Assegni familiari per figli e moglie del soggiornante di lungo periodo, anche se non risiedono in Italia

L’art. 11 § .1, Lett. d Direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del soggiornante di lungo periodo, ai sensi dell’art. 2, lett. b , Direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo, qualora tale Stato membro non abbia espresso, in sede di recepimento di detta direttiva nel diritto nazionale, la propria intenzione di avvalersi della deroga alla parità di trattamento consentita dall’art. 11 § .2.

È quanto deciso dalla CGUE nella EU C 2020 958, C-303/19 del 25 novembre relativa ad una lite tra l’INPS ed un lavoratore pakistano , lungo soggiornate in Italia che si era visto negare gli assegni familiari da settembre 2011 ad aprile 2014, poiché la moglie ed i 5 figli erano rientrati in patria . Ritenendo discriminatorio il diniego, il lavoratore citò INPS e datore di lavoro per ottenere gli arretrati circa detti assegni vinse nei primi due gradi. La Cassazione, da ultima chiamata a dirimere la lite, ricordando la sua prassi costante e concorde in materia, ha evidenziato che la duplice natura dell’assegno per il nucleo familiare. Da un lato, tale assegno, raccordato al reddito di qualsiasi natura del nucleo familiare e diretto a garantire un reddito sufficiente alle famiglie che ne siano sprovviste, ha natura di trattamento previdenziale. In coerenza con i criteri generali del sistema della sicurezza sociale nel quale tale assegno si inserisce, la tutela per le famiglie dei lavoratori in servizio si realizza mediante l’integrazione della retribuzione rapportata al lavoro prestato. L’assegno, finanziato dai contributi versati da tutti i datori di lavoro, cui si aggiunge il concorso integrativo dello Stato, è anticipato dal datore di lavoro, che è autorizzato a porre a conguaglio quanto versato con il proprio debito contributivo. Dall’altro lato, tale assegno è una forma di assistenza sociale, in quanto il reddito preso a parametro viene elevato, all’occorrenza, per comprendere soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali ovvero minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Si tratta, ad ogni modo, secondo il giudice del rinvio, di una misura che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera d , della direttiva 2003/109.Il giudice del rinvio sottolinea che i componenti del nucleo familiare assumono un rilievo essenziale nella struttura del trattamento dell’assegno per il nucleo familiare e sono considerati esserne i sostanziali beneficiari . Ergo ha sollevato una pregiudiziale per avere lumi dalla CGUE sulla spettanza o meno di detti assegni dato che i familiari, in quel periodo, non risiedevano in Italia. Diritto alla parità di trattamento. Ogni Stato membro può organizzare nella massima discrezionalità il suo regime di assistenza sociale, purchè nel rispetto del diritto dell’UE. La Direttiva 2003/109/CE prevede come regola generale il diritto alla parità di trattamento con gli italiani , codificato dall’art. 11 § .1 il § .2 prevede una serie di eccezioni e possibilità di limitare questo diritto soprattutto ai casi in cui il soggiornante di lungo periodo, o il familiare per cui viene chiesta la prestazione, ha eletto dimora o risiede abitualmente nel loro territorio neretto, nda . Orbene nella fattispecie il trasferimento era solamente temporaneo . La CGUE nota che le deroghe indicate dalla Direttiva possono dunque essere invocate solo qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l’attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l’intenzione di avvalersi delle stesse neretto, nda nel nostro caso non lo avevano fatto, facendo sorgere dubbi alla Cassazione. Sì ai benefit anche se i familiari sono temporaneamente tornati in patria. La CGUE al termine di un lungo excursus, in cui rileva l’assenza di valore giuridico vincolante del preambolo di una Direttiva e come questa persegua fini d’integrazione del cittadino extracomunitario assicurandogli la parità di trattamento con gli italiani in una vasta gamma di settori economici e sociali. Lo status di soggiornante di lungo periodo permette quindi alla persona cui è attribuito di godere della parità di trattamento nei settori di cui all’articolo 11 della direttiva 2003/109, alle condizioni previste da tale articolo . La CGUE conclude, facendo altre riflessioni in linea con quanto sinora esplicato, che negare gli assegni familiari, perché i congiunti sono temporaneamente tornati in patria, snaturerebbe la Direttiva e violando il principio della parità di trattamento non farebbe raggiungere i fini integrativi , tanto più che gli stessi benefici sono attribuiti agli italiani ovunque risiedano EU C 2019 1113 e 203 .

