La tassa sui permessi di soggiorno è in vigore

Molti l’hanno criticata, ma nessuno l’ha cancellata e così il maxi contributo si applicherà alle istanze presentate a partire dal 30 gennaio 2012.

Le promesse di modifica. Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2011, che ha introdotto il contributo necessario per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno è stato pubblicato nella G.U. n. 304 del 31 dicembre. Subito, non erano mancate le reazioni. Dapprima, il 4 gennaio, con un comunicato stampa congiunto, i ministri Cancellieri Interno e Riccardi Cooperazione Internazionale e Integrazione avevano manifestato la volontà di avviare una approfondita riflessione e una attenta valutazione sull’opportunità del contributo auspicando che, in un momento di crisi che colpisce anche i lavoratori stranieri, la sua applicazione potesse essere modulata rispetto al reddito del lavoratore straniero e alla composizione del suo nucleo familiare. Aveva proseguito poi, il 5 gennaio, il sottosegretario all’interno prof. Ruperto. In un comunicato aveva dichiarato che, d’intesa con il Ministero dell’Economia, sarebbe stata analizzata la possibilità di introdurre una sostanziale riduzione degli importi del contributo, anche prevedendo esenzioni particolari per particolari situazioni di reddito o composizione del nucleo familiare. Del resto, aveva aggiunto il sottosegretario, una cosa è contribuire, giustamente, alla copertura dei costi amministrativi legati al rilascio del permesso di soggiorno e alle altre attività connesse alla gestione del fenomeno immigratorio, altra cosa è invece aver introdotto un contributo a carico degli immigrati regolari, destinato al sostegno dei costi dei rimpatri irregolari . Alla minaccia di qualche modifica aveva subito reagito l’ex ministro Maroni che, affidando le proprie riflessioni a facebook, aveva scritto il governo vuole cancellare il mio decreto sul permesso di soggiorno a pagamento io dico alla ministra Cancellieri di non azzardarsi a farlo, sarebbe un atto di vera e propria discriminazione nei confronti dei cittadini padani e italiani, un attacco ai diritti di chi lavora e paga la crisi che la Lega non può accettare . Alla fine nulla è cambiato. Per apportare qualche modifica c’era tempo fino a fine gennaio, dopodiché il decreto avrebbe prodotto i suoi effetti. Nel frattempo però, nulla si è mosso. Anzi, con la circolare n. 5 del 27 gennaio, il Ministero dell’Interno si è premurato di inviare, a questure e prefetture, le istruzioni operative per l’applicazione del decreto. Pertanto, alle istanze presentate a partire dal 30 gennaio 2012 verrà imposto il pagamento del contributo. Gli stranieri maggiorenni, per ottenere il permesso di soggiorno, oltre ai 14,62 euro del costo della marca da bollo da apporre all’istanza, oltre ai 27,50 euro necessari per il rilascio del titolo in formato elettronico, dovranno aggiungere una somma che varia dagli 80 ai 200 euro. La somma da versare varia in base al tipo di permesso richiesto. Dovranno pagare 80 euro coloro i quali richiederanno un permesso di soggiorno della durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a due anni. Ammonta a 100 euro il contributo per il rilascio di un permesso della durata superiore ad un anno e inferiore o pari a due anni. Saranno invece necessari 200 euro per ottenere il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. La stessa cifra dovranno pagarla i dirigenti e il personale altamente specializzato che ha fatto ingresso nello Stato al di fuori delle quote. Sono escluse dal versamento le istanze di conversione ed aggiornamento. Il decreto non si applica agli stranieri di età inferiore ai 18 anni, ai cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche ed i loro accompagnatori e a coloro i quali richiedono il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo e per motivi umanitari. Come verranno utilizzati i soldi. Il decreto precisa poi come dovranno essere utilizzate le somme ricavate dai versamenti. Metà di queste saranno destinate al fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine o di provenienza. La restante quota del gettito servirà a finanziare ulteriori attività del Ministero in materia di immigrazione.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 6 ottobre 2011 G.U. 31 dicembre 2011 n. 304 Contributo per il rilascio del permesso di soggiorno IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia e, in particolare, gli articoli 5, comma 2-ter e 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, in materia di riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e la successiva delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale - n. 244, del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a decorrere dalla data del 17 ottobre 2002 e' stato trasformato in società per azioni Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di attuazione del Testo unico in materia di immigrazione Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 e successive modificazioni ed integrazioni, denominato Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'Entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 Visto il regolamento CE n. 1030/2002 del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi, come modificato dal successivo regolamento CE n. 380/2008 del 18 aprile 2008, recante Modello uniforme per i permessi di soggiorno nell'Unione europea Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 agosto 