69 studi di settore promossi a pieni voti

Revisione superata brillantemente per 69 studi di settore. In Gazzetta Ufficiale, n. 304 del 31 dicembre 2011, approdano 4 decreti di approvazione degli studi di settore applicabili al periodo di imposta 2011.

4 comparti attività professionali, manifatture, servizi e commercio. Sono 69 gli studi evoluti 17 riguardano i servizi, 18 le manifatture, 6 le attività professionali, 28 il commercio. Tra i soggetti interessati ci sono, tra gli altri, notai e psicologi, amministratori di condominio e laboratori di analisi cliniche, erboristerie e carrozzieri. E, come new entry , un’attività prima assoggettata alla disciplina dei parametri i servizi di manicure e pedicure. I quattro tipi di studi di settore erano già in vigore dal 2008 e adesso sono stati sottoposti alla revisione di routine triennale, prevista dalle disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario art. 10- bis , comma 1, Legge n. 146/1998 . Analisi e ricerca per cogliere eventuali cambiamenti. L’obiettivo dell’evoluzione è di mantenere costante e attendibile la rappresentatività degli studi rispetto alle condizioni economiche , cogliendo eventuali cambiamenti strutturali e modifiche dei modelli organizzativi attraverso un’attività di analisi e ricerca condotta con fonti informative pubbliche e non. Le fonti pubbliche per le informazioni generali. Istat e Banca d’Italia sono due delle varie fonti pubbliche che svolgono ricerche di tipo economico statistico, fornendo dati sull’andamento dei mercati. Le fonti non pubbliche come fonti settoriali. L’andamento della domanda, la struttura dell’offerta e i canali distributivi utilizzati sono tutti dati che, invece, vengono forniti da riviste specializzate, indagini campionarie e pubblicazioni di istituti di ricerca.

Ministro dell'Economia e delle Finanze, decreto 28 dicembre 2011 G.U. 31 dicembre 2011, numero 304 Approvazione di numero 28 studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto del commercio. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, e successive modificazioni Visto l'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, numero 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, numero 427, che prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore Visto il medesimo articolo 62-bis del citato decreto legge numero 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze Visto l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, numero 146, e successive modificazioni, che individua le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi Visto l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, numero 146, concernente le modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, numero 195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilità degli studi di settore Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998 che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge numero 146 del 1998, modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009, 4 dicembre 2009, 20 ottobre 2010 e 29 marzo 2011 Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, numero 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, numero 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella di classificazione delle attività economiche Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore Visto l'articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, numero 185, convertito con la legge numero 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 25 maggio 2010, e successive modificazioni, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2009 Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2011, concernente l'approvazione del programma di revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2011 Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011, recante, tra l'altro, la proroga dei termini per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di approvazione degli studi di settore Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 1 dicembre 2011 Decreta Articolo 1 Approvazione degli studi di settore 1. Sono approvati, in base all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, numero 331 gli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore del commercio a Studio di settore UM47U che sostituisce lo studio TM47U - Commercio al dettaglio di natanti e accessori, codice attività 47.64.20 b Studio di settore UM81U che sostituisce lo studio di settore TM81U - Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento, codice attività 46.71.00 c Studio di settore VM06A che sostituisce lo studio di settore UM06A - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, codice attività 47.19.20 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati, codice attività 47.42.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati, codice attività 47.43.00 Commercio al dettaglio di tende e tendine, codice attività 47.53.11 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati, codice attività 47.54.00 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame, codice attività 47.59.20 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione, codice attività 47.59.30 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico, codice attività 47.59.40 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca, codice attività 47.59.99 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati, codice attività 47.63.00 d Studio di settore VM06B che sostituisce lo studio di settore UM06B - Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti, codice attività 47.59.60 e Studio di settore VM08U che sostituisce lo studio di settore UM08U - Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero, codice attività 47.64.10 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli inclusi quelli elettronici , codice attività 47.65.00 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari, codice attività 47.78.50 Ricarica di bombole per attività subacquee, codice attività 93.19.91 f Studio di settore VM09A che sostituisce lo studio di settore UM09A - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri, codice attività 45.11.01 Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri incluse le agenzie di compravendita , codice attività 45.11.02 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli, codice attività 45.19.01 Intermediari del commercio di altri autoveicoli incluse le agenzie di compravendita , codice attività 45.19.02 g Studio di settore VM09B che sostituisce lo studio di settore UM09B - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori, codice attività 45.40.11 Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori, codice attività 45.40.12 h Studio di settore VM10U che sostituisce lo studio di settore UM10U - Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli, codice attività 45.31.01 Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli, codice attività 45.31.02 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli, codice attività 45.32.00 