“Salva Italia”: approvato il pacchetto di misure anticrisi del Governo Monti

Aumento dell’Iva, riforma previdenziale, IMU, imposte sui beni di lusso e liberalizzazioni ecco alcune misure contenute nel decreto Salva Italia .

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 4 dicembre, ha approvato il decreto legge Salva Italia un pacchetto di misure urgenti per fronteggiare la crisi economica e assicurare stabilità finanziaria e crescita. Le cifre . La manovra ha una portata complessiva lorda di 30 miliardi di euro strutturali, per il triennio 2012-2014, con una forte componente permanente di risparmi conseguiti, che sono destinati, in questa prima fase, ad interventi in favore della crescita, del sistema produttivo e del lavoro, oltre che ovviamente alla riduzione del deficit pubblico. Nel pacchetto c’è anche la correzione dei saldi pari a 4 miliardi, previsti quale clausola di salvaguardia nella manovra di agosto 2011. Dall’emergenza alle riforme strutturali. L’intervento è di ampio respiro e si pone come obiettivo quello di avviare una fase di riforme strutturali dell’economia italiana. Anche se, prima di tutto, c’è da raggiungere, entro il 2013, il pareggio di bilancio. Vediamo, nel dettaglio, come. Niente aumento Irpef, IVA al +2%. Escluso l’aumento dell’Irpef per determinate fasce di reddito, è previsto un aumento di 2 punti percentuali per l’IVA, a partire dal 1 settembre 2012, a copertura della citata clausola di salvaguardia, ma solo se si rivelerà necessario. Reintrodotta la tassa sugli immobili l’Imu. Parte a gennaio 2012 la nuova tassa sugli immobili di proprietà, l’imposta municipale unica, grazie alla quale lo Stato prevede di incassare un importo vicino agli 8 miliardi di euro. Aliquota dello 0,76%, ridotta allo 0,4% se si tratta di prima casa, calcolata sul valore catastale dell’immobile. Anche i ricchi pagano tassazione dei capitali condonati e imposte su beni di lusso. Tra le misure che riguardano prevalentemente i grossi patrimoni, c’è un prelievo una tantum, con aliquota dell’1,5%, sui capitali già tassati al 5% rientrati in Italia con lo scudo fiscale del Governo Berlusconi. A ciò si aggiungono alcune imposte sui beni di lusso ad esempio un superbollo aggiuntivo per le auto con potenza superiore ai 170 cavalli, una tassa per le grosse imbarcazioni e per aerei ed elicotteri privati . Nuova riforma previdenziale. Flessibilità dell’età di pensionamento e metodo contributivo. Da gennaio 2012 viene riformato il sistema previdenziale, con estensione del metodo contributivo per il calcolo di tutte le pensioni di anzianità future. L’età pensionabile diventa più flessibile e viene elevata, per le donne del settore privato, a 62 anni, mentre per gli uomini, sempre del settore privato, la fascia di flessibilità è tra i 66 e 70 anni. Inps pigliatutto. Sempre in tema di riforma previdenziale, va segnalata la creazione, nel settore pubblico, di un super Inps, una cassa unica nella quale confluiscono Enpals e Inpdap. Misure antievasione. Niente più pagamenti in contanti per importi superiori a 1.000 euro è questo il più importante strumento di lotta all’evasione ma nella stessa direzione vanno anche i pagamenti telematici per la PA e una fiscalità di favore per imprese individuali ed artigiane. Liberalizzare. Vendita di farmaci, trasporti pubblici e orari di apertura degli esercizi commerciali. Sono questi i settori su cui si sono concentrate le misure di liberalizzazione del Governo Monti. Tagli alla spesa pubblica. E i costi della politica? Tutte le componenti della società italiana - si legge nel comunicato di Palazzo Chigi - devono partecipare allo sforzo per la salvezza e il rilancio del Paese . I tagli ai costi della politica non sono ancora stati ufficializzati, ma nel frattempo il Governo ha avviato un’azione di selezione e riordino dei programmi di spesa, che prevede la riorganizzazione degli enti pubblici, con abolizione di quelli non più necessari. In attesa dei risultati. Il dibattito politico sulle misure anticrisi è già in corso. Per il momento, però, dall’Europa arriva una prima reazione positiva alla manovra lo Spread è finalmente in calo.

DECRETO-LEGGE recante ''DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L’EQUITA’ E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI'' Testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 4 dicembre 2011 ** * ** Titolo I - Sviluppo ed equità Art. 1 Aiuto alla crescita economica Ace 1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a e b , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8. Per le società e gli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d , del citato testo unico le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. 2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale individuata con il provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. 3. L’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio. 4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi. 5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso nel primo anno di applicazione della disposizione è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili come variazioni in diminuzione a le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti b gli acquisti di partecipazioni in società controllate c gli acquisti di aziende o di rami di aziende. 6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito. 7. La presente norma si applica anche al reddito d’impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità che saranno stabilite con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti di cui al comma 1. 8. Le disposizioni di attuazione della presente norma sono emanate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica. Il decreto di cui al comma 3 assicura che dall’applicazione del presente articolo non derivino perdite di gettito maggiori a 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011. Art. 2 Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP riferita analiticamente al costo del lavoro 1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a , 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. 2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo. Art. 3 Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell’utilizzo delle risorse disponibili, al fine di accelerare la spesa dei programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali negli anni 2012, 2013 e 2014, all’articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lett. n , è aggiunta la seguente o per gli anni 2012 e 2013, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio CE n. 1083/2006, tale esclusione e' subordinata all’Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L’esclusione opera nei limiti di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 . 2. Per compensare gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto di cui al comma 1 del presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 un Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo , ripartito tra le singole Regioni sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali 2007-2013, cosi come stabilita dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, adottato con Decisione CE C 2007 n. 3329 del 13/7/2007. All'utilizzo del Fondo si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, su richiesta dell’Amministrazione interessata, sulla base dell’ordine cronologico delle richieste e entro i limiti della dotazione assegnata alle singole Regioni. Art. 4 Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni a nell’articolo 11, comma 3, le parole 15 e 16 , sono sostituite dalle seguenti 15, 16 e 16- bis b nell’articolo 12, comma 3, le parole 15 e 16 , sono sostituite dalle seguenti 15, 16 e 16- bis c dopo l’articolo 16, è aggiunto il seguente Art. 16-bis Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici 1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi a di cui alle lett. a b , c e d dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1 , del codice civile b di cui alle lettere b , c e d dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze c necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorchè non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a e b del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza d relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune e finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 f relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi g relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico h relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia i relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari l di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. 2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia. 3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lett. c e d dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro. 4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. 5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento. 6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento. 7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. 8. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. 9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia . 10. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. d nell’articolo 24, comma 3 dopo le parole e i , sono aggiunte le seguenti , e dell’articolo 16-bis . 2. All’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni a all’alinea, le parole 2010, 2011 e 2012 sono sostituite dalle seguenti 2010 e 2011 b alla lettera a , le parole dicembre 2012 sono sostituite dalle seguenti dicembre 2011 c alla lettera b , le parole dicembre 2012 sono sostituite dalle seguenti dicembre 2011 e le parole giugno 2013 sono sostituite dalle seguenti giugno 2012 . 3. Si applicano le disposizione di cui all’articolo 25 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. 4. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1 gennaio 2012. Art. 5 Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie 1. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere delle commissioni parlamentari competenti entro il 31 maggio 2012, sono riviste le modalità di determinazione dell’ISEE Indicatore della situazione economica equivalente al fine di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia, nonché della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un Isee non superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Restano, comunque, fermi anche i requisiti reddituali già previsti dalla normativa vigente. I risparmi a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza derivanti dall’applicazione del presente comma sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per le politiche sociali per essere destinati ad interventi in favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani. Art. 6 Equo indennizzo e pensioni privilegiate 1. Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data. Titolo II Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale Art. 7 Partecipazione italiana a banche e fondi 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti all’Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo BERS , adottati dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con le risoluzioni n. 137 e n. 138 del 30 settembre 2011. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è incaricato dell’esecuzione della presente disposizione e dei rapporti da mantenere con l’amministrazione della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, conseguenti ai predetti emendamenti. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui al presente comma a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 56 dell’Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, ratificato ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53 e successive modificazioni. 2. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a Banche e Fondi internazionali è autorizzata la spesa di 87,642 milioni di euro nell’anno 2012, di 125,061 milioni di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2012, 2013 e 2014 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Per finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo, la somma di 226 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui all’art. 7, comma 2 bis, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, è versata all’entrata del bilancio statale nella misura di 26 milioni di euro nel 2012, 45 milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni di euro nel 2016 e 29,5 milioni di euro nel 2017, per essere riassegnata nella pertinente missione e programma dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Art. 8 Misure per la stabilità del sistema creditizio 1. Ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C 2011 8744 concernente l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto termine in conformità alla normativa europea in materia. 2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte. 3. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta. 4. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009 n. 196. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, con imputazione nell’ambito della pertinente unità di voto parlamentare. 