Auto e moto storiche esenti da bollo, anche se i proprietari non sono iscritti ad Asi o Fmi

Nessun obbligo di iscrizione all'ASI o FMI, per fruire dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche. Se il veicolo non è ricompreso nelle apposite determinazioni stilate dall'Asi o dalla Fmi, il proprietario può documentare il particolare interesse storico e collezionistico con un'attestazione rilasciata dagli stessi enti.

Con la Risoluzione 112/E del 29 novembre, l'Agenzia delle Entrate scioglie i dubbi di un contribuente sardo sulla relazione tra l'iscrizione ai club e la possibilità di usufruire dell'esenzione per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico. In sintesi, i proprietari di veicoli, classificati dalle associazioni Asi e Fmi come storici, possono usufruire dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, anche se non iscritti a questi. Il caso. Un contribuente residente in Sardegna aveva chiesto all’amministrazione finanziaria il corretto trattamento applicabile, ai fini del bollo, alla propria moto ultraventennale. Moto riconosciuta come modello di interesse storico e collezionistico dalla FMI Federazione motociclistica italiana e quindi, secondo il contribuente, facente parte della categoria di veicoli aventi diritti all’esenzione dal pagamento della tassa. Non è necessario che il proprietario sia iscritto alla FMI, per usufruire dell’esenzione, altrimenti – aggiunge il contribuente – si realizzerebbe una disparità di trattamento per situazioni uguali motocicli ultraventennali iscritti e non . L’iscrizione del proprietario ad ASI o FMI non è indispensabile per fruire dell’esenzione L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione adottata, precisa che per fruire del beneficio fiscale in questione non viene espressamente richiesta l’iscrizione del veicolo nei predetti registri . Infatti, aggiunge l’Agenzia, il requisito dell’iscrizione nei registri storici prescritto dal codice della strada d.lgs. n. 285/1992 rileva solo ai fini della disciplina sulla circolazione stradale. A conferma di ciò, vi è una sentenza della Corte Costituzionale sent. n. 455/2005 che, in ordine alle disposizioni del codice della strada art. 60, comma 4, d.lgs. n. 285/1992 sui motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, ha affermato che tale disposizione individua i veicoli di interesse storico collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione stradale e non può estendersi al diverso ambito settoriale dell’esenzione dalla tassa automobilistica . è sufficiente che il veicolo sia riconosciuto di interesse storico. In conclusione, possono beneficiare dell’esenzione dal bollo i veicoli ultraventennali riconosciuti di interesse storico dall’ASI o dal FMI, anche se i proprietari non siano iscritti alle associazioni. Tuttavia, come la stessa risoluzione chiarisce, l’Agenzia delle Entrate ha competenza nella gestione degli interpelli in materia di tasse automobilistiche dovute dai soggetti residenti nelle Regioni a statuto speciale o per veicoli in temporanea importazione.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 29 novembre 2011, n. 112/E Interpello - interpello ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico” - articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 è stato esposto il seguente Quesito Tizio, titolare di un motoveicolo immatricolato nell’anno 1986 ed individuato nell’elenco dei modelli dei motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico della Federazione Motociclistica Italiana FMI valido per il 2011, chiede di conoscere il corretto trattamento tributario applicabile, ai fini delle tasse automobilistiche, al proprio motoveicolo ultraventennale. L’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 dispone l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico” costruiti da almeno 20 anni. L’articolo 63, comma 3, dispone, inoltre, che i veicoli e i motoveicoli per i quali è possibile fruire dell’esenzione devono essere individuati dall’Automobilclub Storico Italiano ASI e dalla Federazione Motociclistica Italiana FMI , con propria determinazione. L’interpellante chiede di conoscere con quali modalità debba essere comprovata la sussistenza del requisito del particolare interesse storico e collezionistico”. Il quesito proposto assume rilevanza in quanto l’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Codice dalla Strada stabilisce che rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI”. Il contribuente istante chiede, quindi, di conoscere se per beneficiare dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica di cui all’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per il proprio motoveicolo, sia necessaria l’iscrizione nei registri della Federazione Motociclistica Italiana. Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente Il contribuente ritiene di poter usufruire dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, pur non essendo iscritto alla FMI. A parere dell’istante, infatti, qualora si ritenesse di subordinare il riconoscimento del predetto beneficio fiscale all’obbligo di iscrizione ad associazioni private come l’ASI o la FMI si realizzerebbe una disparità di trattamento per situazioni uguali motocicli ultraventennali iscritti e non ”. Parere dell'agenzia delle entrate In via preliminare, occorre ricordare che la competenza nella gestione degli interpelli dell’Agenzia delle entrate è limitata alle tasse automobilistiche dovute dai soggetti residenti nelle Regioni a statuto speciale, nonché a quelle riguardanti i veicoli in temporanea importazione di cui all’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 circolare 16 maggio 2005, n. 23 e circolare 5 ottobre 2005, n. 43 . Tenuto conto che il contribuente istante è residente in un comune della Sardegna si rappresenta, quindi, quanto segue - l’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, disciplinante le tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli”, prevede, al comma 1, l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli ed i motoveicoli che hanno compiuto trent’anni dall’anno di prima immatricolazione, esclusi