Un’applicazione per smartphone che mette in contatto clienti e tassisti costituisce un servizio della società dell’informazione

L’Avvocato Generale della Corte di giustizia dell’Unione Europea ha concluso che un servizio consistente nel mettere in collegamento diretto, tramite un’applicazione elettronica, clienti e tassisti costituisce un servizio della società dell’informazione.

Con un comunicato del 10 settembre 2020, la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha reso note le conclusioni dell’Avvocato Generale sulla questione che ha visto coinvolta una società di Bucarest, quale gestore di un’ applicazione per smartphone che mette in collegamento diretto gli utenti di servizi di taxi con i tassisti. In particolare, alla società era stata inflitta un’ammenda per aver violato la normativa che aveva esteso la portata dell’obbligo di chiedere un’autorizzazione per l’attività di dispatching anche ai gestori di applicazioni informatiche. A tal proposito, il Tribunale di Bucarest aveva chiesto alla Corte di giustizia se un servizio consistente nel mettere in collegamento diretto, tramite un’applicazione elettronica, clienti e tassisti potesse costituire un servizio della società dell’informazione. Ebbene, l’ Avvocato Generale Szpunar ha concluso che il servizio proposto dalla società in questione corrisponde alla definizione di servizio della società dell’informazione di cui alla direttiva sul commercio elettronico, in quanto si tratta di un servizio prestato dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. L’Avvocato Generale afferma anche che la direttiva sul commercio elettronico non osta all’applicazione, nei confronti di un prestatore di un servizio della società dell’informazione, di un sistema di autorizzazione applicabile a prestatori di servizi economicamente equivalenti che non costituiscono servizi della società dell’informazione e, infine, che la direttiva 2006/123 osta all’applicazione di un siffatto regime di autorizzazione, a meno che quest’ultimo non sia conforme ai criteri sanciti in tale testo normativo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare .

Avvocato Generale CGUE, conclusioni 4 luglio 2017, C-320/16 * Rinvio pregiudiziale – Direttiva UE 2015/1535 – Articolo 1, paragrafo 1, lettera b – Nozione di servizi della società dell’informazione” – Servizio di messa in comunicazione diretta dei clienti di taxi con i tassisti – Servizi di centrali di prenotazione di taxi obbligatori per i taxi dei trasportatori autorizzati – Articolo 1, paragrafo 1, lettera e – Regola relativa ai servizi – Obbligo di notifica – Direttiva 2000/31/CE – Articolo 4 – Sistema di autorizzazione preventiva – Sistemi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell’informazione – Direttiva 2006/123/CE – Articoli 9 e 10 – Regimi di autorizzazione delle attività di servizi Introduzione 1. La legislazione dell’Unione prevede norme speciali relative ad una specifica categoria di servizi, ossia i cosiddetti servizi della società dell’informazione , vale a dire servizi forniti a distanza per via elettronica o, detto in parole semplici, principalmente via Internet. Nel diritto dell’Unione, siffatti servizi beneficiano del principio del reciproco riconoscimento tra Stati membri nonché di alcune agevolazioni per lo stabilimento nei rispettivi Stati membri di origine dei fornitori. 2. Non è tuttavia sempre agevole distinguere tra un servizio della società dell’informazione ed un servizio classico quando prestazioni di natura differente sono parte integrante di un servizio complesso. È questo il caso, in particolare, dei servizi di trasporto urbani per i quali la prenotazione del tragitto è effettuata per via elettronica. La Corte ha già avuto occasione di fornire alcune indicazioni riguardo a siffatta distinzione in circostanze particolari 2 . Tali indicazioni tuttavia non sono necessariamente applicabili in circostanze differenti. 3. Un secondo ordine di difficoltà emerge quando norme nazionali disciplinano i servizi classici aventi la stessa natura economica dei servizi della società dell’informazione. Si tratta allora di stabilire in che misura e, eventualmente, a quali condizioni il diritto dell’Unione consenta di applicare dette norme a tale seconda categoria di servizi. Un problema ulteriore si presenta nella situazione in cui vi sia il dubbio se le norme adottate per disciplinare i servizi classici siano realmente applicabili ai servizi della società dell’informazione, a causa del carattere specifico o innovatore di questi ultimi 3 . 4. Nella presente causa si pongono tutte queste differenti questioni che forniscono quindi alla Corte l’occasione di precisare la propria giurisprudenza in materia. Contesto normativo Diritto dell’Unione 5. Ai sensi dell’articolo 2, lettera a , della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno Direttiva sul commercio elettronico 4 Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni a servizi della società dell’informazione” i servizi ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE [ 5 ] . 6. L’articolo 4 di tale direttiva così dispone 1. Gli Stati membri garantiscono che l’accesso all’attività di un prestatore di un servizio della società dell’informazione ed il suo esercizio non siano soggetti ad autorizzazione preventiva o ad altri requisiti di effetto equivalente. 2. Il paragrafo 1 fa salvi i sistemi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell’informazione . 7. L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera d , della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno 6 prevede quanto segue 1. La presente direttiva si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro. 2. La presente direttiva non si applica alle attività seguenti d i servizi nel settore dei trasporti, ivi compresi i servizi portuali, che rientrano nell’ambito di applicazione del titolo [VI] del trattato [FUE] . 8. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, prima frase, di tale direttiva Se disposizioni della presente direttiva confliggono con disposizioni di altri atti comunitari che disciplinano aspetti specifici dell’accesso ad un’attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche, le disposizioni di questi altri atti comunitari prevalgono e si applicano a tali settori o professioni specifiche . 9. L’articolo 9, paragrafo 1, di detta direttiva così recita 1. Gli Stati membri possono subordinare l’accesso ad un’attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti a il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei confronti del prestatore b la necessità di un regime di autorizzazione è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale c l’obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia . 10. Infine, l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva enuncia quanto segue 1. I regimi di autorizzazione devono basarsi su criteri che inquadrino l’esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti affinché tale potere non sia utilizzato in modo arbitrario. 