Litisconsorzio necessario? Causa rimessa al giudice di prime cure

Se i giudici di primo e secondo grado hanno deciso una controversia sul reddito di una società di persone in violazione del litisconsorzio necessario, all'annullamento della sentenza impugnata consegue la rimessione della causa al giudice di primo grado.

La lite relativa al reddito della società personale litisconsorzio necessario. La lite relativa al reddito della società personale deve vedere la partecipazione obbligatoria della società e di tutti i soci, poiché si verte in una fattispecie di litisconsorzio necessario. Se i giudici di primo e secondo grado hanno deciso una controversia sul reddito di una società di persone in violazione del litisconsorzio necessario, all'annullamento della sentenza impugnata consegue la rimessione della causa al giudice di primo grado. L'ordinanza 1161/2012 della sezione Tributaria della Corte di Cassazione conferma l'orientamento inaugurato con la sentenza 14815/2008 delle Sezioni Unite. Quest’ultima, sugli effetti processuali e procedimentali del litisconsorzio necessario in tema di reddito della società di persone e di obbligazioni tributarie dei singoli soci, ha statuito i seguenti principi - L'attività di accertamento svolta nei confronti della società non può essere disgiunta da quella relativa ai soci, perché è unica la materia imponibile, seppure soggetta a diversa disciplina, in ragione del carattere reale dell'imposta locale, rispetto al carattere personale dell'imposta statale e unico è il risultato dell'accertamento, sia che lo si consideri nel suo complesso in capo alla società, sia che lo si consideri come la somma dei redditi imputati ai singoli soci in conseguenza dell'accertamento societario . - La norma non impone che all'attività di accertamento segua necessariamente la notifica dei relativi avvisi a tutti i soggetti interessati, ciononostante, sarebbe buona regola ottimizzare gli effetti dell'impegno profuso nella attività di accertamento, notificando i conseguenti avvisi a tutti i destinatari naturali e necessari, società e soci . - Nel caso di accertamento a una società di persone, si apre la strada al giudizio collettivo, anche se il ricorso è presentato da uno solo dei soggetti coinvolti. L’unitarietà della previsione dell’accertamento in capo alla società di persone e ai soci, in base all’articolo 40 del d.p.r. n. 600/1973, comporta che il ricorso presentato da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci i quali devono quindi risultare parte dello stesso processo. - Il giudizio svolto senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi risulta nullo per violazione del principio di contraddittorio art. 101 c.p.c. e 111, comma 2, Cost. . - Anche la contestazione della qualità di socio comporta l’ineludibile compartecipazione all’impugnazione da parte degli altri soci, di guisa del fatto che il reddito imponibile subisce, all’esito dell’eventuale accoglimento del gravame opposto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria dal destinatario dell’avviso. - Per rendere proficuo l'eventuale esito favorevole del giudizio litisconsortile, l'ufficio finanziario competente ha l'onere di notificare l'avviso di accertamento a tutti i soggetti interessati, fatta salva la possibilità di procedere nei confronti dei soci in quanto obbligati solidali, per i debiti tributari della società vale a dire per l'Ilor . Quanto all'obbligazione solidale dei soci per l'Ilor dovuta dalla società, vale il disposto dell'art. 1306 c.c. - L’accertamento del reddito prodotto dalla società di persone ed attribuibile ai soci deve ritenersi, sotto il profilo processuale in sede di impugnazione dell’atto impositivo, fattispecie di litisconsorzio necessario a tutti gli effetti con conseguente obbligo per il giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio, ovvero, disporre la riunione dei ricorsi separatamente proposti. Nella fattispecie del litisconsorzio necessario si impone al giudice, sulla base di precise considerazioni a la riunione dei ricorsi separatamente proposti pendenti dinnanzi al medesimo giudice b la riunione davanti al giudice preventivamente adito, ex art. 39 c.p.c. c la chiamata in causa jussu judicis dei soci i quali non abbiano ricevuto la