Per la CGUE le obbligazioni di pagamento si possono saldare in contanti

Il combinato degli artt. 2§ .1, 3§ .1 Lett. c , 128 § .1, 133 TFUE e 16, comma 1, terza frase, del protocollo n. 4 sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, deve essere interpretato nel senso che, indipendentemente da qualsiasi esercizio da parte dell’UE della propria competenza esclusiva nel settore della politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, esso osta a che uno Stato membro adotti una disposizione che, tenuto conto del suo obiettivo e del suo contenuto, stabilisca il regime giuridico del corso legale delle banconote in euro. Per contro, esso non osta a che uno Stato membro adotti, nell’esercizio di una competenza propria, quale l’organizzazione della sua pubblica amministrazione, una disposizione che obblighi detta amministrazione ad accettare il pagamento in contanti delle obbligazioni di pagamento da essa imposte.

Gli art. 128 TFUE, 16 Protocollo 4 e 10 seconda frase, del Regolamento CE numero 974/98, relativo all’introduzione dell’euro, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che esclude la possibilità di liberarsi da un’obbligazione di pagamento imposta da un’autorità pubblica mediante banconote in euro , a condizione che, in primo luogo, tale normativa non abbia per oggetto né per effetto di stabilire il regime giuridico del corso legale di tali banconote, in secondo luogo, che non comporti, de jure o de facto , un’abolizione di tali banconote, segnatamente rimettendo in causa la possibilità di liberarsi, in generale, da un’obbligazione di pagamento mediante tale contante, in terzo luogo, che sia stata adottata tenendo conto di motivi d’interesse pubblico , in quarto luogo, che la limitazione ai pagamenti in contanti derivante da tale normativa sia idonea a realizzare l’obiettivo di interesse pubblico perseguito e, in quinto luogo, che non ecceda i limiti di quanto è necessario per la realizzazione dello stesso, nel senso che esistano altri mezzi legali per liberarsi dall’obbligazione di pagamento. È quanto stabilito dalla CGUE EU C 2021 63, C-422 e 423/19 del 26 gennaio nel risolvere una pregiudiziale sollevata da una Corte amministrativa tedesca nell’ambito di una lite tra due contribuenti che volevano pagare il canone televisivo in contanti ed in Euro e la PA che si opponeva a questa modalità la Corte aveva dubbi su una disposizione interna che lo impediva dato che l’ordinamento tedesco riconosce all’Euro un corso legale illimitato. Semaforo verde ai pagamenti in contanti verso lo Stato od i privati. La CGUE rileva come dalle nozioni di politica monetaria” e di corso legale” contenute nelle suddette disposizioni del TFUE e del Protocollo l’UE riconosce l’Euro come moneta unica . Per fare ciò gli Stati membri non si devono limitare ad una mera attuazione operativa di una politica monetaria e di scambi commerciali comune, ma devono anche adottare norme per garantire questo status all’Euro. Il corso legale”, poi, da un lato non implica un’accettazione assoluta , ma soltanto un’accettazione di principio delle banconote denominate in euro come mezzo di pagamento. Dall’altro lato, non è neppure necessario per l’utilizzo dell’euro quale moneta unica e, più in particolare, per preservare l’effettività del corso legale del contante in euro, che il legislatore dell’Unione fissi, in modo esaustivo e uniforme, le eccezioni a tale obbligo di principio, purché sia garantita la possibilità per ogni debitore, in linea generale, di liberarsi da un’obbligazione di pagamento mediante tale contante neretto, nda . In breve, la competenza esclusiva dell’UE a stabilire la politica monetaria comune non impedisce ai singoli Stati membri di disciplinare le modalità di pagamento delle obbligazioni di pagamento, sia di diritto pubblico che di diritto privato , purchè ciò non incida su questo principio generale, salvo possibili limiti dettati da motivi di interesse pubblico. Quali sono i motivi d’interesse pubblico che consentono questi limiti? Come detto è possibile in rari e tassativi casi rifiutare il saldo in contanti solo per motivi d’interesse pubblico che sono ricavabili dal preambolo del Regolamento 974/98, il cui Considerando 19 stabilisce che le eventuali limitazioni di pagamento in banconote o monete metalliche, decise dagli Stati membri per motivi d’interesse pubblico, non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro, a condizione che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari nella fattispecie prelievo automatico, bonifico bancario individuale o permanente . In sintesi viene considerato un valido motivo d’interesse pubblico per rifiutare il pagamento in contanti quando esso, in ragione del numero molto elevato di contribuenti , comporti un costo eccessivo ed irragionevole per lo Stato tale da impedirgli di offrire il servizio a costi inferiori. Infatti ogni limite è lecito nella misura in cui è proporzionato e necessario a raggiungere i legittimi obiettivi prefissi e se sono previste modalità alternative. Il rifiuto è lecito se questi mezzi alternativi sono facilmente accessibili , altrimenti i pagamenti devono essere in contanti spetterà al giudice di rinvio valutare queste circostanze.

Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza 26 gennaio 2021, cause riunite C-422/19 e C-423/19 * Rinvio pregiudiziale – Politica economica e monetaria – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1, lettera c , TFUE – Politica monetaria – Competenza esclusiva dell’Unione – Articolo 128, paragrafo 1, TFUE – Protocollo n. 4 sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea – Articolo 16, primo comma – Nozione di corso legale” – Effetti – Obbligo di accettare banconote in euro – Regolamento CE n. 974/98 – Possibilità per gli Stati membri di prevedere limitazioni di pagamento in banconote e monete metalliche denominate in euro – Presupposti – Normativa regionale che esclude il pagamento in contanti di un canone radiotelevisivo a un organismo regionale di radiodiffusione di diritto pubblico Sentenza 1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c , TFUE, dell’articolo 128, paragrafo 1, terza frase, TFUE, dell’articolo 16, primo comma, del protocollo n. 4 sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea GU 2016, C 202, pag. 230 in prosieguo il protocollo sul SEBC e sulla BCE e dell’articolo 10 del regolamento CE n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro GU 1998, L 139, pag. 1 . 