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori, codice attività 45.40.21 Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori, codice attività 45.40.22 i Studio di settore VM15B che sostituisce lo studio di settore UM15B - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, codice attività 47.78.20 j Studio di settore VM16U che sostituisce lo studio di settore UM16U - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale, codice attività 47.75.10 k Studio di settore VM18A che sostituisce lo studio di settore UM18A - Commercio all'ingrosso di fiori e piante, codice attività 46.22.00 l Studio di settore VM18B che sostituisce lo studio di settore UM18B - Commercio all'ingrosso di animali vivi, codice attività 46.23.00 m Studio di settore VM19U che sostituisce lo studio di settore UM19U - Commercio all'ingrosso di tessuti, codice attività 46.41.10 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria, codice attività 46.41.20 Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili, codice attività 46.41.90 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori, codice attività 46.42.10 Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili, codice attività 46.42.30 n Studio di settore VM20U che sostituisce lo studio di settore UM20U - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio, codice attività 47.62.20 o Studio di settore VM21A che sostituisce lo studio di settore UM21A - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi, codice attività 46.31.10 p Studio di settore VM21B che sostituisce lo studio di settore UM21B - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche, codice attività 46.34.10 Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche, codice attività 46.34.20 q Studio di settore VM21C che sostituisce lo studio di settore UM21C - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi, codice attività 46.38.10 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi, codice attività 46.38.20 r Studio di settore VM21D che sostituisce lo studio di settore UM21D - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata, codice attività 46.32.10 s Studio di settore VM21E che sostituisce lo studio di settore UM21E - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati, codice attività 46.31.20 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria, codice attività 46.32.20 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova, codice attività 46.33.10 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale, codice attività 46.33.20 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno, codice attività 46.36.00 Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie, codice attività 46.37.02 Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti, codice attività 46.38.30 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, codice attività 46.38.90 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati, codice attività 46.39.10 Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco, codice attività 46.39.20 t Studio di settore VM22A che sostituisce lo studio di settore UM22A - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video, codice attività 46.43.10 Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video Cd, Dvd e altri supporti , codice attività 46.43.20 Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione materiale elettrico vario per uso domestico, codice attività 46.47.30 Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici, codice attività 46.52.01 Commercio all'ingrosso di nastri non registrati, codice attività 46.52.02 u Studio di settore VM22B che sostituisce lo studio di settore UM22B - Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria, codice attività 46.44.10 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana, codice attività 46.44.20 Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame, codice attività 46.44.40 v Studio di settore VM22C che sostituisce lo studio di settore UM22C - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale, codice attività 46.47.10 w Studio di settore VM25A che sostituisce lo studio di settore UM25A - Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli, codice attività 46.49.30 x Studio di settore VM25B che sostituisce lo studio di settore UM25B - Commercio all'ingrosso di articoli sportivi incluse le biciclette , codice attività 46.49.40 Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto, codice attività 46.69.11 y Studio di settore VM29U che sostituisce lo studio di settore UM29U - Commercio al dettaglio di mobili per la casa, codice attività 47.59.10 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico, codice attività 47.59.91 z Studio di settore VM30U che sostituisce lo studio di settore UM30U - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati, codice attività 47.11.50 aa Studio di settore VM32U che sostituisce lo studio di settore UM32U - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte incluse le gallerie d'arte , codice attività 47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato, codice attività 47.78.32 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi, codice attività 47.78.33 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori, codice attività 47.78.34 Commercio al dettaglio di bomboniere, codice attività 47.78.35 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria , codice attività 47.78.36 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti, codice attività 47.78.37 bb Studio di settore VM35U che sostituisce lo studio di settore UM35U - Erboristerie, codice attività 47.75.20. 2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonché della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati 1 per lo studio di settore UM47U 2 per lo studio di settore UM81U 3 per lo studio di settore VM06A 4 per lo studio di settore VM06B 5 per lo studio di settore VM08U 6 per lo studio di settore VM09A 7 per lo studio di settore VM09B 8 per lo studio di settore VM10U 9 per lo studio di settore VM15B 10 per lo studio di settore VM16U 11 per lo studio di settore VM18A 12 per lo studio di settore VM18B 13 per lo studio di settore VM19U 14 per lo studio di settore VM20U 15 per lo studio di settore VM21A 16 per lo studio di settore VM21B 17 per lo studio di settore VM21C 18 per lo studio di settore VM21D 19 per lo studio di settore VM21E 20 per lo studio di settore VM22A 21 per lo studio di settore VM22B 22 per lo studio di settore VM22C 23 per lo studio di settore VM25A 24 per lo studio di settore VM25B 25 per lo studio di settore VM29U 26 per lo studio di settore VM30U 27 per lo studio di settore VM32U 28 per lo studio di settore VM35U. 3. Il correttivo relativo agli apprendisti, applicabile agli studi di cui agli allegati da numero 1 a numero 28, è individuato sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato numero 29. 4. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati numero 1 e da numero 3 a numero 28, è individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato numero 30. 5. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza e la normalità economica risultanti dagli specifici indicatori. 6. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, fermo restando il disposto dell'articolo 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di più attività d'impresa, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entità dei ricavi. 7. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, numero 185, gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati. Articolo 2 Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore 1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano a nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c , d ed e del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569 b nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate c nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. Articolo 3 Variabili delle imprese 1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 25 maggio 2010, e successive modificazioni, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'articolo 5 del presente decreto. Articolo 4 Determinazione del reddito imponibile 1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c , d , e ed f , del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico, nonché dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso. 2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c , d , e ed f , del menzionato testo unico, nonché i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'articolo 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. 3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'articolo 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, e successive modificazioni. Per lo studio di settore UM81U i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno altresì aumentati dell'ammontare delle accise rimborsate all'impresa, nel corso dell'anno, dagli organi competenti. Articolo 5 Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore 1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi. Articolo 6 Modificazioni al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008 1. All'articolo 5 del decreto ministeriale 11 febbraio 2008, dopo il comma 2, è inserito il seguente 2- bis . La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti esercenti attività d'impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d'imposta in cui cessa di avere applicazione il regime previsto dai commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, numero 244, ed ai soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività contraddistinta dal codice 68.20.02 - Affitto di aziende . 2. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 11 febbraio 2008, l'inciso e 2 è sostituito dal seguente , 2 e 2- bis . 3. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 11 febbraio 2008, dopo la parola 2010 , sono aggiunte le seguenti , ad eccezione di quanto previsto dal comma 2-bis, ed a quello in corso alla data del 31 dicembre 2011 . Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegati omissis

Ministro dell'Economia e delle Finanze, decreto 28 dicembre 2011 G.U. 31 dicembre 2011, n. 304 Approvazione di n. 18 studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto delle manifatture. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni Visto l'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore Visto il medesimo articolo 62-bis del citato decreto legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze Visto l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi Visto l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilità degli studi di settore Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998 che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009, 4 dicembre 2009, 20 ottobre 2010 e 29 marzo 2011 Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella di classificazione delle attività economiche Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore Visto l'articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 25 maggio 2010, e successive modificazioni, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2009 Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2011, concernente l'approvazione del programma di revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2011 Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011, recante, tra l'altro, la proroga dei termini per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di approvazione degli studi di settore Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 1 dicembre 2011 Decreta Articolo 1 Approvazione degli studi di settore 1. Sono approvate, in base all'articolo 62- bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, le evoluzioni degli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore delle manifatture a Studio di settore VD03U che sostituisce lo studio di settore UD03U - Pulitura e cernita di semi e granaglie, codice attività 01.64.01 Molitoria del frumento, codice attività 10.61.10 Molitoria di altri cereali, codice attività 10.61.20 Lavorazione del riso, codice attività 10.61.30 Altre lavorazioni di semi e granaglie, codice attività 10.61.40 b Studio di settore VD04A che sostituisce lo studio di settore UD04A - Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia, codice attività 08.11.00 Estrazione di ghiaia, sabbia estrazione di argille e caolino, codice attività 08.12.00 Estrazione di pomice e di altri minerali nca, codice attività 08.99.09 Attività di supporto all'estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, da gesso, di anidrite, per calce e cementi, di dolomite, di ardesia, di ghiaia e sabbia, di argilla, di caolino, di pomice, di altri minerali e prodotti di cava, codice attività 09.90.01 c Studio di settore VD04B che sostituisce lo studio di settore UD04B - Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo, codice attività 23.70.10 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico, codice attività 23.70.20 Frantumazione di pietre e minerali vari, non in connessione con l'estrazione, codice attività 23.70.30 d Studio di settore VD09A che sostituisce lo studio di settore UD09A - Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato, codice attività 16.22.00 Fabbricazione di porte e finestre in legno escluse porte blindate , codice attività 16.23.10 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia, codice attività 16.23.20 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno esclusi i mobili , codice attività 16.29.19 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero, codice attività 16.29.20 Fabbricazione di sedili per autoveicoli, codice attività 29.32.01 Fabbricazione di sedili per navi, codice attività 30.11.01 Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane, codice attività 30.20.01 Fabbricazione di sedili per aeromobili, codice attività 30.30.01 Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi, codice attività 31.01.10 Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi, codice attività 31.01.22 Fabbricazione di