2. I criteri di cui al paragrafo 1 devono essere a non discriminatori b giustificati da un motivo imperativo di interesse generale c commisurati all’obiettivo di interesse generale d chiari e inequivocabili e oggettivi f resi pubblici preventivamente g trasparenti e accessibili . 11. L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione 7 così recita 1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni b servizio” qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Ai fini della presente definizione si intende per i a distanza” un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti ii per via elettronica” un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento compresa la compressione digitale e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici iii a richiesta individuale di un destinatario di servizi” un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale nell’allegato I figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione e regola relativa ai servizi” un requisito di natura generale relativo all’accesso alle attività di servizio di cui alla lettera b e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti. Ai fini della presente definizione i una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell’informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi ii una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell’informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale f regola tecnica” una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 7, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi. Si tratta delle regole tecniche stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco stabilito e aggiornato, all’occorrenza da parte della Commissione nell’ambito del comitato di cui all’articolo 2. . 12. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva in parola Fatto salvo l’articolo 7, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto . 13. Infine, l’articolo 10 di detta direttiva dispone quanto segue La direttiva 98/34/CE, modificata dalle direttive di cui all’allegato III, parte A, della presente direttiva è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all’allegato III, parte B, della direttiva abrogata e all’allegato III, parte B, della presente direttiva. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV . Diritto rumeno 14. Gli articoli 1 bis, lettera j , e 15 della Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere legge n. 38/2003 sul trasporto mediante taxi e veicolo a noleggio , del 20 gennaio 2003 8 in prosieguo la legge n. 38/2003 , così dispongono Articolo 1 bis j dispatching di taxi, in prosieguo il dispatching” attività connessa al trasporto mediante taxi, consistente nel ricevere telefonicamente o con altri mezzi le richieste dei clienti e nel trasmetterle al tassista mediante un radioricetrasmettitore Articolo 15 1. L’attività di dispatching di taxi può essere esercitata unicamente entro i confini della località oggetto dell’autorizzazione da qualsiasi persona giuridica, in prosieguo denominata centrale di prenotazione”, che disponga di un’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente, conformemente alla presente legge. 2. L’autorizzazione al dispatching di taxi può essere ottenuta depositando i seguenti documenti a una copia del certificato di immatricolazione rilasciato dal registro delle imprese b una dichiarazione sull’onore del gestore del trasporto mediante taxi o veicolo a noleggio, secondo la quale la centrale di prenotazione dispone dei mezzi tecnici necessari, di un radioricetrasmettitore, di una frequenza radio sicura, di personale autorizzato e degli spazi necessari c una copia del certificato di operatore di radiotelefonia dei dipendenti della centrale di prenotazione di taxi rilasciato dall’autorità competente in materia di comunicazioni d una copia della licenza d’uso delle frequenze radioelettriche rilasciata dall’autorità competente. 5. I trasportatori autorizzati che forniscono servizi di taxi si rivolgono ad una centrale di prenotazione conformemente alla presente legge, sulla base di un contratto di dispatching concluso con quest’ultima a condizioni non discriminatorie. 6. I servizi di dispatching sono obbligatori per tutti i taxi dei trasportatori autorizzati, che esercitano la propria attività in una località, ad eccezione delle località nelle quali sono state rilasciate meno di cento licenze per taxi, in cui tale servizio è facoltativo. 8. I contratti di dispatching di taxi conclusi con trasportatori autorizzati devono contenere clausole relative agli obblighi delle parti di rispettare la normativa in materia di qualità e di legalità del servizio fornito nonché le tariffe chilometriche pattuite. 9. I taxi serviti da una centrale di prenotazione possono fornire il servizio di trasporto applicando una tariffa unica o tariffe differenziate a seconda della categoria di veicoli, conformemente al contratto di dispatching. 10. La centrale di prenotazione mette a disposizione dei trasportatori autorizzati da essa serviti i radioricetrasmettitori affinché i taxi ne siano equipaggiati, sulla base di un contratto di noleggio concluso a condizioni non discriminatorie . 15. Nel territorio del Comune di Bucarest Romania , i servizi di taxi sono disciplinati dalle disposizioni della Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 178/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru, a Caietului de sarcini și a contractului de atribuire în gestiune delegată pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim de taxi delibera n. 178/2008 del Consiglio comunale di Bucarest, recante approvazione del regolamento quadro, del disciplinare e del contratto di concessione in gestione delegata ai fini dell’organizzazione e dell’esecuzione del servizio pubblico di trasporto locale mediante taxi , del 21 aprile 2008 in prosieguo la delibera n. 178/2008 . L’articolo 21, paragrafo 1, dell’allegato 1 di tale delibera originariamente aveva la seguente formulazione Nel territorio del Comune di Bucarest, i servizi di dispatching sono obbligatori per tutti i taxi dei trasportatori autorizzati e possono essere forniti unicamente dalle centrali di prenotazione autorizzate dall’autorità competente in materia di autorizzazioni del Comune di Bucarest, a condizioni che garantiscano al cliente la possibilità di ricorrere a tali servizi telefonicamente o con altri mezzi, con l’intermediazione delle centrali di prenotazione . 16. La delibera n. 178/2008 è stata modificata dalla Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 626/19.12.2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 178/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru, a Caietului de sarcini și a contractului de atribuire în gestiune delegată pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim de taxi delibera del Consiglio comunale di Bucarest n. 626/19.12.2017, che modifica e integra la delibera n. 178/2008 , del 19 dicembre 2017 in prosieguo la delibera n. 626/2017 . 