Spetta al contribuente provare che la somma è stata erogata a titolo risarcitorio

Il giudice tributario di appello, nella parte motivazionale della sentenza di gravame, deve rendere comprensibili le ragioni per le quali la somma erogata al contribuente è stata corrisposta a titolo di risarcimento, per la perdita della villa, e non ad altro titolo come corrispettivo di obblighi di fare, non fare, permettere.

La prova della natura risarcitoria, che la sottrae al prelievo fiscale della predetta somma, deve essere fornita dal contribuente e il giudice d’appello deve spiegare, in particolare, come questa prova è stata raggiunta. Tale interessante assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 635 depositata il 18 gennaio 2012. La fattispecie. Nel caso di specie, il contribuente ha ricevuto a titolo di transazione, per il rilascio di una villa di proprietà di una società, una determinata somma. I giudici di merito tributari hanno annullato il recupero a tassazione, come redditi diversi ex art. 81 tuir n. 917/1986, della predetta somma, ritenendo la natura risarcitoria della somma percepita per la perdita della villa. La Corte di legittimità, una volta appurata l’inconsistenza della motivazione della sentenza impugnata, ha cassato la stessa, rinviando la causa alla commissione tributaria regionale per la rinnovazione del giudizio di merito. Vizio di motivazione insufficiente? Il vizio di omessa o di insufficiente motivazione sussiste soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi , e cioè l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi motivazionali non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui è assegnato alla prova un valore legale. Il ricorrente, che nel giudizio di legittimità deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie, ha l'onere di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non valutate o mal valutate, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse, atteso che il mancato esame di una o più risultanze processuali può dar luogo al vizio di omessa o insufficiente motivazione unicamente se quelle risultanze processuali non valutate o mal valutate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre sulle quali il convincimento si è formato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base. Cass. civ. Sez. V, 18-02-2011, n. 3947 . Le somme con natura risarcitoria non sono redditi. Costituisce principio generale in materia tributaria che le somme aventi natura risarcitoria di danni emergenti sono estranee al concetto di reddito art. 6, comma 2, t.u.i.r n. 917/1986 . La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che in tema di imposte sui redditi - in base al dettato del d.p.r. n. 917/1986, art. 6, comma 2 - le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio possono costituire reddito imponibile ma solo quando abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi Cass., sez. V, n. 9111/2002 e n. 11682/2007 . Il risarcimento danni erogato, che vuole indennizzare il contribuente delle perdite effettivamente subite cd. danno emergente , trattandosi di reintegro patrimoniale, non rappresenta una sostituzione di reddito da assoggettare a tassazione.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 24 novembre 2011 - 18 gennaio 2012, n. 635 Presidente Pivetti – Relatore Merone Fatto La sig.ra R H. ha impugnato un avviso di accertamento, con il quale il competente ufficio finanziario ha recuperato a tassazione nella categoria dei redditi diversi , ai sensi dell'art. 81 TUIR vigente ratione temporis , la somma di lire 1.250.000.000 che, nell'anno 1996, risultava versata alla contribuente dalla società Agricola Aspa s.r.l. a titolo di transazione, per il rilascio di una villa di proprietà della società, abitata dalla stessa sig.ra H La contribuente ha sostenuto la tesi che la transazione non le aveva comportato alcun incremento di ricchezza perché aveva perduto la disponibilità della villa, che certamente aveva un valore maggiore della somma percepita e che comunque l'ufficio non aveva tenuto conto delle spese deducibili. La CTP ha accolto il ricorso, ritenendo che la somma percepita dalla contribuente avesse natura meramente risarcitoria, per la perdita della villa, e che, quindi, non fosse suscettibile di prelievo fiscale. L'Ufficio ha appellato la sentenza di primo grado, eccependo che la contribuente non avrebbe fornito la prova della natura risarcitoria della somma da lei incassata e che l'onere di tale prova grava ovviamente sulla contribuente che ne beneficia. La CTR, dopo un lungo e spesso inutile percorso narrativo, ha confermato la decisione di primo grado, sul rilievo che effettivamente la contribuente ha dovuto rinunciare al godimento della villa e che quindi per questa sola ragione Pare a codesta sic! Commissione che la somma traslata abbia - conseguentemente ed inequivocabilmente la natura risarcitoria . L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR per vizio di motivazione insufficienza . La contribuente resiste con controricorso, e con ricorso incidentale sulla compensazione delle spese. Diritto Preliminarmente, i due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c Nel merito, il ricorso principale appare fondato. È evidente che la motivazione della sentenza impugnata, tutta racchiusa nella proposizione riportata testualmente, è assolutamente insufficiente a rendere comprensibili le ragioni per le quali i giudici di appello hanno ritenuto che la somma, di oltre un miliardo della vecchia valuta, sia stata corrisposta a titolo di risarcimento e non ad altro titolo, come corrispettivo di obblighi di fare, non fare, permettere, così come contestato dall'ufficio. La prova della natura risarcitoria di tutta la somma in questione, che la sottrae al prelievo fiscale, deve essere fornita dalla contribuente e la CTR non spiega in alcun modo come questa prova sarebbe stata raggiunta. Tanto più che la stessa CTR, nella lunga narrazione dei fatti, ha evidenziato circostanze che se adeguatamente valutate e collocate nel quadro dell'intera vicenda, dovrebbero fornire al giudice del merito gli elementi necessari e sufficienti per giungere ad una motivata conclusione. In definitiva, la motivazione è assolutamente inconsistente. L'estensore affida la credibilità della sua conclusione al fatto che anche la CTP è giunta alla stessa conclusione come dire che il giudizio di appello è inutile e alla affermazione, tutta da dimostrare. Della inequivocabile natura risarcitoria del pagamento. Con la stessa disinvoltura, la CTR avrebbe potuto affermare il contrario, in assenza di un concreto ancoraggio a specifiche ed argomentate ragioni in fatto ed in diritto. Conseguentemente, il ricorso principale deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla stessa CTR, per la rinnovazione del giudizio di merito. La cassazione della intera sentenza assorbe il ricorso incidentale che lamentava che erroneamente i giudici di merito avessero compensato le spese del giudizio, nonostante l'esito totalmente favorevole alla ricorrente. Le spese del giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata, assorbito il ricorso incidentale, e rinvia la causa alla CTR del Veneto, altra sezione, anche per le spese.