mobili per cucina, codice attività 31.02.00 Fabbricazione di mobili per arredo domestico, codice attività 31.09.10 Fabbricazione di sedie e sedili esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi , codice attività 31.09.20 Fabbricazione di poltrone e divani, codice attività 31.09.30 Fabbricazione di parti e accessori di mobili, codice attività 31.09.40 Finitura di mobili, codice attività 31.09.50 Fabbricazione di altri mobili inclusi quelli per arredo esterno , codice attività 31.09.90 Fabbricazione di casse funebri, codice attività 32.99.40 Riparazioni di altri prodotti in legno nca, codice attività 33.19.04 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento, codice attività 95.24.01 Laboratori di tappezzeria, codice attività 95.24.02 e Studio di settore VD09B che sostituisce lo studio di settore UD09B - Taglio e piallatura del legno, codice attività 16.10.00 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno, codice attività 16.21.00 Fabbricazione di imballaggi in legno, codice attività 16.24.00 Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto, codice attività 33.19.01 f Studio di settore VD16U che sostituisce lo studio di settore VD16U - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno, codice attività 14.13.20 f Studio di settore VD16U che sostituisce lo studio di settore UD16U - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno, codice attività 14.13.20 g Studio di settore VD19U che sostituisce lo studio di settore UD19U - Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici, codice attività 25.12.10 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili, codice attività 25.12.20 h Studio di settore VD20U che sostituisce lo studio di settore UD20U - Attività dei maniscalchi, codice attività 01.62.01 Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio, codice attività 24.33.01 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture, codice attività 25.11.00 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale, codice attività 25.21.00 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione, codice attività 25.29.00 Fabbricazione di generatori di vapore esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda , codice attività 25.30.00 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli metallurgia delle polveri, codice attività 25.50.00 Trattamento e rivestimento dei metalli, codice attività 25.61.00 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche, codice attività 25.71.00 Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili, codice attività 25.72.00 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale, codice attività 25.73.11 Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio, codice attività 25.91.00 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo, codice attività 25.92.00 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, codice attività 25.93.10 Fabbricazione di molle, codice attività 25.93.20 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate, codice attività 25.93.30 Fabbricazione di articoli di bulloneria, codice attività 25.94.00 Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno, codice attività 25.99.19 Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate, codice attività 25.99.20 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli, codice attività 25.99.30 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca, codice attività 25.99.99 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento, codice attività 28.21.21 Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale, codice attività 32.99.13 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale, codice attività 33.11.02 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate, codice attività 33.11.04 Riparazione e manutenzione di armi bianche, codice attività 33.11.05 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo, codice attività 33.11.09 Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo, codice attività 33.20.04 Installazione di generatori di vapore escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda , codice attività 33.20.05 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate, codice attività 43.32.01 i Studio di settore VD21U che sostituisce lo studio di settore UD21U - Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo montatura in serie di occhiali comuni, codice attività 32.50.50 j Studio di settore VD24U che sostituisce lo studio di settore UD24U - Confezione di articoli in pelliccia, codice attività 14.20.00 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle, codice attività 47.71.40 k Studio di settore VD26U che sostituisce lo studio di settore UD26U - Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle, codice attività 14.11.00 l Studio di settore VD27U che sostituisce lo studio di settore UD27U - Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria, codice attività 15.12.09 m Studio di settore VD28U che sostituisce lo studio di settore UD28U - Lavorazione e trasformazione del vetro piano, codice attività 23.12.00 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia, codice attività 23.19.10 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico, codice attività 23.19.20 Fabbricazione di altri prodotti in vetro inclusa la vetreria tecnica , codice attività 23.19.90 Riparazione di articoli in vetro, codice attività 33.19.03 n Studio di settore VD32U che sostituisce lo studio di settore UD32U - Fabbricazione di armi e munizioni, codice attività 25.40.00 Lavori di meccanica generale, codice attività 25.62.00 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili, codice attività 25.73.12 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine, codice attività 25.73.20 Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte, codice attività 26.60.01 Fabbricazione di elettrodomestici, codice attività 27.51.00 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici, codice attività 27.52.00 Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature, codice attività 27.90.01 Fabbricazione di motori a combustione interna esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili , codice attività 28.11.11 Fabbricazione di turbine e turboalternatori incluse parti e accessori , codice attività 28.11.20 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche, codice attività 28.12.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori, codice attività 28.13.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole, codice attività 28.14.00 Fabbricazione di organi di trasmissione esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli , codice attività 28.15.10 Fabbricazione di cuscinetti a sfere, codice attività 28.15.20 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori, codice attività 28.21.10 Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento, codice attività 28.21.29 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili, codice attività 28.22.01 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli, codice attività 28.22.02 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione, codice attività 28.22.09 Fabbricazione di utensili portatili a motore, codice attività 28.24.