Scatti di anzianità: quali tutele per i prof. precari?

di Luigi Giuseppe Papaleo

di Luigi Giuseppe Papaleo * Considerato lo status professionale di svantaggio, in cui versa in generale il docente l'educatore e/o anche il personale non docente della scuola italiana di ogni ordine e grado, non di ruolo, sotto il profilo delle tutele legali in tema di anzianità lavorativa, progressione di carriera, ecc. che, rispetto a quelle riconducibili alla figura professionale del docente di ruolo, sono pressoché dimezzate, è di rilevante impatto sociale la norma ex art. 53, L. 312/1980, ult. comma, secondo la quale al personale docente educativo e non docente compresi non di ruolo, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato con esclusione del servizio prestato per le supplenze, ma fatto salvo invece il servizio prestato per le cc.dd. supplenze di lungo periodo a partire dal 1° giugno 1977 in ragione del 2,50% calcolato sulla base dello stipendio iniziale. Tale norma, a dispetto di una dottrina minoritaria assertrice della sua espunzione dall'ordinamento giuridico, per effetto del fenomeno della c.d. privatizzazione del pubblico impiego , che ha assoggettato i rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici alla normativa collettiva, con conseguente inapplicabilità delle normative pregresse, risulta essere ancora oggi perfettamente efficace e di tanto, si trova inequivoca conferma proprio in una disposizione del contratto nazionale collettivo del comparto scuola art. 142 CCNL 2002-2005 ove si asserisce la sopravvivenza della norma ex art. 53 L. 312/1980, all'abrogazione di tutte le norme generali e speciali statuita in applicazione dell'art. 69, co. 1, D.Lgs. 165/2001 con decorrenza dalla firma definitiva della innanzi richiamata normativa collettiva. In senso conforme all'attuale vigenza della norma ex art. 53 della Legge 11 luglio 1980 nr. 312, è anche i Tribunale di Tivoli che con sentenza emanata in data 11 marzo 2009, ha ribadito la regolare ed attuale vigenza della norma in commento, dimostrata, altresì, dal fatto che, né il testo unico dei dipendenti della scuola nr. 16/04/1994 nr. 297 né, tan poco, la contrattazione collettiva nazionale - comparto scuola - 1998/01 e 2002/2005 contengono alcuna abrogazione espressa della norma predetta art. 53 L. 312/1980 . Il personale docente, educativo e non docente, della scuola, non di ruolo, che si trovi nelle condizioni previste in astratto dalla predetta norma ex art. 53, L. 312/1980, ult. comma ha titolo per la corresponsione di un trattamento economico corrispondente a quello spettante al personale di ruolo. Tanto, è stato anche giudizialmente accertato, di recente, dal Tribunale di Salerno che, con sentenza nr. 3651/2010, ha confermato un decreto ingiuntivo precedentemente ottenuto da un docente non di ruolo contro il M.I.U.R. per la causale di diritto innanzi detta. * avvocato