5. Ai fini del presente articolo, per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia. 6. L'ammontare delle garanzie concesse ai sensi del comma 1 è limitata a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie. L'insieme delle operazioni e i loro effetti sull'economia sono oggetto di monitoraggio semestrale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della Banca d'Italia, anche al fine di verificare la necessità di mantenere in vigore l’operatività di cui al comma 1 e l'esigenza di eventuali modifiche operative. I risultati delle verifiche sono comunicati alla Commissione europea le eventuali necessità di prolungare la vigenza delle operazioni oltre i sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali modifiche operative ritenute necessarie sono notificate alla Commissione europea. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia, presenta entro il 15 aprile 2012 un rapporto sintetico sul funzionamento dello schema di garanzia di cui al comma 1 e sulle emissioni garantite e non garantite delle banche. 7. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente decreto devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico. 8. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d'Italia, può escludere la banca interessata dall'ammissione alla garanzia di cui al comma 1, fatte salve le operazioni già in essere. Di tale esclusione è data comunicazione alla Commissione europea. 9. Per singola banca, l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al presente decreto non può eccedere, di norma, il patrimonio di vigilanza, ivi incluso il patrimonio di terzo livello. La Banca d'Italia effettua un monitoraggio del rispetto dei suddetti limiti e ne comunica tempestivamente gli esiti al Dipartimento del Tesoro. Il Dipartimento del Tesoro comunica alla Commissione europea i risultati del monitoraggio. 10. La garanzia dello Stato può essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da banche che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche a sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, anche nell'ambito di programmi di emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 b prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza c sono a tasso fisso d sono denominati in euro e rappresentano un debito non subordinato nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi f non sono titoli strutturati o prodotti complessi ne' incorporano una componente derivata. A tal fine si fa riferimento alle definizioni contenute nelle Istruzioni di Vigilanza per le banche Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo X, Capitolo 1, Sezione I. 11. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale e gli interessi. 12. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Stato le passività computabili nel patrimonio di vigilanza, come individuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo I, Capitolo 2 . 13. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui al comma 10 emessi dalle banche con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia di cui al comma 1, non può eccedere un terzo del valore nominale totale dei debiti garantiti dallo Stato emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del comma 1. 14. Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie della garanzia di cui al comma 1 effettuate a partire dal 1 gennaio 2012, sono così determinati a per passività con durata originaria di almeno 12 mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi i una commissione di base di 0,40 punti percentuali e ii una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di 0,40 punti percentuali per una metrica di rischio composta come segue la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti di Credit Default Swap CDS senior a 5 anni relativi alla banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia e la mediana dell’indice iTraxx Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni, più la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea e la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dell’Italia nel medesimo periodo di tre anni. b per le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al punto ii della lettera a , è computata per la metà c per passività con durata originaria inferiore a 12 mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi i una commissione di base di 0,50 punti percentuali e ii una commissione basata sul rischio eguale a 0,20 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating del debito senior unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating di Ao equivalente, a 0,40 punti percentuali per banche aventi un rating inferiore a Ao prive di rating. 15. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana degli spread di cui al punto ii della lettera a del comma 14 è calcolata nel modo seguente a per banche che abbiano un rating rilasciato da ECAI riconosciute la mediana degli spread sui contratti di CDS a cinque anni nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia registrati per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area euro appartenenti alla medesima classe di rating del debito senior unsecured b per banche prive di rating la mediana degli spread sui contratti CDS registrati nel medesimo periodo per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area dell'euro e appartenenti alla più bassa categoria di rating disponibile. 16. In caso di difformità delle valutazioni di rating, il rating rilevante per il calcolo della commissione è quello più elevato. 17. I rating di cui al presente articolo sono quelli assegnati al momento della concessione della garanzia. 18. Nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al comma 1 sia concessa sulle passività emesse nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2011, le commissioni sono determinate secondo quanto previsto dalle Raccomandazioni della Banca Centrale Europea del 20 ottobre 2008, come aggiornate dalla Commissione europea a far data dal 1 luglio 2010. 19. La commissione è applicata in ragione d'anno all'ammontare nominale dei titoli emessi dalla banca. Le commissioni dovute dalle banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Le relative quietanze sono trasmesse dalla banca interessata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro. 20. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, può variare i criteri di calcolo e la misura delle commissioni del presente articolo in conformità delle Comunicazioni della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di mercato. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere. 21. Le richieste di ammissione alla garanzia di cui al comma 1 sono presentate dalle banche interessate nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione. 22. La richiesta è presentata secondo un modello uniforme predisposto dalla Banca d'Italia e dal Dipartimento del Tesoro che deve indicare, tra l'altro, il fabbisogno di liquidità, anche prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui la banca chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente sia già stata ammessa o per le quali abbia già fatto richiesta di ammissione. 23. Ai fini dell'ammissione alle operazioni, la Banca d'Italia valuta l'adeguatezza patrimoniale e la capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri a i coefficienti patrimoniali alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile non siano inferiori a quelli obbligatori b la capacità reddituale della banca sia adeguata per far fronte agli oneri delle passività garantite. 24. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta, le valutazioni di cui al comma 23. Nel caso di valutazione positiva la Banca d'Italia comunica inoltre a la valutazione della congruità delle condizioni e dei volumi dell'intervento di liquidità richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione b l'ammontare del patrimonio di vigilanza, incluso il patrimonio di terzo livello c l'ammontare della garanzia d la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto al comma 14. 25. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d'Italia, il Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente e di norma entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione della Banca d'Italia, in merito alla richiesta presentata della banca. A tal fine tiene conto del complesso delle richieste provenienti dal sistema, dell'andamento del mercato finanziario e delle esigenze di stabilizzazione dello stesso, della rilevanza dell'operazione, nonché dell'insieme delle operazioni attivate dal singolo operatore. Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca richiedente e alla Banca d'Italia, con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione. 26. La banca che non sia in grado di adempiere all'obbligazione garantita presenta richiesta motivata d'intervento della garanzia al Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la relativa documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni contrattuali per i quali richiede l'intervento e i relativi importi dovuti. La richiesta è presentata, di norma, almeno 30 giorni prima della scadenza della passività garantita, salvo casi di motivata urgenza. 27. Il Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base delle valutazioni della Banca d'Italia, l'ammissibilità della richiesta, autorizza l’intervento della garanzia entro il giorno antecedente la scadenza dell'operazione. Qualora non sia possibile disporre il pagamento con procedure ordinarie, sulla base della predetta autorizzazione, la Banca d’Italia effettua il pagamento a favore dei creditori mediante contabilizzazione in conto sospeso collettivo. Il pagamento è regolarizzato entro i successivi novanta giorni. 28. A seguito dell'intervento della garanzia dello Stato, la banca è tenuta a rimborsare all'erario le somme pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso. La banca è altresì tenuta a presentare un piano di ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 25 ottobre 2008 e successive modificazioni e integrazioni. Tale piano viene trasmesso alla Commissione europea entro e non oltre sei mesi. 29. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV del Testo unico bancario, sia stato adottato in conseguenza della escussione della garanzia ai sensi del presente articolo, il provvedimento è trasmesso alla Commissione Europea entro 6 mesi. 30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidità, la Banca d’Italia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei terzi all’atto della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q , e 2, comma 1 lettera b del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e all’art. 3, comma 1-bis del decreto legislativo 21 maggio 2004, numero . In caso di garanzia costituita da crediti ipotecari, non è richiesta l’annotazione prevista dall’articolo 2843 del codice civile. Alle medesime operazioni si applica l’articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La disciplina derogatoria si applica ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d’Italia stipulati entro la data del 31 dicembre 2012. 31. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia, presenta alla Commissione europea una relazione viability review per ciascuna banca beneficiaria della garanzia di cui al comma 1 del presente decreto nel caso in cui il totale delle passività garantite ecceda sia il 5 per cento delle passività totali della banca sia l’ammontare di 500 milioni di euro. Il rapporto ha ad oggetto la solidità e la capacità di raccolta della banca interessata, è redatto in conformità dei criteri stabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 ed è comunicato alla Commissione europea entro 3 mesi dal rilascio della garanzia. 33. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia, comunica alla Commissione europea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del comma 1, l’ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione. 34. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e modalità di attuazione del presente articolo. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il Ministro dell’Economia e delle Finanze può rilasciare, fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d’Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità emergency liquidity assistance . Art. 9 DTA 1. All’art. 2 del decreto-legge 29.12.2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche a al comma 56 1 dopo le parole dei soci sono aggiunte le seguenti - o dei diversi organi competenti per legge - 2 dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente Con decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta ai sensi del presente comma. b dopo il comma 56, sono inseriti i seguenti 56-bis. La quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative alle perdite di cui all’art. 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55, è trasformata per intero in crediti d’imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazionedei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d’imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d’imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d’imposta ai sensi del presente comma. 