17. L’articolo 3 dell’allegato 1 della delibera n. 178/2008 come modificata, risultante dall’articolo I della delibera n. 626/2017, enuncia quanto segue I termini e le nozioni utilizzati e definiti nella legge n. 38/2003 in questa sede hanno il medesimo significato e, ai fini del presente regolamento quadro, si intende per I bis dispatching con qualsiasi altro mezzo attività esercitata da una centrale di prenotazione autorizzata dall’autorità competente a ricevere le richieste dei clienti mediante un’applicazione informatica o richieste effettuate sul sito Internet di una centrale di prenotazione autorizzata e a trasmetterle ai tassisti mediante un radioricetrasmettitore. I ter applicazione informatica software, installato e funzionante su un apparecchio mobile o fisso, appartenente esclusivamente alla centrale di prenotazione autorizzata, di cui porta il nome. . 18. L’articolo 21 dell’allegato I della delibera n. 178/2008 come modificata, risultante dagli articoli II e III della delibera n. 626/2017, è così formulato 1. Nel territorio del Comune di Bucarest, i servizi di dispatching sono obbligatori per tutti i taxi dei trasportatori autorizzati e possono essere forniti unicamente dalle centrali di prenotazione autorizzate dall’autorità competente in materia di autorizzazioni del Comune di Bucarest, a condizioni che garantiscano al cliente la possibilità di ricorrere a tali servizi telefonicamente o con altri mezzi, incluse applicazioni connesse ad Internet recanti obbligatoriamente il nome della centrale di prenotazione che compare nell’autorizzazione al dispatching rilasciata dall’autorità competente in materia di autorizzazioni del Comune di Bucarest. 3 bis. I servizi di dispatching sono obbligatori per tutti i taxi dei trasportatori autorizzati che esercitano l’attività di taxi nel territorio del Comune di Bucarest e possono essere forniti unicamente dalle centrali di prenotazione autorizzate dall’autorità competente in materia di autorizzazioni del Comune di Bucarest, a condizioni che garantiscano al cliente la possibilità di ricorrere a tali servizi mediante richieste telefoniche o con altri mezzi applicazioni informatiche, richieste effettuate sul sito Internet di una centrale di prenotazione e di trasmetterle ai tassisti mediante un radioricetrasmettitore . 19. L’articolo 41, paragrafo 2 bis, dell’allegato 1 di tale delibera come modificata, risultante dall’articolo IV della delibera n. 626/2017, prevede che nell’esercizio dell’attività di taxi, i tassisti abbiano in particolare l’obbligo di non utilizzare telefoni o altri apparecchi mobili durante la fornitura del servizio di trasporto. 20. L’articolo 59, paragrafo 6 bis, dell’allegato 1 di detta delibera come modificata, risultante dall’articolo V della delibera n. 626/2017, enuncia quanto segue Il mancato rispetto degli obblighi sanciti all’articolo 21, paragrafo 3 bis, che sono applicabili a tutte le attività assimilate indipendentemente dall’ambiente e dalla modalità con cui esse sono realizzate e che conducono a mettere in collegamento un conducente non autorizzato o un trasportatore mediante taxi autorizzato per il trasporto di una persona o di un gruppo di persone nel territorio del Comune di Bucarest, è passibile di un’ammenda compresa tra 4 500 e 5 000 [lei rumeni RON tra circa EUR 929 e EUR 1 032 ] . Controversia principale, procedimento e questioni pregiudiziali 21. La S.C. Star Taxi App SRL in prosieguo la Star Taxi App , società di diritto rumeno con sede a Bucarest, gestisce un’omonima applicazione per smartphone che mette in collegamento diretto gli utenti di servizi di taxi con i tassisti. 22. Tale applicazione permette di effettuare una ricerca che fa apparire un elenco di tassisti disponibili ad effettuare una corsa. Il cliente è allora libero di scegliere un dato conducente. La Star Taxi App non trasmette le richieste ai tassisti e non fissa il prezzo della corsa, la quale è pagata direttamente al conducente al termine di essa. 23. La Star Taxi App conclude contratti di fornitura di servizi direttamente con tassisti autorizzati e abilitati a fornire il servizio di taxi, senza che essa selezioni o assuma questi ultimi. Detti contratti consistono nel mettere a disposizione di tali conducenti un’applicazione informatica, uno smartphone sul quale è installata l’applicazione e una scheda SIM con traffico dati limitato in vista dell’utilizzo dell’applicazione, in cambio di un pagamento mensile da parte del tassista alla Star Taxi App. Inoltre, tale società non esercita un controllo né sulla qualità dei veicoli e dei loro conducenti né sul comportamento di questi ultimi. 24. Il 19 dicembre 2017 il Consiglio comunale di Bucarest ha adottato la delibera n. 626/2017, che ha esteso la portata dell’obbligo di chiedere un’autorizzazione per la cosiddetta attività di dispatching ai gestori di applicazioni informatiche come la Star Taxi App. Per aver violato la normativa in parola, la Star Taxi App si è vista infliggere un’ammenda di RON 4 500 circa EUR 929 . 25. Ritenendo che la sua attività costituisca un servizio della società dell’informazione al quale si applica il principio dell’assenza di autorizzazione preventiva previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, la Star Taxi App ha proposto un reclamo amministrativo preliminare con il quale ha chiesto la revoca della delibera n. 626/2017. Tale domanda è stata respinta per il motivo che la normativa contestata, da un lato, era divenuta necessaria a causa della notevole estensione del constatato uso illegittimo di modalità di ricezione delle richieste da parte di soggetti giuridici non autorizzati e, dall’altro lato, non violava la libertà di prestazione di servizi per via elettronica in quanto essa disciplina un servizio di intermediazione collegato all’attività di trasporto di persone mediante taxi. 26. La Star Taxi App ha dunque investito il Tribunalul București Tribunale superiore di Bucarest, Romania di un ricorso avente ad oggetto l’annullamento della delibera n. 626/2017. 27. Ciò premesso, il Tribunalul București Tribunale superiore di Bucarest, Romania ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali 1 Se le disposizioni della direttiva [98/34] articolo 1, punto 2 , come modificata dalla direttiva [98/48], e della direttiva [2000/31] [articolo 2, lettera a ], secondo le quali il servizio della società dell’informazione è il servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi”, debbano essere interpretate nel senso che un’attività come quella esercitata dalla Star Taxi App vale a dire il servizio consistente nel mettere in collegamento diretto, tramite un’applicazione elettronica, i clienti di taxi con i tassisti deve essere considerata un servizio specifico della società dell’informazione e dell’economia collaborativa considerato che la Star Taxi App non soddisfa i criteri per essere trasportatore presi in considerazione dalla Corte al punto 39 della sentenza del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi, -434/15, con riferimento alla Uber . 2 Qualora [il servizio fornito dalla] Star Taxi App sia considerato un servizio della società dell’informazione, se le disposizioni dell’articolo 4 della direttiva [2000/31], degli articoli 9, 10 e 16 della direttiva [2006/123], nonché dell’articolo 56 TFUE comportino l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi all’attività di detta società. In caso di risposta affermativa, se tali disposizioni ostino a una regolamentazione come quella di cui agli articoli I, II, III, IV e V della [delibera n. 626/2017]. 