NOVITÀ FISCALI IN PILLOLE

Nonostante siano trascorsi solo pochi giorni dall'ultimo aggiornamento si registrano sempre interessanti pronunce sul fronte Fisco. Questa volta a farne le spese una casalinga alla guida di una Jaguar. Già perché secondo la Corte di Cassazione possedere un'auto di lusso e un immobile è di per sé sufficiente a far scattare l'accertamento. Ancora IRAP alla riscossa tra deducibilità, sanzioni e motivazione. Ma non è davvero tutto. Anche i top manager, o meglio, la cura dei loro corpi finisco nel mirino del Fisco e a ragion veduta massaggi e palchi a teatro sono, infatti, spese poste a carico della società ergo, indeducibili. Infine, si registrano interessanti pronunce di merito. Se, da un lato, il fallito non sfugge all'ICI, dall'altro, il contribuente smemorato viene graziato dalla CTP di Modena egli può comunque utilizzare il credito IREA in compensazione, anche se ha dimenticato di compilare l'apposito quadro del consolidato fiscale. LA CASSAZIONE STRINGE LE MAGLIE SULLE FRODI CAROSELLO CASSAZIONE N. 11231 DEL 20 MAGGIO 2011 Quando si tratta di frodi carosello i verbali redatti dalla GdF, per verifiche effettuate su altre società del gruppo, possono sostituire l'originario accertamento. In particolare, si legge nella sentenza, l'avviso di rettifica in contestazione non può che essere considerato come integrativo dei precedenti emessi nei confronti della stessa società ex articolo 57 comma 3 D.P.R. n. 633/1972, come più volte affermato da questa Suprema Corte non vi è dubbio che in tema di I.V.A., requisito di legittimità per l'esercizio del potere integrativo o modificativo dell'accertamento già notificato al contribuente da parte dell'Amministrazione finanziaria è la conoscenza sopravvenuta di altri elementi di fatto, nuovi rispetto a quelli posti a fondamento del primo avviso, come implicitamente emerge dalla considerazione che la stessa norma richiede, a pena di nullità, che l'atto integrativo indichi i nuovi elementi di fatto e gli atti e i fatti attraverso i quali l'Ufficio ne ha avuto conoscenza, adempimento che, evidentemente, assolve anche alla funzione di consentire un controllo sulla posteriorità dei fatti sui quali l'Ufficio fonda una nuova pretesa Cass. 4.8.2010, n. 18065 17.3.2010, n. 6459 21.11.2002 n. 16391 . DEDUCIBILE IRAP IL MINOR INTROITO CASSAZIONE N. 11217 DEL 20 MAGGIO 2011 Il minor introito non è assimilabile ad una perdita su crediti ed è quindi deducibile a fini IRAP. Per la Cassazione, in particolare, Non è corretto affermare genericamente che, ai fini che in questa sede rilevano, il minor ricavo la sentenza impugnata parla invero di minor introito non sia altro che una perdita su crediti valutata sul piano dei ricavi, essendo invece necessario distinguere tra la svalutazione del credito, configurabile come perdita su credito e in quanto tale indeducibile ai fini Irap , che si verifica quando il credito, già determinato, sia stato successivamente scontato o ridotto, ad esempio perchè non pagato, e l'eventuale minor introito, che, nelle ipotesi in cui discende dalla determinazione del credito, è il portato di una definizione pattizia nella quale, pur eventualmente risultando il credito così definito inferiore a quanto unilateralmente preventivato dal creditore, è da escludere qualsivoglia connotato abdicativo. Sussiste dunque, sia sul piano giuridico che sul piano economico, una differenza ontologica peraltro emergente anche dai termini utilizzati per definire i due fenomeni tra il minore introito e la perdita su crediti essendo quest'ultima è configurabile solo quando già sussiste un credito in senso economico e giuridico , e non vi è alcun motivo per ritenere che il legislatore, in una materia ad alto tasso di tecnicismo, abbia utilizzato il termine perdita su credito in maniera atecnica, impropria ed imprecisa, intendendo con esso indicare genericamente qualunque minor introito o minor ricavo . SE LA CASALINGA GUIDA LA JAGUAR SCATTA L'ACCERTAMENTO CASSAZIONE N. 11213 DEL 20 MAGGIO 2011 Valido l'accertamento sintetico effettuato nei confronti di una