NOVITA' FISCALI IN PILLOLE

Il pagamento di lavoratori in nero è indice di un maggior volume di affari dell'impresa rispetto a quello ufficiale , ed è sufficiente per un accertamento induttivo. L'importante principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, con la recente sentenza numero 2593. Sempre dalla Suprema Corte, poi, giungono altri spunti di rilievo. In particolare, vengono affrontati temi che toccano, tra gli altri, le modalità relative ai ricorsi tributari, l'accertamento induttivo e l'applicazione del condono. A questo quadro, poi, si aggiungono anche gli ultimi aggiornamenti provenienti dalle Commissioni tributarie territoriali. Su questo fronte segnaliamo imposta doppia per l'illuminazione del cartellone pubblicitario consolidato fiscale nazionale e rettifiche delle dichiarazioni delle società consolidate sospensione della sentenza tributaria in pendenza del giudizio della Cassazione nell'ipotesi di danno grave per il contribuente sconti commerciali ed esenzione dall'Irap. RICORSI TRIBUTARI. DALLA CASSAZIONE CHIARIMENTI SULLE MODALITA' CASSAZIONE N. 2799 E N. 2803 DEL 7 FEBBRAIO 2011 Nessuna scorciatoia per il deposito degli atti processuali. Questo, in estrema sintesi, il contenuto delle due sentenze della Cassazione. Nella sentenza n. 2799 la Suprema Corte precisa che, a pena di inammissibilità, è applicabile anche al processo tributario il deposito congiunto del ricorso e degli atti processuali sui quali lo stesso si fonda. La duplicazione degli atti, prosegue la Cassazione, è motivata dovendo la ragione della previsione del deposito di documenti già presenti nel fascicolo di causa ravvisarsi innanzitutto ed essenzialmente nella diversità dei tempi di disponibilità per la Corte dei suddetti documenti . La sentenza n. 2803 pone invece l'accento sull'obbligo di definizione del quesito sulla questione di diritto. Si legge così nella sentenza che il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo . L'INDUTTIVO PREVALE ANCHE SULL'AUTO D'EPOCA CASSAZIONE N. 2726 DEL 4 FEBBRAIO 2011 Il possesso di auto molto vecchie e la casa di proprietà gravata da mutuo non sono ragioni sufficienti per bloccare l'accertamento induttivo. La Cassazione ha così ribaltato l'esito dei primi due gradi di giudizio, accogliendo l'ulteriore ricorso del fisco. In particolare, si legge nel sentenza, in tema di accertamento delle imposte sui redditi l'art. 38, quarto comma, del dpr 29 settembre 1973, n. 600, prevede al primo periodo che gli uffici finanziari, in base a elementi e circostanze di fatto certi, possano determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato . Il riferimento della Suprema Corte è all'art. 2 del DPR 600/73 in cui si fa espressamente indicazione alla disponibilità di automezzi e di residenze come indicatori utili per l'attività di accertamento. Quindi, conclude la sentenza in oggetto, tale disponibilità rappresenta una presunzione di capacità contributiva da qualificare legale ai sensi dell'art. 2728 cod. civ., perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto certo di tale disponibilità la esistenza di una capacità contributiva . L'onere della prova contraria rimane a carico del contribuente. I PRECEDENTI STOPPANO IL CONDONO CASSAZIONE N. 2714 DEL 4 FEBBRAIO 2011 Condono rifiutabile se l'amministratore della società è già stato rinviato a giudizio per reati tributari previsti dal DLGS 74/2000. Per la Cassazione, quindi, è inammissibile il condono quando l'azione penale è già stata attivata e il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione . La Cassazione ha quindi richiamato anche le conclusioni della precedente sentenza n. 3564/10. LAVORO NERO INDIZIO PER L'INDUTTIVO CASSAZIONE N. 2593 DEL 3 FEBBRAIO 2011 Il pagamento di lavoratori in nero è indice di un maggior volume di affari dell'impresa tale da giustificare l'accertamento induttivo. Per la Cassazione, in