56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56 e 56-bis si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all’amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia. Qualora il bilancio finale per cessazione di attività, dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto positivo, è trasformato in crediti d’imposta l’intero ammontare di attività per imposte anticipate di cui ai commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. c al comma 57 3 nel primo periodo, le parole al comma 55 sono sostituite dalle parole ai commi 55, 56, 56-bis e 56-ter e le parole rimborsabile né sono soppresse 4 nel secondo periodo, le parole può essere ceduto ovvero sono soppresse 5 nel secondo periodo, dopo le parole n. 241 sono aggiunte le seguenti , ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 6 dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente periodo L’eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. 7 l’ultimo periodo è soppresso. Nel comma 58 dopo le parole modalitàdi attuazione sono aggiunte le parole dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e 57 . Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici Capo I Misure per l’emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale Art. 10 Regime premiale per favorire la trasparenza 1. Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, a decorrere dal 1 gennaio 2013, ai soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma individuale o con le forme associative di cui all’articolo 5 del TUIR sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma 2, i seguenti benefici a semplificazione degli adempimenti amministrativi b assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria c accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA d per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d , secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633 la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che il contribuente a provveda all’invio telematico all’amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura b istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività artistica, professionale o di impresa esercitata. 3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono individuati i benefici di cui al comma 1, lettere a , b e c con particolare riferimento agli obblighi concernenti l’imposta sul valore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d’imposta. In particolare, col provvedimento potrà essere previsto 1 predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie 2 predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché gestione degli esiti dell’assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie 3 soppressione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale 4 anticipazione del termine di compensazione del credito IVA, abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a 15.000 euro ed esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA. 4. Ai soggetti di cui al comma 1, che non sono in regime di contabilità ordinaria e che rispettano le condizioni di cui al comma 2, lettera a e b , sono riconosciuti altresì i seguenti benefici a determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e predisposizione in forma automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP b esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili c esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell’acconto ai fini IVA. 5. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono dettate le relative disposizioni di attuazione. 6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione delle medesime. 7. Il contribuente può adempiere agli obblighi previsti dal comma 2 o direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica. 22 luglio 1998, n. 322. 8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui al precedente comma 2 nonché a quelli di cui al decreto legislativo numero del 2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefici previsti dai commi precedenti e sono soggetti all’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I soggetti che adempiono agli obblighi di cui al comma 2, lettera a con un ritardo non superiore a 90 giorni non decadono dai benefici medesimi, ferma restando l’applicazione della sanzione di cui al primo periodo, per la quale è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo. 18 dicembre 1997, n. 472. 9. Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi medesimi a sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d , secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 b sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633 la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 c la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato. 10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che a il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti b sulla base dei dati di cui alla precedente lettera a , la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili. 11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, per i quali non si rende applicabile la disposizione di cui al comma 9, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della capacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati e basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore e per i quali non ricorra la condizione di cui alla lettera b del precedente comma 2, i controlli sono svolti prioritariamente con l’utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e 7 del primo comma dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e ai numeri 6-bis e 7 del secondo comma dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 12. Il comma 4-bis dell’articolo 10 e l’articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di cui al presente articolo tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente. Con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione. 13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 ed a quelle successive. Per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011 continua ad applicarsi quanto previsto dal previgente comma 4-bis dell’articolo 10 e dall’articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146. Art. 11 Emersione di base imponibile 1. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. A far corso dal 1 gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. 3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al precedente periodo, estendendo l’obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali. 4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del precedente comma 2 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per la individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo. 5. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il comma 36-undevicies è abrogato. 6. Nell’ambito dello scambio informativo previsto dall’articolo 83, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’Istituto Nazionale della previdenza sociale fornisce all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali affinché vengano considerati ai fini della effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati, basati su specifiche analisi del rischio di evasione. 7. All’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dallalegge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche a al comma 1, la lettera a è sostituita dalla seguente a esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese b al comma 2, lettera a , i numeri 3 e 4 sono soppressi. 8. All’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche a al secondo comma le parole e dei consigli tributari e le parole nonché ai relativi consigli tributari sono soppresse, nel terzo comma le parole , o il consorzio al quale lo stesso partecipa, ed il consiglio tributario sono soppresse, la parola segnalano è sostituita dalla seguente segnala , e le parole Ufficio delle imposte dirette sono sostituite dalle seguenti Agenzia delle entrate b al quarto comma, le parole , ed il consiglio tributario sono soppresse, la parola comunicano è sostituita dalla seguente comunica c all’ottavo comma le parole ed il consiglio tributario possono sono sostituite dalla seguente può d al nono comma, secondo periodo, le parole e dei consigli tributari sono soppresse. 9. All’articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati. 10. L’articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato. Art. 12 Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante 1. Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro mille conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole 30 settembre 2011 sono sostituite dalle seguenti 31 dicembre 2011 . 2. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente 4-bis. Al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante a le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l’utilizzo di strumenti telematici. E’ fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull’uso di supporti cartacei b i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. L’eventuale opzione relativa ad un pagamento per cassa deve essere evidenziata nella disposizione di pagamento trasmessa al tesoriere o al cassiere dell’ente pagatore c lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a cinquecento euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo. Per tali rapporti, alle banche e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo e per consentire ai soggetti di cui alla lettera a di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la stipula di una o più convenzioni con gli intermediari finanziari, per il tramite delle associazioni di categoria, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS Point of Sale a condizioni agevolate, che tengano conto delle economie realizzate dagli intermediari per effetto delle norme introdotte dal presente articolo. Relativamente ai Comuni, alla stipula della Convenzione provvede l’ANCI. Analoghe Convenzioni possono essere stipulate con le Regioni. Resta in ogni caso ferma la possibilità per gli intermediari di offrire condizioni migliorative di quelle stabilite con le convenzioni. . 3. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente di base. 4. Le banche sono tenute ad offrire il conto corrente di cui al comma 3. 5. La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo riguardo ai seguenti criteri a inclusione nell’offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito b struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile c livello dei costi coerente con finalità di inclusione finanziaria e conformea quanto stabilito dalla sezione IV della Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011sull’accesso al conto corrente di base d le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente è offerto senza spese. 6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3 è esente dall’imposta di bollo nei casi di cui al comma 5, lettera d . 7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non è stipulata entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, le caratteristiche del conto corrente sono individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia. 8. Rimane ferma l’applicazione di quanto previsto per i contratti di conto corrente ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 9. L’Associazione Bancaria Italiana e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regole generali per assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento. 10. Entro i sei mesi successivi il Ministero delle sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, verifica l’efficacia delle misure definite dalle rappresentanze di impresa. In caso di esito positivo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo, le regole così definite si applicano anche alle transazioni di cui al comma 7 dell’articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183. 11. All’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto in fine il seguente periodo La comunicazione della infrazione deve essere effettuata, entro lo stesso termine, anche alla Agenzia delle entrate, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia . Capo II Disposizioni in materia di maggiori entrate Art. 13 Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria e rivalutazione delle rendite 1. L'istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015. 2. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. 4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 comma per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 5 Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120. 6. L'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 7. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 8. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. 9. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. 10. Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 11. Sulla base imponibile determinata ai sensi dei commi 3, 4 e 5 è applicata un’aliquota pari a 0,00 per cento la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 12. Il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. 13. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 14. Sono abrogate le seguenti disposizioni a. l’articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 b. il comma 3, dell’articolo 58 e le lettere d , e ed h del comma 1, dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 c. l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 8 e il comma 4 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 d. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e. il comma 1-bis dell’articolo 23 del decreto legge 30 dicembre 2008, 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 15. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al maggior gettito ad aliquota di base attribuito ai comuni dalle disposizioni recate dal presente articolo. Per i comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al recupero al bilancio statale del maggior gettito di cui al periodo precedente con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. 