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione fabbricazione di condizionatori domestici fissi, codice attività 28.25.00 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione incluse parti staccate e accessori , codice attività 28.29.10 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere incluse parti e accessori , codice attività 28.29.20 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio incluse parti e accessori , codice attività 28.29.30 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico, codice attività 28.29.91 Fabbricazione di macchine per la pulizia incluse le lavastoviglie per uso non domestico, codice attività 28.29.92 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca, codice attività 28.29.99 Fabbricazione di trattori agricoli, codice attività 28.30.10 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia, codice attività 28.30.90 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili , codice attività 28.41.00 Fabbricazione di altre macchine utensili incluse parti e accessori nca, codice attività 28.49.09 Fabbricazione di macchine per la metallurgia incluse parti e accessori , codice attività 28.91.00 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere incluse parti e accessori , codice attività 28.92.09 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco incluse parti e accessori , codice attività 28.93.00 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria incluse parti e accessori , codice attività 28.94.10 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature incluse parti e accessori , codice attività 28.94.20 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie incluse parti e accessori , codice attività 28.94.30 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone incluse parti e accessori , codice attività 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma incluse parti e accessori , codice attività 28.96.00 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria incluse parti e accessori , codice attività 28.99.10 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici incluse parti e accessori , codice attività 28.99.20 Fabbricazione ed attrezzature di altre macchine per impieghi speciali nca incluse parti e accessori , codice attività 28.99.99 Fabbricazione di missili balistici, codice attività 30.30.02 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento, codice attività 30.40.00 Fabbricazione di centrifughe per laboratori, codice attività 32.50.14 Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine, codice attività 33.11.01 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni, codice attività 33.11.03 Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale, codice attività 33.12.10 Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori, codice attività 33.12.20 Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione esclusi ascensori , codice attività 33.12.30 Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione, codice attività 33.12.40 Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione, codice attività 33.12.52 Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere, codice attività 33.12.53 Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio, codice attività 33.12.54 Riparazione e manutenzione di estintori inclusa la ricarica , codice attività 33.12.55 Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca, codice attività 33.12.59 Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia, codice attività 33.12.70 Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili, codice attività 33.12.91 Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca incluse le macchine utensili , codice attività 33.12.99 Riparazione e manutenzione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori, codice attività 33.13.04 Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali, codice attività 33.20.09 Riparazione di articoli per il giardinaggio, codice attività 95.22.02 o Studio di settore VD33U che sostituisce lo studio di settore UD33U - Produzione di metalli preziosi e semilavorati, codice attività 24.41.00 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi, codice attività 32.12.10 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale, codice attività 32.12.20 p Studio di settore VD35U che sostituisce lo studio di settore UD35U - Altra stampa, codice attività 18.12.00 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media, codice attività 18.13.00 Legatoria e servizi connessi, codice attività 18.14.00 Edizione di libri, codice attività 58.11.00 Pubblicazione di elenchi, codice attività 58.12.01 Edizione di riviste e periodici, codice attività 58.14.00 Altre attività editoriali, codice attività 58.19.00 Edizione di musica stampata, codice attività 59.20.20 q Studio di settore VD38U che sostituisce lo studio di settore UD38U - Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi, codice attività 31.01.21 r Studio di settore VD47U che sostituisce lo studio di settore UD47U - Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone esclusi quelli in carta pressata , codice di attività 17.21.00 Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non è la principale caratteristica, codice attività 17.23.01 Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici, codice di attività 17.23.09 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone, codice attività 17.29.00. 2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonché della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati 1 per lo studio di settore VD03U 2 per lo studio di settore VD04A 3 per lo studio di settore VD04B 4 per lo studio di settore VD09A 5 per lo studio di settore VD09B 6 per lo studio di settore VD16U 7 per lo studio di settore VD19U 8 per lo studio di settore VD20U 9 per lo studio di settore VD21U 10 per lo studio di settore VD24U 11 per lo studio di settore VD26U 12 per lo studio di settore VD27U 13 per lo studio di settore VD28U 14 per lo studio di settore VD32U 15 per lo studio di settore VD33U 16 per lo studio di settore VD35U 17 per lo studio di settore VD38U 18 per lo studio di settore VD47U. 3. Il correttivo relativo agli apprendisti, applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 18, è individuato sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 19. 4. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 18, è individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 20. 5. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza e la normalità economica risultanti dagli specifici indicatori. 6. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, fermo restando il disposto dell'articolo 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di più attività d'impresa, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entità dei ricavi. 7. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati. Articolo 2 Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore 1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano a nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c , d ed e del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569 b nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate c nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. Articolo 3 Variabili delle imprese 1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 25 maggio 2010, e successive modificazioni, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'articolo 5 del presente decreto. Articolo 4 Determinazione del reddito imponibile 1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c , d , e ed f , del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico nonché dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso. 2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c , d , e ed f , del menzionato testo unico, nonché i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'articolo 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. 3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'articolo 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Articolo 5 Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore 1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2011. Allegati omissis

Ministro dell'Economia e delle Finanze, decreto 28 dicembre 2011 G.U. 31 dicembre 2011, n. 304 Approvazione di n. 6 studi di settore relativi ad attività professionali. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni Visto l'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore Visto il medesimo articolo 62-bis del citato decreto legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze Visto l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi Visto l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilità degli studi di settore Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998 che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009, 4 dicembre 2009, 20 ottobre 2010 e 29 marzo 2011 Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella di classificazione delle attività economiche Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore Visto l'articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 25 maggio 2010, e successive modificazioni, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2009 Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2011, concernente l'approvazione del programma di revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2011 Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011, recante tra l'altro, la proroga dei termini per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di approvazione degli studi di settore Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 1 dicembre 2011 Decreta Articolo 1 Approvazione degli studi di settore 1. Sono approvati, in base all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 gli studi di settore relativi alle seguenti attività professionali 1 Studio di settore UK29U che sostituisce lo studio di settore TK29U - Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria, codice attività 71.12.50 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia, codice attività 72.19.01 2 Studio di settore VK01U che sostituisce lo studio di settore UK01U - Attività degli studi notarili, codice attività 69.10.20 3 Studio di settore VK08U che sostituisce lo studio di settore UK08U - Altre attività dei disegnatori grafici, codice attività 74.10.29 Attività dei disegnatori tecnici, codice attività 74.10.30 4 Studio di settore VK16U che sostituisce lo studio di settore UK16U - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi, codice attività 68.32.00 Servizi integrati di gestione agli edifici, codice attività 81.10.00 5 Studio di settore VK20U che sostituisce lo studio di settore UK20U - Attività svolta da psicologi, codice attività 86.90.30 6 Studio di settore VK56U che sostituisce lo studio di settore UK56U - Laboratori di analisi cliniche, codice attività 86.90.12. 2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei compensi e dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonché della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati 1 per lo studio di settore UK29U 2 per lo studio di settore VK01U 3 per lo studio di settore VK08U 4 per lo studio di settore VK16U 5 per lo studio di settore VK20U 6 per lo studio di settore VK56U. 3. Il correttivo relativo agli apprendisti, applicabile allo studio di cui all'allegato n. 3 è individuato sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 7. 4. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati n. 3 e n. 4 VK08U e VK16U , è individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 8. 5. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore, segnala anche la coerenza e la normalità economica risultanti dagli specifici indicatori. 6. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni ovvero esercenti attività d'impresa, che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, fermo restando il disposto dell'articolo 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di più attività professionali, ovvero di più attività d'impresa, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entità, rispettivamente, dei compensi o dei ricavi. 7. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati. Articolo 2 Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore 1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano a nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all'articolo 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c , d ed e del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569 b nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate c nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. Articolo 3 Variabili delle attività professionali o delle imprese 1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 25 maggio 2010, e successive modificazioni, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'articolo 5 del presente decreto. Articolo 3 Determinazione del reddito imponibile 1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i compensi di cui all'articolo 54, comma 1, ovvero i ricavi di cui all'articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c , d , e ed f , del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico, nonché dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso. 2. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'articolo 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'articolo 3 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attività anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. 3. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c , d , e ed f , del menzionato testo unico, nonché i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'articolo 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. 4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'articolo 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Articolo 4 Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore 1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2011 Allegati omissis

