La tassa sulla fortuna è già ferma: dal Tar Lazio arriva la sospensione per le videolotterie

Il Tar Lazio sospende la tassa sulle slot-machines , accogliendo le richieste di 10 concessionarie.

Prima battuta d’arresto per la tassa sulla fortuna arriva la sospensione, anche se solo con riferimento alle slot-machines . Discussione il 25 gennaio. Fino ad allora, la tassa è sospesa. A deciderlo è stato il Presidente della II Sezione del Tar Lazio, Luigi Tosti, che con decreti monocratici del 13 gennaio nn. 164 – 173 ha accolto le richieste di 10 concessionarie di video lotterie. La discussione si terrà il 25 gennaio, davanti al Tar in composizione collegiale. Necessario valutare le difficoltà attuative. Il provvedimento del Tribunale amministrativo ha natura di misura cautelare provvisoria e si è reso necessario dopo che le società concessionarie degli apparecchi tra cui Snai, Sisal Slot e Lottomatica hanno segnalato difficoltà attuative di natura tecnica, dalle quali deriverebbe la necessità di adeguare le macchine alla nuova tassa. Sostengono, in particolare, che le modalità operative previste rendono impossibile il calcolo delle vincite da far riscuotere. Resta in vigore la tassa del 6% sulle vincite negli altri giochi. Appuntamento, quindi, al 25 gennaio per la trattazione definitiva della richiesta sospensiva fino ad allora, la tassa resta sospesa per le video lotterie. Continua, invece, a trovare applicazione la tassazione al 6% per le vincite superiori ai 500 euro, in tutti gli altri giochi di Stato Gratta e Vinci, Superenalotto e simili .

TAR Lazio, sez. Seconda, decreto 13 gennaio 2012, n. 172 Presidente Tosti sul ricorso numero di registro generale 226 del 2012, proposto da Soc. Lottomatica Group Spa + 1, rappresentato e difeso dagli avv. Luisa Torchia, Tommaso Di Nitto, Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio eletto presso Studio Legale Torchia Avv. Luisa E Altri Stp in Roma, via omissis contro Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Soc Sogei Societa' Generale D'Informatica Spa per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto direttoriale dell'A.A.M.S. prot. 2011/2876/Strategie/UD in data 12.10.2011 nella parte concernente la variazione della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera b del R.D. 18.06.1931, n. 773 - di ogni altro atto presupposto, conseguente, coordinato e/o connesso, in particolare il d.d. prot. 2011/50017/giochi/UD in data 16.12.2011 della nota prot. 2011/50554/Giochi/ADI in data 20.12.2011 della nota prot. 2011/51713/Giochi/ADI in data 30.12.2011 della nota prot. 2012/62/Giochi/ADI in data 02.01.2012 Visti il ricorso e i relativi allegati Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. Visto il proprio decreto 12 gennaio 2012, di riduzione dei termini per la trattazione della domanda cautelare e di conseguenze fissazione della Camera di Consiglio del 25 gennaio 2012 Rilevato che, fino a tale data, sussistono i presupposti per concedere l’invocata misura cautelare provvisoria, limitatamente all’obbligo imposto al concessionario di effettuare un prelievo erariale del 6 per cento sulle vincite Valutate le difficoltà attuative di natura tecnica prospettate dalla ricorrente, anche in relazione a direttive non univoche da parte dell’Amministrazione Riservato al Collegio l’esame di ogni questione di diritto P.Q.M. ACCOGLIE l’ istanza di adozione di misure cautelari provvisorie nei termini suindicati Fissa la Camera di Consiglio per il giorno 25 gennaio 2012 per la trattazione definitiva della richiesta sospensiva. Manda alla parte ricorrente di comunicare, anche a mezzo fax, il presente decreto all’Amministrazione intimata. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.