L’indennità assegnata all’avvocato amministratore di sostegno è reddito di lavoro autonomo

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’avvocato chiamato a ricoprire l’incarico di amministratore di sostegno svolge attività professionale l’indennità percepita è reddito da lavoro, rilevante ai fini Iva.

Con la risoluzione n. 2/E del 9 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in materia di reddito per l’attività di amministratore di sostegno prestata da un professionista. L’istanza quale trattamento Irpef e Iva per l’equa indennità spettante all’amministratore di sostegno? Un avvocato ha svolto per anni l’incarico di amministratore di sostegno. Come noto, la legge n. 6/2004 ha introdotto tale figura con la finalità di assistere le persone affette da menomazioni psichiche o fisiche che non possano, anche solo temporaneamente, occuparsi dei propri interessi. L’amministratore di sostegno viene nominato dal giudice tutelare, di norma tra i componenti del nucleo familiare dell’infermo, ma la scelta può ricadere anche su un avvocato in questo caso, posto che l’ufficio tutelare è gratuito, può essere riconosciuta al professionista un’equa indennità, secondo quanto dispone l’art. 379 c.c., richiamato dall’art. 411 c.c. E qui nascono i primi dubbi. L’avvocato, infatti, ha presentato istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate, sostenendo che per anni ha svolto attività di amministratore di sostegno e che, mentre in un primo momento il giudice tutelare era solito liquidare l’equa indennità comprensiva di oneri accessori rimborso forfettario, Iva e Cpa , sulla quale l’avvocato stesso ha sempre emesso regolare fattura, in seguito l’orientamento del giudice tutelare è mutato e la liquidazione è avvenuta senza oneri accessori, in quanto l’indennità in questione sarebbe reddito non imponibile. Da qui la domanda dell’avvocato qual è il corretto trattamento Irpef e Iva? La risposta dell’Agenzia è un reddito di lavoro autonomo, come tale imponibile. Secondo l’Agenzia delle Entrate l’indennità spettante all’amministratore di sostegno, nel caso in cui quest’ultimo sia un avvocato, anche se determinata in via equitativa e su base forfetaria costituisce sotto il profilo tributario un compenso per lo svolgimento di attività professionale di conseguenza deve essere considerata reddito di lavoro autonomo, soggetto a Irpef e rilevante ai fini Iva.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 9 gennaio 2012, n. 2/E Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – IRPEF - IVA - Indennità liquidata all’amministratore di sostegno - Art. 53 DPR 22 dicembre 1986, n. 917 - Art. 3 e 5 DPR 26 ottobre 1972, n. 633 Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. Art. 53 DPR 22 dicembre 1986, n. 917 – art. 3 e 5 DPR 26 ottobre 1972, n. 633 è stato esposto il seguente QUESITO L'istante svolge la propria attività di avvocato ricoprendo anche incarichi di amministratore di sostegno. A partire dal 2008 tali ultimi incarichi si sono moltiplicati, tanto da divenire parte rilevante dell'attività svolta dal professionista. Per l'attività in oggetto, i Giudici Tutelari, per un certo periodo, hanno liquidato l'equa indennità prevista dall'art. 379 comma 2 del c.c. comprensiva di oneri accessori rimborso forfetario, CNAP e IVA e su quell'importo l'istante ha emesso regolare fattura. Recentemente, l'orientamento dei giudici è cambiato e gli stessi non considerano più l'indennità dell'amministratore di sostegno come reddito imponibile. Pertanto, come indicato nel provvedimento in calce all'istanza di rendiconto, il giudice tutelare liquida ora la sola indennità, specificando che non si tratta di reddito imponibile e non aggiunge gli oneri accessori previsti dalla legge rimborso forfetario, IVA e CNAP . Quando l’istante, in qualità di avvocato, svolge invece attività giudiziale o stragiudiziale nell'interesse dell'amministrato, per esempio occupandosi di una successione o di una causa penale, il giudice liquida a parte la parcella presentata dal legale, su cui poi viene emessa regolare fattura. Il contribuente, contattando la Cassa Forense, ha avuto poi conferma che la CPA per le indennità non deve essere applicata. Nell'istanza si chiedono delucidazioni in ordine al trattamento applicabile ai fini IRPEF, IVA e CPA, alle descritte indennità. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L'istante ritiene che l'equa indennità liquidata dal giudice tutelare prevista dall'art. 379 c.c., comma 2, non ha natura retributiva o di corrispettivo, ma compensativa, analogamente a quella liquidata al tutore. A fondamento del suo assunto richiama l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 1073 del 24.11.1988 che ha riconosciuto la natura non retributiva dell'indennità, sul rilievo che le spese e gli oneri del tutore spesso non sono documentabili. Ad avviso dell'istante infatti il tutore così come l'amministratore di sostegno spesso svolgono attività richiesta e redazione del modello ISE/ISEE, richieste FAP, incontri di rete con operatori del Distretto e Assistenti sociali, richieste di trasmissioni di certificati per la richiesta di riconoscimento dell'invalidità civile, dichiarazioni RED, dichiarazioni dei redditi, pagamenti di affitti ecc che non possono rientrare nelle tabelle professionali dei diritti e degli onorari. Conseguentemente ritiene di dover adottare il seguente comportamento 1 l'equa indennità percepita dall'istante in qualità di amministratore di sostegno non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF, né ai fini IVA e di conseguenza non sussistono obblighi di fatturazione. 