quelli adibiti ad uso professionale. A tal fine, viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano ASI e per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana FMI , un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli - il comma 2 dell’articolo 63 estende l’esenzione anche agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico”, per i quali il termine predetto è ridotto a venti anni. Come ribadito dall’Agenzia delle entrate, con circolare 16 novembre 2000, n. 207, l’articolo 63, comma 2, definisce di particolare interesse storico e collezionistico” i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre ed infine i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume - il comma 3 dell’articolo 63 dispone, inoltre, che I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente”. La norma stabilisce, infine, che i veicoli di cui ai predetti commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua. Pertanto, l’articolo 63, comma 2, estende il trattamento di esenzione dalle tasse automobilistiche, previsto dal comma 1 per i veicoli ultratrentennali - non adibiti ad uso professionale - ai veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, individuati dall’ASI o dalla FMI con propria determinazione. Si osserva che, per i veicoli ultraventennali, a differenza dei veicoli di cui al comma 1, l’esenzione non spetta in ragione del solo presupposto della vetustà, ma è subordinata alla preventiva determinazione annuale di enti associativi riconosciuti dalla legge, quali l’ASI e l’FMI. Al riguardo, si rileva che i commi 2 e 3 del citato articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, non delineano alcuna procedura di tipo autorizzatorio, né viene prevista, per il riconoscimento del regime di favore, l’iscrizione nei registri tenuti dall’ASI o dalla FMI o in altro registro storico. In sostanza, per fruire del beneficio fiscale in commento non viene espressamente richiesta l’iscrizione del veicolo nei predetti registri, come è, invece, disposto dall’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Codice dalla Strada secondo cui rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI”. A seguito di apposita richiesta di parere inviata dalla scrivente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota R.U. 26300 del 19 settembre 2011 ha chiarito che l’iscrizione in uno dei sopra citati registri è condizione necessaria affinché un veicolo possa essere considerato e classificato, ai fini delle disposizioni contenute nel codice della strada, di interesse storico e collezionistico”. A parere del Ministero delle Infrastrutture, quindi, le previsioni dettate dal Codice della Strada non esplicano effetti in ordine al regime fiscale applicabile ai veicoli in argomento. Pertanto, i principi dettati dall’articolo 60 non esplicano effetti in ordine alla individuazione, sotto il profilo fiscale, dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico” disciplinati dall’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Quanto sopra trova conferma nella sentenza della Corte Costituzionale del 23 dicembre 2005, n. 455 che in relazione all’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, afferma che tale disposizione individua i veicoli di interesse storico collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione stradale e non può estendersi al diverso ambito settoriale dell’esenzione dalla tassa automobilistica sia perché tale esenzione trova una compiuta e specifica disciplina nel citato articolo 63, sia perché la norma agevolativa fa riferimento ai veicoli di particolare” interesse storico e collezionistico non a quelli di mero interesse storico e collezionistico”. Come affermato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza la individuazione dei relativi requisiti soggettivi e oggettivi è rimessa, ai sensi del successivo comma 3, all’ASI Automobilclub Storico Italiano e alla FMI Federazione Motociclistica Italiana ”. Ai fini dell’individuazione dei veicoli ultraventennali di particolare interesse storico, l’applicazione della disposizione fiscale recata dall’articolo 63 è, tuttavia, subordinata alla sussistenza di una determinazione dell’ASI o della FMI. In considerazione del disposto dell’articolo 63, si ritiene che possano beneficiare del regime agevolativo i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali di proprietà di soggetti, associati o meno all’ASI o alla FMI, se compresi nelle determinazioni annuali predisposte da tali enti, in base alle caratteristiche precisate dal comma 2, lettere a , b , c del citato articolo veicoli costruiti per le competizioni veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre veicoli che pur non appartenendo alle predette categorie rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume . L’esenzione dalla tassa automobilistica trova, quindi, applicazione qualora il veicolo sia compreso nelle apposite determinazioni predisposte dai suddetti enti che individuano in maniera definita le tipologie di veicoli in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 63, comma 2, per beneficiare delle agevolazioni fiscali in commento. In assenza di specifica individuazione dei veicoli nelle suddette determinazioni, il contribuente potrà documentare con un’attestazione rilasciata dall’ASI o dalla FMI che il proprio veicolo ultraventennale è considerato di particolare interesse storico e collezionistico” in quanto possiede i requisiti prescritti dalla norma agevolativa articolo 63, comma 2, lettere a, b e c . Con riferimento al quesito in esame, tenuto conto che il contribuente rappresenta che il proprio motoveicolo risulta specificamente individuato nell’elenco dei modelli indicati nella determinazione della FMI per il 2011 dallo stesso prodotta, si ritiene che possa trovare applicazione il regime di esenzione disciplinato dall’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico”. In caso di utilizzazione sulla pubblica strada, il contribuente sarà tenuto esclusivamente al versamento della tassa forfettaria di circolazione, come previsto dal comma 4 del citato articolo 63. Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.