notifica di alcun atto di accertamento ovvero, pur avendolo ricevuto non hanno provveduto a formulare impugnazione. - La sentenza favorevole al contribuente può essere opposta all'ufficio nonostante la definitività dell'accertamento nei suoi confronti , ad esempio per impugnare la cartella esattoriale e gli atti successivi della riscossione, con il solo limite della irripetibilità di quanto già pagato. Il caso. Sia il giudice di primo grado sia quello di appello avevano deciso il reddito di partecipazione senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari. La Corte di Cassazione ha innanzitutto dichiarato la nullità della sentenza di secondo grado, in ragione della natura sostitutiva della pronuncia di appello rispetto a quella della Commissione provinciale. Per l'effetto, l'ordinanza ha rimesso la causa alla Ctp, poiché il giudice di appello avrebbe dovuto già rilevare la nullità della sentenza di primo grado, per violazione del litisconsorzio. Rinvio della causa al giudice di prime cure Allorquando si sia verificata violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ex art. 354, comma 1, c.p.c. , resta viziato l'intero procedimento e si impone, in sede di giudizio per cassazione, l'annullamento, anche di ufficio, delle pronunce emesse e il rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell'art. 383, ultimo comma, c.p.c. Cass. n. 10034/2004 . Il rinvio improprio si ha allorché la Corte di Cassazione appuri un vizio del procedimento che vincolava la CT Regionale al rinvio alla CT Provinciale in tal caso, la CT Provinciale è vincolata al compimento dell'atto es. integrazione del contraddittorio , per cui il rinvio è stato disposto, restando non pregiudicata ogni valutazione di merito. riassunzione nei confronti di tutte le parti entro 1 anno dalla pubblicazione della sentenza. L‘art. 63, comma 1, del decreto sul contenzioso, prevede che quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili . Il giudizio di rinvio va riassunto da qualsiasi parte innanzi alla CT di rinvio, la cui competenza è funzionale, assoluta ed inderogabile entro il termine perentorio di un anno e 46 giorni dalla pubblicazione della sentenza della Cassazione. La riassunzione dinanzi alla CT Regionale si esegue nella forma dell'atto d'appello, mentre quella dinanzi alla CT Provinciale si esegue nella forma del ricorso introduttivo in deroga all'articolo 392 del c.p.c. che prevede la forma dell'atto di citazione. Se entro il termine perentorio, la parte non riassume, il giudice del rinvio fissa la trattazione al fine di dichiarare estinto il processo con decreto presidenziale o con sentenza. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo alla CT che provvede a norma dell'articolo 28 d.lgs. n. 546/92. Il fascicolo del processo è restituito, dalla cancelleria della Corte di Cassazione, alla segreteria del giudice di rinvio una volta scaduto il termine per la riassunzione. Una volta conclusosi il giudizio di rinvio, la sentenza emessa dal giudice di rinvio è a sua volta soggetta ai normali mezzi d'impugnazione. La mancata riassunzione impedisce la nuova fase di merito e porta all'estinzione dell'intero processo. Con l'estinzione dell'intero processo tributario, l'atto da cui ha tratto origine il processo medesimo, successivamente estinto, acquisisce efficacia definitiva sotto tale profilo, quindi, non può ipotizzarsi l'attivazione rectius incardinazione di un nuovo processo sullo stesso atto impositivo che ha acquisito il carattere di definitività per effetto della intervenuta estinzione del processo. In sede di rinvio domina il principio generale dell'interesse ad agire, sancito dall'art. 100 c.p.c., cosicché la stessa riassunzione dovrebbe essere operata da chi effettivamente ha un interesse precipuo e concreto ad ottenere una pronuncia conclusiva il contribuente , e non dal soggetto nei confronti del quale potrebbe risultare sostanzialmente vantaggiosa l'estinzione dell'intero processo l'Amministrazione finanziaria , in quanto prodromica alla definitività dell'atto impositivo . Insomma, alla riassunzione è interessato tendenzialmente solo il contribuente, cioè colui al quale preme evitare che, con l'estinzione dell'intero processo art. 63, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 , si consolidi il provvedimento tributario incidente sulla propria sfera soggettiva. L'ufficio deve solo attendere le mosse della parte ex adverso e sperare che spiri il termine senza che egli riassuma il giudizio. Se è vero che la riassunzione della causa in sede di rinvio può essere avanzata da una qualunque delle parti processuali, ciò non equivale a dire, necessariamente, che ciascuna delle parti vi sia obbligata.