16. All’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole di cui ai commi 1 e 2 , sono aggiunte le seguenti nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4 17. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 2, nonché dal comma 10 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 18. fondo di solidarietà mutui prima casa La dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Disposizioni in materia di fabbricati rurali 1. All’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche a al comma 2-bis, secondo periodo, le parole 30 settembre 2011 , sono sostituite dalle seguenti 31 marzo 2012 b al comma 2-ter, primo periodo, le parole 20 novembre 2011 , sono sostituite dalle seguenti 30 giugno 2012 c al comma 2-ter, terzo periodo, le parole 20 novembre 2012 , sono sostituite dalle seguenti 30 giugno 2013 . Restano salve le domande presentate e gli effetti che si sono prodotti dopo la scadenza dei termini originariamente posti dall’articolo 7 del decreto legge n. 70 del 2011. Art. 14 Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 1. A decorrere dal 1 gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. 2. Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. 3. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 5. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. 6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. 7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 8. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile. 10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 11. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall’anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1 gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l’applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a X euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione per un importo massimo di X euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell’immobile e della zona ove è ubicato. 13.bis. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo. Per i comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al recupero al bilancio statale del maggior gettito di cui al periodo precedente con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. 14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. 15. Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di a abitazioni con unico occupante b abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo c locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente d abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all’estero e fabbricati rurali ad uso abitativo. 16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. 17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. 18 Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. 19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa. 20. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente. 21. Le agevolazioni dai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13. 22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro a la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti b la disciplina delle riduzioni tariffarie c la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni d l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta e i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente. 24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. 26. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13. 28. È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13. 29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo. 30. Il costo del servizio è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto comma 12. 31. La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni determinato ai sensi del comma 13. 33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. 34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati che cui consegua un diverso ammontare del tributo in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento. 35. Il versamento del tributo comunale per l’anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. 36. Il comune o il soggetto affidatario del tributo designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. 38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 del codice civile. 39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 43. Le sanzioni di cui ai commi 39 e 40 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 44. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale. 45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 46. A decorrere dal 1 gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. All’articolo 195, comma 2, lettera e , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da Ai rifiuti assimilati fino a la predetta tariffazione . 47. L’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 46 del presente articolo. Art. 15 Disposizioni in materia di accise 1. A decorrere dal 1 gennaio 2012, le seguenti aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono fissate nelle misure sottoindicate a benzina e benzina con piombo euro 704,20 per mille litri b gasolio usato come carburante euro 593,20 per mille litri c gas di petrolio liquefatti usati come carburante euro 267,77 per mille chilogrammi d gas naturale per autotrazione euro 0,00331per metro cubo. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2013, l’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I del testo unico richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70 per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri. 3. Agli aumenti di accisa sulle benzine, disposti dai commi 1, lettera a , e 2, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 4. Il maggior onere conseguente agli aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, disposti dai commi 1, lettera b , e 2, è rimborsato, con le modalità previste dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. 5. Le variazioni di accisa stabilite nel comma 1 per la benzina, per la benzina con piombo, per il gasolio usato come carburante e per i gas di petrolio liquefatti usati come carburante si applicano anche ai prodotti già immessi in consumo e che alle ore zero del 1 gennaio 2012 sono posseduti in quantità superiore a 3.000 chilogrammi dagli esercenti dei depositi per uso commerciale ed in quantità superiore a 4.000 litri dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti. 6. I possessori dei prodotti di cui al comma 5 comunicano le giacenze possedute agli uffici delle dogane competenti per territorio entro il 31 gennaio 2012 ed entro lo stesso termine devono versare la differenza di imposta sulle giacenze dichiarate. Art. 16 Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei 1. AUTO 1. A decorrere dai pagamenti dovuti dal 1 gennaio 2012, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone, limitatamente a quelli immatricolati nei tre anni precedenti alla data del pagamento, è dovuta un’addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro venti per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centosettanta chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. Il versamento dell'addizionale è effettuato, negli stessi termini di pagamento della tassa automobilistica ordinaria, esclusivamente con le modalità previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello F24 elementi identificativi , con esclusione della compensazione di cui al medesimo art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato. Resta fermo quanto previsto nel decreto 7 ottobre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2011, n. 237. 2. A decorrere dai pagamenti dovuti dal 1 gennaio 2012, restano ferme le disposizionidi cui al comma 21 dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, limitatamente alle autovetture e dagli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone, immatricolati da più di tre anni alla data del pagamento. 3. imbarcazioni Dal 1 maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate a euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri b euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri c euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri d euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri e euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri f euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri g euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri h euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri i euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri. 4. La tassa di cui al comma 3 è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e della Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario. 5. Gli importi indicati nel commi 3 e quelli conseguenti al comma 4 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto. Tali periodi decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione. 6. La tassa di cui al comma 3 non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità di cui al medesimo comma 4 che si trovino in un’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio. 7. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 3 le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso. 8. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto. 9. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 3 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle informazioni necessarie all’attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 1 affluisce all’entrata del bilancio dello Stato 10. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 3 è esibita dal comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle Dogane ovvero all’impianto di distribuzione di carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione. 11. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dal presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l’accertamento delle stesse. Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell’ imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l’imposta di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 12. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta. 13. aeromobili È istituita l’imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all’articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali a velivoli con peso massimo al decollo 1 fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg 2 fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg 3 fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg 4 fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg 5 fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg 6 fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg 7 oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg b elicotteri l’imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso c alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00. 15. L’imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell’aeromobile, ed è corrisposta all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all’intero periodo di validità del certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validità inferiore ad un anno l’imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 13 per ciascun mese di validità. 16. Per gli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilità in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto l’imposta è versata, entro novanta giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 13 per ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al mese in cui scade la validità del predetto certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata l’imposta relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità avviene nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 gennaio 2012. 17. Sono esenti dall’imposta di cui al comma 13 gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte seconda, libro I, titolo VI, capi I, II e III gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate OR , delle scuole di addestramento FTO Flight Training Organisation e dei Centri di Addestramento per le Abilitazioni TRTO - Type Rating Training Organisation gli aeromobili di proprietà o in esercenza dell’Aero Club d’Italia, degli Aero Club locali e dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita gli aeromobili esclusivamente destinati all’elisoccorso o all’aviosoccorso. 18. L’imposta di cui al comma 13 è versata secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Art. 17 Canone RAI 1. Le imprese e le società, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale . Art. 18 Clausola di salvaguardia 1. All’articolo 40 del decreto-legge 6 luglio2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni a il comma 1 ter è sostituito dal seguente 1-ter. A decorrere dal 1 settembre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1 gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali. b al comma 1-quater, la parola settembre è sostituita dalla seguente dicembre la parola adottati è sostituita dalle seguenti entrati in vigore le parole 4.000 milioni di euro per l’anno 2012, nonché a 16.000 milioni , sono sostituite dalle seguenti 12.000 milioni le parole 20.000 milioni sono sostituite dalle seguenti 16.000 milioni . Art. 19 Disposizioni in materia di imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari 1. All’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter è sostituito dal seguente Articolo della Tariffa Indicazione degli atti soggetti all’imposta Imposte dovute fisse Imposte dovute proporzionali 13 Le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari. Per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso fino ad un valore massimo di euro . X per cento o per mille annuo 2. Nella Nota 3-terall’articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 a il secondo periodo è sostituito dal seguente L’estratto conto, compresa la comunicazione relativa agli strumenti ed ai prodotti finanziari, anche non soggetti all’obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell’anno nonché alla chiusura del rapporto, anche nel caso in cui non sussista un obbligo di invio. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato b l’ultimo periodo è sostituito dal seguente Non sono altresì soggette all’imposta le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, il cui complessivo valore di mercato o, in mancanza, il valore nominale o di rimborso sia pari o inferiore a 5.000 euro presso ciascun soggetto tenuto all’invio della comunicazione . Art. 20 Riallineamento partecipazioni 1. La disposizione del comma 12 dell’articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011. Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un’unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti a saldo delle imposte sui redditi dovute per i periodi d’imposta 2012 e 2013. 2. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 1 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. 3. Si applicano, ove compatibili, le modalità di attuazione dei commi da 12 a 14 dell’articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, disposte con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 novembre 2011. Capo III Riduzioni di spesa. Costi degli apparati Art. 21 Soppressione enti e organismi 1. In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l’INPDAP e l’ENPALS sono soppressi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le relative funzioni sono attribuite all’ INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. 2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all’INPS. Conseguentemente la cui dotazione organica dell’INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all’articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono eccedenze ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. I due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale dell’INPS, con conseguente aumento della dotazione organica dell’Istituto incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza. 3. L’Inps subentra, altresì, nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per la loro residua durata. 4. Gli organi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni e integrazioni, degli Enti soppressi ai sensi del comma 1, cessano dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2. 5. I posti corrispondenti all’incarico di componente del Collegio dei sindaci dell’INPDAP, di qualifica dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori ruolo istituzionale, sono così attribuiti a in considerazione dell’incremento dell’attività dell’INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze, incrementano il numero dei componenti del Collegio dei sindaci dell’ INPS b due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato le dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate in attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in misura corrispondente l’organizzazione dei medesimi Ministeri. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i relativi posti concorrono alla determinazione delle percentuali di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni organiche dei Ministeri di appartenenza. 6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera a , e per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS è integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 7. Entro sei mesi dall’emanazione dei decreti di cui al comma 2, l’Inps provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una razionalizzazione dell’organizzazione e delle procedure. 8. Le disposizioni del presente articolo devono comportare comportano una riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all’INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l’anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi risparmi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. 9. Al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania EIPLI è soppresso e posto in liquidazione. 10. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, sono trasferiti, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge al soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. A far data dalla soppressione di cui al comma 9 e fino all’adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell’Ente è assicurata dall’attuale gestione commissariale. 11. Le dotazioni organiche delle Regioni interessate sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo in servizio presso l’ente soppresso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Detto personale è inquadrato nei ruoli delle Regioni sulla base di apposite tabelle di corrispondenza definite dalla Regioni, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I dipendenti trasferiti mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale delle Regioni, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 12. Per i restanti rapporti di lavoro le Regioni di destinazione subentrano nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza. 13. Al fine di razionalizzare lo svolgimento delle attività finanziarie nel settore agricolo, agroindustriale e agro-alimentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la società ISA S.p.A. è sciolta ed è posta in liquidazione con le modalità previste dal codice civile. Resta fermo l’obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui all’articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, numero . 14. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, è istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, che svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall’articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell’Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del Consorzio nazionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e un sub commissario e, su designazione del Ministro dell’economia e delle finanze, un collegio dei revisori formato da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Dalla data di insediamento del commissario, il consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il consorzio dell’Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como sono soppressi e i relativi organi decadono. La denominazione Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni & lt & gt e & lt i della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali è ridotto da nove a cinque, compreso il Presidente. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai componenti nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. L’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente I componenti degli organi di cui all'allegato B, che siano dipendenti pubblici, possono optare per il mantenimento, in via esclusiva, del trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, fermo restando il divieto di cumulo dei trattamenti economici. . 4. All’articolo 1, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole 31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti 30 giugno 2012 e le parole 31 marzo 2012 sono sostituite dalle seguenti 30 settembre 2012 . 5. Per gli anni 2012 e 2013 le autorità indipendenti possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere ai sensi del presente comma non può eccedere il 20% delle unità cessate nell’anno precedente La predetta Le predette facoltà assunzionali sono fissate nella misura del 50 per cento per l’anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma, sono versati per gli anni 2012, 2013 e 2014, ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. 6. Per gli anni 2012 e 2013 l’articolo 9, commi 1, 2, 2bis e 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 si applica a tutte le autorità indipendenti, nonché a tutte le pubbliche amministrazioni dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ove non incluse nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica ISTAT , ai sensi del comma 3, dell’art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 7. All’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente comma 3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti affidano le funzioni di stazione appaltante di lavori, servizi e forniture alle unioni dei comuni, ai sensi dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla base delle modalità indicate nel comma 3 . 8. L’articolo 33, comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 7, si applica alle gare bandite successivamente al 1 gennaio 2012. 9. Il secondo comma dell’articolo 47, della legge 24 aprile 1980, n. 146 si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all’ufficio di Ministro e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento economico, comprese le componenti accessoria e variabile della retribuzione, eccedente il limite indicato nella predetta disposizione, fermo restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, con riferimento all’ultimo trattamento economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione di risultato. ******* 11. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo politico e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 12. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque anni. 13. Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono stabilite dalla Regione entro il 30 aprile 2012. Decorso tale termine e fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato. 14. Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti. 15. Gli organi della Provincia sono coadiuvati da una Segreteria particolare e da una Segreteria tecnica. 16. Fatte salve le funzioni di cui ai commi da 11 a 15, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province sono trasferite entro il 30 aprile 2012 dalle Regioni ai Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite alle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 30 aprile 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato. 17. Le leggi statali o regionali di cui al comma 16, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite. 18. Gli organi in carica delle Province decadono al momento dell’entrata in vigore delle leggi statali o regionali di trasferimento delle funzioni e comunque decadono entro il 30 novembre 2012. 19. I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l’esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo l’invarianza di spesa. 20. La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettoni di presenza. Capo IV Riduzioni di spesa. Pensioni Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici 1. pro-rata A decorrere dal 1 gennaio 2012, con riferimento ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla predetta data la relativa quota di pensione corrispondente alle predette anzianità contributive è calcolata secondo il sistema contributivo. clausola di salvaguardia In ogni caso, per i soggetti di cui al presente comma, il complessivo importo della pensione alla liquidazione non può risultare comunque superiore a quello derivante dall’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell’entrata in vigore del presente comma. 2. certezza diritti per requisiti di accesso Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché della pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. 3. nuove pensioni soggetti interessati e definizioni A decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano, nei regimi misto e contributivo, i requisiti a partire dalla medesima data le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite dalle seguenti prestazioni pensione di vecchiaia ordinaria e pensione anticipata conseguite esclusivamente sulla base rispettivamente dei requisiti di cui al comma 4 e al comma 6, salvo quanto stabilito ai commi 10, 12 e 13. 4. pensione di vecchiaia ordinaria e assegno sociale A decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti a partire dalla medesima data i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia risultano essere i seguenti a per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima il requisito anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b , della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è incrementato di tre anni. Tale requisito anagrafico è ulteriormente incrementato di un ulteriore anno a decorrere dal 1 gennaio 2014, di un ulteriore anno a decorrere dal 1 gennaio 2016 e di un ulteriore anno a decorrere dal 1 gennaio 2018 b per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b , della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è incrementato di tre anni e sei mesi. Tale requisito anagrafico è ulteriormente incrementato di un ulteriore anno a decorrere dal 1 gennaio 2014, di un ulteriore anno a decorrere dal 1 gennaio 2016 e di un ulteriore anno a decorrere dal 1 gennaio 2018 c per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b , della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è incrementato di un anno d per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b , della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è incrementato di un anno e sei mesi. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al presente comma è conseguito in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1 gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari per l’anno 2012 a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo PIL nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica ISTAT , con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un’età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. .Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27 novembre 2001, n. 417, all’articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole , ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, sono soppresse. A decorrere dal 1 gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno di cui all’ articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incrementato di un anno. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti anagrafici di cui al presente comma agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e come integrato dal comma 9 del presente articolo 5. clausola età minima pensione di vecchiaia ordinaria riformulata cfr. articolo 5 legge n. 183/2011 Ferma restando la disciplina in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 4 del presente articolo devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2022. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2020, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2022, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal penultimo periodo del presente comma. L’articolo 5 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è soppresso. 6. pensione anticipata A decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 4 è consentito esclusivamente se risulta maturata anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2012. Tale requisito contributivo è aumentato di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2014. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti contributivi di cui al presente comma agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e come integrato dal comma 9 del presente articolo. 7. penalizzazione quota retributiva pensione anticipata se prima di 63 anni . Con riferimento a coloro che accedono al pensionamento ai sensi del comma 6 del presente articolo e il cui trattamento risulta liquidato con il sistema misto sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1 gennaio 2012 è applicata una riduzione percentuale pari a 3 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 63 anni. Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. 8. soppressione regime decorrenzec.d. finestra . Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1 gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi 4 e 6 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011, n. 148. 9. adeguamento agli incrementi della speranza di vita Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti per l’accesso al pensionamento, come modificati dal presente articolo, agli incrementi della speranza di vita previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. All’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche e al comma 12-bis dopo le parole e all’ articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica f al comma 12-ter alla lettera a le parole i requisiti di età sono sostituite dalle seguenti i requisiti di età e di anzianità contributiva g al comma 12-quater, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola anagrafici . 10. esenzioni Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente articolo continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti del numero di 50.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 a ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 31 ottobre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 b ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 ottobre 2011 c ai lavoratori che, alla data del 31 ottobre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 d lavoratori che, antecedentemente alla data del 31 ottobre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133. L'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS e l’INPDAP provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell’inizio del periodo di esonero di cui alla lettera d , delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al presente comma che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente articolo. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 50.000 domande di pensione, i predetti Istituti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al presente comma. Nell’ambito del predetto limite numerico vanno computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al presente comma e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5 afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti che maturano i requisiti dal 1 gennaio 2012 di cui al presente comma trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 9. 11. 70 anni e coefficienti Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall’ articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell’aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto all’articolo 12, comma 12-quinquies del decreto legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1 gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita nell’ambito del procedimento già previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l’anno 2012, l’incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell’ articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell’ambito della medesima procedura di cui all’ articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 70 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all’ articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. 12. usuranti Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modifiche all’articolo 1 ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilità di conseguire la stessa ai sensi del comma 6 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183 1 al comma 5, le parole 2008-2012 sono sostituite dalle seguenti 2008-2011 e alla lettera d del medesimo comma 5 le parole per gli anni 2011 e 2012 sono sostituite dalle seguenti per l’anno 2011 2 al comma 4, la parola 2013 è sostituita dalla seguente 2012 e le parole con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B sono sostituite dalle seguenti con i requisiti previsti dalla Tabella B 3 al comma 6 le parole dal 1 luglio 2009 e ai commi 4 e 5 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2011 e al comma 5 4 dopo il comma 6 è inserito il seguente comma 6.bis Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b , numero 1 , per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1 gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007 a sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71 b sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro per per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77. 5 al comma 7 le parole comma 6 sono sostituite dalle seguenti commi 6 e 6-bis Per i lavoratori di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1 gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal presente comma, le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. 13. armonizzazioni Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente articolo, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 2, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituto presso l’INPS ai sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 14. totalizzazioni All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1 gennaio 2012 le parole , di durata non inferiore a tre anni, sono soppresse. 15. Resta fermo che l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. 16. contributo solidarietà fondi speciali A decorrere dal 1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo. L’ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto legge ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall’assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l’imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell’applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo 17. aumento contributivo lavoratori autonomi Con effetto dal 1 gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 0,3 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 22 per cento. 18. revisione contributiva in agricoltura Con effetto dal 1 gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all’allegato n. 1 del presente decreto. 19. enti previdenziali di diritto privato dei professionisti In considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell’esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 marzo 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti, che si esprime in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 31 marzo 2012 senza l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 2012 a le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sull’applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni b un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell’1 per cento. 20. rivalutazione In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per il biennio 2012 e 2013 è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino ad una volta il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento e ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a due volte il trattamento minimo Inps nella misura del 50 per cento. L’articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. Per le pensioni di importo superiore al trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a due volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Capo V Misure per la riduzione del debito pubblico Art. 25 Riduzione del debito pubblico 1. La quota pari al 90 per cento dei proventi di cui al decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, al netto degli importi riassegnati per essere destinati al rimborso dei crediti di cui all’articolo 2, comma 3, del predetto decreto-legge, è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 462. Art. 26 Prescrizione anticipata delle lire in circolazione 1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 ed 1 bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all’articolo 52-ter, commi 1 ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell’Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Art. 27 Dismissioni immobili 1. Valorizzazione dei beni pubblici anche attraverso strumenti societari Dopo l’articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è inserito il seguente articolo Art. 33 bis Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici 1. Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dei Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli stessi, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche demaniali, il Ministero dell’economia e delle finanze - Agenzia del demanio promuove, anche ai sensi della presente legge, iniziative idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di società, consorzi o fondi immobiliari. 2. L’avvio della verifica di fattibilità delle iniziative di cui al presente articolo è promosso dall’Agenzia del demanio ed è preceduto dalle attività di cui al comma 4 dell’art. 3 ter del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi immobili soggetti a vincoli di tutela, per l’acquisizione di pareri e nulla-osta preventivi ovvero orientativi da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela, l’Agenzia del demanio procede alla convocazione di una conferenza dei servizi di cui all’articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si deve esprimere nei termini e con i criteri indicati nel predetto articolo. Conclusa la procedura di individuazione degli immobili di cui al presente comma, i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento della proposta. Le risposte positive costituiscono intesa preventiva all’avvio dell’iniziative. In caso di mancata espressione entro i termini anzidetti, la proposta deve essere considerata inattuabile. 3. Qualora le iniziative di cui al presente articolo prevedano forme societarie, ad esse partecipano i soggetti apportanti e il Ministero dell’economia e delle finanze Agenzia del demanio, che aderisce anche nel caso in cui non vi siano inclusi beni di proprietà dello Stato in qualità di finanziatore e di struttura tecnica di supporto. L’Agenzia del demanio individua, attraverso procedure di evidenza pubblica, gli eventuali soggetti privati partecipanti. La stessa Agenzia, per lo svolgimento delle attività relative all’attuazione del presente articolo, può avvalersi di soggetti specializzati nel settore, individuati tramite procedure ad evidenza pubblica o di altri soggetti pubblici.Tale attività dovrà avvenire nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Le iniziative realizzate in forma societaria sono soggette al controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria, con le modalità previste dall’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. 