casalinga, in comunione di beni, che acquista un'autovettura di lusso e un immobile. A nulla invece rileva il fatto che i costi dell'auto siano poi materialmente pagati da un familiare della donna. Per la Cassazione, in particolare, il regime di comunione legale tra coniugi, di per sé solo, non esclude che un acquisto anche di bene immobile intervenuto in costanza di matrimonio sia o debba considerarsi escluso articolo 179 cod. civ. da detto regime perché ad esempio l'operazione economica è stata effettuata con il trasferimento di beni strettamente personali o con il loro scambio cfr. Cass., II, 5 maggio 2010 n. 10855, secondo cui l'acquisto di un bene, effettuato con lo scambio o con il prezzo ricavato dalla vendita di un bene personale, fa si che si concreti un'ipotesi di surrogazione reale, con conseguente riconoscimento della natura personale del nuovo bene cosi acquistato di conseguenza, si rivela del tutto insufficiente la mera deduzione di detto regime ove non accompagnato almeno dalla allegazione dell'avvenuta esibizione al giudice del merito dell'atto di acquisito di quel bene e, ai fini della autosufficienza del ricorso per cassazione articolo 366 c.p.c. della riproduzione dei conferenti punti testuali dell'atto di acquisto . IRAP SANZIONABILE ANCHE SE REGNA L'INCERTEZZA SULL'ACCERTAMENTO CASSAZIONE N. 11096 DEL 19 MAGGIO 2011 L'incertezza delle norme tributarie non blocca le sanzioni IRAP quando si tratta del tributo e non del procedimento. In particolare, si legge nella sentenza, il potere del giudice tributario di disapplicare le sanzioni amministrative sussiste esclusivamente nel caso in cui l'obiettiva incertezza concerna le norme tributarie la cui violazione da parte del contribuente ha dato luogo alla emissione dell'avviso di accertamento con irrogazione delle conseguenti sanzioni , configurandosi un errore giustificabile riguardo all'interpretazione della norma tributaria violata, e non nelle ipotesi, come quella di specie, in cui l'incertezza interpretativa attenga a norme procedimentali alla cui osservanza è tenuta l'Amministrazione . IRAP SEMPRE DA MOTIVARE CASSAZIONE N. 10583 DEL 17 MAGGIO 2011 L'assoggettamento, o meno, di un contribuente all'IRAP deve sempre essere dettagliatamente motivato dal giudice di merito. E le motivazioni devono essere esaustive anche quando si tratta di un'azienda che chiede il rimborso dell'imposta versata. Questo, in sintesi, il contenuto dell'ordinanza della Corte di Cassazione. AUTO DI TERZI ISPEZIONABILI SENZA AUTORIZZAZIONE CASSAZIONE N. 10590 DEL 13 MAGGIO 2011 Se l'auto di un terzo è strumento per il trasporto di documenti aziendali, allora l'ispezione può essere condotta anche senza preventiva autorizzazione del PM. Si legge così nella sentenza che quando i militi della G.d.F. si sono portati presso l'abitazione di A e hanno notato il sospetto trasbordo di documentazione nella vettura di B , questa non era in quel momento adibita a uso personale, ma al trasporto di documentazione dell'azienda in verifica. Era, quindi, un veicolo di fatto - e in quel particolare momento - riferibile all'impresa e al suo amministratore, non differendo funzionalmente la struttura di tale veicolo da qualsiasi altro luogo chiuso idoneo a ricevere ed occultare cose, comunque, attinenti all'impresa stessa. Ne deriva che - non essendosi dovuto procedere all'apertura coattiva di plichi sigillati, borse e simili - non era necessaria una ulteriore e specifica autorizzazione, il che assorbe in sè ogni altra questione e rende l'apparato censorio inadeguato a elidere l'iter argomentativo dei giudici d'appello . REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO FINANZIATO DA FALSE FATTURE. SCATTA IL SEQUESTRO CASSAZIONE N. 17773 DEL 6 MAGGIO 2011 L'aver comunque realizzato il progetto finanziato con l'emissione di false fatture non è sufficiente per evitare il sequestro dei conti della società. Si legge così, nella sentenza, che non risponde al vero che l'impugnata ordinanza abbia negato l'adozione di artifici in ordine all'esistenza delle condizioni per ottenere il