2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie che vedono opposti, da un lato, rispettivamente, il sig. Johannes Dietrich causa C 422/19 e Norbert Häring causa C 423/19 e, dall’altro lato, lo Hessischer Rundfunk emittente radiotelevisiva pubblica del Land dell’Assia, Germania in merito al pagamento di un canone radiotelevisivo dovuto a quest’ultimo. Contesto normativo Diritto dell’Unione Protocollo sul SEBC e sulla BCE 3 L’articolo 16, primo comma, del protocollo sul SEBC e sulla BCE è così formulato Conformemente all’articolo 128, paragrafo 1, del trattato [FUE], il consiglio direttivo ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno dell’Unione. La [Banca centrale europea BCE ] e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell’Unione . Regolamento n. 974/98 4 Il considerando 19 del regolamento n. 974/98 ha il seguente tenore [C]onsiderando che le banconote e le monete metalliche denominate nelle unità monetarie nazionali cessano di avere corso legale al più tardi sei mesi dopo la fine del periodo transitorio che le eventuali limitazioni di pagamento in banconote o monete metalliche, decise dagli Stati membri per motivi d’interesse pubblico, non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro, a condizione che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari . 5 L’articolo 10 di tale regolamento prevede quanto segue A decorrere dal 1° gennaio 2002 la BCE e le Banche centrali degli Stati membri partecipanti immettono in circolazione banconote denominate in euro. Fatto salvo l’articolo 15, dette banconote denominate in euro sono le uniche banconote aventi corso legale in tutti gli Stati membri partecipanti . 6 Secondo l’articolo 11 di tale regolamento A decorrere dal 1° gennaio 2002 gli Stati membri partecipanti coniano monete metalliche denominate in euro o in cent, conformi alle denominazioni e alle specificazioni tecniche che il Consiglio può stabilire a norma dell’articolo [128], paragrafo 2, seconda frase del [TFUE]. Fatto salvo l’articolo 15, dette monete metalliche sono le uniche monete metalliche aventi corso legale in tutti gli Stati membri partecipanti. Ad eccezione dell’autorità emittente e delle persone specificamente designate dalla normativa nazionale dello Stato membro emittente, nessuno è obbligato ad accettare più di cinquanta monete metalliche in un singolo pagamento . Raccomandazione 2010/191/UE 7 I considerando da 1 a 4 della raccomandazione 2010/191/UE della Commissione, del 22 marzo 2010, relativa alla portata e agli effetti del corso legale delle banconote e delle monete in euro GU 2010, L 83, pag. 70 , così recitano 1 Il corso legale delle banconote in euro è disciplinato dall’articolo 128 [TFUE], nel capo relativo alla politica monetaria. A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c , [TFUE], l’Unione ha competenza esclusiva per quanto attiene alla politica monetaria degli Stati membri la cui moneta è l’euro gli Stati membri partecipanti” . 2 Ai sensi dell’articolo 11 del regolamento [n. 974/98], le monete metalliche in euro sono le uniche monete metalliche aventi corso legale in tutti gli Stati membri partecipanti. 3 Sussiste in questo periodo una certa incertezza nell’area dell’euro in merito alla portata del corso legale e alle sue conseguenze. 4 La presente raccomandazione si fonda sulle conclusioni principali della relazione redatta dal gruppo di lavoro costituito dai rappresentanti dei ministeri delle Finanze e delle banche centrali nazionali dell’area dell’euro . 8 I punti da 1 a 4 di tale raccomandazione prevedono quanto segue 1. Definizione comune del corso legale Ove esiste un obbligo di pagamento, il corso legale delle banconote e delle monete in euro comporta a l’obbligo di accettazione il creditore di un’obbligazione di pagamento non può rifiutare le banconote e le monete in euro, eccettuato il caso in cui le parti abbiano convenuto mezzi di pagamento diversi b l’accettazione al valore nominale pieno il valore monetario delle banconote e delle monete in euro è pari all’importo indicato su di esse c il potere di estinguere l’obbligazione di pagamento un debitore può liberarsi dall’obbligazione di pagamento proponendo al creditore banconote e monete in euro. 2. Accettazione dei pagamenti in banconote e monete in euro nelle operazioni al dettaglio L’accettazione delle banconote e monete in euro come mezzo di pagamento deve costituire la norma nelle operazioni al dettaglio. Un rifiuto è possibile solo se motivato dal principio di buona fede, per esempio il dettagliante non è in grado di dare il resto . 3. Accettazione delle banconote di grosso taglio nelle operazioni al dettaglio Le banconote di grosso taglio devono essere accettate in quanto mezzi di pagamento nelle operazioni al dettaglio. Un rifiuto è possibile solo se motivato dal principio di buona fede per esempio il valore nominale della banconota proposta è sproporzionato rispetto all’importo dovuto al creditore del pagamento . 4. Assenza di spese supplementari imposte all’uso di banconote e monete in euro Non devono essere imposte spese supplementari ai pagamenti con banconote e monete in euro . Diritto tedesco 9 L’articolo 14, paragrafo 1, del Gesetz über die Deutsche Bundesbank legge sulla banca federale tedesca , nella versione pubblicata il 22 ottobre 1992 BGBl. 1992 I, pag. 1782 , come modificata dalla legge del 4 luglio 2013 BGBl. 2013 I, pag. 1981 in prosieguo il BBankG , dispone quanto segue Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 128, paragrafo 1, TFUE, la Deutsche Bundesbank [ banca federale tedesca ] ha il diritto esclusivo di emettere banconote nell’ambito di applicazione della presente legge. Le banconote denominate in euro sono le uniche banconote aventi corso legale illimitato. . 10 L’articolo 2, paragrafo 1, del Rundfunkbeitragsstaatsvertrag convenzione statale sul canone radiotelevisivo , del 15-21 dicembre 2010, nella sua versione risultante dal Fünfzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag quindicesima convenzione statale modificativa relativa alla radiodiffusione , come approvato dal Land dell’Assia Germania con legge del 23 agosto 2011 GVBl. I 2011, pag. 382 in prosieguo il RBStV , è così formulato Nel settore privato, il pagamento del canone radiotelevisivo è dovuto per ogni abitazione a carico di colui che dispone di tale abitazione il debitore del canone . 11 L’articolo 7, paragrafo 3, del RBStV precisa quanto segue Il canone radiotelevisivo è dovuto ogni mese. Esso deve essere versato alla metà di un periodo di tre mesi, rispettivamente per un periodo di tre mesi . 12 L’articolo 9, paragrafo 2, del RBStV così recita Il competente Landesrundfunkanstalt organismo regionale di radiodiffusione è autorizzato a stabilire mediante regolamento Satzung” le modalità della procedura 2 relativa al versamento del canone radiotelevisivo, all’esenzione o alla riduzione di quest’ultimo. . 