Amazon la spunta sulla Commissione UE: il rulling fiscale della filiale lussemburghese non è un aiuto di Stato

Il Tribunale dell’Unione Europea ha accolto il ricorso del colosso dell’e-commerce contro il provvedimento sanzionatorio della Commissione Europea del 2017 che qualificava come aiuti di stato, dunque incompatibili con il mercato interno, gli accordi di rulling fiscale di cui godeva la società lussemburghese, tramite la quale il gruppo americano svolge le sue attività in Europa Amazon Europe Holding Technologies SCS, c.d. LuxSCS .

Secondo il Tribunale, la Commissione non ha dimostrato in modo giuridicamente adeguato che vi sia stata un’indebita riduzione dell’onere fiscale di una filiale europea del gruppo Amazon. Così la sentenza di oggi, 12 maggio, nelle cause T-816/17 Lussemburgo/Commissione e T-318/18 Amazon EU Sàrl e Amazon.com, Inc./Commissione con cui è stato accolto il ricorso di Amazon contro il provvedimento della Commissione Europea che riteneva sussistente un indebito vantaggio fiscale per gli accordi di rulling fiscale di cui gode la società lussemburghese del colosso americano. Il Tribunale ricorda che, secondo la costante giurisprudenza, ai fini dell’esame delle misure fiscali alla luce delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato , l’esistenza stessa di un vantaggio può essere accertata soltanto rispetto a un livello di tassazione definito normale , cosicché, per accertare se sussista un vantaggio fiscale, occorre confrontare la situazione del beneficiario derivante dall’applicazione della misura in questione con quella dello stesso che si avrebbe in assenza della misura stessa ed in applicazione delle regole normali d’imposizione fiscale . In tal senso, la pronuncia osserva anche che quando una società fa parte di un gruppo , i prezzi delle operazioni infragruppo non sono stabiliti a condizioni di mercato. Tuttavia, quando le società integrate e le società autonome sono soggette all'imposta sulle società alle stesse condizioni in base al diritto nazionale, si può ritenere che tale diritto intenda tassare l’utile realizzato da tale società integrata come se esso derivasse da operazioni effettuate a prezzi di mercato. In siffatte circostanze, la Commissione, quando esamina una misura fiscale concessa a una società integrata di questo tipo, può confrontare l’onere fiscale che grava sulla società in applicazione della misura fiscale in questione con quello gravante su una società che si trova in una situazione fattuale comparabile, operante in condizioni di mercato, secondo le regole normali d’imposizione del diritto nazionale . In merito poi alla validità dell’analisi compiuta dalla Commissione, il Tribunale ne evidenzia i diversi profili di erroneità giungendo ad affermare che gli elementi di prova presentati dalla Commissione a titolo principale non consentivano di dichiarare che l'onere fiscale della società del gruppo Amazon era stato artificiosamente ridotto a causa di una sovrastima della royalty. In conclusione, secondo il Tribunale nessuna delle constatazioni esposte dalla Commissione nella decisione impugnata è sufficiente a dimostrare l’esistenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, cosicché occorre annullarla nella sua totalità .