Il destinatario del solo processo verbale di constatazione non deve pagare l’ iscrizione provvisoria

Il contribuente non è tenuto a versare le somme dovute per la pendenza del giudizio se l’istanza di definizione agevolata si riferisce ad un processo verbale per il quale non è stato notificato alcun accertamento.

L’istanza di condono presentata dopo la notifica del solo processo verbale di constatazione non fa scattare la lite fiscale. La S.C. ha affermato, con la sentenza numero 27997 del 21 dicembre scorso, che nell’ipotesi in cui l’istanza di definizione agevolata si riferisca ad un processo verbale per il quale non è stato notificato alcun accertamento, il contribuente non è tenuto a versare anche le somme dovute per la pendenza del giudizio. Condono ambito di applicazione. L’articolo 2- quinquies del d.l. numero 564/94 disciplina il campo di applicazione della procedura di definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie. Tale disposizione ha parificato le controversie potenziali a quelle effettive ai fini della definizione delle liti pendenti, con l' effetto che il pagamento delle iscrizioni provvisorie previsto dal comma 6 è dovuto, in caso di notifica di avviso di accertamento, anche da parte del contribuente che non lo abbia impugnato. La situazione del destinatario del solo processo verbale di constatazione è diversa. L'esclusione della pendenza della lite, in questo caso, discende dalla natura stessa dell'atto notificato in quanto insuscettibile di autonoma impugnazione e quindi di instaurare una lite effettiva. Il processo verbale di constatazione non fa scattare l’inizio della lite fiscale che quindi non può dirsi già pendente, non trovando applicazione il citato articolo 2 del d.l. 564/94. Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il contribuente che non impugna l’avviso di accertamento notificato è tenuto al pagamento delle iscrizioni provvisorie. La presupposizione della pendenza della lite non ha ragione d’essere nel caso di processo verbale di constatazione cui non sia seguito un atto impositivo. In carenza di lite pendente non può ulteriormente ritenersi efficace l’originaria pretesa tributaria in quanto titolo sostituito dall’obbligazione tributaria derivante dal condono Cass. numero 15888/09 Cass. numero 12789/06 . Il caso. L’ufficio finanziario emetteva avviso di accertamento nei confronti di una società in seguito al processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F., provvedendo a rettificare il reddito personale di uno dei socio ai fini Irpef. In particolare, al contribuente era stato notificato un processo verbale di constatazione della G.d.F. a cui non era seguito alcun atto di accertamento e lo stesso contribuente aveva proposto ricorso chiedendo di avvalersi dei benefici del condono presentando istanza di definizione ex d.l. numero 564/04. Il pagamento delle iscrizioni provvisorie non è dovuto. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso del contribuente e la decisione è stata confermata dai giudici di secondo grado. La S.C., avallando l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ha parificato le controversie potenziali e quelle effettive ai fini della definizione di lite pendente, con l’effetto che il pagamento delle iscrizioni provvisorie previsto dal comma 6, è dovuto, in caso di notifica di avviso di accertamento, anche da parte del contribuente che non lo abbia impugnato, non essendovi alcuna ragione per riconoscere a quest’ultimo un trattamento più vantaggioso rispetto al contribuente che prima o dopo l’emanazione della normativa di favore, abbia invece proposto ricorso contro il medesimo avviso. I giudici di legittimità hanno ribadito che, in riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti di cui al d.l. numero 564/04, «solo nel caso in cui l’istanza si riferisca ad un processo verbale di constatazione per il quale non sia stato notificato atto di imposizione, il contribuente è esentato dal versare anche le somme il cui pagamento, in pendenza del giudizio, è previsto dalle afferenti norme».

