Dopo il decreto-incentivi il termine breve per l'impugnazione decorre anche per la sola spedizione della sentenza

La sentenza della Commissione tributaria può essere fatta notificare, non solo dall’ufficiale giudiziario, ma anche mediante spedizione postale con plico raccomandato A/R senza busta, consegna diretta o con messo speciale autorizzato dall’Amministrazione finanziaria. Ciò a seguito di quanto disposto dal Legislatore con il D.L. n. 40/2010.

A partire dell'entrata in vigore della disposizione novellatrice 26 marzo 2010 , sono idonee a far decorrere il termine breve di cui all'art. 51 proc. trib. anche la consegna della sentenza direttamente all'ufficio finanziario o all'ente locale, ovvero la spedizione di essa, a cura delle parte o del suo procuratore, effettuata mediante il servizio postale, nei luoghi di cui all'art. 17 proc. trib. e in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento. E’ corretto notificare la sentenza di appello tramite posta possibilità prevista dall’art. 38 del DLgs. 546/1992 , facendo così decorrere il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza. Le novità del D.L. n. 40/2010 si possono applicare al giudizio di Cassazione. La notifica della sentenza di appello, idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione della sentenza di fronte alla Cassazione, non riguarda il giudizio di legittimità, ma la fase di merito, con applicazione del suddetto art. 38. Le nuove disposizioni si applicano sia alle sentenze di primo grado ciò ha rilievo, quindi, per la decorrenza del termine breve per proporre appello sia alle sentenze della Commissione tributaria regionale avendo rilevanza, in tal caso, per la decorrenza del termine breve per il ricorso per Cassazione . A statuirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5871/2012. Il caso. Un contribuente notificava la sentenza di appello direttamente a mezzo posta, come ora consentito dall’art. 38, DLgs. 546/92, e ciò ha fatto decorrere il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza. L’Agenzia delle Entrate ha tuttavia proposto ricorso per Cassazione oltre il termine breve, ma entro quello lungo, affermando che le novità del D.L. n. 40/2010 non potevano applicarsi al giudizio di Cassazione. Rigettando il ricorso del Fisco, il giudice di legittimità ha affermato che la notifica della sentenza di appello, idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione della sentenza di fronte alla Cassazione, non riguarda il giudizio di legittimità, ma la fase di merito, con applicazione dell’art. 38 prima citato. È vero che, in genere, al processo di Cassazione si applicano le norme del codice di procedura civile e non il DLgs. 546/92, ma ciò deve essere inteso con riferimento al vero e proprio processo, e non agli atti antecedenti ad esso come la notifica della sentenza. La notifica della sentenza d’appello resta fuori dal giudizio di legittimità, del quale non costituisce neppure una fase introduttiva e/o prodromica, mirando detta notifica solo alla più celere formazione del giudicato formale sulla decisione d’appello, quale esito ultimo del secondo grado. Nel processo tributario la notifica della sentenza di appello è valida anche tramite raccomandata postale. L’art. 3, comma 1, lett. a , d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ha modificato – a decorrere dal 26 marzo 2010 - la disciplina in tema di notificazione delle sentenze delle Commissioni tributarie di cui al comma 2 dell’art. 38, d.lgs. n. 546/92. In particolare, la nuova disposizione ha introdotto la possibilità di notificare la sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnativa, avvalendosi delle medesime modalità previste per gli altri atti del processo tributario dall’art. 16, D.Lgs. n. 546/1992. Le nuove modalità di notificazione delle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali e regionali si applicano a partire dal 26 marzo 2010, data di entrata in vigore del decreto, anche in relazione a sentenze già depositate alla predetta data. Quindi, il d.l. n. 40/2010 introduce la possibilità, per la parte processuale, di notificare la sentenza alla controparte anche direttamente per mezzo posta. La precedente formulazione dell’art. 38, comma 2, . D.Lgs. n. 546/1992 stabiliva che la notificazione della sentenza andava effettuata ai sensi degli artt. 137 ss. c.p.c., vale a dire esclusivamente per il tramite dell’ufficiale giudiziario. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni, la procedura corretta era quella a mezzo di ufficiale giudiziario. Tale disposizione normativa vuole velocizzare il contenzioso tributario e, in particolare, l’iter della notificazione diretta delle parti. Si evidenzia che l’estensione alla notificazione della sentenza delle modalità previste per gli altri atti del processo tributario risponde all’esigenza di facilitare l’accesso al grado successivo del giudizio o la definitività del provvedimento giurisdizionale, nella prospettiva dell’accelerazione del procedimento di esecuzione della sentenza La sostanziale novità prevista dalla citata norma consiste nella possibilità, per la parte processuale, di notificare la sentenza alla controparte anche direttamente per mezzo posta, utilizzando le modalità previste dall’art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 e non più soltanto ai sensi dell’art. 137 c.p.c., ossia per mezzo di ufficiale giudiziario comunque utilizzabile per via del rinvio del comma 2 dell’art. 16 cit. . Per effetto della nuova disciplina, la notificazione della sentenza può essere effettuata - dal contribuente e dall’Amministrazione, avvalendosi dell’ufficiale giudiziario o direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento - dal contribuente, anche mediante consegna diretta dell’atto all’Ufficio - dall’Amministrazione, anche tramite messi comunali o dalla stessa autorizzati. L’art. 3, comma 1, lett. a del decreto reca un’ulteriore modifica al comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 546/1992, laddove - nella sua formulazione previgente - stabiliva che Le parti hanno l’onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza depositando, nei successivi trenta giorni, l’originale o copia autentica dell’originale notificato, nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l’inserisce nel fascicolo d’ufficio . A seguito dell’introduzione della possibilità di notificare la sentenza anche con consegna diretta e a mezzo del servizio postale, si è reso necessario inserire nella norma l’ulteriore previsione secondo la quale il deposito, in funzione della modalità di notificazione prescelta, ha ad oggetto - oltre all’originale o copia autentica dell’originale notificato - copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all’avviso di ricevimento. Come provare la decorrenza del termine breve. Si osserva che, in relazione alle diverse modalità di notifica della sentenza, la decorrenza del termine breve di impugnazione è comprovata - dalla relata di notifica apposta dall’ufficiale giudiziario o dal messo comunale o speciale sull’originale o copia autentica della sentenza notificata - dalla ricevuta rilasciata dall’Ufficio al quale è consegnata la sentenza - dall’avviso di ricevimento attestante la data in cui il destinatario ha ricevuto, tramite servizio postale, la sentenza in plico senza busta. In proposito, si richiama quanto disposto dall’art. 16, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto . Ne consegue che il predetto avviso di ricevimento, quindi, costituisce la prova in ordine alla decorrenza del termine breve di impugnazione. L’art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 prevede che la documentazione comprovante la decorrenza del termine breve venga depositata presso la segreteria della commissione tributaria, nei trenta giorni successivi all’avvenuta notifica della sentenza. Tale prescrizione è finalizzata essenzialmente al rilascio, a cura della segreteria, dell’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza. Peraltro, il termine di 30 giorni indicato nel citato art. 38, comma 2, ha natura ordinatoria, non essendo prevista alcuna decadenza in caso di sua inosservanza. Ne consegue che il mancato deposito nei termini della documentazione attestante il decorso del termine breve di impugnazione presso la segreteria della commissione tributaria non comporta decadenze. Pertanto, si ritiene ammissibile il deposito tardivo in segretaria della predetta documentazione comprovante la decorrenza del termine breve di impugnazione, onde ottenere il rilascio dell’eventuale attestazione del passaggio in giudicato della sentenza.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 15 marzo – 13 aprile 2012, n. 5871 Presidente Pivetti – Relatore Cirillo Fatto e diritto Propone ricorso per cassazione, avverso la sentenza della CTR - Liguria n. 46/6/10 depositata il 31 marzo 2010, l'Agenzia delle entrate la parte privata, soc. Nuova Pallare, resiste con controricorso. In via pregiudiziale, la controricorrente eccepisce la tardività del ricorso per essere stato notificato il 2 agosto 2010 a fronte della notifica della sentenza d'appello effettuata il 6 maggio 2010 articolo 51 proc. trib. . L'eccezione è fondata. Il ricorso erariale indica che la sentenza d'appello è stata depositata il 31 marzo 2010, tace sull'avvenuta notificazione della decisione e riporta la dicitura si notifichi entro il 30/7/2010 . Com'è noto, incombe alla parte cui sia stato notificato un atto d'impugnazione entro il termine lungo , qualora eccepisca la necessità dell'osservanza del termine breve e l'avvenuto superamento del medesimo, provarne il momento di decorrenza. A tal fine è necessaria la produzione della copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relata di notificazione, integrata, nel caso di notificazione a mezzo posta, dall'avviso di ricevimento della raccomandata, che non ammette equipollenti comma 7761/11 . Nella specie, già dalla copia della sentenza impugnata prodotta in giudizio dalla stessa ricorrente, risulta che essa è stata spedita all'Agenzia delle entrate, legittimamente presso la sede di Savona comma 8507/10 , il 4 