4. I rapporti tra il Ministero dell’economia e delle finanze Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla legge, e da un atto contenente a pena di nullità i diritti e i doveri delle parti, anche per gli aspetti patrimoniali. Tale atto deve contenere, inoltre, la definizione delle modalità e dei criteri di eventuale annullamento dell’iniziativa, prevedendo l’attribuzione delle spese sostenute, in quota proporzionale, tra i soggetti partecipanti 5. Il trasferimento alle società o l’inclusione nelle iniziative concordate ai sensi del presente articolo non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i diritti reali si applicano le leggi generali e speciali vigenti. Alle iniziative di cui al presente articolo, se costituite in forma di società, consorzi o fondi immobiliari si applica la disciplina prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui fondi comuni di investimento immobiliare. 6. L’investimento nelle iniziative avviate ai sensi del presente articolo è compatibile con i fondi disponibili di cui all’articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 7. Il primo e il secondo comma dell’art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono così sostituiti 1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsionenel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell’economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. 2. L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele ambientali e paesaggistiche. Il pianoè trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell’atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l’eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell’articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell’ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l’eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell’articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all’art. 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell’art. 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica . 2. Valorizzazione economica e sociale degli immobili pubblici attraverso programmi unitari di valorizzazione territoriale con gli enti territoriali Dopo l’articolo 3 bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente articolo Art. 3 ter Processo di valorizzazione degli immobili pubblici 1. L’attività dei Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni e dello Stato, anche ai fini dell’attuazione del presente articolo, si ispira ai principi di cooperazione istituzionale e di copianificazione, in base ai quali essi agiscono mediante intese e accordi procedimentali, prevedendo, tra l’altro, l’istituzione di sedi stabili di concertazione al fine di perseguire il coordinamento, l’armonizzazione, la coerenza e la riduzione dei tempi delle procedure di pianificazione del territorio. 2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria, nonché per promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale e per garantire la stabilità del Paese, il Presidente della Giunta regionale, d’intesa con la Provincia e gli entilocali interessati, promuove, anche tramite la sottoscrizione di uno o più protocolli d’intesa ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà della Regione stessa, della Provincia e degli enti locali e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso in cui tali programmi unitari di valorizzazione territoriali non coinvolgano più Enti territoriali o locali, il potere d’impulso può essere assunto dall’Organo di governo di detti Enti. Qualora tali programmi unitari di valorizzazione siano riferiti ad immobili di proprietà dello Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello Stato, il potere d’impulso è assunto, ai sensi del comma 15 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 dal Ministero dell’economia e delle finanze - Agenzia del demanio, concordando le modalità di attuazione e i reciproci impegni con il Ministero utilizzatore. 3. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione, nonché di leale collaborazione tra le istituzioni, lo Stato partecipa ai programmi di cui al comma 2 coinvolgendo, a tal fine, tutte le Amministrazioni statali competenti, con particolare riguardo alle tutele differenziate ove presenti negli immobili coinvolti nei predetti programmi, per consentire la conclusione dei processi di valorizzazione di cui al presente articolo. 4. Per l’attuazione delle norme contenute nel presente articolo il Ministero dell’economia e finanze Agenzia del demanio e le strutture tecniche della Regione e degli enti territoriali e locali interessati possono individuare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le azioni, gli strumenti, le risorse, con particolare riguardo a quelle potenzialmente derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che saranno oggetto di sviluppo nell’ambito dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo una struttura unica di attuazione del programma, anche nelle forme di cui all’articolo 33 bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 5. I programmi unitari di valorizzazione territoriale sono finalizzati ad avviare, attuare e concludere, in tempi certi, autodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti, nel rispetto dei limiti e dei principi generali di cui al presente articolo, un processo di valorizzazione unico dei predetti immobili in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale e con la programmazione economica che possa costituire, nell’ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo sostenibile locale, nonché per incrementare le dotazioni di servizi pubblici locali e di quelle relative all’abitare. Restano esclusi dai programmi unitari di valorizzazione territoriale disciplinati dalla presente norma, i beni già inseriti in programmi di valorizzazione di cui decreto ministeriale richiamato al comma 5 bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di alienazione e permuta già avviati e quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente norma, risultano sottoscritti accordi tra Amministrazioni pubbliche, a meno che i soggetti sottoscrittori concordino congiuntamente per l’applicazione della presente disciplina. 6. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti territoriali e urbanistici per dare attuazione ai programmi di valorizzazione di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l’Organo di governo preposto, promuove la sottoscrizione di un accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché in base alla relativa legge regionale di regolamentazione della volontà dei soggetti esponenziali del territorio di procedere alla variazione di detti strumenti di pianificazione, al quale partecipano tutti i soggetti, anche in qualità di mandatari da parte degli enti proprietari, che sono interessati all’attuazione del programma. 7. Nell’ambito dell’accordo di programma di cui al comma 6, può essere attribuita agli enti locali interessati dal procedimento una quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato della vendita degli immobili valorizzati se di proprietà dello Stato da corrispondersi a richiesta dell’ente locale interessato, in tutto o in parte, anche come quota parte dei beni oggetto del processo di valorizzazione. Qualora tali immobili, ai fini di una loro valorizzazione, siano oggetto di concessione o locazione onerosa, all’Amministrazione comunale è riconosciuta una somma non inferiore al 50% e non superiore al 100% del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali per l’esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione, che il concessionario o il locatario corrisponde all’atto del rilascio o dell’efficacia del titolo abilitativo edilizio. La regolamentazione per l’attribuzione di tali importi è definita nell’accordo stesso, in modo commisurato alla complessità dell’intervento e alla riduzione dei tempi del procedimento e sono finalizzati all’applicazione dei commi da 138 a 150 dell’art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. I suddetti importi sono versati all’Ente territoriale o locale direttamente al momento dell’alienazione degli immobili valorizzati. 8. L’accordo deve essere concluso entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data della sua promozione. Le Regioni possono disciplinare eventuali ulteriori modalità di conclusione del predetto accordo di programma, anche ai fini della celere approvazione della variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e dei relativi effetti, della riduzione dei termini e delle semplificazioni procedurali che i soggetti partecipanti si impegnano ad attuare, al fine di accelerare le procedure, delle modalità di superamento delle criticità, anche tramite l’adozione di forme di esercizio dei poteri sostitutivi previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ogni altra modalità di definizione del procedimento utile a garantire il rispetto del termine di 120 giorni anzidetto. Qualora l’accordo non sia concluso entro il termine di 120 giorni sono attivate dal Presidente della Giunta regionale le procedure di cui al comma 7 dell’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si devono concludere entro i successivi 60 giorni, acquisendo motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni da parte delle Amministrazioni partecipanti al programma unitario di valorizzazione territoriale. Il programma unitario di valorizzazione territoriale, integrato dalle modifiche relative alle suddette proposte di adeguamento e prescrizioni viene ripresentato nell’ambito del procedimento di conclusione dell’accordo di programma. La ratifica dell’accordo di programma da parte dell’Amministrazione comunale, ove ne ricorrano le condizioni, può assumere l’efficacia di cui al comma 2 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Provincie e gli Entilocali, ovvero l’Amministrazione promuovente per l’attuazione dei processi di valorizzazione di cui al comma 2, possono concludere uno o più accordi di cooperazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche per supportare la formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale, identificando gli elementi vincolanti per la trasformazione dei beni immobili, in coerenza con la sostenibilità economica-finanziaria e attuativa del programma stesso. 10. Gli organi periferici dello Stato, preposti alla valutazione delle tutele di natura storico-architettonica e paesaggistico-ambientale si esprimono nell’ambito dell’accordo di cui al comma 6, unificando tutti i procedimenti previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora tale espressione non avvenga entro i termini stabiliti nell’accordo di programma, il Ministro per i beni e le attività culturali può avocare a se la determinazione, assegnando alle proprie strutture centrali un termine non superiore a 30 giorni per l’emanazione dei pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche proponendo eventuali adeguamenti o prescrizioni per l’attuazione del programma unitario di valorizzazione territoriale. Analoga facoltà è riservata al Ministro per l’ambiente, per la tutela del territorio e del mare, per i profili di sua competenza. 11. Per le finalità di cui al presente articolo, è possibile avvalersi di quanto previsto negli articoli 33 e 33 bis del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e delle procedure di cui all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il finanziamento degli studi di fattibilità e delle azioni di supporto dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, l’Agenzia del demanio, anche in cofinanziamento con la Regione, le Province e gli Enti locali, può provvedere a valere sui propri utili di gestione ovvero sul capitolo relativo alle somme da attribuire all’Agenzia del demanio per l’acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata. 12. In deroga a quanto previsto all’ultimo capoverso del comma 2, per la valorizzazione degli immobili in uso al Ministero della difesa, lo stesso Ministro, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia, nonché con gli Organi di governo degli EE.LL. provvede alla individuazione delle ipotesi di destinazioni d’uso da attribuire agli immobili stessi, in coerenza con quanto previsto dagli strumenti territoriali e urbanistici. Qualora gli stessi strumenti debbano essere oggetto di riconformazione, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia promuove un accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche ai sensi della relativa legislazione regionale applicabile. A tale accordo di programma possono essere applicate le procedure di cui al presente articolo. 13. Per garantire la conservazione, il recupero e il riutilizzo degli immobili non necessari in via temporanea alle finalità di difesa dello Stato è consentito, previa intesa con il Comune e con l’Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza, l’utilizzo dello strumento della concessione di valorizzazione di cui all’articolo 3 bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. L’utilizzo deve avvenire nel rispetto delle volumetrie esistenti, anche attraverso interventi di cui alla lettera c dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali e possono, eventualmente, essere monetizzati gli oneri di urbanizzazione. Oltre alla corresponsione della somma prevista nel predetto art. 3 bis, è rimessa al Comune, per la durata della concessione stessa, un’aliquota del 10 per cento del canone relativo. Il concessionario, ove richiesto, è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo di concessione o di locazione. Nell’ambito degli interventi previsti per la concessione dell’immobile possono essere concordati con l’Amministrazione comunale l’eventuale esecuzione di opere di riqualificazione degli immobili per consentire parziali usi pubblici dei beni stessi, nonché le modalità per il rilascio delle licenze di esercizio delle attività previste e delle eventuali ulteriori autorizzazioni amministrative. . 