Corte di Giustizia EU, sentenza 25 novembre 2020, causa C-303/19 * Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera d , della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo GU 2004, L 16, pag. 44 . 2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra l’INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Italia e VR in merito al rigetto di una domanda di assegno familiare per un periodo durante il quale la moglie e i figli dell’interessato hanno soggiornato nel loro paese terzo di origine. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 I considerando 2, 4, 6 e 12 della direttiva 2003/109 così recitano 2 Nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e del 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha affermato che occorre ravvicinare lo status giuridico dei cittadini di paesi terzi a quello dei cittadini degli Stati membri e che, alle persone che soggiornano regolarmente in un determinato Stato membro per un periodo da definirsi e sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata, lo Stato membro dovrebbe garantire una serie di diritti uniformi e quanto più simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell’Unione europea. 4 L’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri costituisce un elemento cardine per la promozione della coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale del[l’Unione] enunciato nel trattato. 6 La condizione principale per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe essere la durata del soggiorno nel territorio di uno Stato membro. Dovrebbe trattarsi di un soggiorno legale ed ininterrotto, a testimonianza del radicamento del richiedente nel paese in questione. È necessaria una certa flessibilità affinché si possa tener conto delle circostanze che possono indurre una persona ad allontanarsi temporaneamente dal territorio. 12 Per costituire un autentico strumento di integrazione sociale, lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe valere al suo titolare la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in una vasta gamma di settori economici e sociali sulle pertinenti condizioni definite dalla presente direttiva . 4 L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato Definizioni , enuncia Ai fini della presente direttiva si intende per a cittadino di paese terzo”, chiunque non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1 [CE] b soggiornante di lungo periodo”, il cittadino di paese terzo titolare dello status di soggiornante di lungo periodo di cui agli articoli da 4 a 7 e familiari”, i cittadini di paesi terzi che soggiornano nello Stato membro interessato ai sensi della direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare [ GU 2003, L 251, pag. 12 ] . 5 L’articolo 11 di detta direttiva, intitolato Parità di trattamento , così dispone 1. Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda d le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale 2. Per quanto riguarda le disposizioni del paragrafo 1, lettere b , d , e , f e g , lo Stato membro interessato può limitare la parità di trattamento ai casi in cui il soggiornante di lungo periodo, o il familiare per cui questi chiede la prestazione, ha eletto dimora o risiede abitualmente nel suo territorio. 4. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali. . Diritto italiano 6 Dall’ordinanza di rinvio risulta che il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 – Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti GURI n. 61 del 14 marzo 1988 , convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 GURI n. 112 del 14 maggio 1988 in prosieguo la legge n. 153/1988 , ha istituito l’assegno per il nucleo familiare, di importo commisurato al numero di figli minori di 18 anni e al reddito del nucleo familiare stesso in prosieguo l’ assegno per il nucleo familiare . 7 L’articolo 2, comma 6, della legge n. 153/1988 così dispone Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati , di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti . 8 Secondo l’articolo 2, comma 6 bis, della legge n. 153/1988, non fanno parte del nucleo familiare ai sensi di tale legge il coniuge nonché i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica italiana, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. 