Corte di Cassazione, sez. V Civile, sentenza 15 novembre – 21 dicembre 2011, numero 27997 Presidente Lupi – Relatore D’Alonzo Svolgimento del processo L'Agenzia delle Entrate - esposto che 1 con avviso di accertamento notificato il 24 novembre 2000 alla Meschini Aurelio eredi di Paoltroni Alma & amp C. snc della quale erano soci P.A. e M.G. l'Ufficio, sulla scorta del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza in data 9 novembre 1994 , aveva rideterminato il reddito di impresa per l'anno 1994 in L. 101.029.000 2 conseguentemente lo stesso Ufficio aveva provveduto a rettificare il reddito personale del socio a fini IRPEF per il medesimo anno con distinto avviso notificato anch'esso il 24 novembre 2000 3 con istanza presentata il 19 dicembre 2000 il contribuente, avvalendosi delle disposizioni di cui al D.L. 30 settembre 1994, numero 564, articolo 2 quinquies , provvedeva a definire l'atto impositivo versando una somma pari al 10% della maggiore imposta accertata a suo carico 4 con cartella di pagamento notificata il 3 settembre 2002 l'Ufficio provvedeva al recupero delle somme di cui al D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 15, dovute ai sensi dell’articolo 2 quinquies, comma 6 del D.L. 30 settembre 1994, numero 564 -, in base a due motivi, chiede di cassare la sentenza numero 98/06/06 depositata il 13 ottobre 2006 con la quale la Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha disatteso l'appello dell'Ufficio avverso la decisione del primo giudice che aveva accolto il ricorso della contribuente contro detta cartella. P.A., ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. La Commissione Tributaria Regionale - premesso che secondo l'Ufficio il presupposto è che alla data del 3 dicembre 1994 sia stato notificato il PVC mentre per la contribuente il PVC non concretizza un'ipotesi di lite pendente in mancanza di atto impositivo -, dichiarato di recepire la tesi della Corte di Cassazione sentenze numero 11021 del 10 agosto 2001, numero 3831/01 [recte 13831/01] e numero 16772/02 e ritenuto non accettabile l'interprelazione data dalla Ris. 161/E del 18 luglio 1997 , ha rigettato l'appello dell'Ufficio affermando che il contribuente si è attenuto rettamente alla disposizione di cui al D.L. numero 564 del 1994, articolo 2 quinquies , comma 2, in quanto alla data del 31 dicembre 1994 non era stato notificato alcun atto di imposizione e la definizione della lite si era concretizzata in maniera legittima . 2. L'Agenzia censura la sentenza con due motivi 1 violazione e/o falsa applicazione del D.L. numero 564 del 1994, articolo 2 quinquies , commi 1, 6 e 9 nel relativo nesso col D.P.R. numero 602 del 1973 , concluse con il quesito di diritto ex articolo 366 bis c.p.c. la previsione del D.L. numero 504 del 1994, articolo 2 quinquies , comma 6 va interpretato nel senso che sono comunque dovute, da parte del contribuente, tutte le somme il cui pagamento è stabilito in tema di pertinente imposta, ancorché il contribuente stesso non abbia proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento in rettifica davanti agli organi del contenzioso tributario 2 omessa ed in ogni caso insufficiente motivazione la motivazione appare inidonea a giustificare la pertinente decisione finale laddove, con riferimento alla interpretazione ministeriale di cui alla Risoluzione 161/E del 1997, si limita ad affermare l'opposto, senza un accurato esame della normativa di riferimento tale da far cogliere l'adeguatezza del supporto argomentativo in rapporto proprio alla cornice percettiva di riferimento . 3. Il ricorso è fondato. A. Sulla questione posta dall'Agenzia i cui due motivi di ricorso sono scrutinabili congiuntamente perché afferenti all'istesso punto di contrasto , invero, in carenza di convincenti argomentazioni contrarie, va ribadito l' orientamento costante - tale definito da Cass., trib., 7 luglio 2009 numero 15888, da cui gli excerpta, nella quale si è altresì precisato che non si discosta affatto dall'indirizzo giurisprudenziale qui condiviso la sentenza di questa Corte numero 7436 del 2003 , attesa la diversità della situazione di fatto ivi esaminata, dal momento che la definizione della controversa ai sensi della L. numero 656 del 1994 era intervenuta dopo che al contribuente era stato notificato un avviso di rettifica di questa Corte espresso con le sentenze numero 13831 del 2001, numero 16772 del 2002, numero 23174 del 2005, numero 12789 del 2006 e numero 9524 del 2008 nonché da Cass., trib., 29 