3 Per il caso in cui la direttiva 2000/31 sia applicabile al servizio prestato dalla Star Taxi App, se le restrizioni imposte da uno Stato membro alla libera prestazione di un servizio elettronico, subordinando la prestazione del servizio all’obbligo di possedere un’autorizzazione o una licenza, costituiscano misure valide in deroga all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della stessa direttiva. 4 Se le disposizioni di cui all’articolo 5 della direttiva [2015/1535] ostino all’adozione, senza previa notifica alla Commissione europea, di una regolamentazione come quella di cui agli articoli I, II, III, IV e V della [delibera n. 626/2017] . 28. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte il 29 gennaio 2019. Hanno depositato osservazioni scritte la Star Taxi App, l’Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General Unità amministrativa territoriale di Bucarest in prosieguo il Comune di Bucarest , il governo dei Paesi Bassi nonché la Commissione. La Star Taxi App e la Commissione hanno inoltre risposto per iscritto ai quesiti formulati dalla Corte, in quanto quest’ultima ha deciso di statuire senza tenere udienze a causa dei rischi connessi alla pandemia di Covid-19. Analisi 29. Il giudice del rinvio solleva quattro questioni pregiudiziali relative all’interpretazione di varie disposizioni del diritto dell’Unione in un contesto come quello del procedimento principale. Esaminerò tali questioni nell’ordine in cui sono state presentate, trattando la seconda e la terza questione congiuntamente. Si deve osservare che tutte le disposizioni del diritto dell’Unione menzionate dal giudice del rinvio non sono tuttavia applicabili in una situazione come quella di cui al procedimento principale. Le questioni sollevate dovranno dunque essere riformulate. Sulla prima questione pregiudiziale Osservazioni preliminari 30. Anzitutto, nella prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio fa riferimento all’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34, come modificata dalla direttiva 98/48. Tuttavia, prima della data di adozione della delibera n. 626/2017 la direttiva 98/34 è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2015/1535. Ai sensi dell’articolo 10, secondo comma, della direttiva 2015/1535, i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla direttiva 2015/1535. 31. Inoltre, come correttamente osservato dalla Commissione nelle sue osservazioni, la nozione di economia collaborativa è priva di significato giuridico nel diritto dell’Unione, in quanto quest’ultimo riconosce unicamente uno statuto particolare ai servizi della società dell’informazione. 32. Pertanto, con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 2, lettera a , della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b , della direttiva 2015/1535, debba essere interpretato nel senso che costituisce un servizio della società dell’informazione un servizio consistente nel mettere in collegamento diretto, tramite un’applicazione elettronica, clienti e tassisti. Articolo 1, paragrafo 1, lettera b , della direttiva 2015/1535 33. Ricordo che l’articolo 2, lettera a , della direttiva 2000/31 definisce il servizio della società dell’informazione facendo riferimento all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b , della direttiva 2015/1535. 34. Secondo quest’ultima disposizione, è un servizio della società dell’informazione qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi . Tali termini sono essi stessi oggetto di definizione. In particolare, è prestato per via elettronica un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici . 35. Non sembrano esservi dubbi che un servizio come quello proposto dalla Star Taxi App corrisponde alla definizione summenzionata. 36. In primo luogo, tale servizio è infatti prestato dietro retribuzione, in quanto i tassisti pagano una retta per il suo utilizzo. Sebbene detto utilizzo sia gratuito per i passeggeri, questi ultimi devono essere parimenti considerati destinatari del servizio. Ciò non pone in discussione il carattere retribuito del servizio fornito dalla Star Taxi App. È infatti sufficiente che tale servizio sia a pagamento per una delle categorie di utenti, in questo caso i tassisti 9 . 37. In secondo luogo, il servizio in questione è fornito a distanza esso non richiede la presenza simultanea del prestatore la Star Taxi App e dei destinatari i conducenti ed i passeggeri . Beninteso, la presenza simultanea delle due categorie di utenti di tale servizio è poi indispensabile per la prestazione del conseguente servizio di trasporto. Detto servizio è tuttavia distinto dal servizio di messa in collegamento oggetto della presente causa. 38. In terzo luogo, il servizio di cui trattasi nel caso di specie è altresì fornito a richiesta individuale di un destinatario del servizio. Più precisamente, è indispensabile una richiesta simultanea di due destinatari quella del conducente quando è connesso al servizio e quella di un passeggero che intenda ottenere l’informazione sui conducenti disponibili. 39. Infine, in quarto luogo, tale servizio è fornito per via elettronica. Infatti, funziona mediante un’applicazione, vale a dire un software per smartphone, dunque un’attrezzatura elettronica di trattamento e di memorizzazione dei dati. Esso è trasmesso via telefono cellulare o mediante un’altra via d’accesso a Internet, dunque attraverso mezzi di comunicazione elettronica. 40. Vero è che, secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, la Star Taxi App mette altresì a disposizione dei tassisti smartphone sui quali è installata la sua applicazione affinché essi possano utilizzare il servizio in oggetto. Tale componente del servizio non è prestata a distanza né per via elettronica e dunque non corrisponde alla definizione summenzionata. Detta messa a disposizione costituisce tuttavia un elemento accessorio del servizio il cui scopo è agevolare la prestazione principale di messa in collegamento dei conducenti con i passeggeri. Tale componente non pone dunque in discussione il carattere di servizio prestato a distanza dell’attività della Star Taxi App. 41. Pertanto, si deve considerare che un’attività come quella della Star Taxi App soddisfa la definizione di servizio della società dell’informazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b , della direttiva 2015/1535 10 . Sentenza Asociación Profesional Elite Taxi 42. Dalla giurisprudenza della Corte risulta tuttavia che, in talune circostanze, si può ritenere che un servizio non rientri nella nozione di servizio della società dell’informazione , sebbene esso presenti, perlomeno per quanto concerne una parte delle prestazioni dalle quali è costituito, le caratteristiche di cui alla definizione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b , della direttiva 2015/1535 11 . 