Studi di settore evitati con il certificato medico

La malattia di un socio impedisce la piena produttività? Niente studi di settore.

Il caso. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la decisione della CTR, secondo cui il contribuente, sottoposto ad accertamento tramite l’applicazione degli studi di settore, aveva dimostrato che trattavasi di attività iniziata da poco e che, per questioni di salute, non aveva potuto offrire la propria collaborazione e che quindi la redditività non ha raggiunto i parametri prefissati . Contraddittorio da attivare obbligatoriamente pena la nullità dell’accertamento. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29185/2011 depositata il 28 dicembre, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia allineandosi così al principio affermato dalle Sezioni Unite della stessa Corte sent. n. 26635/2009 , secondo cui la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege ” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards ” in sé considerati , ma deriva dal contraddittorio obbligatorio con il contribuente. Deve essere dimostrata l’applicabilità in concreto dello standard prescelto. Gli Ermellini precisano altresì che il contribuente ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards ” . Ma, d’altra parte, la motivazione dell’accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento dai parametri, infatti, solo nel caso in cui il contribuente - nonostante il rituale invito - resti inerte non costituendo il contraddittorio, l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standards . L’Ufficio ha l’obbligo di motivare adeguatamente sull’inattendibilità delle controdeduzioni. In conclusione, la S.C. afferma che, nella fattispecie, il contribuente ha dimostrato che per questioni di salute non aveva potuto offrire la propria collaborazione e che quindi la redditività non ha raggiunto i parametri prefissati . Da qui deriva il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 7 – 28 dicembre 2011, n. 29185 Presidente Merone – Relatore Iacobellis Svolgimento del processo La controversia promossa da Mapag di F. M. e P. snc contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Frosinone n. 74/4/2005 che aveva accolto il ricorso della società contribuente avverso l'avviso di rettifica Iva 1996. La CTR rilevava che il contribuente, invitato al contraddittorio aveva dimostrato che trattavasi di attività iniziata da poco e che il socio F.M. per questioni di salute non aveva potuto offrire la propria collaborazione e che quindi la redditività non ha raggiunto i parametri prefissati in presenza di tali circostanze spettava all'Ufficio di motivare adeguatamente sulla inattendibilità delle suddette controdeduzioni . Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c Il presidente ha fissato l'udienza del 7/12/2011 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione. Motivi della decisione Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 18. La CTR avrebbe disatteso le risultanze dei parametri sulla base di generiche deduzioni del contribuente. La censura è infondata alla luce del principio affermato da questa Corte Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009 secondo cui la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege ” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards ” in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards ” o la specifica realtà dell'attività economica nei periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standards ” al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli standards ”, dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito. Tali principi risultano osservati dalla decisione impugnata laddove, a fronte della dimostrazione da parte del contribuente che trattavasi di attività iniziata da poco e che il socio F.M. per questioni di salute non aveva potuto offrire la propria collaborazione e che quindi la redditività non ha raggiunto i parametri prefissati , ha affermato l'obbligo dell'Ufficio di motivare adeguatamente sulla inattendibilità delle suddette controdeduzioni . Con secondo motivo la ricorrente assume la illogicità della motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ctr non avrebbe puntualizzato le circostanze addotte né specificato l'incidenza causale delle stesse nella determinazione dello scostamento. La censura appare infondata non ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, né le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi ”, e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.