13 L’articolo 10 del RBStV prevede quanto segue 2 Il canone radiotelevisivo deve essere versato all’organismo regionale di radiodiffusione competente quale debito portabile 5 L’importo degli arretrati del canone radiotelevisivo è stabilito dal competente organismo regionale di radiodiffusione. . 14 L’articolo 10, paragrafo 2, della Satzung des Hessischen Rundfunks über das Verfahren zur Leistung der Rundfunkbeiträge regolamento dell’emittente radiotelevisiva pubblica del Land dell’Assia sulla procedura di pagamento dei canoni radiotelevisivi , del 5 dicembre 2012 in prosieguo il regolamento sui canoni , adottato sul fondamento dell’articolo 9, paragrafo 2, del RBStV, così dispone Il debitore del canone radiotelevisivo non può pagare tale canone in contanti, ma solo mediante le seguenti modalità di pagamento 1 prelievo automatico diretto SEPA 2 bonifico bancario ordinario 3 bonifico bancario permanente . Procedimenti principali e questioni pregiudiziali 15 I sigg. Dietrich e Häring, detentori di abitazioni nel territorio dell’emittente radiotelevisiva pubblica del Land dell’Assia, hanno proposto a quest’ultima di pagare in contanti il canone radiotelevisivo dovuto in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del RBStV a titolo, rispettivamente, del secondo trimestre del 2015 e del primo trimestre del 2016. 16 L’emittente radiotelevisiva pubblica del Land dell’Assia ha respinto tale proposta, sostenendo che l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sui canoni prevede che detto canone non possa essere pagato in contanti, ma debba essere versato mediante prelievo automatico, bonifico bancario individuale o bonifico bancario permanente, e ha inviato loro avvisi di pagamento stabilendo gli arretrati del canone radiotelevisivo a loro carico nonché una penalità di mora. 17 I ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto ricorsi di annullamento avverso tali avvisi di pagamento. Con sentenze del 31 ottobre 2016, il Verwaltungsgericht Frankfurt am Main Tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno, Germania ha respinto i loro ricorsi. Con sentenze del 13 febbraio 2018, lo Hessischer Verwaltungsgerichtshof Tribunale amministrativo superiore del Land dell’Assia, Germania ha respinto i loro appelli avverso tali sentenze. 18 I ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto ricorsi per cassazione Revision avverso tali sentenze dinanzi al giudice del rinvio, il Bundesverwaltungsgericht Corte amministrativa federale, Germania . Nell’ambito dei loro ricorsi, essi sostengono che l’articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, del BBankG, e l’articolo 128, paragrafo 1, terza frase, TFUE prevedono un obbligo assoluto e illimitato di accettare le banconote in euro quale mezzo di estinzione dei debiti pecuniari. Secondo i ricorrenti nel procedimento principale, tale obbligo potrebbe essere limitato solo mediante accordo contrattuale tra le parti oppure in forza di un’autorizzazione prevista nel diritto federale o nel diritto dell’Unione. Per contro, nessuna ragione pratica, quale, come nel caso di specie, il numero elevato di contribuenti, giustificherebbe il fatto che detto obbligo sia escluso. 19 Il giudice del rinvio sottolinea, in via preliminare, che i ricorsi per cassazione Revision dovrebbero essere accolti alla luce del diritto nazionale. A tale riguardo, esso precisa che l’esclusione della possibilità di pagare il canone radiotelevisivo mediante banconote in euro, risultante dal regolamento sui canoni, viola una disposizione del diritto federale, di rango superiore, vale a dire l’articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, del BBankG. Considerazioni legate all’economia di tale disposizione e, in particolare, alla sua genesi, come pure al suo spirito e alla sua finalità, deporrebbero, infatti, a favore di un’interpretazione di detta disposizione nel senso che essa obbliga gli organismi pubblici ad accettare le banconote in euro in sede di adempimento di obbligazioni di pagamento imposte dall’autorità pubblica. Tale obbligo non contemplerebbe eccezioni, nel diritto federale tedesco, nel contesto delle procedure di recupero di massa quali la riscossione del canone radiotelevisivo di cui trattasi nel procedimento principale. Il giudice del rinvio precisa di non disporre di indizi del fatto che la possibilità di pagare il canone radiotelevisivo in contanti metterebbe in pericolo la dotazione finanziaria degli organismi di radiodiffusione prevista dal diritto costituzionale. 20 In tale contesto, il giudice del rinvio ritiene che i procedimenti principali sollevino tre questioni per le quali si rende necessaria una pronuncia della Corte in via pregiudiziale. 21 In primo luogo, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità dell’articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, del BBankG con la competenza esclusiva di cui l’Unione dispone nel settore della politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c , TFUE, dato che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, TFUE, solo l’Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. 22 Esso rileva, a tale riguardo, che il Trattato FUE non contiene alcuna definizione della nozione di politica monetaria , come risulta dalla giurisprudenza della Corte, e aggiunge di non essere in grado di decidere se la competenza esclusiva dell’Unione nel settore della politica monetaria si estenda alla disciplina delle conseguenze giuridiche connesse al corso legale delle banconote in euro, in particolare all’obbligo imposto agli organismi pubblici di accettare tali banconote. 23 Il giudice del rinvio osserva che l’obbligo per gli organismi pubblici di accettare le banconote in euro non riguarda l’obiettivo della politica monetaria consistente nel mantenere la stabilità dei prezzi e non presenta un nesso diretto con gli strumenti indicati dal diritto primario per raggiungere tale obiettivo. In particolare, la competenza attribuita dall’articolo 128, paragrafo 1, TFUE alla BCE e alle banche centrali nazionali ad emettere le banconote in euro non sarebbe limitata o modificata da tale obbligo. Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che la giurisprudenza della Corte possa essere interpretata nel senso che le normative che vertono sugli effetti del corso legale delle banconote in euro e, pertanto, sul funzionamento della circolazione monetaria rientrano nella politica monetaria. Inoltre, non sarebbe escluso che una siffatta normativa, in quanto misura necessaria per l’utilizzo dell’euro come moneta unica, possa essere fondata sull’articolo 133 TFUE e, quindi, che essa possa essere considerata come rientrante nella competenza esclusiva dell’Unione conformemente all’articolo 2, paragrafi 1 e 6, TFUE. 24 In secondo luogo, il giudice del rinvio sottolinea che la questione se, tenuto conto della competenza esclusiva dell’Unione nel settore della politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, un legislatore nazionale sia autorizzato ad adottare una disposizione come l’articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, del BBankG non si pone qualora, in forza del diritto dell’Unione, sia vietato agli organismi pubblici di uno Stato membro rifiutare l’adempimento, in banconote denominate in euro, di obbligazioni di pagamento imposte dall’autorità pubblica. In tal caso, l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sui canoni sarebbe contrario al diritto dell’Unione. 25 A tale riguardo, il giudice del rinvio ricorda che, conformemente all’articolo 128, paragrafo 1, terza frase, TFUE, all’articolo 16, primo comma, terza frase, del protocollo sul SEBC e sulla BCE, nonché all’articolo 10, seconda frase, del regolamento n. 974/98, le banconote denominate in euro sono le uniche banconote aventi corso legale nell’Unione. Orbene, l’obbligo di accettare le banconote in euro non deriverebbe in modo evidente dalla nozione di corso legale , che non sarebbe definita né dal Trattato FUE, né dal protocollo sul SEBC e sulla BCE, né dal regolamento n. 974/98. Il considerando 19 di detto regolamento suggerirebbe soltanto che, secondo il legislatore dell’Unione, limitazioni al pagamento in contanti non pregiudicano, di per sé, il corso legale del contante in euro. 26 Il giudice del rinvio ricorda altresì che il punto 1 della raccomandazione 2010/191, intitolato Definizione comune del corso legale , prevede che il corso legale delle banconote e delle monete denominate in euro comporta, in particolare, l’obbligo di accettazione delle stesse da parte del creditore di un’obbligazione di pagamento, fatte salve talune eccezioni. Il giudice del rinvio sottolinea, tuttavia, che, conformemente all’articolo 288, quinto comma, TFUE, le raccomandazioni delle istituzioni non sono vincolanti, cosicché l’importanza da attribuire a tale raccomandazione sarebbe incerta. 27 In terzo luogo, il giudice del rinvio ritiene che la risposta alla questione se, tenuto conto della competenza esclusiva dell’Unione nel settore della politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, il legislatore tedesco fosse legittimato ad adottare l’articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, del BBankG non sia neppure necessaria alla soluzione delle controversie principali nel caso in cui una norma nazionale, che prevede un obbligo di accettare le banconote in euro in sede di adempimento di obbligazioni di pagamento imposte da un’autorità pubblica, possa essere applicata qualora l’Unione non abbia esercitato la propria competenza esclusiva. Il giudice del rinvio ritiene, tuttavia, che la giurisprudenza esistente della Corte non gli consenta di stabilire se ciò si verifichi nel caso di specie. 28 In tale contesto, il Bundesverwaltungsgericht Corte amministrativa federale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali 1 Se la competenza esclusiva dell’Unione nel settore della politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c , TFUE, osti all’adozione, da parte di uno di tali Stati membri, di un atto giuridico che prevede l’obbligo degli organismi pubblici dello Stato membro di accettare banconote in euro in sede di adempimento di un’obbligazione pecuniaria imposta da un’autorità pubblica. 2 Se lo status delle banconote denominate in euro, in quanto moneta avente corso legale, stabilito dall’articolo 128, paragrafo 1, terza frase, TFUE, dall’articolo 16, primo comma, terza frase, [del protocollo sul SEBC e sulla BCE], e dall’articolo 10, seconda frase, del regolamento [n. 974/98], implichi il divieto per gli organismi pubblici di uno Stato membro di rifiutare l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria imposta da un’autorità pubblica con tali banconote, o se il diritto dell’Unione ammetta norme che escludano il pagamento con banconote in euro per determinati obblighi pecuniari imposti da un’autorità pubblica. 3 Nel caso di risposta affermativa alla prima questione e di risposta negativa alla seconda questione [s]e un atto giuridico di uno Stato membro la cui moneta è l’euro, adottato nell’ambito della competenza esclusiva dell’Unione in materia di politica monetaria, possa trovare applicazione nei limiti in cui e fino a quando l’Unione non abbia esercitato la propria competenza . Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima e sulla terza questione 29 Con la prima e la terza questione, alle quali occorre rispondere congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c , TFUE, debba essere interpretato nel senso che, indipendentemente da qualsiasi esercizio da parte dell’Unione della propria competenza esclusiva nel settore della politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, esso osti alla normativa di uno Stato membro che obbliga gli organismi pubblici ad accettare banconote in euro in sede di adempimento di obbligazioni di pagamento imposte da un’autorità pubblica. 30 In via preliminare, occorre rilevare che, nelle loro osservazioni scritte, la Commissione europea, l’emittente radiotelevisiva pubblica del Land dell’Assia e la BCE hanno espresso dubbi sull’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, del BBankG, accolta dal giudice del rinvio, secondo la quale tale disposizione obbligherebbe gli organismi pubblici ad accettare le banconote denominate in euro in sede di adempimento di obbligazioni di pagamento imposte da un’autorità pubblica. Infatti, tale interpretazione si discosterebbe dal tenore letterale di detta disposizione, che prevede soltanto che le banconote denominate in euro siano le uniche banconote aventi corso legale illimitato. 31 A questo proposito, è necessario ricordare che, per quanto riguarda l’interpretazione delle disposizioni dell’ordinamento giuridico nazionale, la Corte è, in linea di principio, tenuta a fondarsi sulle qualificazioni contenute nella decisione di rinvio. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, la Corte non è competente ad interpretare il diritto interno di uno Stato membro [sentenza del 17 dicembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Berlin Estradizione verso l’Ucraina , C 398/19, EU C 2020 1032, punto 62, e giurisprudenza ivi citata]. 32 In tali circostanze, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale partendo dalla premessa secondo cui l’articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, del BBankG obbliga gli organismi pubblici ad accettare le banconote denominate in euro in sede di adempimento di obbligazioni di pagamento imposte da un’autorità pubblica. 