43. Tale ipotesi ricorre in particolare quando la prestazione effettuata per via elettronica è indissolubilmente legata a un’altra prestazione che costituisce la prestazione principale e che non è effettuata per via elettronica, come un servizio di trasporto 12 . 44. Secondo la Corte, tale legame indissolubile è caratterizzato dal fatto che il fornitore della prestazione effettuata per via elettronica controlla gli aspetti essenziali dell’altra prestazione, inclusa la selezione 13 dei fornitori di quest’ultima 14 . 45. La situazione, tuttavia, sembra essere differente nel caso di un servizio come quello fornito dalla Star Taxi App. In primo luogo, la Star Taxi App non ha necessità di assumere i tassisti in quanto questi ultimi sono in possesso delle licenze e dispongono delle risorse necessarie per realizzare i servizi di trasporto urbano. La Star Taxi App propone loro il proprio servizio unicamente come complemento che permette di rendere più efficaci le loro prestazioni. Per la Star Taxi App, i tassisti non sono collaboratori, come i conducenti della Uber, ma clienti, in altre parole destinatari del servizio. In secondo luogo, la Star Taxi App non esercita un controllo né un’influenza determinante sulle condizioni della prestazione dei servizi di trasporto da parte dei tassisti, che fissano liberamente tali condizioni entro i limiti eventualmente imposti dalla normativa vigente 15 . 46. Non condivido dunque il parere del Comune di Bucarest secondo il quale la situazione di cui al procedimento principale sarebbe assimilabile a quella della causa che ha dato luogo alla sentenza Asociación Profesional Elite Taxi 16 . 47. Vero è che il servizio della Star Taxi App ha carattere accessorio rispetto ai servizi di trasporto mediante taxi ed è economicamente dipendente da tali servizi, in quanto non avrebbe senso in mancanza di questi ultimi. 48. Tale dipendenza è tuttavia completamente differente da quella che caratterizza il rapporto tra l’operatore dell’applicazione UberPop ed i conducenti che esercitano nel quadro di tale applicazione. Infatti, per poter fornire il proprio servizio di intermediazione mediante detta applicazione, la Uber ha dovuto creare ex nihilo il servizio di trasporto corrispondente effettuato da conducenti non professionisti, in precedenza inesistente, e, di conseguenza, organizzarne il funzionamento generale 17 . Quindi, l’applicazione Uber Pop non poteva funzionare senza le prestazioni effettuate dai conducenti e questi ultimi non potevano proporre tali prestazioni in maniera economicamente affidabile senza tale applicazione. Per tale ragione, il modello economico e la strategia commerciale della Uber esigono che detta società determini le condizioni essenziali della prestazione di trasporto, iniziando dal prezzo, cosicché essa ne diviene de facto, anche se indirettamente, il prestatore 18 . 49. Invece, il servizio fornito dalla Star Taxi App si innesta su un servizio di trasporto mediante taxi già esistente. Il ruolo della Star Taxi App si limita a quello di prestatore esterno di un servizio accessorio, utile ma non essenziale per l’efficacia del servizio principale, che è quello di trasporto. Sebbene il servizio fornito dalla Star Taxi App dipenda dunque economicamente dal servizio di trasporto, esso può essere indipendente dal punto di vista funzionale ed essere fornito da un prestatore distinto dai prestatori del servizio di trasporto. Questi due servizi non sono dunque indissolubilmente legati ai sensi della giurisprudenza della Corte richiamata al paragrafo precedente 19 . 50. Il Comune di Bucarest sostiene che il servizio della Star Taxi App dev’essere considerato parte integrante del servizio di trasporto mediante taxi, in quanto la normativa nazionale qualifica siffatto servizio come servizio di dispatching , obbligatorio per ogni fornitore di trasporto mediante taxi. 51. In proposito, è sufficiente osservare che, nel contesto della regolamentazione dei servizi di trasporto, gli Stati membri sono liberi di esigere dai trasportatori il ricorso ad altri servizi, inclusi servizi della società dell’informazione. Tale condizione non può tuttavia sottrarre questi ultimi servizi alla normativa della direttiva 2000/31 e detti Stati membri agli obblighi che ne discendono. Risposta alla prima questione pregiudiziale 52. Un servizio di intermediazione tra tassisti professionisti e passeggeri mediante un’applicazione per smartphone, come quello fornito dalla Star Taxi App, presenta dunque le caratteristiche di un servizio della società dell’informazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b , della direttiva 2015/1535, senza tuttavia essere indissolubilmente legato al servizio di trasporto ai sensi della giurisprudenza della Corte precedentemente richiamata 20 . 53. Propongo dunque di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 2, lettera a , della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b , della direttiva 2015/1535, dev’essere interpretato nel senso che costituisce un servizio della società dell’informazione un servizio consistente nel mettere in collegamento diretto, tramite un’applicazione elettronica, clienti e tassisti, qualora tale servizio non sia indissolubilmente legato al servizio di trasporto mediante taxi cosicché non ne è parte integrante ai sensi della sentenza Asociación Profesional Elite Taxi 21 . Sulla seconda e sulla terza questione pregiudiziale 54. Con la seconda e la terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte di effettuare una valutazione della delibera n. 626/2017 alla luce degli articoli 3 e 4 della direttiva 2000/31, degli articoli 9, 10 e 16 della direttiva 2006/123 nonché dell’articolo 56 TFUE. Analizzerò tali questioni con riferimento a ciascun atto normativo summenzionato, iniziando da quello contenente le disposizioni che riguardano più specificamente i servizi della società dell’informazione, ossia la direttiva 2000/31. Direttiva 2000/31 55. Con la seconda e la terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, in particolare, se gli articoli 3 e 4 della direttiva 2000/31 debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che, come la delibera n. 178/2008, come modificata dalla delibera n. 626/2017, sottopone i servizi di intermediazione, per via elettronica, tra tassisti e potenziali passeggeri alla medesima condizione di ottenere un’autorizzazione gravante sugli operatori dei servizi di dispatching di taxi effettuati con altri mezzi, in particolare via radio. – Articolo 3 della direttiva 2000/31 56. Si deve subito constatare che, poiché la Star Taxi App è una società di diritto rumeno con sede a Bucarest, la controversia di cui al procedimento principale è circoscritta all’interno di un solo Stato membro. 57. Orbene, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 esige semplicemente dagli Stati membri che provvedano affinché i servizi della società dell’informazione, forniti dai prestatori stabiliti nei loro territori, rispettino le disposizioni nazionali vigenti nell’ambito regolamentato come definito all’articolo 2, lettera h , della direttiva stessa. Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva vieta agli Stati membri, in linea di principio, di limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro, mentre l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva in parola introduce eccezioni a tale divieto. 