La tutelabilità del mattoncino Lego come disegno comunitario

Con la sentenza del 24 marzo ECLI EU T 2021 155 , il Tribunale dell’Unione europea ha capovolto la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 aprile 2019, procedimento R 31/2008-3, relativa alla tutelabilità del noto mattoncino LEGO come disegno comunitario, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento 6/2002/CE in materia di disegni e modelli comunitari.

La pronuncia della Divisione di annullamento dell’EUIPO. In particolare, il 2 febbraio 2010 la società Lego A/S di seguito Lego ha registrato con successo presso l’EUIPO il proprio tipico mattoncino come disegno comunitario al fine di ottenere la protezione industriale dell’aspetto del medesimo all’interno del territorio europeo. Trascorso qualche anno, la società Delta Sport Handelskontar GmbH di seguito Delta ha presentato domanda di nullità del disegno registrato dalla Lego, adducendo che la conformazione del prodotto fosse necessariamente vincolata dalla sua funzione tecnica di assemblarsi con altri mattoncini del gioco per poi essere smontati. Pertanto, tale mattoncino sarebbe escluso dal campo applicazione della disciplina europea, ai sensi dell’art. 8, parr. 1, 2, del Regolamento 6/2002/CE. Al riguardo, la Divisione di annullamento dell’EUIPO ha rigettato la domanda di Delta, ritenendo che quest’ultima non avesse fornito prove sufficienti a dimostrare il limitato margine di libertà creativa della Lego nella configurazione dell’aspetto del proprio mattoncino. La decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO. A seguito dell’appello proposto dalla Delta, la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ha riformato la decisione della Divisione di Annullamento, accogliendo la tesi secondo cui le caratteristiche dell’aspetto del prodotto registrato dalla Lego sarebbero in realtà imposte dalla sua funzione tecnica . In altre parole, non vi sarebbero aspetti alternativi che un mattoncino da gioco possa assumere. L’organo di ricorso dell’EUIPO ha quindi dichiarato la nullità del diritto di privativa industriale della società danese, ritenendo applicabile l’art. 8, parr. 1, 2, del Regolamento 6/2002/CE, in forza del quale occorre escludere la protezione industriale europea rispetto a tutti quei disegni o modelli il cui aspetto risulti necessario per assicurare la connessione meccanica con altri prodotti. La sentenza del Tribunale dell’Unione europea. La Lego si è rivolta al Tribunale dell’Unione Europea invocando l’art. 8, par. 3, del Regolamento 6/2002/CE, il quale stabilisce un regime eccezionale di tutela a favore dei disegni o modelli che hanno lo scopo di consentire l’unione o la connessione multipla di prodotti interscambiabili nell’ambito di un sistema modulare allorquando essi soddisfino i requisiti di novità ed individualità sanciti espressamente agli artt. 5 e 6 del menzionato Regolamento. Il Tribunale ha condiviso la prospettazione della Lego e ha quindi censurato la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO dal momento che quest’ultima non si era pronunciata sull’applicabilità di tale regime eccezionale. La mancata valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti del regime derogatorio ha inficiato la decisione in discorso, essendo affetta da un errore di diritto. Il Tribunale ha inoltre puntualizzato che l’onere della prova grava su colui che richiede la dichiarazione di nullità di un disegno o di un modello, il quale ha l’onere di dimostrare che tutte le caratteristiche dell’aspetto del prodotto interessato sono vincolate dalla sua funzione tecnica. Tuttavia, qualora soltanto una di tali caratteristiche sia espressione della libertà creativa del titolare del diritto di privativa, il disegno o modello non può essere annullato. Nel caso di specie, il mattoncino della Lego possedeva una serie di elementi non banali, tra cui i quattro bottoni circolari presenti sulla superficie liscia superiore. Brevi riflessioni a margine. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale ha quindi ragionevolmente riconosciuto alla Lego la protezione del proprio mattoncino come disegno comunitario. Invero, la funzione di consentire la combinazione di mattoncini da gioco si sarebbe potuta parimenti ottenere attraverso aspetti diversi, ad esempio, mediante dei bottoni triangolari, quadrati o rettangolari. Probabilmente la terza commissione di ricorso dell’EUIPO si è fatta ingannare dalla popolarità del mattoncino della società danese, così da credere nell’impossibile esistenza di prodotti alternativi . Ma in realtà la Lego ha adottato alcune scelte libere nella conformazione del proprio mattoncino ed è pertanto legittimata a goderne della relativa protezione – qualora continui a rinnovarla – per altri quattordici anni. Ergo, la Delta e tutti gli altri potenziali competitors dovranno a loro volta ingegnarsi per realizzare mattoncini originali che oltre a costruire nuovi giocattoli li consenta anche e soprattutto di costruire una rispettabile quota di mercato!

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