maggio 2010 data del timbro postale ivi apposto con le modalità indicate nel novellato articolo 38 proc. trib. D.L. n. 40 del 2010, articolo 3, comma 1, lett. a . Alla copia della sentenza d'appello, inserita nel fascicolo della contro ricorrente, è allegato l'avviso di ricevimento, recante la data di consegna del plico alla controparte del 6 maggio 2010. Ai fini della tempestività dell'impugnazione è sufficiente la prova della consegna nei termini dell'atto di gravame all'ufficiale giudiziario per l'esecuzione della notifica SU 11429/10 . Il timbro in calce al ricorso attesta che la presentazione del ricorso all'ufficiale giudiziario per l'esecuzione della notifica è avvenuta il 29 luglio 2010, allorquando il termine breve era irrimediabilmente spirato. Nel corso della discussione orale la difesa erariale ha eccepito che la notifica della sentenza d'appello non era stata regolarmente effettuata, atteso che la parte privata si era erroneamente avvalsa della notifica in forma diretta a mezzo di raccomandata, così come previsto dall'articolo 38 proc. trib., nel testo novellato dal D.L. n. 40 del 2010, articolo 3, comma 1, lett. a , per la sentenza di primo grado. Sostiene, invece, che detta disposizione non troverebbe applicazione per la notifica della sentenza d'appello, atteso che le norme speciali del processo tributario non si applicano al giudizio di legittimità sicchè, stante l'erroneità della notifica della sentenza d'appello, il termine breve non sarebbe affatto decorso e troverebbe, invece, applicazione il termine lungo nella specie ampiamente rispettato. Il rilievo non è fondato. Nell'iniziale formulazione dell'articolo 38, per la decorrenza del termine breve d'impugnazione, la sentenza d'appello doveva essere necessariamente notificata con l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario nei modi previsti dall'articolo 137 c.p.c. e segg., comma 6166/01 . La dottrina aveva individuato la ragione giustificatrice di tale rigoroso procedimento notificatorio nella salvaguardia di esigenze di certezza e sicurezza messe a presidio della formazione del giudicato formale sulla sentenza. Con il D.L. n. 40 del 2010, articolo 3, comma 1, lett. a , il legislatore è intervenuto sull'articolo 38 cit., sostituendo il rinvio all'articolo 137 c.p.c. e segg., con il rinvio all'articolo 16 proc. trib Dunque, a partire dell'entrata in vigore della disposizione novellatrice 26 marzo 2010 , sono idonee a far decorrere il termine breve di cui all'articolo 51 proc. trib. anche la consegna della sentenza direttamente all'ufficio finanziario o all'ente locale, ovvero la spedizione di essa, a cura delle parte o del suo procuratore, effettuata mediante il servizio postale, nei luoghi di cui all'articolo 17 proc. trib. e in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento. Si tratta, evidentemente, di una norma di semplificazione che, com'è nello spirito del processo tributario, mira ad agevolare l'agire giuridico del Fisco e del contribuente, analogamente a quanto avviene per il ricorso introduttivo. Non v'è alcun motivo perchè tale ratio semplificativa non possa trovare applicazione anche alla notifica in questione, atteso che si tratta pur sempre di produrre l'effetto di abbreviare la formazione del giudicato formale sulla sentenza. Vale, dunque, il richiamo generale, fatto per il processo tributario d'appello, alle norme dettate per il processo tributario di primo grado, essendo l'articolo 38 novellato applicabile senza problemi anche alla notifica della sentenza d'appello e non essendovi ragioni d'incompatibilità con le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 546, per il giudizio di secondo grado. Nè si può invocare l'autonoma disciplina del ricorso per cassazione. E' vero che procedimento per cassazione, anche se in materia tributaria, resta regolato esclusivamente dalle norme di carattere generale e in particolare dal codice di procedura civile articolo 62 proc. trib. , atteso che la disciplina sul contenzioso tributario di cui al D.Lgs. n. 546, è destinata a operare unicamente nell'ambito del procedimento speciale dinanzi alle commissioni tributarie comma 16070/11, sulla inammissibilità del ricorso per cassazione notificato mediante i messi speciali degli uffici finanziari . Però la notifica della sentenza d'appello resta fuori dal giudizio di legittimità, del quale non costituisce neppure una fase introduttiva e/o prodromica, mirando detta notifica solo alla più celere formazione del giudicato formale sulla decisione d'appello, quale esito ultimo del secondo grado. Accertata la regolare notificazione della sentenza d'appello in data 6 maggio 2010 racc. A.R. e accertata la consegna solo il 29 luglio 2010 del ricorso erariale all'ufficiale giudiziario per l'esecuzione della notifica, il ricorso medesimo deve essere dichiarato inammissibile, essendo irrimediabilmente spirato il termine breve di sessanta giorni per impugnare la sentenza medesima. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 3.200, di cui Euro 3.100 per onorario, oltre agli oneri di legge.