33 A tale riguardo è importante rilevare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c , TFUE, l’Unione ha competenza esclusiva nel settore della politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro. 34 Occorre altresì ricordare che il Trattato FUE non contiene alcuna definizione precisa della nozione di politica monetaria , ma definisce, nelle sue disposizioni relative a detta politica, sia gli obiettivi di tale politica sia i mezzi di cui dispone il sistema europeo di banche centrali SEBC per attuarla sentenza dell’11 dicembre 2018, Weiss e a., C 493/17, EU C 2018 1000, punto 50 nonché giurisprudenza ivi citata . 35 In merito a ciò, occorre rilevare che le disposizioni del Trattato FUE relative alla politica monetaria figurano nel titolo VIII della parte terza di quest’ultimo, intitolato Politica economica e monetaria . 36 Orbene, l’articolo 119 TFUE, che apre tale titolo, al paragrafo 1, stabilisce che l’azione degli Stati membri e dell’Unione comprende, alle condizioni previste dai trattati, l’adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza. Lo stesso articolo precisa, al paragrafo 2, che questa azione comprende una moneta unica, l’euro, nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l’obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nell’Unione conformemente al principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza. 37 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, dall’articolo 119, paragrafo 2, TFUE risulta quindi che l’azione degli Stati membri e dell’Unione comprende tre elementi, vale a dire una moneta unica, l’euro, la definizione e la conduzione di una politica monetaria unica, nonché la definizione e la conduzione di una politica di cambio unica. 38 Pertanto, la nozione di politica monetaria non si limita alla sua attuazione operativa, che costituisce, in forza dell’articolo 127, paragrafo 2, primo trattino, TFUE, uno dei compiti fondamentali del SEBC, ma implica altresì una dimensione normativa volta a garantire lo status dell’euro in quanto moneta unica. 39 Una siffatta interpretazione della nozione di politica monetaria è corroborata dall’obiettivo principale di tale politica, quale risulta dall’articolo 127, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 282, paragrafo 2, TFUE, ossia mantenere la stabilità dei prezzi. Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 66 delle sue conclusioni, se lo status dell’euro in quanto moneta unica potesse essere inteso in modo diverso e disciplinato da norme diverse negli Stati membri la cui moneta è l’euro, l’unicità della moneta unica sarebbe rimessa in causa e, in tal modo, il suddetto obiettivo di mantenimento della stabilità dei prezzi sarebbe gravemente compromesso. 40 Tale interpretazione della nozione di politica monetaria è altresì suffragata dal tenore degli articoli 128 e 133 TFUE, di cui al capo 2 del titolo VIII della parte terza del Trattato FUE, i quali possono essere considerati disposizioni di diritto monetario, legate allo status dell’euro in quanto moneta unica. 41 Per quanto riguarda l’articolo 128 TFUE, enunciando, al suo paragrafo 1, che la BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote denominate in euro all’interno dell’Unione, che la BCE e le banche centrali nazionali possono emettere banconote e che le banconote così emesse sono le uniche banconote aventi corso legale nell’Unione, tale articolo stabilisce norme relative all’emissione delle banconote denominate in euro all’interno dell’Unione e sancisce nel diritto primario, unitamente all’articolo 16, primo comma, terza frase, del protocollo sul SEBC e sulla BCE, il corso legale di tali banconote. Inoltre, prevedendo, al suo paragrafo 2, che gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l’approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio, detto articolo stabilisce anche norme volte a disciplinare l’emissione delle monete metalliche denominate in euro. 42 Quanto all’articolo 133 TFUE, esso autorizza il legislatore dell’Unione, fatte salve le attribuzioni della BCE, a stabilire le misure di diritto derivato necessarie per l’utilizzo dell’euro come moneta unica. 43 Pertanto, l’articolo 128, paragrafo 1, e l’articolo 133 TFUE, come rilevato sostanzialmente dall’avvocato generale ai paragrafi da 64 a 66 delle sue conclusioni, stanno a fondamento dell’unicità dell’euro e costituiscono una condizione preliminare alla conduzione effettiva della politica monetaria dell’Unione. 44 Infatti, da un lato, attribuendo alle sole banconote in euro emesse dalla BCE e dalle banche centrali nazionali un corso legale , l’articolo 128, paragrafo 1, TFUE, così come l’articolo 16, primo comma, terza frase, del protocollo sul SEBC e sulla BCE, sancisce il carattere ufficiale di tali banconote nella zona euro, escludendo che banconote diverse possano beneficiare di tale carattere. 45 Poiché detto articolo 128, paragrafo 1, TFUE non rinvia al diritto degli Stati membri per determinare il senso e la portata della nozione di corso legale da esso contemplata, quest’ultima costituisce una nozione di diritto dell’Unione che deve trovare, in tutta l’Unione, un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non soltanto dei termini delle disposizioni in cui essa figura, ma anche del contesto di tali disposizioni e dello scopo da esse perseguito v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, AFMB, C 610/18, EU C 2020 565, punto 50 e giurisprudenza ivi citata . 46 A tale riguardo, occorre rilevare che la nozione di corso legale di un mezzo di pagamento denominato in un’unità monetaria significa, nella sua accezione corrente, che tale mezzo di pagamento, in generale, non può essere rifiutato in pagamento di un debito espresso nella stessa unità monetaria, al suo valore nominale pieno, con effetto di estinguere l’obbligazione di pagamento. 47 Tale interpretazione secondo l’accezione corrente è corroborata dalla raccomandazione 2010/191, che riguarda specificamente la portata e gli effetti del corso legale delle banconote e delle monete metalliche denominate in euro, fermo restando che il corso legale di tali monete è stato sancito dall’articolo 11 del regolamento n. 974/98. 