3. Alienazione dei terreni agricoli di proprietà dello Stato, degli Enti Territoriali e degli Enti Pubblici nazionali All’articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole a vocazione agricola sono inserite le seguenti parole e agricoli, anche su segnalazione dei soggetti interessati, All’articolo 7, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole terreni alienati sono inserite le seguenti ai sensi del presente articolo All’articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente capoverso Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di valori di agricoli medi di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. All’articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole i comuni sono aggiunte le seguenti , anche su richiesta dei soggetti interessati All’articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole aventi destinazione agricola sono sostituite a vocazione agricola e agricoli 4. Modifiche all’art 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 All’articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole c stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d , adempie i predetti contratti d consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità e onere. A decorrere dal 1 gennaio 2011, è nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall’Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette amministrazioni comunicano annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze l’importo dei canoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall’Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione. sono sostituite dalle seguenti c rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza, ancorché sottoscritti dall’Agenzia del demanio. E’ nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell’Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette amministrazioni adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilità e onere per l’uso e la custodia degli immobili assunti in locazione. Le medesime amministrazioni hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula, l’avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del contratto annotato degli estremi di registrazione presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. . 5. Manutentore Unico All’articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,sono apportate le seguenti modificazioni a al comma 2, le parole 1 gennaio 2012 sono soppresse e sostituite dalle seguenti 1 gennaio 2013 b al comma 7, primo periodo, dopo le parole limiti stabiliti dalla normativa vigente, sono inserite le seguenti dandone comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi, all’Agenzia del demanio che ne assicurerà la copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano generale degli interventi. c al comma 8, dopo le parole manutenzione ordinaria e straordinaria le parole si avvale sono soppresse e sono inserite le seguenti parole può dotarsi di proprie professionalità e di strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello 0,5%. Per i predetti fini, inoltre, l’Agenzia del demanio può avvalersi . 6. Abitazione malsane Il comma 442 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato e, conseguentemente, al comma 441 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole nonché agli alloggi di cui al comma 442 sono soppresse. 7. Semplificazione normativa per l’attuazione dei piani di razionalizzazione Al comma 1, lettera a , della legge 15 dicembre 1990, n. 396, le parole nonché definire organicamente il piano di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici sono soppresse. Il comma 4 dell’art. 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato. I commi 208 e 209 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati. Al comma 4 dell’art. 3 del DPR 27 aprile 2006, n. 204, è soppressa la lettera h . 8. [eliminato] 9. Federalismo demanialePatrimonio culturale All’articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 sono soppresse le parole In sede di prima applicazione del presente decreto le parole entrata in vigore del presente decreto sono sostituite dalle seguenti parole presentazione della domanda di trasferimento . Capo VI Concorso alla manovra degli Enti territoriali Art. 28 Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese 1. All’articolo 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in ciascuno dei commi 4 e 5, è aggiunto, infine, il seguente periodo Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l’erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successive a quello di iscrizione in bilancio. . 2. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica con le seguenti ulteriori misure a le regioni a statuto ordinario per 2.100 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2012 b le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 1.035 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2012 c le province per 415 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2012 d i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti per 1.450 milioni di euro, per l’anno 2012 e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti per 1.450 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2013. 3. All’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche a il comma 2 è sostituito dal seguente 2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate a per le province le percentuali sono pari a 21,4 per cento per l'anno 2012 e a 24,6 per cento per gli anni 2013 e successivi b per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 19,4 per cento per l'anno 2012 e a 18,7 per cento per gli anni 2013 e successivi c per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, le percentuali per gli anni 2013 e successivi sono pari a 18,7 per cento. Le percentuali di cui alle lettere a , b e c si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. b l’ultimo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente Le percentuali di cui al periodo precedente non possono essere superiori a per le province, a 21,8 per cento per l'anno 2012 e a 25,0 per cento per gli anni 2013 e successivi b per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 19,8 per cento per l'anno 2012 e a 19,1 per cento per gli anni 2013 e successivi c per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, per gli anni 2013 e successivi, a 19,1 per cento. . 4. All’articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche a la tabella di cui al comma 2 è sostituita dalla seguente in migliaia di euro R i partizione del contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza finanziaria R E G I O N I 2 0 1 2 2 0 1 3 e succ. ABRUZZO 101.064 131.438 BASILICATA 70.067 91.124 CALABRIA 140.394 182.586 CAMPANIA 375.761 488.689 EMILIA ROMAGNA 188.996 245.793 LIGURIA 89.390 116.254 LAZIO 455.800 592.782 LOMBARDIA 365.879 475.831 MARCHE 84.865 110.371 MOLISE 35.881 46.664 PIEMONTE 263.084 342.151 PUGLIA 208.938 271.728 TOSCANA 180.182 234.330 UMBRIA 77.602 100.922 VENETO 207.097 269.337 T OT A L E 2 . 8 4 5 . 0 0 0 3 . 7 0 0 . 0 0 0 b la tabella di cui al comma 3 è sostituita dalla seguente in migliaia di euro R i partizione del contributo agli obiettivi di finanza p u b b l i c a i n termini di cassa R E G I O N I 2 0 1 2 2 0 1 3 e succ. ABRUZZO 101.416 131.894 BASILICATA 79.316 103.151 CALABRIA 150.888 196.232 CAMPANIA 340.965 443.433 EMILIA ROMAGNA 223.896 291.183 LIGURIA 109.550 142.471 LAZIO 265.555 345.363 LOMBARDIA 451.393 587.051 MARCHE 90.543 117.755 MOLISE 39.738 51.682 PIEMONTE 299.363 389.330 PUGLIA 178.811 232.547 TOSCANA 221.455 288.010 UMBRIA 74.780 97.255 VENETO 217.331 282.643 T OT A LE 2 . 8 4 5 . 0 0 0 3 . 7 0 0 . 0 0 0 c la tabella di cui al comma 10 è sostituita dalla seguente R i p a r t i z i o n e c o n t r i b u t o agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza e di cassa aggiuntivo rispetto al 2 0 1 1 AUTONOMIE SPECIALI 2 01 2 2 01 3 e successivi D L 78 del 2 0 1 0 D L 98 e 1 3 8 del 2 0 1 1 U l t eriore contributo T o t a l e D L 78 del 2 0 1 0 D L 98 e 1 3 8 del 2 0 1 1 U l t e r i o r e contributo T o t a l e BOLZANO FRIULI VENEZIA GIULIA SARDEGNA SICILIA TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO VALLE D'AOSTA 59.347 77.217 76.690 198.582 4.537 59.346 24.281 242.216 229.350 237.544 572.826 27.571 225.462 95.031 153.800 145.630 150.833 363.727 17.507 143.161 60.342 455.363 452.197 465.067 1.135.135 49.615 427.969 179.654 59.347 77.217 76.690 198.582 4.537 59.346 24.281 297.198 281.411 291.466 702.853 33.829 276.641 116.602 153.800 145.630 150.834 363.726 17.506 143.162 60.342 510.345 504.258 518.990 1.265.161 55.872 479.149 201.225 T O T A L E 5 0 0 . 0 0 0 1 . 6 3 0 . 0 0 0 1 . 0 3 5 . 0 0 0 3 . 16 5 . 0 0 0 5 00 . 0 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0 1 . 0 3 5 . 0 0 0 3 . 5 3 5 . 0 0 0 in migliaia di euro 5. Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, ivi incluse quelle trasferite a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione regionale, a decorrere dal 2012, sono ulteriormente ridotte in misura pari a 2.100 milioni di euro annui. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il predetto termine, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. 6. Con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall’anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di euro 1.035 milioni annui, anche in termini di saldo netto da finanziare. 7. All’articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 le parole entro il termine di trenta mesi stabilito per l’emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 2 sono soppresse. 8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, dovuti ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna sono ridotti di 1.450 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi. 9. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, dovuti alle province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono ridotti di 415 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi. 10. Gli importi delle riduzioni di cui ai commi 8 e 9 da operare nei confronti degli enti locali delle regioni Siciliana e Sardegna sono individuati dal Ministero dell’interno proporzionalmente al complesso delle assegnazioni. 11. Gli importi delle riduzioni di cui ai commi 8 e 9 da operare nei confronti di ciascun ente locale delle Regioni a statuto ordinario sono stabilite in sede di riparto dei rispettivi fondi sperimentali e perequativi. 12. La riduzione di cui al comma 4 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è incrementata della riduzione prevista dai commi 10 e 11. 13. Il comma 6 dell’articolo 18 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è soppresso. Capo VII Ulteriori riduzioni di spese Art. 29 Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale e interventi per l’editoria 1. Le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo comunitario. 2. Allo scopo di agevolare il processo di razionalizzazione della spesa e garantire gli obiettivi di risparmio previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti dall’art. 3, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possono avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare riferimento allo sviluppo di progetti informatici, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti. 3. EDITORIA Capo VIII Esigenze indifferibili Art. 30 Esigenze indifferibili 1. missioni di pace All’articolo 33, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole 30 giugno 2012 sono sostituite dalle parole 31 dicembre 2012 e le parole 700 milioni sono sostituite dalle parole 1.400 milioni . Al relativo onere si provvede con utilizzo delle maggiori entrate di cui agli articoli del presente provvedimento. 2. TPL Per l’anno 2011, alle esigenze del trasporto pubblico locale ferroviario, al fine di assicurare nelle regioni a statuto ordinario i necessari servizi da parte di Trenitalia s.p.a, si provvede anche nell’ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico locale di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009. 3. TPL Per l’anno 2012, il fondo di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementato di 500 milioni di euro. 4. AGEA L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, è incrementata di XXX milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Allegato1 TABELLA A - Contributo di solidarietà Anzianità contributive al 31/12/1995 da 5 a fino a15 anni oltre 15 fino a 25 anni Oltre 25 anni P ensionati Ex Fondo trasporti 0,3% 0,6% 1,0% Ex Fondo elettrici 0,3% 0,6% 1,0% Ex Fondo telefonici 0,3% 0,6% 1,0% Ex Inpdai 0,3% 0,6% 1,0% Fondo volo 0,3% 0,6% 1,0% Lavoratori Ex Fondo trasporti 0,5% 0,5% 0,5% Ex Fondo elettrici 0,5% 0,5% 0,5% Ex Fondo telefonici 0,5% 0,5% 0,5% Ex Inpdai 0,5% 0,5% 0,5% Fondo volo 0,5% 0,5% 0,5% Tabella B - Aliquote di finanziamento Zona normale Zona svantaggiata Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni Maggiore di 21anni Minore di 21 anni 2012 20,3% 18,4% 17,7% 14,0% 2013 20,6% 19,0% 18,1% 15,0% 2014 20,9% 19,6% 18,5% 16,0% 2015 21,2% 20,2% 18,9% 17,0% 2016 21,5% 20,8% 19,3% 18,0% 2017 21,8% 21,4% 19,7% 19,0% dal 2018 22,0% 22,0% 20,0% 20,0% Tabella C - Aliquote di computo Anni Aliquota di computo 2012 20,3% 2013 20,6% 2014 20,9% 2015 21,2% 2016 21,5% 2017 21,8% dal 2018 22,0%