9 La direttiva 2003/109 è stata recepita nel diritto nazionale con il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 – Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo GURI n. 24 del 30 gennaio 2007 in prosieguo il decreto legislativo n. 3/2007 , che ha incorporato le disposizioni di tale direttiva nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero supplemento ordinario alla GURI n. 191 del 18 agosto 1998 in prosieguo il decreto legislativo n. 286/1998 . L’articolo 9, comma 12, lettera c , di quest’ultimo decreto legislativo enuncia che il cittadino di un paese terzo titolare di un permesso di soggiorno di lunga durata usufruisce, in particolare, delle prestazioni di previdenza sociale e di assistenza sociale, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale . Procedimento principale e questione pregiudiziale 10 VR è un cittadino di paese terzo, occupato in Italia e titolare di un permesso di soggiorno di lunga durata dal 2010, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1998. Da settembre 2011 ad aprile 2014, sua moglie e i suoi cinque figli hanno soggiornato nel loro paese d’origine, il Pakistan. 11 Poiché l’INPS ha rifiutato, sul fondamento dell’articolo 2, comma 6 bis, della legge n. 153/1988, di versargli l’assegno per il nucleo familiare relativamente a tale periodo, VR ha esperito un’azione dinanzi al Tribunale del lavoro di Brescia Italia , nei confronti dell’INPS e del suo datore di lavoro, lamentando il carattere discriminatorio di tale diniego. Detto giudice ha accolto le sue domande e ha condannato le parti resistenti a versargli le somme corrispondenti, dopo aver disapplicato la disposizione controversa ritenendola contraria all’articolo 11 della direttiva 2003/109. 12 L’appello proposto dall’INPS avverso tale decisione dinanzi alla Corte d’appello di Brescia Italia è stato respinto in quanto tale giudice ha ritenuto che l’assegno per il nucleo familiare fosse una prestazione essenziale di assistenza sociale che non poteva rientrare nelle deroghe alla parità di trattamento consentite dalla direttiva 2003/109. 13 L’INPS ha quindi adito il giudice del rinvio, la Corte suprema di cassazione Italia , al cui cospetto fa valere che l’assegno per il nucleo familiare non costituisce una prestazione di assistenza sociale, bensì una prestazione previdenziale e comunque non una prestazione essenziale, tale da impedire una deroga all’obbligo di parità di trattamento. 14 Il giudice del rinvio espone che la soluzione della controversia principale dipende dall’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera d , della direttiva 2003/109 e dalla questione se tale disposizione implichi che i familiari del soggiornante di lungo periodo, titolare del diritto all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare, di cui all’articolo 2 della legge n. 153/1988, siano inclusi nel novero dei familiari beneficiari di tale prestazione pur risiedendo fuori dal territorio italiano. 15 Detto giudice precisa, al riguardo, che il nucleo familiare individuato dall’articolo 2 della legge n. 153/1988 non solo è base di calcolo dell’assegno in oggetto, ma ne è anche il beneficiario, per il tramite del titolare della retribuzione o della pensione cui l’assegno accede. Quest’ultimo costituisce un’integrazione economica di cui beneficiano, in particolare, tutti i prestatori di lavoro che svolgono la loro attività sul territorio italiano, purché abbiano un nucleo familiare che produce redditi non superiori ad una determinata soglia. Per il periodo compreso tra il 1º luglio 2018 e il 30 giugno 2019, il suo importo, nella misura intera, era di EUR 137,50 al mese per redditi annui fino a EUR 14 541,59. A corrisponderlo è il datore di lavoro, contestualmente alla retribuzione. 16 Il giudice del rinvio indica altresì che la Corte suprema di cassazione ha già avuto modo di evidenziare, nella sua giurisprudenza, la duplice natura dell’assegno per il nucleo familiare. Da un lato, tale assegno, raccordato al reddito di qualsiasi natura del nucleo familiare e diretto a garantire un reddito sufficiente alle famiglie che ne siano sprovviste, ha natura di trattamento previdenziale. In coerenza con i criteri generali del sistema della sicurezza sociale nel quale tale assegno si inserisce, la tutela per le famiglie dei lavoratori in servizio si realizza mediante l’integrazione della retribuzione rapportata al lavoro prestato. L’assegno, finanziato dai contributi versati da tutti i datori di lavoro, cui si aggiunge il concorso integrativo dello Stato, è anticipato dal datore di lavoro, che è autorizzato a porre a conguaglio quanto versato con il proprio debito contributivo. Dall’altro lato, tale assegno è una forma di assistenza sociale, in quanto il reddito preso a parametro viene elevato, all’occorrenza, per comprendere soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali ovvero minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Si tratta, ad ogni modo, secondo il giudice del rinvio, di una misura che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera d , della direttiva 2003/109. 