Ministro dell'Economia e delle Finanze, decreto 28 dicembre 2011 G.U. 31 dicembre 2011, n. 304 Approvazione di n. 17 studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto dei servizi. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni Visto l'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore Visto il medesimo articolo 62-bis del citato decreto legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze Visto l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonchè le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi Visto l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilità degli studi di settore Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998 che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009, 4 dicembre 2009, 20 ottobre 2010 e 29 marzo 2011 Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella di classificazione delle attività economiche Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore Visto l'articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 25 maggio 2010, e successive modificazioni, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2009 Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2011, concernente l'approvazione del programma di revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2011 Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011, recante, tra l'altro, la proroga dei termini per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di approvazione degli studi di settore Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 1 dicembre 2011 Decreta Articolo 1 Approvazione degli studi di settore 1. Sono approvati, in base all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 gli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore dei servizi a Studio di settore UG57U che sostituisce lo studio di settore TG57U - Attività dei centri di radioterapia, codice attività 86.22.03 Attività dei centri di dialisi, codice attività 86.22.04 Centri di medicina estetica, codice attività 86.22.06 Altri studi medici specialistici e poliambulatori, codice attività 86.22.09 Laboratori radiografici, codice attività 86.90.11 Laboratori di analisi cliniche, codice attività 86.90.12 Attività degli ambulatori tricologici, codice attività 86.90.41 b Studio di settore UG96U che sostituisce lo studio di settore TG96U - Lavaggio auto, codice attività 45.20.91 Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli, codice attività 45.20.99 Attività di traino e soccorso stradale, codice attività 52.21.60 c Studio di settore VG31U che sostituisce lo studio di settore UG31U - Riparazioni meccaniche di autoveicoli, codice attività 45.20.10 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli, codice attività 45.20.20 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli, codice attività 45.20.30 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli, codice attività 45.20.40 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori inclusi i pneumatici , codice attività 45.40.30 d Studio di settore VG33U che sostituisce lo studio di settore UG33U - Servizi degli istituti di bellezza, codice attività 96.02.02 Servizi di manicure e pedicure, codice attività 96.02.03 Attività di tatuaggio e piercing, codice attività 96.09.02 e Studio di settore VG34U che sostituisce lo studio di settore UG34U - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, codice attività 96.02.01 f Studio di settore VG36U che sostituisce lo studio di settore UG36U - Ristorazione con somministrazione, codice attività 56.10.11 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, codice attività 56.10.20 Ristorazione ambulante, codice attività 56.10.42 g Studio di settore VG37U che sostituisce lo studio di settore UG37U - Gelaterie e pasticcerie, codice attività 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attività 56.10.41 Bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attività 56.30.00 h Studio di settore VG50U che sostituisce lo studio di settore UG50U - Intonacatura e stuccatura, codice attività 43.31.00 Rivestimento di pavimenti e di muri, codice attività 43.33.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri, codice attività 43.34.00 Attività non specializzate di lavori edili muratori , codice attività 43.39.01 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca, codice attività 43.39.09 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici, codice attività 43.99.01 i Studio di settore VG51U che sostituisce lo studio di settore UG51U - Attività di conservazione e restauro di opere d'arte, codice attività 90.03.02 j Studio di settore VG55U che sostituisce lo studio di settore UG55U - Servizi di pompe funebri e attività connesse, codice attività 96.03.00 k Studio di settore VG58U che sostituisce lo studio di settore UG58U - Villaggi turistici, codice attività 55.20.10 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, codice attività 55.30.00 l Studio di settore VG60U che sostituisce lo studio di settore UG60U - Gestione di stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, codice attività 93.29.20 m Studio di settore VG68U che sostituisce lo studio di settore UG68U - Trasporto di merci su strada, codice attività 49.41.00 Servizi di trasloco, codice attività 49.42.00 n Studio di settore VG70U che sostituisce lo studio di settore UG70U - Pulizia generale non specializzata di edifici, codice attività 81.21.00 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali, codice attività 81.22.02 Altre attività di pulizia nca, codice attività 81.29.99 o Studio di settore VG72A che sostituisce lo studio di settore UG72A - Trasporto con taxi, codice attività 49.32.10 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente, codice attività 49.32.20 p Studio di settore VG72B che sostituisce lo studio di settore UG72B - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane, codice attività 49.31.00 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano, codice attività 49.39.01 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca, codice attività 49.39.09 q Studio di settore VG75U che sostituisce lo studio di settore UG75U - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione inclusa manutenzione e riparazione , codice attività 43.21.01 Installazione di impianti elettronici inclusa manutenzione e riparazione , codice attività 43.21.02 Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti inclusa manutenzione e riparazione , codice attività 43.21.03 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria inclusa manutenzione e riparazione in edifici o in altre opere di costruzione, codice attività 43.22.01 Installazione di impianti per la distribuzione del gas inclusa manutenzione e riparazione , codice attività 43.22.02 Installazione di impianti di spegnimento antincendio inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione , codice attività 43.22.03 Installazione di impianti di depurazione per piscine inclusa manutenzione e riparazione , codice attività 43.22.04 Installazione di impianti di irrigazione per giardini inclusa manutenzione e riparazione , codice attività 43.22.05 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili, codice attività 43.29.01 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni, codice attività 43.29.02 Altri lavori di costruzione e installazione nca, codice attività 43.29.09 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili, codice attività 43.32.02. 