NOVITA' FISCALI IN PILLOLE

Sul fronte della telefonia mobile è legittimo il rimborso della tassa anche per i privati. A stabilirlo è la Commissione tributaria regionale del Veneto, con una pronuncia dei primi giorni di gennaio. Questo è il primo spunto di rilievo che arriva dalle Commissioni tributarie territoriali, che affrontano anche altri argomenti, ovvero plusvalenze, applicabilità dell'Ici, fondi patrimoniali, registro fisso sui decreti ingiuntivi. Per quanto concerne la Cassazione, invece, ritroviamo sul tappeto, tra l'altro il tema della validità degli accertamenti quello della utilizzabilità delle presunzioni da parte di uffici diversi l'obbligo di invio dell'avviso di iscrizione a ruolo in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione l'Iva sulla prima casa l'inventario dell'impresa e il fabbricato strumentale la validità o meno delle prove in caso di accesso senza autorizzazione. A margine, poi, va segnalata la sentenza numero 26385, depositata a fine dicembre, con cui la Suprema Corte stabilisce che si applica una tassazione separata per i compensi dovuti a causa dell'illegittimo licenziamento. PER LO STUDIO NON VALE L'ACCERTAMENTO SENZA VERIFICA ISPETTIVA CASSAZIONE N. 1213 DEL 20 GENNAIO 2011 Ritenuto illegittimo, da parte della Cassazione, l'accertamento nei confronti di uno studio professionale in contabilità ordinaria, basato sui soli studi di settore e senza che sia avvenuta una verifica ispettiva preventiva capace di certificare l'inattendibilità dei documenti. Si legge così nella sentenza come in tema di accertamento delle imposte sui redditi, presupposto indefettibile per il ricorso ai parametri previsti dal dpcm 29 gennaio 1996 in attuazione dell'art. 3, commi 181 e 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nei confronti dei professionisti che abbiano optato per il regime di contabilità ordinaria, è che la stessa sia risultata inattendibile nel corso di una ispezione pertanto, nel caso in cui non risulti in alcun modo che il contribuente sia stato sottoposto previamente ad una ispezione dell'amministrazione finanziaria, né esista un verbale dal quale risulti l'inattendibilità della sua contabilità, è illegittima la rideterminazione del suo reddito sulla base dei parametri suddetti . PRESUNZIONI UTILIZZABILI DA UFFICI DIVERSI CASSAZIONE N. 1202 DEL 20 GENNAIO 2011 Nulla osta all'accertamento IVA che si basa su un diverso accertamento induttivo condotto ai fini delle imposte dirette. Per la Cassazione, infatti, entrambi gli uffici possono liberamente utilizzare le medesime presunzioni. Si legge così nella sentenza come correttamente l'Ufficio Iva ha tenuto conto di quanto emergente dall'avviso di accertamento in tema di imposte dirette in quanto in tema di Iva l'infedeltà della dichiarazione, per cui l'ufficio procede a rettifica, fra l'altro desunta, ai sensi dell'art. 54, secondo comma dpr 633/1972, dai dati e dalle notizie raccolti nei modi previsti dal precedente art. 51, che fra le modalità ammesse comprende secondo comma, n. 5 la richiesta di tali dati e notizie, anche riguardanti un singolo contribuente, ad organi e amministrazioni dello stato . OBBLIGO DI INVIO DELL'AVVISO SOLO IN PRESENZA DI INCERTEZZE RILEVANTI CASSAZIONE N. 795 DEL 14 GENNAIO 2011 Fisco obbligato all'invio dell'avviso di iscrizione a ruolo solo nel caso in cui nella dichiarazione del contribuente vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione stessa. Per la Cassazione, quindi, a norma dell'art. 6 della L. 212/2000, l'avviso, previa iscrizione a ruolo di un tributo dopo la liquidazione di una dichiarazione, deve essere inviato a pena di nullità nei soli casi in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non anche se non risulti I'esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative . FABBRICATO STRUMENTALE. NON E' NECESSARIA L'ISCRIZIONE NELL'INVENTARIO DELL'IMPRESA CASSAZIONE N. 772 DEL 14 GENNAIO 2011 Non è necessaria l'iscrizione nell'inventario per far rientrare i fabbricati strumentali utilizzati dall'imprenditore individuale tra i beni dell'impresa. Ne consegue così, secondo quanto stabilito dalla Cassazione, che sono tassabili le plusvalenze realizzate sui predetti immobili al momento della cessione dell'impresa. ACCERTAMENTO POSSIBILE CON I VERSAMENTI DELL'AMICO DI FAMIGLIA CASSAZIONE N. 767 DEL 14 GENNAIO 2011 Per la Cassazione è da ritenersi del tutto legittimo l'accertamento induttivo che si basa sui versamenti che un amico di famiglia ha effettuato sul conto corrente del contribuente. E a nulla vale