17 Il giudice del rinvio sottolinea che i componenti del nucleo familiare assumono un rilievo essenziale nella struttura del trattamento dell’assegno per il nucleo familiare e sono considerati esserne i sostanziali beneficiari. Dalla circostanza, tuttavia, che la legge individua i familiari componenti il nucleo familiare quali sostanziali beneficiari di una prestazione economica che ha diritto di ricevere il titolare della retribuzione a cui accede l’assegno, nasce il dubbio se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d , della direttiva 2003/109 osti ad una disposizione come l’articolo 2, comma 6 bis, della legge n. 153/1988. Il dubbio si appunta in particolare sull’interpretazione di tale direttiva alla luce del considerando 4 e dell’articolo 2, lettera e , della medesima. 18 È in tale contesto che la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale Se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d , della direttiva 2003/109 , nonché il principio di parità di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una legislazione nazionale in base alla quale, al contrario di quanto previsto per i cittadini dello Stato membro, nel computo degli appartenenti al nucleo familiare, al fine del calcolo dell’assegno per il nucleo familiare, vanno esclusi i familiari del lavoratore soggiornante di lungo periodo ed appartenente a Stato terzo, qualora gli stessi risiedano presso il paese terzo d’origine . Sulla questione pregiudiziale 19 Con la sua questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d , della direttiva 2003/109 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del soggiornante di lungo periodo, ai sensi dell’articolo 2, lettera b , della medesima direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo. 20 Occorre ricordare che il diritto dell’Unione non limita la facoltà degli Stati membri di organizzare i loro regimi di sicurezza sociale. In mancanza di armonizzazione a livello di Unione, spetta a ciascuno Stato membro stabilire le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l’importo di tali prestazioni e il periodo per il quale sono concesse. Tuttavia, nell’esercitare tale facoltà, gli Stati membri devono conformarsi al diritto dell’Unione v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2010, Elchinov, C 173/09, EU C 2010 581, punto 40 . 21 L’articolo 11, paragrafo 1, lettera d , di tale direttiva impone loro di far beneficiare i soggiornanti di lungo periodo dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda, in particolare, le prestazioni sociali ai sensi della legislazione nazionale. 22 Tuttavia, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, di detta direttiva, gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento, per quanto riguarda, in particolare, le prestazioni sociali, ai casi in cui il soggiornante di lungo periodo, o il familiare per cui viene chiesta la prestazione, ha eletto dimora o risiede abitualmente nel loro territorio. 23 Pertanto, la direttiva 2003/109 prevede un diritto alla parità di trattamento, che costituisce la regola generale, ed elenca le deroghe a tale diritto che gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire, da interpretare invece restrittivamente. Tali deroghe possono dunque essere invocate solo qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l’attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l’intenzione di avvalersi delle stesse v., in tal senso, sentenze del 24 aprile 2012, Kamberaj, C 571/10, EU C 2012 233, punti 86 e 87, nonché del 21 giugno 2017, Martinez Silva, C 449/16, EU C 2017 485, punto 29 . 24 Poiché il giudice del rinvio nutre un dubbio sull’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera d , della direttiva 2003/109 alla luce del considerando 4 e dell’articolo 2, lettera e , della medesima, occorre osservare, in primo luogo, che, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 54 e 55 delle sue conclusioni, quest’ultima disposizione, che definisce i familiari come i cittadini di paesi terzi che soggiornano nello Stato membro interessato ai sensi della direttiva 2003/86, non ha la finalità di limitare il diritto alla parità di trattamento dei soggiornanti di lungo periodo previsto dall’articolo 11 della direttiva 2003/109, ma soltanto quella di definire tale nozione per la comprensione delle disposizioni che, in tale direttiva, la utilizzano. 