Anche la donazione priva della forma scritta è assoggettata a tassazione

L'effettivo trasferimento del bene è il presupposto della tassazione, infatti, anche se manca la forma scritta, la pretesa impositiva è comunque legittima.

Va confermato l’assoggettamento al prelievo fiscale della donazione anche se priva della forma scritta, ad substantiam , richiesta dall’ordinamento civile. La nullità della donazione per carenza di forma scritta o per mancanza di accettazione della liberalità da parte dei beneficiari non fa cadere la pretesa impositiva da parte del Fisco. Tale interessante assunto è stato precisato dal giudice di legittimità, con la sentenza n. 634 del 18 gennaio 2012 . Il caso. Il fisco ha contestato a due fratelli, sulla base delle risultanze prodotte da un precedente processo penale, che era stata donata, dal nonno, un’ingente somma di denaro e oro puro e precisamente la mancata denuncia dell’atto di liberalità. Avverso l’atto impositivo, i due fratelli si sono rivolti al giudice tributario. Il giudice di primo grado, ha rigettato il ricorso, mentre il giudice di gravame ha accolto le pretese dei due fratelli, annullando l’avviso di accertamento. Il giudice di gravame ha escluso, in punto di diritto, la sussistenza dei presupposti dell’imposta sulle donazioni, in quanto la donazione stessa non si sarebbe perfezionata per difetto dei requisiti di forma previsti, a pena di nullità, dall’articolo 782 c.c. e per la mancanza di un valido atto di accettazione. Avverso la sentenza di gravame, l’Agenzia delle Entrate è ricorsa per cassazione con conseguente presentazione di controricorso incidentale da parte dei due contribuenti. Manca la forma scritta La Corte di cassazione, con la sentenza in commento, ha puntualizzato i seguenti capisaldi - Deve essere assoggettata a prelievo fiscale la donazione anche se posta in essere in mancanza di forma scritta. La nullità della donazione per carenza di forma scritta o per mancanza di accettazione della liberalità da parte dei beneficiari non fa cadere la pretesa impositiva da parte del Fisco. - Il presupposto per l’applicabilità dell’imposta sulle donazioni va individuato, giusto quanto previsto dall’art. 1 d.lgs. n. 346/1990, nel trasferimento per scopo di liberalità di un diritto o della titolarità di un bene senza che abbia rilevanza alcuna l’inosservanza della forma dell’atto pubblico, richiesta a pena di nullità dell’art. 782 c.c., per l’atto di donazione e la sua accettazione. ma la donazione non sfugge alla tassazione. Pertanto, anche nel caso in cui l’atto di liberalità avvenga tra consanguinei e la donazione abbia a oggetto denaro e/o beni mobili e avvenga in assenza di atto pubblico sia per la donazione che per la relativa accettazione , la dazione deve essere assoggettata a tassazione Cass. 22118/2010 e 7340/2011 . Il fine dell’interpretazione è quello di evitare eventuali comportamenti elusivi infatti, basterebbe effettuare le donazioni mediante semplice cessione di fatto dei beni e senza alcuna formalità, per sfuggire al prelievo . Uno scostamento interpretativo andrebbe a mostrare il fianco a eventuali comportamenti elusivi da parte di quei contribuenti che volessero sottrarre alla tassazione ingenti quantità di denaro simulando l’atto di liberalità. Detto comportamento elusivo è contrario al principio di effettività dell’imposizione in ragione della capacità contributiva, ai sensi dell’articolo 53 Cost. sent. 30055/2008 . Il trasferimento di titolarità fa scattare la pretesa impositiva. Il presupposto della tassazione di un bene oggetto di donazione è dato dall’effettivo trasferimento della titolarità del bene stesso, non avendo alcuna rilevanza a riguardo l’osservanza della forma scritta richiesta dall’ordinamento civile. Alla mancanza della validità dell’atto di donazione, in quanto priva della forma scritta, non consegue la carenza della legittimazione della pretesa impositiva.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 24 novembre 2011 - 18 gennaio 2012, n. 634 Presidente Pivetti – Relatore Merone Svolgimento del processo I fratelli sigg. Do.Al. e A. hanno impugnato un avviso di accertamento ed irrogazione di sanzioni, con il quale il competente ufficio finanziario contestava loro la mancata denuncia di una donazione in valuta estera e oro ricevuta dal nonno nell'anno 1997, ed il mancato versamento della relativa imposta, con la conseguente irrogazione delle sanzioni previste. L'accertamento trae origine dalle risultanze di un processo penale nell'ambito del quale, secondo l'ufficio, erano stati acquisiti documenti che provavano che il nonno dei contribuenti aveva erogato agli stessi, appunto nell'anno 1997, valuta estera per Euro 1.018.708, 65 ed oro puro del valore Euro 388.375,58. La CTP adita ha rigettato i ricorsi dei fratelli D., mentre la CTR, ne ha accolto gli appelli, previa riunione. In particolare la CTR, ha escluso, in punto di diritto, la sussistenza dei presupposti dell'imposta sulle donazioni, in quanto la donazione stessa non si sarebbe perfezionata per difetto dei requisiti di forma previsti a pena di nullità dall'art. 782 c.c., e per la mancanza di un valido atto di accettazione. L'Agenzia delle Entrate ricorre contro i fratelli D., per ottenere la cassazione di quest'ultima decisione, meglio indicata in epigrafe, sulla base di quattro motivi. I contribuenti resistono con controricorso e propongono, a loro volta, ricorso incidentale, in parte autonomo 1 motivo , in parte condizionato 2 motivo . Gli stessi hanno anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c Motivi della decisione 1. Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c 2. Nel merito, il ricorso principale deve essere accolto in relazione ai primi due motivi. Come già esposto nella narrativa, la CTR ha escluso, in linea di principio, che il trasferimento o l'affidamento dei beni di cui si discute possa essere qualificato, ai fini fiscali, come una donazione, per la mancanza del requisito della forma e della acccttazione da parte dei destinatari dell'atto di liberalità. Con i primi due motivi, l'Agenzia ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 1, comma 1, art. 55, comma 1, e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 38, censura la conclusione alla quale giunge la CTR, in punto di diritto, sostenendo che la nullità dell'atto di donazione, per vizi di forma o per mancanza dell'accettazione formale, non fa venire meno l'obbligo del pagamento dell'imposta. Le censure, da esaminare congiuntamente perchè prospettano lo stesso quesito sotto due diversi profili vale a dire la nullità della donazione per carenza del requisito di forma o della accettazione non esclude la tassazione , appaiono fondate. In fattispecie analoga, questa Corte ha già avuto modo di affermare che Il presupposto per l'applicabilità dell'imposta sulle donazioni va individuato, giusto quanto previsto dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 1, nel trasferimento per scopo di liberalità di un diritto o della titolarità di un bene senza che abbia rilevanza alcuna l'inosservanza della forma dell'atto pubblico, richiesta a pena di nullità dell'art. 782 c.c., per l'atto di donazione e la sua accettazione . Applicando tale principio, questa Corte ha ritenuto assoggettabili all'imposta sulle donazioni atti di liberalità aventi ad oggetto denaro e beni mobili effettuati da un genitore verso i figli pur in assenza di un atto pubblico di donazione e della relativa accettazione sent. n. 22118/2010 v. anche n. 2698/2002 e, in tema di invim, n. 7340/2011 . Ritiene il Collegio che non vi sia motivo di discostarsi dal citato indirizzo giurisprudenziale, anche perchè un diverso criterio di applicazione dell'imposta si presterebbe a prassi elusive basterebbe effettuare le donazioni mediante semplice cessione di fatto dei beni e senza alcuna formalità, per sfuggire al prelievo , contrarie al principio di effettività dell'imposizione in ragione della capacità contributiva, ai sensi dell'art. 53 Cost. v. SS.UU. 30055/2008 . Conseguentemente, viene meno l'impianto giuridico sul quale è stata costruita la sentenza impugnata. Tale impianto risulta chiaramente assorbente rispetto ai profili di fatto, in relazione ai quali le sommarie ed inesatte considerazioni svolte si parla anche di inconsapevolezza dei contribuenti a causa della minore età, circostanza che potrebbe avere rilevanza soltanto ai fini sanzionatori e non certamente ai fini del prelievo fiscale assumono valenza di semplici obiter e, quindi, non vanno esaminati. La CTR ha ritenuto insussistente il paradigma legislativo che consente l'imposizione, e, quindi, ha escluso la possibilità stessa del prelievo fiscale, conclusione che preclude e rende inutile ogni ulteriore indagine di fatto. Si tratta però di una conclusione che è in contrasto con la corretta interpretazione delle norme, avallata dalla giurisprudenza di questa Corte. Pertanto, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice del merito, il quale dovrà rinnovare il giudizio di sua competenza sulla base del principio di diritto affermato. Sono assorbiti, con seguentemente, gli altri motivi del ricorso principale. 3. Con il primo motivo del ricorso incidentale, i contribuenti denunciano la violazione dell'art. 92 c.p.c., anche sotto il profilo del vizio di motivazione, in quanto a loro parere erroneamente sarebbero state compensate le spese del giudizio. Il motivo resta assorbito dalla cassazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, viene denunciata la omessa pronuncia, da parte della CTR, su tutte le altre questioni sollevate con i motivi di appello, che la stessa CTR avrebbe ignorato, perchè assorbite sulla base dell'affermazione del principio di diritto errato . Si tratta comunque di questioni di fatto inammissibili in questa sede, anche perchè prospettate in maniera non autosufficiente. 4. In definitiva, vanno accolti i primi due motivi del ricorso principale, con conseguente cassazione con rinvio della sentenza impugnata, assorbiti il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale ed il primo del ricorso incidentale. Va dichiarato, invece, inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale, articolato in vari sottomotivi tra l'altro vizi di motivazione su una questione di cumulo di donazioni, sull'eccepita carenza del presupposto di territorialità dell'imposta e sulla mancanza di prova dei beni in Italia, nonchè sulla pretesa illegittimità e tardività degli avvisi di accertamento , tutti però attinenti al merito e non auto sufficienti a parte la quasi totale carenza di indicazione delle norme violate . Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti il terzo ed il quarto ed il primo motivo del ricorso incidentale. Dichiara inammissibili i restanti motivi del ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Toscana