



mandato d’arresto europeo | 09 Dicembre 2020
Per l’ordine europeo d’indagine non occorre l’indipendenza dell’autorità emittente dal potere esecutivo
di Giulia Milizia
Gli artt. 1 §.1 e 2, lett. c) Direttiva 2014/41/UE, relativa all’ordine europeo di indagine penale (c.d. OEI), devono essere interpretati nel senso che rientra nelle nozioni di «autorità giudiziaria» e di «autorità di emissione», ai sensi delle disposizioni sopra citate, il pubblico ministero di uno Stato membro o, più in generale, la procura di uno Stato membro, indipendentemente dal rapporto di subordinazione legale che potrebbe esistere tra tale pubblico ministero o tale procura e il potere esecutivo di tale Stato membro, e dall’esposizione di detto pubblico ministero o di detta procura al rischio di essere soggetti, direttamente o indirettamente, ad ordini o istruzioni individuali da parte del predetto potere, nell’ambito dell’adozione di un ordine europeo di indagine.

(Corte di Giustizia EU, Grande Sezione, sentenza 8 dicembre 2020, causa C-584/19)








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