il fatto che poi il denaro versato sia stato restituito al legittimo proprietario. Per i giudici, si legge in un passo della sentenza, in presenza di accertamenti bancari , ai sensi dell'art. 32 DPR 29 settembre 1973 n. 600 per l'imposta sul reddito , è onere del contribuente dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione o perché egli ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni o perché Cass. 9573/2007, 1739/07, 28324/07 non sono fiscalmente rilevanti in quanto non si riferiscono ad operazioni imponibili . TASSAZIONE SEPARATA PER I COMPENSI DOVUTI A CAUSA DELL'ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO CASSAZIONE N. 26385 DEL 30 DICEMBRE 2010 Le somme percepite dal lavoratore dipendente, a fronte del risarcimento del danno per illegittimo licenziamento, devono essere assoggettate a ritenuta d'acconto e tassazione separata. Per la Cassazione, si legge nella sentenza, è quindi da ritenersi valido ed applicabile il principio secondo cui l'indennità prevista dal contratto collettivo dei dirigenti di aziende industriali per l'ipotesi di licenziamento ingiustificato o di recesso per giusta causa è assoggettata a tassazione separata e a ritenuta d'acconto, atteso che, secondo la disciplina dettata dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 6 e 16, tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano comunque origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente ed è, comunque, onere del contribuente dimostrare che l'indennità si riferisce in tutto o in parte a voci di risarcimento puro, esenti da tassazione, e non è sufficiente che sia precisato che esso ha carattere risarcitorio, perché costituisce risarcimento anche il ristoro di emolumenti non percepiti, tassabili ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2 Cass. n. 360 del 2009 n. 3632 del 2006 e n. 18369 del 2005 . NIENTE ACCERTAMENTO AUTOMATICO DOPO LA CONDANNA PENALE CASSAZIONE N. 26296 DEL 29 DICEMBRE 2010 Non vi è automatismo tra la condanna penale e la validità di una accertamento fiscale in corso. Per la Cassazione è d'obbligo, per il giudice tributario, rilevare l'effettiva rilevanza della sentenza penale senza estenderne, in modo automatico, gli effetti sul processo di propria competenza. ACCERTAMENTO OK QUANDO SI BASA SUI FINANZIAMENTI DEL TITOLARE CASSAZIONE N. 26260 DEL 29 DICEMBRE 2010 Finanziamenti dell'imprenditore sufficienti per legittimare l'accertamento analitico-presuntivo. E' infatti onere del contribuente dimostrare l'estraneità dei movimenti bancari, registrati in contabilità, rispetto alla normale attività dell'impresa. Per la Cassazione, si legge nella sentenza, La C.T.R. infatti ha dato atto che, non avendo la ricorrente giustificato, in considerazione del loro ammontare, la provenienza delle somme risultanti dalla documentazione contabile e versate a titolo di Finanziamento del titolare sui c/c aziendali, correttamente è stato fatto ricorso, in presenza di una contabilità formalmente regolare ma inattendibile, all'accertamento analitico sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti ed ha ritenuto così, ai sensi degli artt. 32 D.P.R. 600/73 e 54 D.P.R. 633/72, che tali movimenti bancari ineriscono strettamente alla attività aziendale qualificando gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi. Tutto ciò in mancanza di una prova liberatoria, il cui onere incombeva alla contribuente, volta ad evidenziare che la titolare avesse tenuto conto di detti movimenti nella dichiarazione ovvero che gli stessi non si riferissero ad operazioni imponibili . NESSUNA RESPONSABILITA' DEL VENDITORE PER L'EVASIONE DELL'IVA SULLA PRIMA CASA CASSAZIONE N. 26259 DEL 29 DICEMBRE 2010 E' solo l'acquirente, in via esclusiva, chiamato a rispondere di evasione nel caso di errato assoggettamento dell'immobile al regime agevolato IVA. Nulla rimane invece a carico del venditore anche se, al momento della cessione, perfettamente conscio dell'inapplicabilità dell'agevolazione da parte del compratore. Per la Cassazione, si legge nella sentenze, l'applicazione dell'aliquota ridotta non costituisce affatto un obbligo del venditore nee, tanto meno, dell'Ufficio ma solo un diritto soggettivo dell'acquirente, la cui fruizione ee subordinata soltanto alla manifestazione espressa nell'atto di acquisto della sua volontaa di fruire di quella riduzione tale richiesta, pertanto, suppone necessariamente la dichiarazione dell'acquirente contribuente della sussistenza di tutte le condizioni contemplate dalle specifiche norme per godere