2 L'istante, in ottemperanza al provvedimento del Giudice Tutelare, in futuro emetterà non delle fatture ma delle semplici ricevute attestanti l'indennità, per una semplice regolarità contabile. 3 Per le fatture già emesse, nei 12 mesi precedenti la risposta alla presente istanza di interpello, provvederà ad emettere ai fini IVA una nota di accredito ed una ricevuta con bollo e a chiedere la compensazione dal 1.1.2010. 4 Per le fatture emesse oltre i 12 mesi l'istante emetterà delle ricevute semplici e chiederà, in qualità di amministratore di sostegno dei singoli beneficiari, il rimborso dell'IVA già versata. 5 Presenterà una dichiarazione integrativa a favore ai fini IRPEF, IRAP per i periodi 2008 e 2009, chiedendo il rimborso delle imposte versate in eccesso. 6 Per l'annualità 2010 l'istante considererà non imponibile ai fini IRPEF/IRAP l'indennità percepita facendo emergere un'eccedenza di versamento che porterà in compensazione nelle annualità successive. 7 L'IVA e la CPA verranno restituiti man mano che saranno effettuati i compensi e i rimborsi. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Le norme in materia di amministrazione di sostegno sono state introdotte nel codice civile dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6. Ai sensi dell'art. 404 c.c., la persona che per effetto di una infermità ovvero una menomazione fisica o psichica si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Il successivo art. 408 c.c. stabilisce il principio che la scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata primo comma . Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II persone giuridiche al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo quarto comma . Al riguardo, la Corte di Cassazione con sentenza n. 19596 del 2011 ha affermato che il criterio fondamentale da seguire nella scelta dell'amministratore di sostegno è esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiata e che detto criterio lascia al giudice tutelare ampia facoltà di valutazione su quale sia il miglior soggetto da scegliere come amministratore. Per effetto del rinvio operato dall'art. 411 c.c., all'amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili , talune norme del codice civile riguardanti l'ufficio tutelare tra cui l'art. 379 c.c. secondo cui L'ufficio tutelare è gratuito. Il giudice tutelare tuttavia considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore una equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da uno o più persone stipendiate . Le norme richiamate attribuiscono al giudice tutelare ampia autonomia nello scegliere l'amministratore di sostegno anche al di fuori dell'ambito dei familiari o conviventi, prevedendo la possibilità di nominare terzi, anche persone giuridiche, e di ricorrere ad adiuvandum a professionisti. Nell'ipotesi in cui il giudice tutelare scelga direttamente un avvocato quale amministratore di sostegno, si ritiene che la relativa indennità, anche se determinata in via equitativa e su base forfetaria, rappresenti comunque, sotto il profilo dell'applicazione della normativa tributaria di competenza della scrivente, un compenso per lo svolgimento di una attività professionale, inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del testo unico della imposte sui redditi e rilevante ai fini IVA ai sensi degli articoli 3 e 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Peraltro, con riferimento allo specifico caso rappresentato, il provvedimento di assegnazione dell'equa indennità allegato all'istanza afferma che rivestendo l'AdS la qualifica professionale di avvocato, ai fini della determinazione del compenso, quale parametro di riferimento può soccorrere l'art. 7 della Tariffa professionale, in combinazione con l'art. 6 della tabella allegata in materia stragiudiziale, nella parte in cui fa richiamo all'attività di gestione amministrativa in adempimento di incarichi giudiziari e con esclusivo riguardo all'entità dell'onorario . Si ritiene che la conclusione non sia inficiata dalla ordinanza della Corte costituzionale n. 1073 del 1988, richiamata nell'istanza, riguardante l'art. 379 c.c., in cui la Corte ha evidenziato che l'equa indennità di cui all'art. 379 c.c., secondo comma, che il giudice tutelare può assegnare al tutore, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, non ha natura retributiva ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore in ragione dell'attività di amministrazione del patrimonio del pupillo. L'intervento della Corte costituzionale, infatti, è stato sollecitato nel corso di un giudizio di tutela di un interdetto affidata ad un parente, nella parte in cui non prevede a favore del tutore, che presta assistenza personale particolarmente gravosa, l'indennità che detta norma prevede invece a favore del tutore in considerazione delle difficoltà dell'amministrazione del patrimonio. Va rilevato, peraltro, che l'ordinanza della Corte costituzionale è del 1988, mentre le norme in materia di amministrazione dei sostegno sono state introdotte con la legge n. 6 del 2004, e che l'art. 411 c.c. rinvia all'art. 379 c.c., in quanto compatibile, facendo con ciò presumere che l'applicazione di quest'ultimo comporta comunque una verifica di detto requisito da parte dell'interprete in relazione alla situazione concreta. ****** Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.