48 È vero che, ai sensi dell’articolo 288, paragrafo 5, TFUE, le raccomandazioni non sono intese a produrre effetti vincolanti e non sono in grado di creare diritti che i singoli possono invocare dinanzi a un giudice nazionale. Esse fanno tuttavia parte degli atti giuridici dell’Unione, cosicché la Corte può prenderle in considerazione quando forniscono elementi utili per l’interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione. 49 Orbene, il punto 1 della raccomandazione 2010/191 fornisce, come risulta dal suo titolo, la definizione comune della nozione di corso legale precisando che, ove esiste un obbligo di pagamento, il corso legale delle banconote e delle monete in euro comporta, in primo luogo, l’obbligo di accettazione di tali banconote e monete, in secondo luogo, l’accettazione di queste ultime al valore nominale pieno e, in terzo luogo, il loro potere di estinguere l’obbligazione di pagamento. Tale punto attesta quindi che la suddetta nozione di corso legale comprende, tra l’altro, l’obbligo di principio di accettazione delle banconote e delle monete metalliche in euro a fini di pagamento. 50 Dall’altro lato, nel consentire al legislatore dell’Unione di stabilire le misure necessarie per l’utilizzo dell’euro come moneta unica, l’articolo 133 TFUE, che è succeduto all’articolo 123, paragrafo 4, CE, a sua volta succeduto all’articolo 109 L, paragrafo 4, del Trattato CE, riflette l’esigenza di stabilire principi uniformi per tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro al fine di salvaguardare l’interesse globale dell’Unione economica e monetaria e dell’euro come moneta unica e, di conseguenza, come è stato rilevato al punto 39 della presente sentenza, di contribuire al perseguimento dell’obiettivo principale della politica monetaria dell’Unione, consistente nel mantenere la stabilità dei prezzi. 51 Ne consegue che la competenza inizialmente contemplata nell’articolo 109 L, paragrafo 4, del Trattato CE, poi nell’articolo 123, paragrafo 4, CE, e ormai sancita dall’articolo 133 TFUE, autorizza il solo legislatore dell’Unione a precisare il regime giuridico del corso legale riconosciuto alle banconote in euro dall’articolo 128, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 16, primo comma, terza frase del protocollo sul SEBC e sulla BCE, nonché del corso legale riconosciuto alle monete metalliche in euro dall’articolo 11 del regolamento n. 974/98, nella misura in cui ciò si rivela necessario per l’utilizzo dell’euro come moneta unica. 52 Conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, TFUE, una siffatta competenza esclusiva esclude qualsiasi competenza degli Stati membri in materia, a meno che essi agiscano in quanto autorizzati dall’Unione oppure per dare attuazione agli atti dell’Unione. 53 A tale riguardo, al fine di rispondere più specificamente alla terza questione, occorre precisare che, anche nell’ipotesi in cui l’Unione non abbia esercitato la propria competenza esclusiva, l’adozione o il mantenimento da parte di uno Stato membro di una disposizione rientrante in tale competenza non potrebbero essere giustificati da questa sola circostanza. 54 Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, quando una competenza è attribuita all’Unione in via esclusiva, la perdita di competenza degli Stati membri avviene in maniera immediata e, contrariamente a quanto si verifica per i settori rientranti in una competenza concorrente, non rileva, ai fini di tale perdita, che l’Unione abbia o meno esercitato la propria competenza v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 1981, Commissione/Regno Unito, 804/79, EU C 1981 93, punto 20 . 55 Ciò premesso, da un lato, non si può ritenere necessario per l’utilizzo dell’euro quale moneta unica, ai sensi dell’articolo 133 TFUE, e più in particolare, per il riconoscimento del corso legale delle banconote in euro, previsto dall’articolo 128, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 16, primo comma, terza frase, del protocollo sul SEBC e sulla BCE, imporre un obbligo assoluto di accettazione di tali banconote come mezzo di pagamento. Infatti, dalle precisazioni contenute ai punti da 46 a 49 della presente sentenza discende che detto corso legale non richiede un’accettazione assoluta, ma soltanto un’accettazione di principio delle banconote denominate in euro come mezzo di pagamento. Dall’altro lato, non è neppure necessario per l’utilizzo dell’euro quale moneta unica e, più in particolare, per preservare l’effettività del corso legale del contante in euro, che il legislatore dell’Unione fissi, in modo esaustivo e uniforme, le eccezioni a tale obbligo di principio, purché sia garantita la possibilità per ogni debitore, in linea generale, di liberarsi da un’obbligazione di pagamento mediante tale contante. 56 Ne consegue che la competenza esclusiva dell’Unione in materia di politica monetaria, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 98 delle sue conclusioni, non pregiudica la competenza degli Stati membri la cui moneta è l’euro a disciplinare le modalità di esecuzione degli obblighi di pagamento, tanto di diritto pubblico quanto di diritto privato, purché, in particolare, una normativa siffatta non incida sul principio secondo cui, in linea generale, deve essere possibile liberarsi da un’obbligazione di pagamento mediante tale contante. Pertanto, la suddetta competenza esclusiva non impedisce a uno Stato membro, nell’ambito dell’esercizio delle proprie competenze, quale l’organizzazione della sua amministrazione pubblica, di adottare una misura che obbliga tale amministrazione ad accettare pagamenti in contanti da parte degli amministrati o, come previsto nell’ambito della seconda questione, che introduce, per un motivo di interesse pubblico, una deroga a tale obbligo per pagamenti imposti da un’autorità pubblica, fatto salvo il rispetto di talune condizioni che saranno precisate nell’esame di tale questione. 57 Spetta al giudice del rinvio, il solo competente ad interpretare il diritto nazionale, verificare se l’articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, del BBankG debba essere interpretato, alla luce del suo obiettivo e del suo contenuto, come una misura adottata nell’ambito delle competenze proprie degli Stati membri, quale descritta al punto precedente. 58 Alla luce delle considerazioni di cui sopra, occorre rispondere alla prima e alla terza questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c , l’articolo 128, paragrafo 1 e l’articolo 133 TFUE nonché con l’articolo 16, primo comma, terza frase, del protocollo sul SEBC e sulla BCE, deve essere interpretato nel senso che, indipendentemente da qualsiasi esercizio da parte dell’Unione della propria competenza esclusiva nel settore della politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, esso osta a che uno Stato membro adotti una disposizione che, tenuto conto del suo obiettivo e del suo contenuto, stabilisca il regime giuridico del corso legale delle banconote in euro. Per contro, esso non osta a che uno Stato membro adotti, nell’esercizio di una competenza propria, quale l’organizzazione della sua pubblica amministrazione, una disposizione che obblighi detta amministrazione ad accettare il pagamento in contanti delle obbligazioni di pagamento da essa imposte. Sulla seconda questione 59 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 128, paragrafo 1, terza frase, TFUE, l’articolo 16, primo comma, terza frase, del protocollo sul SEBC e sulla BCE, nonché l’articolo 10, seconda frase, del regolamento n. 974/98 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che esclude la possibilità di liberarsi da un’obbligazione di pagamento imposta da un’autorità pubblica mediante pagamento in contanti. 