Maternità surrogata illegale e nessun legame di sangue con i genitori: giusto negare la filiazione

La CEDU ha confermato i principi sanciti da Paradiso e Campanelli c. Italia pubblicata nel quotidiano del 25/1/17 in assenza di legami di sangue tra figli e genitori è impossibile riconoscere la filiazione, che, invece, sarà attribuita ai genitori biologici. Lecito negare anche la cittadinanza ipso iure alla minore nata da utero in affitto, seppure devono essere adottate misure atte a proteggere i diritti di questa particolare famiglia, ivi compresa la possibilità di adozione congiunta od individuale da parte dei genitori sociali ed in caso di separazione/divorzio gli stessi diritti riconosciuti alle altre famiglie tradizionali o di conviventi more uxorio affido, diritto di visita etc. .

È quanto sancito da Valdìs Fjolnisdottir ed altri c. Islanda ric.71552/17 del 18 maggio relativo al rifiuto delle autorità di riconoscere un legame di filiazione tra i tre ricorrenti, poiché la figlia X era nata nel 2013 negli USA da madre surrogata che aveva rinunciato a rivendicare la sua genitorialità. Dato che l’ utero in affitto è illegale in Islanda e che non vi era alcun legame di sangue tra i tre, le autorità interne rifiutarono non solo di trascrivere l’atto di nascita in cui falsamente si attestava che i due erano genitori di X, ma anche di concederle la cittadinanza sino alla riforma del 2015.Nel frattempo, dato che era una minore straniera senza accompagnamento , per tutelare i suoi interessi e consentirle la libertà di movimento fu nominata una tutrice si noti le forti affinità con quanto stabilito dall’AG della CGUE circa un analogo caso la minore era figlia di una coppia dello stesso sesso in cui si nega la filiazione, ma si riconosce la libertà di movimento del minore e dei genitori sociali EU C 2021 296 nel quotidiano del 16/4/21 . Poco dopo aver ottenuto la cittadinanza, stante il divorzio dei genitori sociali, la minore fu affidata alla madre che, in seguito l’ha adottata assieme al nuovo marito, mentre il padre sociale, assieme alla nuova moglie, hanno ottenuto il diritto di visita . Nozione di vita familiare. L'esistenza o meno della vita familiare è essenzialmente una questione di fatto che dipende dall'esistenza di stretti legami personali . Le disposizioni di cui all'articolo 8 non garantiscono il diritto difondareuna famiglia o il diritto di adottare .Il diritto al rispetto della vita familiare” non salvaguarda il mero desiderio di fondare una famiglia presuppone l'esistenza di una famiglia, o per lo meno la potenziale relazione tra, ad esempio, un figlio nato fuori dal matrimonio e il suo padre naturale, o la relazione che nasce da un matrimonio autentico, anche se la vita familiare non lo ha ancora del tutto consolidato, ovvero il rapporto tra un padre e il suo figlio legittimo anche se risulti, anni dopo, di non avere avuto basi biologiche, oppure il rapporto che nasce da una legittima e genuina adozione neretto, nda . Nel richiamato caso Paradiso e Campanelli c. Italia non solo la legge italiana considerava illegale la pratica dell’utero in affitto, ma anche non vi erano legami di sangue e/o legali per riconoscere una vita familiare, seppure de facto, tanto più che la convivenza tra i protagonisti di quella vicenda era stata di pochi mesi , non sufficienti a far sorgere un legame personale stretto. Nella fattispecie i primi due ricorrenti si erano presi cura della figlia ininterrottamente sin dalla nascita in questo caso, per quanto sopra esplicato, c’era un legame personale stretto tanto da considerare la loro convivenza come vita familiare tutelata dall’articolo 8 Cedu Mennessonc. Francia del 2014 ed Oliari ed altri c. Italia nel quotidiano del 21/7/15 da cui poi è scaturita la Legge Cirinnà . La maternità surrogata non è una legittima scappatoia per essere genitori. Alla luce di ciò le autorità islandesi, non essendo questa una pratica medica riconosciuta dall’ordinamento islandese, così come da quello di molti altri paesi v. Paradiso e Campanelli per le norme, la prassi internazionale ed il diritto comparato in materia , è lecito negare il riconoscimento della filiazione, non trascrivendo l’atto di nascita straniero né concedendo ipso iure la cittadinanza alla minore, cui, contestualmente però sono concesse una serie di misure atte a tutelarne l’ interesse supremo al benessere psico-fisico in linea per altro con quanto recentemente stabilito dall’UE rectius dalla CGUE le era stata concessa la libertà di movimento, nominato un tutore legale, collocata in affidamento temporaneo presso terzi prima di restituirla alla famiglia di origine e decretarne l’adozione da parte della madre sociale etc. In breve, le autorità islandesi, nel loro margine discrezionale , hanno adottato misure idonee a bilanciare equamente l’interesse collettivo a disincentivare e sanzionare l’illegale maternità surrogata e tutelare i diritti della minore e dei genitori sociali, secondo quanto sopra esplicato e prevendo anche la possibilità di adozione congiunta. Ergo i contestati rifiuti non costituiscono un’interferenza nella vita familiare dei ricorrenti arbitraria e sproporzionata perseguono fini legittimi per quanto strettamente necessario in una società democratica.

CEDU_sentenza_18_maggio_2021