo giudicante, esaminata la giurisprudenza sul tema, ivi compresa la sentenza n. 909 del 23 ottobre 2009 della Commissione Provinciale di Lecce, ritiene che non di nullità ma di inesistenza della notificazione si versi nel caso di specie, sicché non può conseguire alcun effetto la costituzione in giudizio della ricorrente. Ritenuto assorbente su tutti gli altri motivi dedotti nell'atto introduttivo del giudizio quanto descritto in parte motiva, provvede come da dispositivo. Rilevata la novità e complessità dell'argomento trattato, compensa interamente le spese tra le parti. P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo, accoglie la domanda di parte attrice. Respinge le richieste delle parti convenute. Compensa interamente le spese di giudizio tra le parti.