Leciti gli aiuti di Stato individuali alle compagnie di bandiera per i danni subiti per la pandemia da COVID-19

Il Tribunale dell’UE ha respinto tre ricorsi della Ryanair contro le Decisioni della Commissione dell’UE che avevano acclarato che gli aiuti individuali forniti alla SAS ed alla Finnair, compagnie di bandiera della Danimarca, della Svezia e della Finlandia, così come quelli forniti da altri Stati membri alle proprie, costituivano aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ex art. 107 TFUE ed erano volti a fornire loro ristoro per i danni derivanti dalla cancellazione o dalla riprogrammazione dei voli a seguito delle restrizioni di viaggio causate dalla pandemia di COVID-19 e per arginare le gravi perturbazioni da essi derivanti sull’economia nazionale.

È quanto deciso dal Tribunale UE in tre sentenze EU T 2021 194, 195 e 196 T-378,379 e 388/20 del 14 aprile relative a detti ricorsi, che avevano visto anche l’intervento di altri paesi Francia e Spagna che avevano beneficiato di Decisioni della Commissione analoghe a quelle impugnate con questi ricorsi. Il 19/3/20 la Commissione aveva adottato un’esegesi dell’articolo 107 TFUE con la Comunicazione Quadro temporaneo delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale contesto dell'epidemia di COVID-19 ” JO 2020, C 91 I, p. 1 modificata pochi giorni dopo. In questo contesto aveva poi adottato le Decisioni C 2020 2416, 2784 e 3387 con cui affermava la compatibilità con l’articolo 107 TFUE degli aiuti concessi da Danimarca e Svezia alla SAS e dalla Finlandia alla Finnair nello specifico erano una garanzia su una linea di credito rinnovabile per un importo massimo di 1,5 miliardi di corone svedesi ed una garanzia statale al 90% sul prestito chiesto dalla Finnair ad un fondo pensionistico per coprire il fabbisogno del capitale di lavoro per fronteggiare le conseguenze economiche subite da queste compagnie a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Il TRIB.UE ha rigettato integralmente i ricorsi della Ryanair confermandole. Il benessere di un paese prevale su tutti gli altri interessi. Le due compagnie nazionali oltre a detenere la quota maggioritaria del mercato interno sono importantissimi datori sia diretti che indiretti. Infatti, oltre ad occupare la maggior parte dei dipendenti globali del paese, forniscono lavoro e benessere a tutte le aziende dell’indotto e sono fondamentali per quelle che si affidano ai loro servizi per le loro transazioni commerciali. Se da un lato la SAS deteneva i due terzi del mercato di interconnettività scandinava Danimarca, Norvegia e Svezia , dall’altro Finnair forniva la maggior parte dei voli per l’import-export delle merci del paese in particolar modo verso l’Asia tramite queste attività soddisfa la domanda finlandese di prodotti, in particolare prodotti farmaceutici e attrezzature mediche necessarie per affrontare la crisi COVID-19. Nella misura in cui le misure di lockdown , come le restrizioni di viaggio o la chiusura temporanea di una o più categorie di stabilimenti aperti al pubblico, hanno un effetto immediato sull'economia, la sicurezza dell'approvvigionamento di prodotti farmaceutici e attrezzature mediche necessarie per affrontare il virus è strategica per limitare le misure di blocco e quindi conseguire una rapida ripresa dell'economia dello Stato membro interessato neretto, nda . Inoltre queste misure sono fondamentali per la buona amministrazione del servizio di trasporto aereo. Infine il suo fatturato costituisce una buona percentuale del Pil finlandese. Stesso discorso per l’altra compagnia. In breve se l’una fallisse e l’altra non potesse più operare per le gravi perdite economiche subite a causa della pandemia è palese che l’intera economia non solo di questi paesi, ma di tutta questa aera sarebbe gravemente perturbata è questa l’unica eccezione alla concessione degli aiuti di Stato. Il TRIB.UE richiamando, mutatis mutandi, un suo precedente EU T 1995 30 rimarca come una mera perturbazione dell’economia di per sé potrebbe non essere sufficiente a giustificare la compatibilità dell’aiuto di Stato con l’articolo 107 § .3 TFUE, ma lo è se, come nel nostro caso, è dovuta ad un evento eccezionale. Stante il carattere evolutivo della pandemia ed il carattere necessariamente previsionale della quantificazione dei danni le somme erogate non coprono tutte le conseguenze, ma le ammortizzano parzialmente la Commissione per la SAS ha adottato un metodo di calcolo rigoroso e preciso tale da evitare un rischio di sovra compensazione, prevedendo a tal fine anche una valutazione ex post dell’effettivo ammontare del danno. Ergo, la Commissione non è incorsa in alcun errore di fatto e/o di diritto, non è venuta meno ai suoi doveri di motivare le proprie decisioni e non è vero che non abbia effettuato un equo bilanciamento, anzi ha adottato misure idonee, adeguate e proporzionate nell’interesse dell’UE sono stati equamente bilanciati gli effetti benefici dell'aiuto rispetto ai suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata . In breve non vanno al di là di quanto strettamente necessario per conseguire i suddetti fini porre rimedio alle restrizioni e ristorare i danni provocati dal Covid-19 in considerazione che la pandemia è un evento eccezionale e dell’obbligo di non adottare misure che siano contrarie all’interesse comune dell’UE EU T 2020 742, 2014 191 e 2013 98 e EU C 2020 742 . Nessuna discriminazione né violazione delle libertà di stabilimento e di prestazioni. Questa ultima asserzione smentisce categoricamente che tali misure siano discriminatorie , anche dal punto di vista di una discriminazione indiretta. Inoltre sostenere che un aiuto del genere è contrario al principio di non discriminazione equivarrebbe, in sostanza, a mettere sistematicamente in discussione la compatibilità con il mercato interno di qualsiasi aiuto individuale , quando invece il diritto dell’Unione consente agli Stati membri di concedere simili aiuti nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 107 TFUE neretto, nda . Infine si devono rigettare anche le censure della ricorrente in ordine a presunte discriminazioni basate sulla nazionalità e pretese lesioni delle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi non vi sono prove e nulla fa pensare che queste misure abbiano dissuaso Ryanair dall’aprire filiali e/o dall’operare in questi paesi EU C 2014 171 e 2008 224 .

Tribunale_UE_sentenza_14_aprile_2021