58. L’articolo 3 della direttiva 2000/31 sancisce dunque una sorta di principio di reciproco riconoscimento dei servizi della società dell’informazione tra Stati membri. Ne deriva che tale articolo non trova applicazione nella situazione di un prestatore di un servizio della società dell’informazione nel suo Stato membro di origine. L’articolo 3 della direttiva 2000/31 pertanto non è applicabile nella controversia di cui al procedimento principale. – Articolo 4 della direttiva 2000/31 59. Per quanto concerne l’articolo 4 della direttiva 2000/31, esso vieta agli Stati membri di sottoporre l’accesso all’attività di un prestatore di un servizio della società dell’informazione ed il suo esercizio ad autorizzazione preventiva o ad altri requisiti di effetto equivalente. 60. La citata disposizione si trova nel capo II della direttiva 2000/31, intitolato Principi , nella sezione 1 Regime di stabilimento e di informazione . Tale capo II stabilisce tutta una serie di diritti e di obblighi per i prestatori dei servizi della società dell’informazione, il cui rispetto dev’essere garantito dagli Stati membri. Tali disposizioni hanno come finalità l’armonizzazione delle normative degli Stati membri relative a detti servizi al fine di garantire l’efficacia del principio del reciproco riconoscimento che discende dall’articolo 3 della direttiva 2000/31. Le disposizioni del capo II della direttiva in parola armonizzano dunque le norme che gli Stati membri impongono ai prestatori dei servizi della società dell’informazione stabiliti nei loro territori 22 . 61. Logica vuole che lo stesso valga per quanto concerne il divieto di qualsiasi sistema di autorizzazione di siffatti servizi. Tale divieto è dunque valido nella situazione dei prestatori di detti servizi nei loro Stati membri di origine. L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 è allora in linea di principio applicabile nella controversia di cui al procedimento principale. 62. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, tuttavia, il divieto sancito all’articolo 4, paragrafo 1, di quest’ultima fa salvi i sistemi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell’informazione. Occorre dunque verificare se il sistema di autorizzazione di cui trattasi nel procedimento principale riguardi specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell’informazione. 63. Devo subito osservare che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 è più rigoroso dell’analoga riserva contenuta all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e , della direttiva 2015/1535, nella definizione della regola relativa ai servizi . Infatti, secondo quest’ultima disposizione, ne sono escluse le regole che non riguardino specificamente i servizi della società dell’informazione. Invece, l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 consente di applicare il divieto enunciato all’articolo 4, paragrafo 1, di quest’ultima unicamente ai sistemi di autorizzazione che riguardano i servizi della società dell’informazione non soltanto specificatamente, ma anche esclusivamente. 64. Orbene, secondo le informazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, in diritto rumeno, la necessità di ottenere un’autorizzazione per l’accesso all’attività di dispatching di taxi discende dall’articolo 15, paragrafo 1, della legge n. 38/2003. Tale articolo, ai paragrafi successivi, definisce i requisiti da soddisfare per ottenere un’autorizzazione, le condizioni per il rilascio di quest’ultima e le norme applicabili all’esercizio di tale attività. 65. Tali disposizioni sono poi attuate a livello locale dalle differenti autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni, nel caso di specie il Comune di Bucarest. A tal fine, esso ha adottato la delibera n. 178/2008. Detta delibera è stata poi modificata dalla delibera n. 626/2017, la quale, introducendo la nozione di dispatching con qualsiasi altro mezzo 23 , ha chiarito che l’obbligo di disporre di un’autorizzazione si applicava a servizi della tipologia di quello fornito dalla Star Taxi App, ossia servizi della società dell’informazione consistenti nell’intermediazione tra tassisti e passeggeri. 66. La questione di diritto alla quale occorre dunque rispondere consiste nel sapere se una disposizione nazionale avente per conseguenza la sottoposizione dei prestatori dei servizi della società dell’informazione all’obbligo di ottenere un’autorizzazione, che peraltro sussiste già per i prestatori di servizi analoghi che non siano servizi della società dell’informazione, costituisca un sistema di autorizzazione che riguarda specificatamente ed esclusivamente i prestatori di tale seconda categoria di servizi, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/31. 67. Ritengo che si debba rispondere a tale questione in senso negativo. 68. La ratio dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 è di evitare una disparità di trattamento tra i servizi della società dell’informazione ed i servizi analoghi che non rientrano in tale nozione. Infatti, quando un sistema di autorizzazione generale è applicabile anche ai servizi forniti a distanza per via elettronica, è probabile che tali servizi costituiscano sotto il profilo economico sostituti dei servizi forniti con i mezzi classici e si trovino, perciò, in una situazione di concorrenza diretta con questa seconda categoria di servizi. Orbene, l’assenza dell’obbligo di ottenere un’autorizzazione porrebbe i servizi della società dell’informazione in una posizione concorrenziale privilegiata, in violazione del principio di concorrenza leale e di parità di trattamento 24 . In altre parole, se è vero che la volontà del legislatore dell’Unione, in sede di adozione della direttiva 2000/31, era di promuovere lo sviluppo dei servizi della società dell’informazione, la sua intenzione non era tuttavia di permettere agli operatori economici di evitare qualsiasi obbligo giuridico con il sol pretesto di operare on‑line . Mi sembra che tali preoccupazioni fossero sottese alla causa che ha dato luogo alla sentenza Asociación Profesional Elite Taxi 25 . 69. Poiché i servizi della società dell’informazione sono il frutto di uno sviluppo tecnologico particolarmente rapido negli ultimi anni, è frequente che tali servizi si affaccino su mercati già occupati da servizi classici . Detti servizi classici possono essere soggetti ai sistemi di autorizzazione. Orbene, a seconda della materia e della formulazione delle disposizioni nazionali di cui trattasi, può essere più o meno evidente che talune norme, fra cui i sistemi di autorizzazione, concepite per servizi che non sono forniti a distanza e per via elettronica, si applicano ai servizi analoghi forniti con tale mezzo e rientranti dunque nella nozione di servizio della società dell’informazione . Può dunque risultare necessario precisare le norme esistenti, a livello legislativo o di attuazione, al fine di confermare la loro applicazione ai servizi della società dell’informazione. Un siffatto intervento legislativo o amministrativo, che sottopone i servizi della società dell’informazione alle norme già esistenti, non equivale tuttavia all’istituzione di un nuovo sistema di autorizzazione che riguardi specificatamente ed esclusivamente tali servizi. Esso ha piuttosto il carattere di adeguamento del sistema esistente alle nuove circostanze. 