finanziamento, tali dovendosi considerare quelli consistiti nell'uso di fatture per operazioni inesistenti il fatto che il numero e l'entità di tali operazioni inesistenti sia stato ridimensionato in sede di riesame e/o che le opere siano state in tutto o in parte eseguite non implica illogicità o contraddittorietà di sorta men che meno può dare luogo a totale assenza di motivazione. Nè in punto di diritto è condivisibile l'inquadramento del fatto sotto la fattispecie dell'articolo 316 ter anzichè dell'articolo 640 bis c.p., atteso che l'elemento specializzante dell'induzione in errore della p.a. attraverso artifici e raggiri per la distinzione tra le due figure cfr., ex aliis, Cass. Sez. 2^ n. 45422 del 25.11.08, dep. 5.12.08, rv. 242302 è sicuramente ravvisabile anche nell'uso di fatture per operazioni inesistenti cfr. Cass. Sez. 2^ n. 46198 del 28.10.05, dep. 19.12.05 e che la realizzazione delle opere oggetto di contributo non toglie il carattere parzialmente o totalmente indebito del finanziamento ricevuto grazie ad una condotta fraudolenta . CONCILIAZIONE PERFEZIONATA SOLO CON IL PAGAMENTO DELLA RATA E CON LA PRESTAZIONE DI GARANZIA CASSAZIONE N. 9219 DEL 21 APRILE 2011 Perché la commissione di primo grado possa dichiarare estinto il processo è quindi necessario che vi sia concorrenza sia del pagamento della rata, sia della prestazione di garanzia. Questo in sintesi il contenuto della sentenza della Cassazione che, in un passo delle motivazioni, espressamente indica come Quand'anche si volesse considerare prorogabile sull'accordo delle parti il termine per l'effettuazione di tali adempimenti per una lettura elastica del procedimento conciliativo cfr. Cass. n. 9222 del 2007 , la proroga accordata sino al 17 ottobre era già scaduta al momento del primo e unico versamento del 5 novembre e comunque mai è stata prestata l'indispensabile garanzia per le somme residue anch'esse non pagate .Si deve concludere che l'iter perfezionativo della conciliazione rateale non si fosse mai compiuto fino in fondo e di ciò la commissione provinciale si sarebbe dovuta avvedere prima di dichiarare estinto il processo ai sensi del D.Lgs. 546, articolo 46 . INDEDUCIBILI I COSTI PER LA CURA DEL CORPO DEI TOP MANAGER CASSAZIONE N. 9195 E N. 9196 DEL 21 APRILE 2011 Top Management interamente a carico della società quando si tratta di massaggi e palchi a teatro. Per la Cassazione, infatti, tali spese non sono inerenti l'incremento del volume di affari della società. In sostanza non basta che le spese in oggetto si riferiscono ad incontri in tutte le parti del mondo per promuovere i prodotti, presentare le nuove collezioni - momento culminante e delicatissimo per lo svolgimento delle vendite - ricercare materiali e documentazioni per le nuove collezioni, partecipare a mostre e fiere ove vengono esposti i nuovi prodotti, e tutto ciò in aggiunta alle normali riunioni di lavoro con i propri direttori nei diversi luoghi ove sono presenti le attività controllate per rendere le stesse deducibili. SOLO I RICAVI ACCERTATI VALGONO PER LA CONTESTAZIONE DEI DIVIDENDI IN NERO CASSAZIONE N. 8207 DELL'11 APRILE 2011 La Cassazione, in particolare, è costante nell'affermare che la presunzione di distribuzione degli utili ai soci di società a ristretta base sociale opera non solo quando sia accertata tale ristretta base sociale, ma anche quando sia validamente accertata, a carico della società, la sussistenza di ricavi non contabilizzati, che costituisce il presupposto per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai relativi dividendi Cass. n. 7174/2002 n. 4695/2002 n. 3254/2000 n. 2390/2000 n. 14006/2003 n. 9519/2009 . INTERESSI ANATOCISTICI SUL RIMBORSO DEI TRIBUTI PAGATI IN ECCEDENZA CASSAZIONE N. 6894 DEL 25 MARZO 2011 Questo il contenuto della sentenza della Cassazione. In particolare, Come stabilito dalla recente giurisprudenza di questa Corte In tema di rimborso di crediti di imposta il contribuente può conseguire, previa verifica positiva dei presupposti configurati dall'articolo 1283 c.c., e nei limiti consentiti da tale