dell'agevolazione . Il venditore, quindi, a fronte della predetta dichiarazione, è obbligato ad applicare l'aliquota ridotta non avendo egli in assolta carenza di specifico disposto normativo nessun potere ne' di contrastare l'afferente manifestazione di volontà dell'acquirente di volersi avvalere del beneficio fiscale ne', comunque, di verificare la sussistenza delle condizioni di legge per il riconoscimento del beneficio stesso . L'ACCESSO SENZA AUTORIZZAZIONE NON INVALIDA TUTTE LE PROVE CASSAZIONE N. 25335 DEL 15 DICEMBRE 2010 Per la Cassazione, in particolare, sono da ritenersi così inutilizzabili solo le prove dirette, ovvero quelle per le quali l'accesso suddetto abbia costituito una condizione necessaria , mentre mantengono intatta la propria validità quelle acquisite in via secondaria, acquisibili anche al di fuori dei locali del contribuente soggetto alla verifica. TELEFONIA MOBILE. VIA LIBERA AL RIMBORSO DELLA TASSA PER I PRIVATI CTR VENETO N. 05/01/11 DEL 10 GENNAIO 2011 Accertata l'illegittimità della tassa, e quindi il diritto al rimborso da parte delle amministrazioni comunali in base a quanto previsto sia dall'art. 1 comma 2 del DLGS n. 165/01 pubbliche amministrazioni sia dall'abrogazione della vecchia normativa conseguente al nuovo Codice delle Telecomunicazioni DLGS. N. 259/03 , la stessa opportunità viene riconosciuta dalla CTR del Veneto anche ai privati. Per i giudici veneti, che hanno rilevato l'illegittimità assoluta della tassa successivamente all'entrata in vigore del predetto Codice, la privatizzazione del servizio ha fatto si che avvenisse il passaggio dalla concessione atto amministrativo di natura pubblicistica al contratto, cioè ad uno strumento di diritto privato il quale presuppone una posizione di parità tra i contraenti . Conclude così la sentenza che con il dlgs 259/2003 è stata abrogata tacitamente tutta la normativa basata sul presupposto di un rapporto concessionario di tipo pubblicistico . REGISTRO FISSO PER LE INGIUNZIONI CTR PIEMONTE N. 88/31/10 Registro fisso sui decreti ingiuntivi inviati dalla compagnia di assicurazioni ai propri clienti per la restituzione delle somme dovute ai sensi di una polizza fidejussoria. Per i giudici piemontesi, si legge nella sentenza, decreti ingiuntivi e sentenze di condanna hanno il medesimo trattamento fiscale, applicabile sia al debitore principale che al fideiussore. Ne consegue che il decreto ingiuntivo inviato dalla compagnia assicuratrice deve essere tassato in misura fissa in quanto relativo all'assolvimento di un'obbligazione che sin dall'origine rientra nel campo di applicazione dell'IVA. FONDO PATRIMONIALE AL RIPARO DAL FISCO CTP MILANO N. 437/21/2010 DEL 20 DICEMBRE 2010 Non è possibile effettuare azioni esecutive e cautelari sui beni del fondo patrimoniale istituito per soddisfare i bisogni della famiglia. La CTP milanese ha così ribadito che il divieto di esecuzione, secondo quanto indicato dall'art. 170 CC, deve intendersi riferito ai debiti estranei ai bisogni della famiglia , com'è appunto quello tributario, anche se sorto antecedentemente alla costituzione del fondo patrimoniale stesso. PER LE PLUSVALENZA SUL LEASE BACK TASSAZIONE PLURIENNALE CTP MODENA N. 5/2011 Non sono tassabili nell'esercizio in cui è avvenuta la cessione bensì, frazionate, per tutta la durata del contratto di locazione le plusvalenze derivanti da una operazione di sale and lease back . I giudici modenesi evidenziano in particolare come l'operazione di lease back è cosa ben diversa dalla semplice cessione a titolo oneroso, e soggetta all'art. 86 del TUIR, in quanto non ha autonomia causale, essendo inscindibilmente collegata alla successiva operazione di locazione la causa del negozio è infatti quella di finanziamento, diversa dunque dalle cause dei distinti segmenti negoziali che compongono il lease back . NIENTE ICI PER GLI IMMOBILI FIERISTICI CTP TORINO N. 153/17/10 DELL'8 NOVEMBRE 2010 Non sono soggetti ad ICI gli immobili utilizzati per lo svolgimento di eventi fieristici in quanto riconducibili alla categoria catastale E . Per i giudici torinesi, quindi, l'esenzione di cui all'art. 7 del DLGS n. 504/92 è applicabile in modo indipendente dall'accatastamento dell'immobile nella classe D , come invece richiesto dal Comune al contribuente. La CTP torinese, richiamando anche il dettato della sentenza della Cassazione n. 19732/10, a così ulteriormente ribadito come, ai fini dell'applicazione dell'ICI, conti l'effettiva destinazione degli immobili rispetto alla classe catastale assegnata. A cura di d.t.