NOVITÀ FISCALI IN PILLOLE

Panorama ampio, questa settimana, per l'aggiornamento in materia fiscale. Con diversi spunti da segnalare. Per quanto concerne l'ambito nazionale, sul fronte della Cassazione rilanciamo i temi più importanti affrontati tassazione della società di mediazione corruzione, evasione e confisca ammissibilità di indagini finanziarie su conti terzi, sempre nell'ambito dell'indagine sul contribuente insanabilità del vizio di notifica necessità di verifica della documentazione extracontabile doppia imposizione sui redditi di società e socio deducibilità dell'assegno di mantenimento validità delle cartelle emesse prima di giugno 2008, anche se prive dell'indicazione del responsabile del procedimento. Citazione a parte per la sentenza numero 10383, con cui la Corte stabilisce che l'acquisto di prodotti, da parte di una società del gruppo, costituita in una zona depressa per usufruire dell'esenzione fiscale Irpeg, non costituisce elusione. Sempre rimanendo in ambito nazionale, diverse le pronunce di rilievo delle Corti territoriali. Tra gli argomenti più importanti onere della prova sul transfer price giustificazione della compensazione delle spese di giudizio ipotesi smentita di branch occulta. E una segnalazione riguarda una circolare dell'Agenzia delle Entrate sul tema dell'Irpef. Per chiudere, facciamo un salto fuori dai confini nazionali, con una pronuncia della Corte di Giustizia Europea sul tema della possibile compensazione tra rimborso dell'Iva e debiti erariali del contribuente. DAL FISCO TANTE RISPOSTE PER L'IRPEF CIRcomma AG. ENTRATE N. 20/E DEL 13 MAGGIO 2011 Mutui ipotecari stipulati per l'acquisto della prima casa quando i coniugi si separano, ripartizione delle detrazioni per i figli a carico, trattamento fiscale degli assegni periodici versati per il mantenimento dei figli naturali, agevolazioni per i disabili, premi incentivanti e redditi prodotti all'estero. Sono questi solo alcuni degli argomenti trattati dall'ampia circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 20/E di recente pubblicazione. INSANABILITÀ DEL VIZIO DI NOTIFICA CASSAZIONE N. 10637 DEL 13 MAGGIO 2011 Il vizio di notificazione è insanabile quando questa sia eseguita in luogo e presso persona che non siano in alcun modo e per nessuna via riferibili al soggetto passivo della notificazione medesima, essendo riferibili a tutt'altro soggetto, assolutamente estraneo al destinatario e all'atto da notificare . NECESSITÀ DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE EXTRACONTABILE CASSAZIONE N. 10582 DEL 13 MAGGIO 2011 È del tutto certo che, finanche nel caso di rinvenimento di documentazione extracontabile, resta sempre impregiudicata la verifica in sede contenziosa della concreta riscontrabilità, nella cennata documentazione, dei requisiti suscettibili di configurare i presupposti per l'esercizio del potere di accertamento . INDAGINI FINANZIARIE SU CONTI CORRENTI TERZI CASSAZIONE N. 10573 DEL 13 MAGGIO 2011 Il contribuente non può fondatamente dolersi del fatto che le indagini bancarie abbiano riguardato conti e depositi intestati a terzi, dovendo ritenersi consentita simile operazione, ai sensi delle norme richiamate, quando l'ufficio abbia motivo di ritenere, in base agli elementi indiziar raccolti, ritenuti congrui dal giudice tributario di merito, che tali conti e depositi fossero stati utilizzati per occultare operazioni commerciali, ovvero per imbastire una vera e propria gestione extracontabile, a scopo di evasione fiscale . RIMBORSO IVA CON COMPENSAZIONE CORTE DI GIUSTIZIA UE N. C-107/10 DEL 12 MAGGIO 2011 Compensazione tra rimborso dell'IVA e debiti erariali del contribuente concessa se non vi è pregiudizio al diritto di contestazione dei debiti stessi. Nessun differimento, invece, alla decorrenza della maturazione degli interessi spettanti al creditore. Questi i principi contenuti nella recente sentenza della Corte di Giustizia Europea. L'AGEVOLAZIONE BATTE L'ELUSIONE CASSAZIONE N. 10383 DEL 12 MAGGIO 2011 Non è elusivo l'acquisto di prodotti effettuato da una società del gruppo costituita appositamente in una zona depressa al fine di usufruire dell'esenzione fiscale IRPEG. Per la Cassazione, si legge nella sentenza, la mera costituzione di iniziative produttive incentivate non può mai ritenersi integrare abuso di diritto anche nei confronti dei soggetti eh intrattengono rapporti economici con l'impresa beneficiata perché l'esenzione fiscale costituisce la contropartita incentivante di detta costituzione e non una finalità contra ius . Inoltre la recente sentenza ha ribadito che l' esenzione dall'ILOR per gli stabilimenti industriali che si impiantino nei territori così detti svantaggiati e quella dall'IRPEG per le imprese che si costituiscano informa societaria nei territori medesimi integrano un beneficio direttamente accordato dalla legge [un beneficio , quindi, che compete indipendentemente da apposite istanze del contribuente da inserirsi nella dichiarazione annuale o da altre iniziative in sede amministrativa, e senza necessità di provvedimenti di tipo