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, recante Istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione, del 3 agosto 2004 recante Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno Visto l'articolo 7- vicies ter , lettera b , della legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il rilascio del permesso di soggiorno elettronico di cui al regolamento CE n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002 Visto l'articolo 7- vicies quater della citata legge n. 43/2005 che, tra l'altro pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi prevede che l'importo e le modalità di riscossione dei documenti elettronici siano determinati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 4 aprile 2006, recante Determinazione dell'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico e successive modificazioni e integrazioni Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in data 29 maggio 2007, con il quale sono state approvate le Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato Visto il decreto del Ministro dell'interno del 12 ottobre 2005, con il quale e' stato stabilito l'importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta di soggiorno nell'ambito della convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 39, comma 4-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, tra il Ministero dell'interno e Poste italiane S.p.A. Vista la convenzione stipulata il 25 marzo 2009 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane S.p.A. per la gestione degli incassi dei corrispettivi dovuti per il rilascio dei permessi di soggiorno elettronici, la quale stabilisce, tra l'altro, che tali servizi sono compensati con un importo pari ad € 0,50, aggiuntivo rispetto all'importo del pagamento Considerato che, ai sensi dell'articolo 7- vicies quater , sesto comma, della legge 31 marzo 2005, n. 43, e' escluso qualsiasi onere a carico della finanza pubblica e, quindi, anche il costo dei servizi che Poste italiane S.p.A. dovrà fornire in base alla menzionata convenzione non dovrà gravare sull'Erario Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante Legge di contabilità e finanza pubblica Decreta Art. 1 Contributo per il rilascio e rinnovo permesso di soggiorno 1. Ai sensi dell'articolo l , comma 22, lett. b della legge 15 luglio 2009, n. 94, la misura del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto e' determinata come segue a Euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno b Euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni c Euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lett. a , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Rimangono invariati gli oneri relativi al costo del permesso di soggiorno in formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 4 aprile 2006, già posti a carico dello straniero per le istanze di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, nonché quelli relativi al servizio di accettazione delle istanze sottoposte ad imposta di bollo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 12 ottobre 2005. Art. 2 Importi dovuti e modalità di versamento 1. Oltre all'importo spettante tra quelli di cui alle lettere a , b e c del precedente articolo 1, e' dovuta dai richiedenti la somma di euro 27,50 di cui al decreto 4 aprile 2006 citato in premessa, relativa alle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico. 2. Il contributo di cui all'articolo 1 e la somma di euro 27,50 vengono versati, in unica soluzione, dal richiedente, tramite bollettino, sul conto corrente postale n. 67422402, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico . Art. 3 Casi di esclusione 1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 1, comma 1, non trovano applicazione nei confronti di a cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni b cittadini stranieri di cui all'articolo 29, comma 1, lett. b del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 c cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonché loro accompagnatori, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 d cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari e cittadini stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità. Art. 4 Fondo rimpatri 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è istituito, nell'ambito della missione Ordine pubblico e sicurezza , un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine, ovvero di provenienza. 2. Con le modalità previste al successivo articolo 5 una quota pari al cinquanta per cento del contributo di cui alle lettere a , b e c del precedente articolo 1 affluisce, al netto del costo del documento elettronico pari ad euro 27,50, al Fondo rimpatri di cui al precedente comma 1. 3. La restante quota del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 1, e' riassegnata ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, come segue 40% alla missione Ordine pubblico e Sicurezza di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza 30% missione Ordine pubblico e Sicurezza di competenza del Dipartimento per le politiche del personale finalizzata alle attività di competenza degli Sportelli unici 30% alla missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti di competenza del Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione per l'attuazione del Regolamento sull'Accordo di integrazione previsto dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Art. 5 Modalità e procedure per il riversamento delle somme all'entrata dello Stato 1. A valere sulle disponibilità affluite, ai sensi del presente decreto, sul conto corrente postale n. 67422402, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro – Direzione VI, effettua, con cadenza mensile, appositi riversamenti all'Entrata dello Stato, con imputazione al capitolo 3354, articolo 1 - Capo X -, per quanto riguarda l'importo di Euro 27,50 di cui al precedente articolo 2 al capitolo 2439, articolo 22 - Capo XIV - per quanto concerne le somme da destinare, ai sensi della citata legge n. 94/2009, al Ministero dell'interno. 