25 Inoltre, qualora tale definizione implicasse che il soggiornante di lungo periodo i cui familiari non risiedono nel territorio dello Stato membro interessato sia escluso dal diritto alla parità di trattamento, l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/109, che offre agli Stati membri la possibilità di derogarvi quando, in particolare, i familiari per i quali tale cittadino chiede prestazioni non hanno eletto dimora o risiedono abitualmente in tale territorio, non avrebbe ragione di esistere. 26 In secondo luogo, per quanto riguarda il considerando 4 della direttiva 2003/109, occorre, in via preliminare, ricordare che il preambolo di un atto dell’Unione non ha alcun valore giuridico vincolante e non può essere invocato né per derogare alle disposizioni stesse dell’atto in questione, né per interpretare queste disposizioni in un senso manifestamente contrario al loro tenore letterale v., in tal senso, sentenze del 19 novembre 1998, Nilsson e a., C 162/97, EU C 1998 554, punto 54, e del 19 dicembre 2019, Puppinck e a./Commissione, C 418/18 P, EU C 2019 1113, punto 76 . 27 Inoltre, sebbene da tale considerando risulti che l’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri costituisce un obiettivo perseguito da tale direttiva, dal medesimo considerando non si può dedurre che il soggiornante di lungo periodo i cui familiari non risiedono nel territorio dello Stato membro interessato debba essere escluso dal diritto alla parità di trattamento di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d , di tale direttiva, non essendo peraltro tale esclusione stabilita da alcuna disposizione di detta direttiva. 28 Nella misura in cui l’INPS e il governo italiano fanno valere che l’esclusione del soggiornante di lungo periodo i cui familiari non risiedono nel territorio dello Stato membro interessato sarebbe conforme all’obiettivo di integrazione perseguito dalla direttiva 2003/109, in quanto l’integrazione presuppone una presenza in tale territorio, occorre rilevare che dai considerando 2, 4, 6 e 12 di tale direttiva risulta che quest’ultima tende a garantire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi legalmente e a titolo duraturo negli Stati membri e, a tal fine, ad avvicinare i diritti di tali cittadini a quelli di cui godono i cittadini dell’Unione, in particolare assicurando la parità di trattamento con questi ultimi in una vasta gamma di settori economici e sociali. Lo status di soggiornante di lungo periodo permette quindi alla persona cui è attribuito di godere della parità di trattamento nei settori di cui all’articolo 11 della direttiva 2003/109, alle condizioni previste da tale articolo [sentenza del 14 marzo 2019, Y.Z. e a. Frode nel ricongiungimento familiare , C 557/17, EU C 2019 203, punto 63]. 29 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dall’INPS e dal governo italiano, escludere dal diritto alla parità di trattamento il soggiornante di lungo periodo, qualora i suoi familiari non risiedano, durante un periodo che può essere temporaneo, come dimostrano i fatti della controversia principale, nel territorio dello Stato membro interessato, non può essere considerato conforme a tali obiettivi. 30 Di conseguenza, fatta salva la deroga consentita dall’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/109, uno Stato membro non può rifiutare o ridurre il beneficio di una prestazione di sicurezza sociale al soggiornante di lungo periodo per il motivo che i suoi familiari o taluni di essi risiedono non sul suo territorio, bensì in un paese terzo, quando invece accorda tale beneficio ai propri cittadini indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedano. 31 Per quanto concerne la controversia principale, occorre constatare, in primo luogo, che il giudice del rinvio indica esso stesso che l’assegno per il nucleo familiare ha la natura di un trattamento previdenziale cui è applicabile l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d , della direttiva 2003/109. 32 In secondo luogo, il medesimo giudice afferma che il nucleo familiare costituisce la base di calcolo dell’importo di tale assegno. L’INPS e il governo italiano sostengono, al riguardo, che l’omessa considerazione dei familiari non residenti nel territorio della Repubblica italiana incide solo sull’entità dell’importo, essendo quest’ultimo pari a zero, come precisato dall’INPS in udienza, se tutti i familiari risiedono fuori dal territorio nazionale. 33 Orbene, occorre osservare che tanto l’omesso versamento dell’assegno per il nucleo familiare quanto la riduzione dell’importo di quest’ultimo, a seconda che tutti i familiari o alcuni di essi non risiedano nel territorio suddetto, sono contrari al diritto alla parità di trattamento di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d , della direttiva 2003/109, dal momento che integrano una disparità di trattamento tra i soggiornanti di lungo periodo e i cittadini italiani. 