60 Occorre sottolineare che la risposta a tale questione è necessaria solo nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio giungesse alla conclusione, sulla base della risposta della Corte alla prima e alla terza questione, che l’articolo 14, paragrafo 1, del BBankG, interpretato secondo quanto esposto al punto 32 della presente sentenza, non sia compatibile con la competenza esclusiva dell’Unione per quanto riguarda la politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, e che il resistente nel procedimento principale avesse quindi la facoltà di adottare l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sui canoni. 61 A tale riguardo, si deve rilevare che il corso legale delle banconote in euro è sancito non soltanto nel diritto primario, dall’articolo 128, paragrafo 1, terza frase, TFUE nonché, con una formulazione pressoché identica, dall’articolo 16, primo comma, terza frase, del protocollo sul SEBC e sulla BCE, ma anche nel diritto derivato, dall’articolo 10, seconda frase, del regolamento n. 974/98. Inoltre, come osservato al punto 47 della presente sentenza, sebbene il Trattato FUE sancisca soltanto il corso legale delle banconote denominate in euro, l’articolo 11, seconda frase, del suddetto regolamento conferisce corso legale anche alle monete metalliche denominate in euro. 62 A questo proposito, benché il tenore delle disposizioni di cui si chiede l’interpretazione nell’ambito della seconda questione osti all’adozione di una norma nazionale avente per oggetto o per effetto di abolire, de jure o de facto, il contante in euro, in particolare rimettendo in causa la possibilità, in linea generale, di liberarsi da un’obbligazione di pagamento mediante tale contante, esso non consente di per sé di stabilire se una norma nazionale che si limita a porre restrizioni all’uso del contante al fine di liberarsi da un’obbligazione di pagamento imposta da una un’autorità pubblica sia anch’essa contraria al diritto dell’Unione. 63 Per quanto riguarda il contesto di tali disposizioni, occorre rilevare che il considerando 19 del regolamento n. 974/98 precisa che le eventuali limitazioni di pagamento in banconote o monete metalliche, decise dagli Stati membri per motivi d’interesse pubblico, non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro, a condizione che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari. 64 A tal proposito si deve ricordare che, anche se il preambolo di un atto dell’Unione non ha alcun valore giuridico vincolante e non può essere invocato né per derogare alle disposizioni stesse dell’atto in questione, né per interpretare queste disposizioni in un senso contrario al loro tenore letterale, esso è idoneo a precisarne il contenuto, dato che i considerando enunciati in tale preambolo costituiscono importanti elementi di interpretazione idonei a chiarire la volontà dell’autore di tale atto v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Puppinck e a./Commissione, C 418/18 P, EU C 2019 1113, punti 75 e 76 nonché giurisprudenza ivi citata . 65 Per quanto riguarda, più in particolare, la menzione, nel considerando 19 del regolamento n. 974/98, dei motivi d’interesse pubblico , occorre rilevare che, mentre talune versioni linguistiche di tale considerando, come quella in lingua tedesca, utilizzano l’espressione motivi di ordine pubblico , altre versioni linguistiche, come quelle in lingua inglese o francese, utilizzano l’espressione motivi d’interesse pubblico . Orbene, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di tale disposizione, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Pertanto, in presenza di una simile difformità, la disposizione di cui trattasi dev’essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2020, Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Schleswig-Holstein, C 297/19, EU C 2020 533, punto 43 . 66 Poiché le restrizioni ai pagamenti mediante banconote e monete metalliche in euro possono, in pratica, essere giustificate tanto da motivi di ordine pubblico relativi alla sicurezza o alla lotta contro la criminalità quanto dall’interesse pubblico di assicurare un’organizzazione efficace dei pagamenti nella società, è opportuno, al fine di garantire un’applicazione uniforme dei motivi derogatori in tutti gli Stati membri, accogliere l’espressione che ha il significato più ampio, vale a dire quella di motivi d’interesse pubblico . 67 In tali circostanze, l’articolo 10, seconda frase, e l’articolo 11, seconda frase, del regolamento n. 974/98, letti alla luce del considerando 19 di tale regolamento, devono essere intesi nel senso che, da un lato, il corso legale di tali banconote e monete metalliche comporta, in linea di principio, un obbligo di accettazione di tali banconote e monete metalliche, e, dall’altro, tale obbligo può, in linea di principio, essere limitato dagli Stati membri in considerazione di motivi d’interesse pubblico. 68 Occorre precisare che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 129 delle sue conclusioni e come sottolineato dalla maggioranza delle parti interessate che hanno presentato osservazioni, tali restrizioni devono essere proporzionate all’obiettivo di interesse pubblico perseguito. 69 Infatti, tenuto conto del fatto che, imponendo siffatte restrizioni nell’esercizio delle loro competenze sovrane, gli Stati membri limitano la possibilità, riconosciuta dal diritto dell’Unione, quale regola generale, di liberarsi da un’obbligazione di pagamento mediante banconote e monete metalliche in euro, tali Stati membri devono assicurarsi che le misure da essi adottate rispettino il principio di proporzionalità, il quale fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione. 70 Orbene, il principio di proporzionalità esige, per consolidata giurisprudenza della Corte, che le misure interessate siano idonee a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa in questione e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungere tali obiettivi v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Spiegel Online, C 516/17, EU C 2019 625, punto 34 e giurisprudenza ivi citata . 