Il padre biologico può riconoscere il figlio, anche se già riconosciuto dal marito della madre

Per la CEDU l’impossibilità di un padre biologico di riconoscere il figlio, nel frattempo riconosciuto dal patrigno, anche se lo Stato ha margine discrezionale nel regolare la materia e se le motivazioni del rifiuto opposte dalle Corti interne in generale lo giustificano, costituisce un grave vulnus alla sua serenità familiare ex art. 8 Cedu, tanto più che i suoi diritti non sono stati assolutamente tutelati.

È quanto affermato dalla CEDU sez.IV nel caso Koychev c. Bulgaria ric.32495/15 del 13 ottobre relativo ai ripetuti rifiuti ad un padre biologico di poter riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio, prima per le opposizioni della madre la loro convivenza era terminata quando era incinta di pochi mesi e poi perché l’uomo che la donna aveva sposato nel 2012, quando il minore aveva 6 anni, lo aveva riconosciuto aveva anche avanzato in un primo momento una richiesta di adozione figurando come padre sul certificato di nascita . Malgrado il rapporto col figlio fosse buono, che questi l’avesse sempre chiamato papà” e che avesse depositato una dichiarazione giurata in cui riconosceva la paternità del bambino poco dopo le nozze della madre, tutti i ricorsi ed i tentativi di farsi aiutare dai servizi sociali furono vani perché era già intervenuto il riconoscimento da parte del patrigno. La Cassazione nel 2018 ha anche rigettato per inammissibilità la richiesta di revisione della sua ultima decisione dopo che la CEDU aveva concesso il riconoscimento del figlio al padre biologico seppure già effettuato da quello sociale L.D. e P.K. c. Bulgaria nella rassegna del 16/12/16 . Violata la serenità familiare seppure per validi motivi. In linea di massima le motivazioni addotte dalla Cassazione e dalla Direzione dei servizi sociali sono atte a legittimare una limitazione della possibilità di stabilire la paternità biologica il ricorrente era stato negligente nel volerlo riconoscere, s’intendeva tutelare l’equilibrio affettivo e familiare del bambino e la legge bulgara favorisce la filiazione che corrisponde alla realtà sociale e familiare nella fattispecie perciò era stato privilegiato il riconoscimento fatto dal patrigno . Nella realtà però le Corti non avevano esaminato tutte le circostanze del caso, non tenendo conto di alcuni elementi fondamentali il ricorrente non era stato negligente, le colpe dei ritardi erano ascrivibili all’opposizione della madre, esisteva un forte legame col figlio etc. ed omettendo di acclarare l’esistenza e la natura dei rapporti tra i due. In questo modo non avevano attuato un equo bilanciamento degli interessi in gioco Gueye c. Italia del 31/5/16 e KrisztiánBarnabásTóthc. Ungheria del 12/5/13 . Infatti non si è tenuto conto che il diritto interno non prevede alcun termine di prescrizione per poter riconoscere il minore può essere riconosciuto in ogni momento finchè non ne viene stabilita la paternità. Nella fattispecie aveva tutto il diritto, perciò, a vedersela attribuita, tanto più che non si era potuto opporre alla richiesta di riconoscimento di paternità da parte del patrigno, come previsto dal diritto interno, dato che non ne era stato informato . Il processo decisionale non ha garantito i diritti del padre biologico. La CEDU rimarca come l’intero processo decisionale abbia avuto gravi carenze e non sia stato equo. Infatti se da un lato la Direzione dei servizi sociali, al contrario della Cassazione, aveva esaminato le circostanze e proceduto ad un’ispezione al domicilio del minore, dall’altro il padre biologico non ha potuto partecipare a questa procedura in deroga ai suoi diritti alla difesa ed all’equo processo. È irrilevante che abbia potuto presentare ricorsi e difendersi in sede civile dato che la Cassazione ha fondato il suo diniego definitivo sul rapporto dei servizi sociali, come detto viziato dato che, in base alla legge disciplinante tali servizi, per decidere se opporsi o meno ad un riconoscimento di paternità devono tenere conto del solo interesse superiore del minore e non anche degli altri interessi in gioco in primis quelli del padre biologico , che sono stati ignorati del tutto. Infatti il minore non è stato ascoltato, come è d’obbligo fare in questi casi, né sono state sentite altre persone informate sui fatti. Per quanto sinora descritto è palese, per la CEDU, che i diritti del padre biologico non siano stati affatto garantiti e che l’intero processo decisionale non è stato equo. Visto che gli è stato impedito di riconoscere il figlio biologico e quindi, malgrado il margine discrezionale che hanno gli Stati nel disciplinare questa materia, è stato leso il suo diritto alla serenità familiare ex art. 8 Cedu.

AFFAIRE_KOYCHEV_c._BULGARIE