agosto 2007 numero 18226 - per il quale - il D.L. numero 564 del 1994, articolo 2 quinquies , convertito con L. numero 565 del 1994, ha parificato, ai fini della definizione delle liti pendenti, le liti potenziali a quelle effettive, con l'effetto che il pagamento delle iscrizioni provvisorie, previsto dal comma 6, è dovuto, in caso di notifica, di avviso di accertamento, anche da parte del contribuente che non lo abbia impugnato, non essendovi alcuna ragione per riconoscere a quest'ultimo un trattamento più vantaggioso rispetto al contribuente che, prima o dopo l'emanazione della normativa di favore, abbia invece proposto ricorso contro il medesimo avviso - ben diversa, però, è la situazione del destinatario del solo processo verbale di constatazione, in quanto l'esclusione della pendenza della lite, in questo caso, discende dalla natura stessa dell'atto notificato, in quanto insuscettibile di autonoma impugnazione e quindi di determinare una lite effettiva - la circostanza che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità in materia, abbia esteso anche a tale ipotesi la possibilità di definizione agevolata non consente di estendere a tale situazione la disposizione del comma 6 quinquies , secondo cui restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza del giudizio in quanto essa presuppone che il giudizio sia effettivamente pendente, situazione che non si verifica nel caso in cui al processo verbale di constatazione non abbia fatto seguito un atto impositivo . Siffatti principi, peraltro, risultano già affermati da Cass., trib., 24 novembre 2006 numero 24993, leggendosi in questa che - nella fattispecie ivi esaminata 1 l'Ufficio Iva notificava alla società , a seguito di processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F., un avviso di rettifica della dichiarazione, resa ai fini applicativi dell'Iva, per omessa registrazione di corrispettivi e 2 il contribuente proponeva ricorso e chiedeva di avvalersi della previsione di cui alla L. numero 656 del 1994, articolo 2 quinquies , presentando, istanza di definizione della controversia e corrispondendo il 10% della maggiore imposta accertata l' istanza di definizione della controversia , quindi, anche ivi era stata presentata dopo la notifica dell' avviso di rettifica della dichiarazione - deve essere data continuità all' orientamento affermato nella sentenza numero 7436 del 2003 la cui fattispecie, come innanzi già evidenziato, non si discosta affatto dall'indirizzo giurisprudenziale qui condiviso e successivamente validato dalla pronuncia numero 12789 del 2006 secondo cui, con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti, prevista dal D.L. 30 settembre 1994, numero 564, articolo 2 quinquies , introdotto dalla legge di conversione, L. 30 novembre 1994, numero 656 , solo nel caso in cui l'istanza si riferisca , come nella specie, ad un processo verbale di constatazione per il quale non sia stato ancora notificato atto di imposizione, il contribuente è esentato dal versare anche le somme il cui pagamento, in pendenza del giudizio, è previsto dalle afferenti norme ivi, in materia di IVA , dal D.P.R. 26 ottobre 1972, numero 633, articolo 60 . B. Gli univoci principi richiamati evidenziano l'erroneità della sentenza impugnata fondata su di un precedente di questa Corte dato, essenzialmente, dalla sentenza numero 11021 del 10 agosto 2001 il cui orientamento come precisato dalla citata Cass., numero 24993 del 2006 risulta da tempo ampiamente superato - la quale, di conseguenza, deve essere cassata. La causa non abbisogna di nessun ulteriore accertamento fattuale e, pertanto, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., va decisa nel merito da questa Corte il ricorso di primo grado, infatti, deve essere respinto perché le somme richieste dall'Ufficio con la cartella impugnata sono dovute ai sensi del D.L. numero 564 del 1994, articolo 2 quinquies , comma 6, in quanto la contribuente ha chiesto di definire la lite come consentito dal secondo periodo del comma nono, per il quale limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento ai sensi di detta norma solo il 19 dicembre 2000, quindi dopo la notifica avvenuta il 24 novembre 2000 dell'atto di imposizione fiscale. 4. Le spese dell'intero giudizio vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., comma 2. P.T.M. La Corte, accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso di primo grado della contribuente compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.