34 Nonostante il diverso avviso dell’INPS al riguardo, una tale disparità di trattamento non può essere giustificata dal fatto che i soggiornanti di lungo periodo e i cittadini dello Stato membro ospitante si troverebbero in una situazione diversa a causa dei loro rispettivi legami con tale Stato, essendo tale giustificazione contraria all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d , della direttiva 2003/109 che, conformemente agli obiettivi di quest’ultima ricordati al punto 28 della presente sentenza, impone una parità di trattamento tra loro in materia di sicurezza sociale. 35 Allo stesso modo, come discende da una giurisprudenza costante, neanche le eventuali difficoltà di controllo sulla situazione dei beneficiari per quanto riguarda le condizioni di concessione dell’assegno per il nucleo familiare qualora i familiari non risiedano nel territorio dello Stato membro interessato, eccepite dall’INPS e dal governo italiano, possono giustificare una disparità di trattamento v., per analogia, sentenza del 26 maggio 2016, Kohll e Kohll-Schlesser, C 300/15, EU C 2016 361, punto 59 e giurisprudenza ivi citata . 36 In terzo luogo, il giudice del rinvio sottolinea che, secondo il diritto nazionale, sono i familiari i sostanziali beneficiari dell’assegno per il nucleo familiare. Tuttavia, il beneficio di tale assegno non può per questo essere rifiutato al soggiornante di lungo periodo i cui familiari non risiedano nel territorio della Repubblica italiana. Infatti, se è vero che sono i familiari che beneficiano di detto assegno, ciò che costituisce l’oggetto stesso di una prestazione familiare, dalle indicazioni fornite dal medesimo giudice, esposte ai punti 15 e 16 della presente sentenza, risulta che l’assegno è versato al lavoratore o pensionato, componente a propria volta del nucleo familiare. 37 Ne consegue che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d , della direttiva 2003/109 osta a una disposizione come l’articolo 2, comma 6 bis, della legge n. 153/1988, secondo il quale non fanno parte del nucleo familiare di cui a tale legge il coniuge nonché i figli ed equiparati di cittadino di paese terzo che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica italiana, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia, a meno che, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 23 della presente sentenza, la Repubblica italiana abbia chiaramente espresso che intendeva avvalersi della deroga consentita dall’articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva. 38 Ebbene, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 65 e 66 delle sue conclusioni, risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte, ed è stato confermato in udienza dalla Repubblica italiana, che quest’ultima non ha espresso una tale intenzione in sede di recepimento della direttiva 2003/109 nel diritto nazionale. 39 Infatti, le disposizioni dell’articolo 2, comma 6 bis, della legge n. 153/1988 sono state adottate molto prima del recepimento della direttiva 2003/109, effettuato con il decreto legislativo n. 3/2007, che ha incorporato le disposizioni di detta direttiva nel decreto legislativo n. 286/1988, il quale, al suo articolo 9, comma 12, lettera c , subordina l’accesso del titolare di un permesso di soggiorno di lunga durata alle prestazioni di assistenza sociale e di sicurezza sociale alla condizione che tale titolare risieda effettivamente nel territorio nazionale, senza fare riferimento al luogo di residenza dei suoi familiari. 40 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d , della direttiva 2003/109 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del soggiornante di lungo periodo, ai sensi dell’articolo 2, lettera b , di detta direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo, qualora tale Stato membro non abbia espresso, in sede di recepimento di detta direttiva nel diritto nazionale, la propria intenzione di avvalersi della deroga alla parità di trattamento consentita dall’articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva. Sulle spese 41 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Quinta Sezione dichiara L’articolo 11, paragrafo 1, lettera d , della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del soggiornante di lungo periodo, ai sensi dell’articolo 2, lettera b , di detta direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo, qualora tale Stato membro non abbia espresso, in sede di recepimento di detta direttiva nel diritto nazionale, la propria intenzione di avvalersi della deroga alla parità di trattamento consentita dall’articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva. * Fonte curia.eu