disposizione, la condanna dell'amministrazione al pagamento degli interessi anatocistici per il ritardato rimborso di un credito, senza che l'applicabilità dell'istituto dell'anatocismo trovi ostacolo del disposto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 38 bis, nè, in linea generale, nelle disposizioni che regolano il rimborso delle imposte pagate in eccedenza rispetto al dovuto o nella particolari caratteristiche strutturale del processo tributario Cass. 30.12.2010 n. 26403 . CASSAZIONE AD AMPIO RAGGIO SULLE MOTIVAZIONI CASSAZIONE N. 10878 DELL'8 FEBBRAIO 2011 Sempre motivato l'avviso di liquidazione per nuove imposte derivante da una sentenza. Il contribuente, infatti, deve sempre essere messo nelle condizioni di comprendere la richiesta del Fisco. La Cassazione rigetta così il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro il verdetto della CTR che aveva dato ragione al contribuente che lamentava il fatto di non esser stato messo in condizione di conoscere nè le motivazioni delle penali che vengono applicate, nè le modalità di calcolo che hanno portato all'importo che risulta diverso da quello dell'altro contribuente N.I. a parità di patrimonio imponibile senza che sia stata data adeguata giustificazione o motivazione . VALIDO LA COPIA DEL PVC SOLO SE COMPLETA DELLE FIRME DEI VERIFICATORI CTR PUGLIA N. 25/8/11 Nessuna efficacia probatoria alla copia del PVC quando mancano le firme dei verificatori e del contribuente oggetto del controllo. Inoltre, per i giudici pugliesi, che hanno confermato la sentenza di primo grado, la validità del documento proposto non può prescindere dall' attestazione di conformità all'originale. CONDIZIONI CONTRATTUALI MODIFICABILI SENZA LIMITAZIONI FISCALI CTP MILANO N. 128/03/11 L'imprenditore che, nell'ambito della propria attività, decide di apportare modifiche alle proprie condizioni contrattuali non deve alcuna giustificazione al fisco. L'adeguamento delle royalties dovute sul valore delle vendite, e variate in corso d'anno rispetto al contratto iniziale, non rispecchiano, come invece contestato dall'agenzia delle entrate, una mancanza di chiarezza e un comportamento antieconomico, bensì necessarie risposte a precise logiche economiche e commerciali tali comunque da non generare alcun vantaggio fiscale in ragione della tassazione consolidata. IL FALLITO NON SFUGGE ALL'ICI CTP REGGIO EMILIA N. 67/4/11 E N. 68/4/11 Anche per gli immobili del fallimento l'ICI è sempre dovuta. E l'imposta rimane in capo al soggetto fallito mentre è da ritenersi nullo l'accertamento dell'imposta fatto dal comune al nuovo acquirente. In particolare, motivano i giudici reggiani, l'avvenuto decreto di trasferimento degli immobili e il successivo decreto di chiusura della procedura concorsuale ha comportato che la società fallita ed i falliti sono tornati in bonis, con l'obbligo di soddisfare eventuali creditori impagati . Tra cui, appunto, anche il Comune creditore. ECCEDENZE UTILIZZABILI ANCHE SE IL QUADRO E' INCOMPLETO CTP MODENA N. 157/02/2011 DEL 22 APRILE 2011 La mancata compilazione dell'apposito quadro del consolidato fiscale non preclude l'utilizzo delle eccedenze, anche se tale dimenticanza riguarda l'indicazione da parte della capogruppo della volontà di utilizzare il credito IRES in compensazione con i debiti tributari e previdenziali. Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza della CTP emiliana che ha accolto il ricorso del contribuente avverso la pretesa dell'agenzia delle entrate. IPOTECA ILLEGITTIMA SE EFFETTUATA PRIMA DEL RIGETTO DELL'ISTANZA DI RATEIZZAZIONE CTP BARI N. 30/21/2011 DEL 11 FEBBRAIO 2011 La CTP di Bari accoglie il ricorso del contribuente e condanna Equitalia rea di aver agito senza la normale prudenza che l'articolo 96 del C.P.C., prevede e non si è neanche degnata di rispondere alla richiesta formulata dal Garante del Contribuente . In particolare, l'iscrizione dell'ipoteca precedentemente alla comunicazione del rigetto dell'istanza di rateazione ha determinato un'illegittimità dell'intero procedimento di riscossione. A cura di d.t.