70. A mio avviso, vi sarebbe dunque contrasto con l’effetto utile dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 se, a causa di un siffatto intervento tecnico , il divieto di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo ostasse all’applicazione di taluni sistemi di autorizzazione esistenti ai servizi della società dell’informazione, mentre altri sistemi potrebbero essere loro applicabili proprio vigore, beneficiando di detto articolo 4, paragrafo 2. 71. Lo stesso ragionamento si applica quando l’estensione di un sistema di autorizzazione già esistente ai servizi della società dell’informazione richiede adeguamenti a causa delle specificità di tali servizi rispetto ai servizi per i quali detto regime è stato inizialmente concepito. Tali adeguamenti possono riguardare in particolare le condizioni di ottenimento dell’autorizzazione. Infatti, come mi accingo a dimostrare, proprio l’assenza di siffatti adeguamenti può porre in discussione la legittimità dell’applicazione del sistema di autorizzazione ai servizi della società dell’informazione. 72. In conclusione, non ritengo che, come suggerisce la Commissione, la soluzione adottata dalla Corte nella sentenza Falbert e a. 26 sia applicabile per analogia alla presente causa. In tale sentenza 27 , la Corte ha dichiarato che una regola nazionale che persegue la finalità e l’obiettivo di estendere una regola esistente ai servizi della società dell’informazione dev’essere qualificata come regola relativa ai servizi ai sensi dell’articolo 1, punto 5, della direttiva 98/34 28 . Come ho già spiegato al paragrafo 63 delle presenti conclusioni, le regole relative ai servizi, ai sensi della direttiva 2015/1535, sono tuttavia quelle che riguardano specificamente i servizi della società dell’informazione, mentre l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 vieta unicamente i sistemi di autorizzazione che riguardano tali servizi specificatamente ed esclusivamente. Peraltro, secondo costante giurisprudenza, disposizioni nazionali che si limitano a fissare le condizioni per lo stabilimento delle imprese o la prestazione di servizi da parte di queste ultime, come le disposizioni che assoggettino l’esercizio di un’attività professionale ad un previo atto autorizzativo, non costituiscono regole tecniche, ai sensi della direttiva 2015/1535, principio che si applica anche alle regole relative ai servizi 29 . Sarebbe dunque incoerente instaurare un’analogia interpretativa tra l’articolo 1, paragrafo 1, lettera e , della direttiva 2015/1535 e l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 che riguarda appunto i sistemi di autorizzazione. 73. Per tali ragioni, considero che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 dev’essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale che estenda ai prestatori dei servizi della società dell’informazione l’obbligo di ottenere un’autorizzazione, al quale erano già soggetti i prestatori dei servizi analoghi che non sono servizi della società dell’informazione, non costituisce un sistema di autorizzazione che riguarda specificatamente ed esclusivamente i prestatori di quest’ultima categoria di servizi. Il divieto contenuto all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva non osta dunque all’applicazione di un siffatto sistema ai servizi della società dell’informazione. 74. Tale constatazione è tuttavia subordinata alla condizione che i servizi ai quali si applica il sistema di autorizzazione esistente, che non sono forniti per via elettronica, ed i servizi della società dell’informazione ai quali detto sistema è esteso siano effettivamente economicamente equivalenti. Tale equivalenza dev’essere valutata dal punto di vista dell’utente del servizio, vale a dire che, dal suo punto di vista, i servizi devono essere intercambiabili. 75. Orbene, tale questione sembra essere controversa tra le parti del procedimento principale. Nelle proprie osservazioni il Comune di Bucarest sostiene infatti che un’attività come quella esercitata dalla Star Taxi App è equivalente all’attività di dispatching di taxi ai sensi della legge n. 38/2003 e, dunque, rientra nell’ambito di applicazione dell’obbligo di ottenere un’autorizzazione per la centrale di prenotazione che ne discende. Di conseguenza, la delibera n. 626/2017, così come la delibera n. 178/2008, sarebbe stata adottata in esecuzione della citata legge. La Star Taxi App contesta invece tale affermazione, sostenendo che la sua attività è di natura differente, si limita a mettere in contatto i tassisti con i clienti e dunque non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni di detta legge. 76. Sfortunatamente, tale punto non sembra essere stato deciso dal giudice del rinvio che, da un lato, cita la legge n. 38/2003 tra le disposizioni rilevanti ai fini della risoluzione della controversia di cui al procedimento principale ma, dall’altro lato, afferma che l’estensione della nozione di dispatching alle applicazioni informatiche trascende il contesto normativo . La mera interpretazione della direttiva 2000/31 da parte della Corte non può risolvere il dilemma in questione, in quanto tale risoluzione dipende dalle valutazioni di fatto che soltanto il giudice del rinvio è in condizione di svolgere. 77. L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 non osta dunque a disposizioni nazionali come quelle della delibera n. 178/2008, come modificata dalla delibera n. 626/2017, a condizione che sia constatata l’equivalenza economica dei servizi disciplinati da tali disposizioni. Se, invece, il giudice del rinvio dovesse constatare che servizi come quelli forniti dalla Star Taxi App non sono economicamente equivalenti ai servizi di dispatching di taxi, cosicché la delibera n. 626/2017 debba essere considerata de facto un sistema di autorizzazione autonomo, a tale sistema si applicherebbe il divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 30 . Osservazione finale 78. Nelle proprie osservazioni la Commissione rileva che il combinato disposto delle disposizioni della delibera n. 626/2017, in particolare di quelle relative all’obbligo di trasmettere via radio le richieste ai conducenti e al divieto loro imposto di utilizzare telefoni cellulari durante la fornitura dei servizi di trasporto 31 , può essere interpretato come divieto de facto della fornitura di servizi come quelli proposti dalla Star Taxi App. 79. Tale questione, tuttavia, non è stata sollevata dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, in quanto quest’ultima riguarda l’obbligo di ottenere un’autorizzazione. Peraltro, nella sua risposta ad un esplicito quesito della Corte in proposito, la Star Taxi App ha ammesso di essere in grado di proseguire la propria attività a condizione di soddisfare i requisiti imposti alle centrali di prenotazione e di ottenere l’autorizzazione. 