ricognitivo o concessorio dell'Amministrazione finanziaria Cass. numero 7943 del 2004 e numero 1004 del 2001 e che può essere fatto valere, ai sensi del D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 19 e, prima, del D.P.R. numero 636 del 1972, articolo 16 , con domanda al giudice tributario di annullamento dell'atto che, esplicitamente o implicitamente, escluda il beneficio, ovvero dell'atto che neghi il rimborso di quanto risulterebbe pagato senza titolo in caso di applicazione del beneficio stesso Cass. numero 3925 del 2002 ] . DEDUZIONE SOLO NEI LIMITI STABILITI DAL GIUDICE CASSAZIONE N. 10323 DEL 10 MAGGIO 2011 Assegno di mantenimento deducibile solo per quanto stabilito dal giudice e non secondo quanto separatamente concordato dai coniugi. Per la Cassazione, si legge nella sentenza, l'articolo 10, primo comma, lett. c , d.P.R. numero 917 del 1986 limita la deducibilità, ai fini dell'applicazione dell'IRPEF, solo agli assegni periodici corrisposti al coniuge ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli , in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di sciog1imento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Il riferimento alla misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria , costituisce insuperabile dato testuale, ripreso dalla giurisprudenza di legittimità Sez. 5, Sentenze numero 23659 del 06/11/2006 e numero 16462 del 22/11/2002 e costituzionale C.comma 14 novembre 2008, numero 373 e 29 marzo 2007, numero 113 . LA PRASSI DETTA LE REGOLE PER LA TASSAZIONE DELLA SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CASSAZIONE N. 10320 DEL 10 MAGGIO 2011 Illegittimo l'accertamento che si fonda solo sulla presunzione che la società di mediazione percepisca il compenso da entrambe le parti. Per la Cassazione si deve invece far riferimento alla prassi ormai consolidata per cui tale compenso viene erogato solo da una delle parti dell'affare. Per la Cassazione, infatti, accanto alla mediazione ordinaria, esiste una diffusissima e legittima mediazione negoziale cosiddetta atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo a una soltanto delle parti interessate, la c.d. mediazione unilaterale. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un affare, incarichi altri di svolgere un'attività intesa alla ricerca di un persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni. La mediazione, peraltro, non viene meno per l'unilateralità del conferimento dell'incarico e per il fatto che il mediatore si riprometta di conseguire da una sola delle parti il compenso per l'attività svolta. Infatti, la regola contenuta nell'articolo 1755 c.c., comma 1, secondo cui il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento, ha carattere dispositivo, sicché non viene meno la configurabilità del rapporto di mediazione ove il compenso per l'attività svolta dal mediatore risulti totalmente a carico di una sola delle parti, conumero la conseguente limitazione a quest'ultima della legittimazione passiva nei confronti del mediatore per la sua provvigione. Si richiama il costante insegnamento di questa Corte nell'ultimo trentennio Sez. 3, Sentenza numero 04086 del 12/12/1975 Sez. 2, Sentenza numero 05221 del 10/09/1980 Sez. 3, Sentenza numero 05982 del 12/11/1981 Sez. 3, Sentenza numero 04032 del 14/06/1988 Sez. 3, Sentenza numero 05183 del 21/09/1988 Sez. 3, Sentenza numero 06384 del 08/06/1993 Sez. 2, Sentenza numero 09380 del 27/06/2002 Sez. 3, Sentenza numero 19066 del 05/09/2006. Si aggiunga, inoltre, che negli accertamenti in rettifica gli uffici finanziari sono sì autorizzati ad avvalersi della prova per presunzione , ma essa presuppone la possibilità logica di ricavare in via rigorosamente inferenziale - e non in modo assiomatico o congetturale - da un fatto noto e non controverso, il fatto da accertare Sez. 1, Sentenza numero 7338 del 12/07/1999 Sez. 5, Sentenza numero 10345 del 07/05/2007 . Ciò non è dato riscontrare nel ricorso, anche sotto il profilo dell'autosufficienza . LO STUDIO IN AFFITTO ESCLUDE L'IRAP CASSAZIONE N. 10271 E N. 10295 DEL 10 MAGGIO 2011 Prosegue la serie di sentenze della Cassazione sul tema dell'IRAP dovuta, o non dovuta, dai professionisti. In queste due recenti sentenze, la Suprema Corte ha così stabilito che la locazione dello studio in cui si esercita l'attività professionale, in aggiunta alla mancata autonoma organizzazione, legittima il rimborso dell'imposta precedentemente versata. Si legge così nelle sentenze come a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera e , del d.lgs. 15 dicembre 1997, numero 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, numero 917, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata il requisito della autonoma organizzazione , il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente a sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette ex plurimis, Cass. numero 3676, numero 3673, numero 3678, numero 3680 del 2007 . DOPPIA IMPOSIZIONE DEI REDDITI IN CAPO A SOCIETÀ E SOCIO CASSAZIONE N. 10270 DEL 10 MAGGIO 2011 