È nullo l’atto impositivo notificato all’interdetto

In tal caso, il vizio di notificazione importa nullità e non inesistenza poiché l’inosservanza delle formalità o delle disposizioni di legge, tra cui quelle concernenti la persona alla quale può essere consegnata la copia dell'atto, è costituita dalla materiale consegna avvenuta mediante rilascio di copia nel luogo e a persona interdetto che possono avere un qualche riferimento con il vero destinatario della persona legittimata a ricevere la notificazione tutore .

L’atto impositivo notificato all’interdetto e non al suo tutore è nullo. Di conseguenza il tutore può far valere tale vizio di notifica impugnando la successiva cartella di pagamento infatti, la nullità della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale, che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Tale interessante principio è stato statuito con ordinanza n. 2749 del 23 febbraio 2012 dalla Corte di Cassazione sezione Tributaria. Il caso. Il giudice del gravame ha rigettato l’appello proposto dal tutore dell’interdetto in particolare ha confermato la cartella esattoriale notificata al tutore ritenendo che il precedente avviso di accertamento, notificato all’interdetto e non al suo tutore,era divenuto definitivo per mancata impugnazione. Il giudice di legittimità ha accolto il ricorso del Fisco. La S.C. precisa che la sentenza d’interdizione ha efficacia sin dalla data della sua pubblicazione e perfino l’omesso adempimento delle formalità pubblicitarie previste dall’articolo 423 c.c. non è di ostacolo alla produzione degli effetti giuridici derivanti dalla interdizione stessa. In più, è nulla la notificazione dell’atto impositivo effettuata all'interdetto legale, anziché al tutore, qualora l’interdizione sotto il profilo temporale sia antecedente alla notifica dello stesso atto impositivo. È nulla la notificazione dell’atto impositivo effettuata all'interdetto legale, anziché al tutore. La natura sostanziale e non processuale né assimilabile a quella processuale dell'avviso di accertamento tributario - che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù dell'art. 60 d.p.r. n. 600/1973, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza - previsto dalle singole leggi d'imposta - per l'esercizio del potere di accertamento. L'incapacità legale decorre soltanto dal giorno di pubblicazione della sentenza di interdizione. L'incapacità legale derivante dalla sentenza di interdizione decorre soltanto dal giorno della sua pubblicazione art. 421 c.c. , con la conseguenza dell'operatività, fino a tale momento, della generale presunzione di normale capacità dell'interdicendo e dell'irretroattività degli effetti della suddetta decisione Cass. civ. Sez. II, n. 7477/2011 . La persona fisica che, riceva la notifica dell'avviso di accertamento a carico della società, avendo ricoperto in passato, ma non attualmente, le cariche di amministratore e legale rappresentante nella specie a seguito di provvedimento di interdizione emesso nel corso di indagine penale , non ha più né il potere, né l'interesse a far valere la nullità di tale notifica che risulta erroneamente effettuata nei confronti di una persona diversa dal rappresentante legale, con la conseguenza che solo la costituzione della società legittimamente rappresentata può sanare la nullità della notifica, per avere l'atto impugnato comunque raggiunto il suo scopo Cass. civ. Sez. V, n. 22999/2010 . L'art. 75 c.p.c., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione, ovvero con provvedimento di nomina di un rappresentante tutore o curatore provvisorio, e non anche a quelle colpite da incapacità naturale ma non interdette o inabilitate Cass. civ. Sez. I, n. 17912/2010 . Il tutore dell'interdetto, essendo tenuto a proteggere gli interessi della persona tutelata, non ha bisogno dell'autorizzazione del giudice tutelare né per resistere alla lite promossa da un terzo nei confronti dell'interdetto, né per impugnare la relativa sentenza, né per coltivare le liti promosse dall'interdetto in epoca anteriore all'interdizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 25 gennaio – 23 febbraio 2012, numero 2749 Presidente Iacobellis – Relatore Cirillo Fatto e diritto La Corte costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'articolo 380 bis c.p.c., osserva quanto segue 01. Con sentenza del 25 novembre 2009 la CTR-Lazio sez. Latina ha rigettato l'appello proposto dall'avv. B.P. , quale tutore dell'interdetto A L.R. , nei confronti dell'Agenzia delle entrate, confermando la cartella esattoriale notificata al tutore il 5 marzo 2005 per Irpef 1994 dovuta dal contribuente. 