Filiazione delle coppie dello stesso sesso tra tutela della famiglia tradizionale e diritti del cittadino dell’UE

Le proposte dell’AG Kokot nella delicata questione in esame sono il classico caso di cane che si morde la coda da un lato, seppure la legge interna di uno dei genitori, non riconosca il matrimonio tra persone dello stesso sesso e la stepchild adoption, ai sensi dell’art. 21 TFUE e dell’art. 44 § .3 Direttiva 2004/38/CE uno Stato membro non può rifiutarsi, per gli stessi motivi, di riconoscere la parentela tra tale figlio e le due donne designate come genitori nel certificato di nascita rilasciato dallo Stato membro di residenza ai fini dell'esercizio dei diritti creati, a capo di questo bambino, dalla legge UE sulla libera circolazione dei cittadini. Questo Stato dovrà, perciò, rilasciare al genitore ed al partner la carta d’identità ed i documenti necessari per poter esercitare questa libertà.

Parimenti, però l'invocazione dell' identità nazionale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE può giustificare il rifiuto di riconoscere la parentela di un figlio a una coppia sposata di due donne, come stabilito sul certificato di nascita rilasciato dallo Stato membro di residenza del bambino, al fine di stabilire un certificato di nascita dal suo Stato membro d'origine o da quello di una di queste due donne , che determina la parentela di questo figlio ai sensi del diritto di famiglia di quest'ultimo Stato membro neretto, nda . Le conseguenze giuridiche della Brexit ai sensi dell'articolo 50 TUE non pregiudicano la soluzione della controversia principale. Sono queste, in sintesi, le Conclusioni rassegnate il 15 aprile dall’AG relativamente al caso C-490/20 EU C 2021 296 relativo ad una pregiudiziale sollevata dal TAR di Sofia cui si erano rivolte due donne, residenti e coniugatesi in Spagna. In questo paese era nata la loro figlia ed il rapporto di filiazione era attestato dal certificato di nascita rilasciato dalle autorità spagnole , in cui sono indicati i nomi di entrambe. Orbene visto che la ricorrente è cittadina bulgara la moglie” è inglese aveva chiesto alle competenti autorità in patria di rilasciare un certificato di nascita per la figlia, necessario in particolare per il rilascio di un documento d'identità bulgaro , ricevendo un secco rifiuto il diritto interno non riconosce le nozze tra persone dello stesso sesso e su detto certificato, semmai, c’è posto solo per menzionare la madre biologica , non entrambe le donne. Il rilascio sarebbe stato contrario all’ordine pubblico . Le donne rifiutarono di rivelare chi, tra le due, fosse la madre biologica. È palese come l’assenza di un certificato di nascita non consenta il rilascio della carta d’identità bulgara, con ovvi ostacoli burocratici e conseguenze. Sì al riconoscimento della filiazione tra persone dello stesso sesso per esercitare la libertà di circolazione. In primis l’AG non dà per scontata la cittadinanza bulgara del minore, dato che non è noto chi sia la madre biologica. In ogni caso visto che la filiazione è stata riconosciuta, in capo ad entrambe, dalla Spagna, la ricorrente in linea di massima potrebbe esigere che la sua patria riconosca tale rapporto di filiazione e rilasci un certificato che indichi entrambe come madri . In caso contrario sarebbero lesi i suoi diritti quale cittadina dell’UE e soprattutto la sua libertà di circolazione dato che non potrebbe ritrasferirsi con la bambina rectius con tutta la sua famiglia in Bulgaria. È certo che la minore ha cittadinanza spagnola quale cittadina dell’UE deve godere e poter esercitare tutti i diritti e tutte le libertà riconosciute dal diritto comunitario , ma non potrà richiedere un documento d’identità bulgaro, non avendo quella cittadinanza. Se la ricorrente, poi, non fosse la madre biologica, ma semplicemente colei che ha riconosciuto la minore si troverebbe nella situazione di dover rinunciare alla propria vita familiare con la partner e crescerla da sola assumendo tutte le decisioni scolastiche, mediche, educative etc. relative alla bambina. In estrema sintesi prendendo atto che per il rifiuto di rilasciate un atto di nascita bulgaro, nei limiti in cui è acclarata la nazionalità bulgara della minore, le autorità sarebbero costrette a riconoscere la filiazione della coppia dello stesso sesso, seppure categoricamente esclusa dal diritto interno, al fine di consentire loro di esercitare tutti questi diritti e libertà, in primis quella di movimento, riconosciuti dall’UE. Nessun riconoscimento della filiazione arcobaleno” se lede l’identità nazionale. L’AG rileva come manchi un