particolare, il divieto di doppia presunzione c.d. praesumptio de praesumpto attiene esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con altra presunzione semplice e non può ritenersi, invece, violato nel caso, quale quello di specie, in cui da un fatto noto presenza di un dipendente non regolarmente assunto per il quale la stessa contribuente ha ammesso la corresponsione di una retribuzione non contabilizzata si risale - peraltro in forza di presunzione legale, seppur relativa nella specie ex art. 39, comma 1 lett. d d.p.r. 600/1973 , a un fatto ignorato maggior redditività dell'impresa e, non semplicemente maggior costi per retribuzioni, come prospettata in memoria il contribuente , in relazione alla quale la contribuente non ha assolto l'onere della prova contraria . SCONTI COMMERCIALI ESENTI DA IRAP CTR PIEMONTE N. 2/30/11 Non sfuggono invece all'imposta quelli di natura finanziaria che hanno rilevanza solo sui termini di pagamento dell'importo dovuto. Diversa, per i giudici piemontesi, è la natura degli sconti commerciali che attengono direttamente l'attività commerciale propria dell'azienda, anche in considerazione del settore in cui l'azienda stessa opera. Mentre questi ultimi sono così iscrivibili a riduzione dei ricavi commerciali, e quindi sono deducibili a fini IRAP, quelli di natura finanziaria rappresentano veri e propri componenti finanziari passivi indeducibili. SENTENZA SOSPESA IN IPOTESI DI DANNO GRAVE PER IL CONTRIBUENTE CTR LOMBARDIA N. 2/46 DEL 18 GENNAIO 2011 Se il giudice tributario, in pendenza del giudizio della Cassazione, ritiene che ci possa essere un danno grave e irreparabile per il contribuente sottoposto a giudizio allora ha la facoltà di sospendere l'esecuzione della propria sentenza. Il giudice ha così recepito quanto stabilito nella sentenza della Corte Costituzionale n. 217/10 l'azione cautelare, quando si parla di processo tributario, non rimane così limitata esclusivamente al primo grado di giudizio. Nella fattispecie si trattava di un esercizio commerciale sanzionato con un provvedimento di chiusura di circa 3 settimane per i giudici lombardi, si legge nelle motivazioni, qualora l'ultimo grado di giudizio avesse accolto le ragioni del contribuente non si sarebbe più potuto ripristinare la situazione originaria o il ristoro per equivalente dei danni subiti. Da qui la decisione di sospendere la sentenza. CONSOLIDATO FISCALE. IL FISCO PUO' INTERVENIRE ANCHE SULLE CONSOLIDATE CTP GENOVA N. 01/10/11 DEL 14 GENNAIO 2011 L'Agenzia delle Entrate competente per la società consolidante che redige il consolidato fiscale nazionale ha l'autorità di rettificare e sanzionare anche le dichiarazioni delle società consolidate. Per i giudici liguri rileva quindi la competenza dell'ufficio in cui ha sede fiscale la capogruppo . Il riferimento normativo richiamato dalla Commissione è quello dell'art. 35 del DL 78/2010 per cui le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale e' determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La società consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari. Il pagamento delle somme scaturenti dall'atto unico estingue l'obbligazione sia se effettuato dalla consolidata che dalla consolidante . ILLUMINAZIONE VOLONTARIA IMPOSTA DOPPIA CTP REGGIO EMILIA N. 272/01/10 DEL 20 DICEMBRE 2010 Se l'illuminazione del cartellone pubblicitario è stata espressamente installata dal contribuente allora si applica l'imposta doppia. Tale aumento non è invece applicabile nel caso in cui si tratta di illuminazione collaterale , come quella dei fari delle auto in transito che illuminano i cartelloni posti al bordo della carreggiata. Per i giudici reggiani il riferimento è all'art. 7 comma 7 del DLGS 507/93 in cui è espressamente previsto come l'imposta è dovuta in misura doppia quando la pubblicità è effettuata in forma luminosa o illuminata . A cura di d.t.