2. A seguito dei predetti riversamenti all'Entrata dello Stato, con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono effettuate riassegnazioni, per pari importi, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno. Il presente decreto sarà registrato a norma di legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Ministero dell’Interno, circolare 27 gennaio 2012, numero 5 OGGETTO Decreto 6 ottobre 2011 Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno . Istruzioni operative Sulla Gazzetta Ufficiale numero 304, del 31 dicembre 2011, è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, del 6 ottobre 2011 volto a dare attuazione al disposto dell'art. 5, comma 2 ter, del decreto legislativo numero 286/98 e successive modifiche, concernente il contributo economico che gli stranieri devono versare per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno. Nel citato provvedimento, all'art. 1 vengono stabiliti gli importi dovuti dallo straniero, la cui entità varia in relazione alla durata dell'autorizzazione al soggiorno, come di seguito riportato a euro 80 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiori o pari ad un anno b euro 100 per i permessi di soggiorno di durata superiore ad un anno e inferiore o pari a due anni c euro 200 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1 lett.a del decreto legislativo numero 286/98 dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia, ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione . Sono esclusi dal versamento del contributo, ai sensi dell'art. 3, le sottonotate categorie di stranieri a stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni b stranieri di cui all'art. 29, comma l, lett. b del decreto legislativo numero 286/98 figli minori che fanno ingresso per ricongiungimento familiare c stranieri che fanno ingresso in Italia per cure mediche e loro accompagnatori d stranieri richiedenti il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari e stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità. Vale sottolineare che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, il contributo in parola si va ad aggiungere agli oneri già a carico dello straniero relativi al costo del permesso di soggiorno elettronico, nonché alle spese relative all'accettazione delle istanze presso gli uffici postali e dell'imposta di bollo, che non subiscono variazioni. L'onere del pagamento del contributo in parola decorre dal trentesimo giorno dalla pubblicazione del decreto, pertanto riguarderà le istanze presentate a partire dal30 gennaio 2012. Per quanto attiene alle modalità relative al versamento, il decreto in oggetto stabilisce che l'importo del contributo e del permesso di soggiorno elettronico devono essere versati in un'unica soluzione, tramite bollettino, sul conto corrente postale nr. 67422402, intestato a Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico”, disponibile presso tutti gli uffici postali. Il versamento in parola costituisce, unitamente agli altri previsti dalla normativa vigente, requisito da verificare nell'ambito dell'attività istruttoria dell'Ufficio Immigrazione. Se l'importo versato è inferiore rispetto a quello dovuto, l'operatore dovrà sospendere la trattazione della istanza in modo da consentire al richiedente l'integrazione dell'importo presso un ufficio postale Sportello Amico. Al riguardo, si fa presente che nel sistema informatico Stranieri web è stata predisposta una apposita funzionalità che permette all'operatore, tramite apposito link, di generare una nota per il richiedente, ai sensi dell'art. 10 della legge 241/90, nella quale sono indicate le modalità da seguire per il versamento, il numero dell'istanza e l'importo della somma ancora dovuta. A tal fine, Poste Italiane Spa provvederà a mettere a disposizione degli Uffici Immigrazione il relativo bollettino, riportante la causale integrazione pagamento . Si aggiunge che, al fine di agevolare l'attività dell'Ufficio Immigrazione, il sistema prevede la possibilità di selezionare gli importi ancora dovuti tra quelli predeterminati in relazione alle possibili ipotesi di integrazione. A seguito del pagamento integrativo l'istanza potrà proseguire l'ordinario iter istruttorio. Qualora la somma corrisposta dallo straniero sia eccedente rispetto a quanto dovuto in relazione alla durata del permesso di soggiorno, il sistema è stato predisposto per generare una nota riportante le indicazioni utili allo straniero volte a richiedere il rimborso della parte eccedente. In tali casi l'istanza proseguirà l'ordinario iter di lavorazione. Al fine di fornire una tempestiva e puntuale informazione agli stranieri, i Dirigenti degli Uffici Immigrazione avranno cura di assicurare la più ampia divulgazione del contenuto della presente, attraverso le iniziative ritenute più idonee a livello locale, coinvolgendo gli enti e associazioni operanti nel settore.