diritto di famiglia comunitario e che stante la delicatezza della materia essa venga rimessa alla discrezionalità di ciascun Stato. Attualmente non c’è uniformità sul riconoscimento delle nozze tra persone dello stesso sesso e sulla stepchild adoption da parte dei 27, anzi solo pochi Stati riconoscono ipso iure la genitorialità del partner del genitore biologico del minore. Ciò è dovuto al fatto che il diritto di famiglia è una questione giuridica particolarmente delicata, caratterizzata da una pluralità di concezioni e valori a livello degli Stati membri e delle società che li compongono. Il diritto di famiglia, basato su valori tradizionali o più moderni , è espressione dell' immagine di sé di uno Stato , sia politicamente che socialmente. Può basarsi su idee religiose o segnare la rinuncia dello Stato interessato a queste idee. Da questo punto di vista, tuttavia, si tratta comunque di un'espressione di identità nazionale insita nelle strutture politiche e costituzionali fondamentali . Ergo non vi può essere alcun controllo di proporzionalità da parte della CGUE, dato che il diritto familiare, come esplicato, esula dal campo di applicazione di quello comunitario. Nella fattispecie la tutela della famiglia tradizionale rientra nell’ identità nazionale bulgara . Orbene se in base a questa clausola di salvaguardia si nega il rapporto di filiazione tra la coppia e la minore, si preclude alla stessa il diritto ad ottenere un atto di nascita e quindi il diritto di richiedere la cittadinanza bulgara ed i documenti per viaggiare con entrambe le madri. Spetta allo Stato cui è richiesta la trascrizione risolvere l’impasse adottando apposite misure per bilanciare i contrapposti interessi. Soluzione adottata dalla CEDU. La prassi della CEDU può essere riassunta dal caso Menesson c. Francia del 26/6/14 analogo a quello in esame in cui se da un lato il diritto interno negava il riconoscimento delle genitorialità al coniuge” della madre o del padre , dall’altro risolveva questa impasse suggerendo agli Stati di adottare misure atte a superarla il genitore sociale avrebbe potuto adottare il figlio del partner stessa soluzione suggerita ai genitori etero nel caso Paradiso e Campanelli c. Italia [GC] nel quotidiano del 25/1/17 . Sia la prassi della CEDU che quella della CGUE tendono a vietare una disparità di trattamento tra coppie arcobaleno” ed etero per la salvaguardia dei diritti fondamentali ed universali, quali la tutela della privacy, della serenità familiare e la libertà di circolazione EU C 2018 385 e 2017 862 le coppie dello stesso sesso hanno diritto a continuare la vita familiare nata in un paese ospitante anche in patria con dovere di quest’ultimo paese di rilasciare il permesso di soggiorno al partner EU C 2016 955 devono essere concessi gli assegni familiari ed i sussidi per l’istruzione del figlio di una coppia dello stesso sesso si ha una parificazione delle due tipologie di famiglie e de facto un riconoscimento della famiglia formata da persone dello stesso sesso. Inoltre ogni scelta deve essere fatta nell’interesse del minore Honner c. Francia lecito rifiutare il diritto di visita dell’ex partner se nuoce alla salute del minore C. ed E. c. Francia lecito negare la trascrizione dell’atto di nascita del figlio nato da maternità surrogata all’estero nel quotidiano del 12/11/20 e nella rassegna del 3/1/20 , senza contare che il rifiuto potrebbe avere carattere discriminatorio in rapporto al riconoscimento della filiazione delle coppie etero, sposate o conviventi. Soluzione salomonica proposta dall’AG. Perciò una lettura alla luce degli articolo 8 Cedu e 7 Carta di Nizza potrebbe consentire di limitare il rifiuto del riconoscimento del rapporto di filiazione nei termini sinora esposti può essere riconosciuto, seppure in contrasto col diritto interno, solo per consentire la libertà di circolazione dei cittadini dell’UE e quindi per il rilascio della carta d’identità e per il passaporto. Per altro ciò è in linea con la volontà del legislatore europeo, espressa attraverso le disposizioni del regolamento 2016/1191, di non ricorrere all'obbligo di riconoscere la situazione giuridica materiale creatasi in un altro Stato membro al fine di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei cittadini dell'UE nel settore dello Stato delle persone neretto, nda . Invece deve essere consentito rifiutare il riconoscimento di questa filiazione in tutti gli altri casi se viene invocata la scriminante della tutela dell’identità nazionale . Non resta che vedere come la CGUE risolverà questa impasse.

CGUE_conclusioni_AG_15_aprile_2021