02. Ha motivato la decisione ritenendo che il presupposto avviso di accertamento, notificato il 23 dicembre 2000 direttamente all'interdetto e non al suo tutore, fosse divenuto definitivo e legittimasse la successiva iscrizione a ruolo, atteso che nella dichiarazione presentata nel 2000 per l'anno 1999 non risultava la tutela, segnalata invece nella successiva dichiarazione per l'anno 2000. 03. Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unico motivo per violazione di legge artt. 45, 357, 421, 423, 424 c.c. , il tutore del contribuente l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso, mentre il Ministero dell'economia e delle finanze non spiega attività difensiva. 04. Preliminarmente, si segnala la carenza di legittimazione processuale dell'altro soggetto evocato dinanzi a questa Corte, il Ministero dell'economia e delle finanze, che non è stato parte nel giudizio di secondo grado ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali. La chiamata ministeriale in cassazione è dunque inammissibile e il ricorso della parte contribuente va esaminato unicamente riguardo all'Agenzia delle entrate, che è la sola a essere legittimamente intimata. 05. Passando all'esame del contenuto del ricorso, erra la CTR nell'enfatizzare l'inesatta indicazione contenuta nella dichiarazione per l'anno 1999, che non esonera affatto l'amministrazione dall'ordinario onere verificare lo status personale del contribuente, documentato dai pubblici registri delle tutele e anagrafici. 06. Si aggiunga che, ai sensi dell'articolo 421 c.c., la sentenza d'interdizione ha efficacia sin dalla data della sua pubblicazione Cass. Sez.2, numero 1026 del 17/05/1967 e che persino l'omesso adempimento delle formalità pubblicitarie previste dall'articolo 423 c.c. non è di ostacolo alla produzione degli effetti giuridici derivanti dalla interdizione stessa Cass. Sez. 2, numero 666 del 16/03/1963 . 07. Sulla nullità delle notificazioni di atti processuali fatte a soggetto incapace, perché minorenne Cass. Sez. 1, numero 7619 del 04/04/2011 o interdetto Cass. Se%3, numero 13966 del 14/06/2007 v. Corte Conti – Sez. 1, numero 127 dell'11/07/1994 , v'è sicuro riscontro giurisprudenziale. Inoltre, opera l'applicazione alle notifiche degli avvisi di accertamento delle norme del processo civile, in base all'articolo 60 del d.P.R. 600/73 Cass. Sez. 5, numero 10445 del 12/05/2011 , il che comporta che la nullità delle notifiche agli interdetti anche riguardo agli atti impositivi. 08. L'ultima parte del comma 3 dell'arti9 del d.lgs. 546/92, nel consentire l'impugnazione congiunta di atti presupposti d'imposizione tributaria e di atti ad essi conseguenti, attribuisce al contribuente un potere attinente ad una situazione soggettiva statica di vantaggio della specie della facoltà o del diritto potestativo. Sicché, si è ritenuto che, nel caso in cui non sia stato o, come nella specie, sia stato irritualmente notificato l'avviso di accertamento, il contribuente, impugnando la successiva cartella di pagamento, può valutare, esercitando la sua autonomia, se ha interesse o meno ad aprire la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria diversamente opinando, si arriverebbe all'assurda conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta Cass. Sez. 5, numero 9873 del 05/05/2011 . 09. È ciò che ha fatto, nell'interesse del contribuente dichiarato interdetto alcuni anni prima dell'avviso di accertamento, il suo tutore con il ricorso introduttivo e ha ribadito nel ricorso per cassazione sicché va data continuità al principio secondo cui la mancata o irrituale notificazione dell'atto tributario presupposto determina l'invalidità derivata dell'atto fiscale conseguente cfr. es. Cass., Sez. 5, numero 24975 del 24/11 /2006 e numero 7649 del 31/03/2006 . 10. Da tutto ciò consegue la cassazione della sentenza d'appello senza rinvio, stante la manifesta infondatezza del ricorso introduttivo della parte contribuente che consente la pronuncia immediata nel merito ex articolo 384 c.p.c 11. Nell'evoluzione della vicenda processuale si ravvisano giusti motivi per compensare le spese delle fasi di merito, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle entrate e lo dichiara inammissibile nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo condanna l'Agenzia delle entrate alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.000 per onorario, oltre al contributo unificato e agli altri oneri di legge compensa le spese dei gradi di merito.