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 16 novembre 2011 – 27 gennaio 2012, n. 1161 Presidente Lupi – Relatore Greco Fatto e diritto La Corte, ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., sono state depositate in cancelleria le seguenti relazioni La sas Scialdone Luigi e figli, in persona del legale rappresentante L S. , propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 150/42/06 che, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Teano, ha dichiarato legittimo l'avviso di accertamento con il quale veniva elevato il reddito d'impresa per l'anno 1996, valevole anche ai fini IRPEF in quota parte a ciascun socio, accertandosi una maggiore Ilor, veniva rettificato il volume d'affari ai fini dell'IVA, accertandosi una maggiore imposta, mentre dichiarava inapplicabili le sanzioni irrogate per infedele dichiarazione in relazione ai redditi accertati. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il ricorso contiene tre motivi, che rispondono ai requisiti fissati dall'art. 366-bis cod. proc. civ Preliminarmente si rileva che il giudizio, concernente l'accertamento del reddito a carico di una società di persone, essendosi svolto solo nei confronti di alcuno dei soggetti interessati, senza aver visto la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari, è affetto da nullità assoluta. Ciò in guanto in materia tributaria l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio Cass., sezioni unite, 4 giugno 2008, n. 14815 . Si ritiene pertanto che, ai sensi degli artt. 375 e 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 150/42/06 che, accogliendone parzialmente l'appello, ha dichiarato legittimo l'avviso di accertamento con il quale veniva elevato il reddito d'impresa della sas Scialdone Luigi e figli per l'anno 1996, valevole anche ai fini IRPEF in quota parte a ciascun socio, accertandosi una maggiore Ilor, e veniva rettificato il volume d'affari ai fini dell'IVA, accertandosi una maggiore imposta, mentre ha dichiarato inapplicabili le sanzioni irrogate per infedele dichiarazione in relazione ai redditi accertati. La sas Scialdone Luigi e figli, in persona del legale rappresentante S.L. , resiste con controricorso. Il ricorso contiene un motivo, rispondente ai requisiti fissati dall'art. 366-bis cod. proc. civ Preliminarmente si rileva che il giudizio, nel quale si controverte dell'accertamento del reddito a carico di una società di persone, e dell'applicazione delle conseguenti sanzioni per dichiarazione infedele, essendosi svolto solo nei confronti di alcuno dei soggetti interessati, senza aver visto la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari, è affetto da nullità assoluta. Ciò in quanto in materia tributaria l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio Cass., sezioni unite, 4 giugno 2008, n. 14815 . Si ritiene pertanto che, ai sensi degli artt. 375 e 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio” che le relazioni sono state comunicate al pubblico ministero e notificate agli avvocati delle parti costituite che non sono state depositate conclusioni scritte né memorie considerato che il Collegio anzitutto dispone la riunione del ricorso r.g.n. 24251/07 al ricorso 23546/07, siccome proposti nei confronti della medesima sentenza, affinché siano definiti con unica decisione che la Corte, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nelle relazioni e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, la sentenza impugnata deve esser cassata e la causa rinviata al primo giudice, la Commissione tributaria provinciale di Caserta che le spese vanno interamente compensate fra le parti. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi e, provvedendo sugli stessi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Caserta. Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.