2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonché della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati 1 per lo studio di settore UG57U 2 per lo studio di settore UG96U 3 per lo studio di settore VG31U 4 per lo studio di settore VG33U 5 per lo studio di settore VG34U 6 per lo studio di settore VG36U 7 per lo studio di settore VG37U 8 per lo studio di settore VG50U 9 per lo studio di settore VG51U 10 per lo studio di settore VG55U 11 per lo studio di settore VG58U 12 per lo studio di settore VG60U 13 per lo studio di settore VG68U 14 per lo studio di settore VG70U 15 per lo studio di settore VG72A 16 per lo studio di settore VG72B 17 per lo studio di settore VG75U. 3. Il correttivo relativo agli apprendisti, applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 17, è individuato sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 18. 4. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 5 e da n. 8 a n. 17, è individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 19. 5. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza e la normalità economica risultanti dagli specifici indicatori. 6. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, fermo restando il disposto dell'articolo 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di più attività d'impresa, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entità dei ricavi. 7. Lo studio di settore VG36U, approvato con il presente decreto, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attività oggetto dello studio, una o più delle seguenti attività complementari a Gelaterie e pasticcerie, codice attività 56.10.30 b Gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attività 56.10.41 c Bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attività 56.30.00. Lo studio VG36U si applica, in presenza delle predette attività complementari, se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attività complementari. Lo studio di settore VG36U si applica, alle condizioni stabilite nel presente comma, anche in presenza di ricavi, ancorché prevalenti, provenienti dall'attività di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita di carburanti nonché dalla cessione di generi di monopolio. 8. Lo studio di settore VG37U, approvato con il presente decreto, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attività oggetto dello studio, una o più delle seguenti attività complementari a Ristorazione con somministrazione, codice attività 56.10.11 b Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, codice attività 56.10.20 c Ristorazione ambulante, codice attività 56.10.42 d Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone, codice attività 92.00.02 limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza T.U.L.P.S. , di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi e Sale giochi e biliardi, codice attività 93.29.30. Lo studio VG37U si applica, in presenza delle attività complementari di cui alle lettere a , b e c , se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme di tali attività complementari. Lo studio VG37U si applica altresì, alle condizioni stabilite nel periodo precedente, in presenza delle attività complementari di cui alle lettere d ed e , se i ricavi delle attività oggetto dello studio, sommati a quelli derivanti dalle attività complementari di cui alle lettere a , b e c , sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attività complementari di cui alle lettere d ed e . Lo studio di settore VG37U si applica, alle condizioni stabilite nel presente comma, anche in presenza di ricavi, ancorché prevalenti, provenienti dall'attività di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita di carburanti nonché dalla cessione di generi di monopolio. 9. Lo studio di settore VG60U, approvato con il presente decreto, si applica anche ai contribuenti titolari di concessione per l'esercizio dell'attività di Gestione di stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali , codice attività 93.29.20 che svolgono, unitamente all'attività oggetto dello studio, e nell'ambito della medesima unità produttiva, una o più delle seguenti attività complementari, anche se prevalenti a Ristorazione con somministrazione, codice attività 56.10.11 b Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, codice attività 56.10.20 c Gelaterie e pasticcerie, codice attività 56.10.30 d Gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attività 56.10.41 e Ristorazione ambulante, codice attività 56.10.42 f Bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attività 56.30.00. 10. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati. Articolo 2 Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore 1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano a nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c , d ed e del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569 b nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate c nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi d nei confronti dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, una delle attività comprese nello studio di settore VG72A. 2. Per lo studio di settore VG50U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, di cui alla lettera a del comma 1, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi. Articolo 3 Variabili delle imprese 1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 25 maggio 2010, e successive modificazioni, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'articolo 5 del presente decreto. Articolo 4 Determinazione del reddito imponibile 1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c , d , e ed f , del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico, nonché dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso. 2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c , d , e ed f , del menzionato testo unico, nonché i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'articolo 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. 3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'articolo 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Per lo studio di settore VG72B i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno altresì aumentati dei contributi erogati per il ripiano dei disavanzi non costituenti componenti positivi di reddito. Articolo 5 Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore 1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2011 Allegati omissis