In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, numero 600, articolo 67, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto. Tale condizione non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, quale quella che si realizza, in caso di partecipazione al capitale di una società commerciale, con la tassazione del reddito sia ai fini dell'IRPEG, quale utile della società, sia ai fini dell'IRPEF, quale provento dei soci, attesa la diversità non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a base delle due diverse imposizioni . LA DATA VINCOLA LA CARTELLA MUTA CASSAZIONE N. 8613 DEL 15 APRILE 2011 Anche se prive dell'indicazione del responsabile del procedimento, sono da ritenersi valide le cartelle emesse anteriormente al giugno 2008. Questo, in estrema sintesi, il contenuto della sentenza della Cassazione che riprende, senza cambiamenti, quanto già espresso nella precedente sentenza numero 10805 del 5 maggio 2010. CONFISCA COMUNE AI PARTECIPANTI ALL'EVASIONE CASSAZIONE N. 15157 DEL 14 APRILE 2011 Sono confiscabili i beni di ciascun partecipante alla maxi-evasione fiscale per l'intera entità del profitto ed indipendentemente dall'arricchimento proprio che ogni soggetto ha ottenuto. Per la Cassazione è quindi applicabile il principio solidaristico e quindi ciascun concorrente può essere chiamato a rispondere dell'intera entità del profitto accertato sul presupposto della corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito. Una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei correi, salvo l'eventuale riparto tra i medesimi - irrilevante ai fini penalistici - del relativo onere . CORRUZIONE UGUALE CONFISCA CASSAZIONE N. 14564 DEL 12 APRILE 2011 L'accusa di corruzione nei confronti dell'amministratore comporta la confisca dei beni della società. Inoltre la Cassazione ha sancito che tale confisca ha valore anche per le somme illecitamente ottenute prima dell'entrata in vigore della Legge sulla responsabilità amministrativa numero 231/01. In particolare, si legge nella sentenza, quando alla promessa corruttiva faccia seguito la dazione/ricezione dell'utilità è solo tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione . LA SOLA CONSULENZA NON È BRANCH CTR LOMBARDIA N. 37/28/11 La sola partecipazione alla trattativa commerciale in atto tra la propria casa madre ed alcuni clienti nazionali, senza apportare di fatto alcun contributo decisivo per la conclusione degli accordi, non fa della società italiana una branch occulta della casa madre stessa. Ne consegue che il fatturato conseguito non è soggetto a tassazione nel nostro paese. In particolare, si legge nella sentenza, nel caso di specie non è possibile ravvedere l'esistenza di mezzi tecnici né tantomeno umani. L'ufficio non ha dotato la propria contestazione di adeguati supporti probatori e motivazionali a tal fine, né ha svolto una accurata analisi della contrattualistica intercompany, cruciale in tale ambito. L'esistenza del codice fiscale della società estera identifica ai fini fiscali il soggetto straniero detentore di partecipazioni di controllo in Italia ma in nessun modo può divenire atto declaratorio della soggettività passiva ai fini fiscali di tale società. Allo stesso modo l'indicazione di un domicilio sul territorio nazionale e un mero atto prodromico all'ottenimento del menzionato codice fiscale. Nel caso di specie pertanto l'indicazione come domicilio fiscale dello Studio Legale non verifica in alcun modo l'esistenza di un ufficio della società estera in Italia né tanto meno di una stabile organizzazione rilevante ai fini IVA, non essendo stato in alcun modo verificata da parte dell'Ufficio l'esistenza di mezzi, locai, e, che consentano lo svolgimento dell'attività di sul territorio nazionale . I giudici lombardi, recependo inoltre quanto indicato dal Commentario OCSE, hanno così annullato l'accertamento del Fisco. IL FONDATO MOTIVO GIUSTIFICA LA COMPENSAZIONE CTR PUGLIA N. 25/9/11 Nessuna formula generica può giustificare la compensazione delle spese di giudizio e salvare la parte soccombente dal pagamento integrale delle stesse. I giudici pugliesi, richiamando la sentenza della Cassazione numero 20598/08, hanno così accolto il ricorso del contribuente che si era visto compensare le spese di giudizio pur in presenza di una sentenza favorevole. Se, quindi, la compensazione delle spese è prevista da una ampia serie di fattispecie, altrettanto vero è che sia sempre necessaria una adeguata motivazione ovvero che le ragioni siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata. AL FISCO L'ONERE DELLA PROVA SUL TRANSFER PRICE CTP REGGIO EMILIA N. 134/1/11 È onere che compete al fisco dimostrare, per primo, la mancata corrispondenza dei prezzi praticati intercompany rispetto a quelli di riferimento del mercato. Al contribuente compete invece solo la difesa una volta che il fisco abbia dimostrato tale incongruenza. Una sentenza, quella dei giudici emiliani, favorevole al contribuente ma che si pone in contrasto con quanto invece stabilito dalla Cassazione nella recente sentenza numero 7343/11. A cura di d.t.