71 Nel caso di specie, sebbene spetti al giudice del rinvio valutare se la normativa di cui ai procedimenti principali rispetti le condizioni menzionate ai punti da 68 a 70 della presente sentenza, la Corte, nel pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale, può tuttavia, ove necessario, fornire precisazioni dirette a guidare il giudice nazionale nella sua decisione v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2019, Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego, C 614/17, EU C 2019 344, punto 37 e giurisprudenza ivi citata . 72 Per quanto riguarda i motivi d’interesse pubblico invocati per giustificare l’esclusione, da parte della normativa di cui ai procedimenti principali, del pagamento in contanti del canone radiotelevisivo, occorre rilevare che, nelle sue osservazioni scritte, l’emittente radiotelevisiva pubblica del Land dell’Assia ha sottolineato che, tenuto conto dei circa 46 milioni di contribuenti in Germania, l’obbligo di pagare il canone radiotelevisivo con strumenti di pagamento alternativi al contante mira a garantire il recupero effettivo di tale canone e ad evitare costi supplementari considerevoli. 73 A questo proposito, è effettivamente nell’interesse pubblico che i debiti di somme di denaro nei confronti delle autorità pubbliche possano essere onorati in un modo che non implichi per esse un costo irragionevole che impedirebbe loro di garantire i servizi forniti a costi inferiori. 74 Si deve pertanto ritenere che il motivo d’interesse pubblico relativo alla necessità di garantire l’adempimento di un’obbligazione di pagamento imposta da un’autorità pubblica può giustificare una limitazione ai pagamenti in contanti, in particolare quando il numero di contribuenti nei cui confronti il credito deve essere recuperato è molto elevato. 75 Per quanto riguarda la condizione secondo cui le misure in questione non devono andare oltre quanto è necessario al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, dalla decisione di rinvio risulta che la normativa di cui ai procedimenti principali prevede, per il pagamento del canone radiotelevisivo, mezzi legali diversi dai contanti, vale a dire il prelievo automatico, il bonifico bancario individuale o il bonifico bancario permanente. 76 Orbene, la restrizione di cui trattasi nel procedimento principale sembra essere al contempo idonea e necessaria per realizzare l’obiettivo consistente nel procedere al recupero effettivo del canone radiotelevisivo, in quanto consente di evitare all’amministrazione di essere esposta a un onere finanziario irragionevole rispetto al costo che comporterebbe l’attuazione generalizzata di una procedura che consentisse ai contribuenti di pagare il canone radiotelevisivo in contanti. 77 Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se una siffatta restrizione sia proporzionata a tale obiettivo, in particolare alla luce del fatto che i mezzi legali alternativi di pagamento del canone radiotelevisivo possono non essere facilmente accessibili a tutte le persone debitrici di quest’ultimo, il che implicherebbe di prevedere, per le persone che non hanno accesso a tali mezzi, la possibilità di pagare in contanti. 78 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 128, paragrafo 1, terza frase, TFUE, l’articolo 16, primo comma, terza frase, del protocollo sul SEBC e sulla BCE, nonché l’articolo 10, seconda frase, del regolamento n. 974/98 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che esclude la possibilità di liberarsi da un’obbligazione di pagamento imposta da un’autorità pubblica mediante banconote in euro, a condizione, in primo luogo, che tale normativa non abbia per oggetto né per effetto di stabilire il regime giuridico del corso legale di tali banconote, in secondo luogo, che non comporti, de jure o de facto, un’abolizione di tali banconote, segnatamente rimettendo in causa la possibilità, in generale, di liberarsi da un’obbligazione di pagamento mediante tale contante, in terzo luogo, che sia stata adottata tenendo conto di motivi d’interesse pubblico, in quarto luogo, che la limitazione ai pagamenti in contanti derivante da tale restrizione sia idonea a realizzare l’obiettivo di interesse pubblico perseguito e, in quinto luogo, che non ecceda i limiti di quanto è necessario per la realizzazione dello stesso, nel senso che esistano altri mezzi legali per liberarsi dall’obbligazione di pagamento. Sulle spese 79 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Grande Sezione dichiara 1 L’articolo 2, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c , l’articolo 128, paragrafo 1 e l’articolo 133 TFUE nonché con l’articolo 16, primo comma, terza frase, del protocollo n. 4 sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, deve essere interpretato nel senso che, indipendentemente da qualsiasi esercizio da parte dell’Unione europea della propria competenza esclusiva nel settore della politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, esso osta a che uno Stato membro adotti una disposizione che, tenuto conto del suo obiettivo e del suo contenuto, stabilisca il regime giuridico del corso legale delle banconote in euro. Per contro, esso non osta a che uno Stato membro adotti, nell’esercizio di una competenza propria, quale l’organizzazione della sua pubblica amministrazione, una disposizione che obblighi detta amministrazione ad accettare il pagamento in contanti delle obbligazioni di pagamento da essa imposte. 2 L’articolo 128, paragrafo 1, terza frase, TFUE, l’articolo 16, primo comma, terza frase, del protocollo n. 4 sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, nonché l’articolo 10, seconda frase, del regolamento CE n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che esclude la possibilità di liberarsi da un’obbligazione di pagamento imposta da un’autorità pubblica mediante banconote in euro, a condizione che, in primo luogo, tale normativa non abbia per oggetto né per effetto di stabilire il regime giuridico del corso legale di tali banconote, in secondo luogo, che non comporti, de jure o de facto, un’abolizione di tali banconote, segnatamente rimettendo in causa la possibilità di liberarsi, in generale, da un’obbligazione di pagamento mediante tale contante, in terzo luogo, che sia stata adottata tenendo conto di motivi d’interesse pubblico, in quarto luogo, che la limitazione ai pagamenti in contanti derivante da tale normativa sia idonea a realizzare l’obiettivo di interesse pubblico perseguito e, in quinto luogo, che non ecceda i limiti di quanto è necessario per la realizzazione dello stesso, nel senso che esistano altri mezzi legali per liberarsi dall’obbligazione di pagamento. * Fonte curia.eu