80. Ritengo dunque che l’eventuale divieto dell’attività della Star Taxi App sia troppo ipotetico per analizzare la presente causa sotto tale profilo. Inoltre, la Corte non è sufficientemente informata su tale questione. Direttiva 2006/123 81. Come ho spiegato, si deve considerare che il divieto di qualsiasi sistema di autorizzazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 non è applicabile al sistema di cui trattasi nel procedimento principale, in quanto tale sistema non riguarda specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell’informazione, ma riguarda anche i servizi della stessa natura ai quali non si applica tale qualificazione. Orbene, questi altri servizi rientrano potenzialmente nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123. Si deve dunque verificare se tale direttiva sia applicabile al caso di specie e, in caso di risposta affermativa, se essa osti ad un sistema di autorizzazione come quello oggetto del procedimento principale. – Applicabilità della direttiva 2006/123 82. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/123, quest’ultima si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro, il che include senza dubbio i servizi di cui trattasi nel procedimento principale. 83. L’articolo 2, paragrafo 2, della citata direttiva tuttavia esclude dall’ambito di applicazione di quest’ultima taluni servizi, in particolare quelli nel settore dei trasporti che rientrano nell’ambito di applicazione del titolo VI del Trattato FUE 32 . Il considerando 21 di detta direttiva precisa che il termine trasporto ai sensi della disposizione in parola include i taxi. Tale termine include anche i servizi di intermediazione tra i tassisti ed i loro clienti? 84. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera d , della direttiva 2006/123 è già stato interpretato dalla Corte. Quest’ultima ha dichiarato in particolare, per quanto concerne i servizi di controllo tecnico dei veicoli, che tale disposizione ricomprende non soltanto qualsiasi atto fisico di trasferimento di persone o di beni da un luogo a un altro per mezzo di un veicolo, di un aeromobile o di un’imbarcazione, ma anche qualsiasi servizio intrinsecamente connesso a un atto di questo tipo 33 . 85. Riguardo ai servizi di controllo tecnico, la Corte ha dichiarato, in primo luogo, che erano intrinsecamente connessi ai servizi di trasporto propriamente detti, in quanto essi ne costituiscono una condizione preliminare e necessaria, contribuendo a garantire la sicurezza della circolazione stradale 34 . 86. In secondo luogo, la Corte ha osservato che le misure di armonizzazione di detti servizi di controllo tecnico sono state adottate sulla base delle disposizioni del Trattato FUE relative ai trasporti 35 . Contrariamente al parere espresso dalla Commissione nella presente causa, tale constatazione mi sembra cruciale ai fini dell’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d , della direttiva 2006/123. Infatti, tale disposizione fa espresso riferimento al titolo del Trattato FUE relativo ai trasporti attualmente il titolo VI del Trattato FUE . È così in quanto, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, TFUE, la libera prestazione dei servizi nel settore del trasporto è disciplinata dal titolo del Trattato FUE relativo ai trasporti. La direttiva 2006/123 non può dunque disciplinare la libera prestazione dei servizi in tale settore. Orbene, adottando le direttive relative ai servizi di controllo tecnico dei veicoli sulla base delle disposizioni rientranti nel titolo VI del Trattato FUE, il legislatore dell’Unione ha implicitamente incluso tali servizi nel settore del trasporto ai sensi tanto dell’articolo 58, paragrafo 1, TFUE, quanto dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d , della direttiva 2006/123. Tale scelta del fondamento giuridico delle misure di armonizzazione è dunque decisiva per l’esclusione dei servizi in esame dall’ambito di applicazione della direttiva 2006/123 36 . 87. Per quanto concerne i servizi di intermediazione come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, essi non sembrano essere intrinsecamente connessi ai servizi di taxi ai sensi della citata giurisprudenza della Corte, in quanto non costituiscono una condizione preliminare e necessaria per la prestazione di questi ultimi servizi al pari del controllo tecnico. Vero è che la legislazione rumena rende obbligatorio il ricorso ai servizi di dispatching per ogni fornitore di servizi di taxi. Un simile obbligo imposto a livello nazionale, tuttavia, non può determinare la qualificazione di una categoria di servizi dal punto di vista del diritto dell’Unione. 88. Tali servizi di intermediazione inoltre non sono oggetto di alcuna specifica misura di armonizzazione adottata sulla base delle disposizioni del Trattato FUE relative ai trasporti. 89. Non vedo dunque ragioni per escludere tali servizi dall’ambito di applicazione della direttiva 2006/123 ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d , di quest’ultima. 90. Peraltro, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 contiene una norma secondo la quale, in caso di conflitto, le disposizioni degli atti specifici del diritto dell’Unione che disciplinano l’accesso a servizi in settori specifici e l’esercizio di questi ultimi prevalgono su quelle della direttiva 2006/123. Sebbene l’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva non menzioni espressamente la direttiva 2000/31 nella sua seconda frase, mentre altre direttive sono ivi riprese, mi sembra tuttavia evidente che tale norma riguardi anche la direttiva 2000/31. Infatti, tale direttiva, nella misura in cui disciplina l’accesso ai servizi della società dell’informazione e l’esercizio di questi ultimi, costituisce una lex specialis rispetto alla direttiva 2006/123 37 . 91. Nondimeno, considerato che il divieto di qualsiasi sistema di autorizzazione contenuto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 non si applica ai servizi come quelli oggetto del procedimento principale, non sussiste alcun conflitto tra le due direttive. Infatti, l’esclusione dell’applicabilità di tale divieto che discende dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 non implica che si attribuisca agli Stati membri la facoltà incondizionata di applicare sistemi di autorizzazione nelle situazioni disciplinate da tale disposizione. Soltanto l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 è inapplicabile e detti sistemi di autorizzazione rimangono invece soggetti ad altre norme del diritto dell’Unione, fra cui quelle della direttiva 2006/123, anche per la parte in cui essi riguardano i servizi della società dell’informazione. 92. L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 non osta dunque all’applicazione di tale direttiva al sistema di autorizzazione di cui trattasi nel procedimento principale, anche per la parte in cui esso riguarda i servizi della società dell’informazione. 93. Nella propria questione pregiudiziale, il giudice del rinvio menziona gli articoli 9, 10 e 16 della direttiva 2006/123. Tuttavia, l’articolo 16 di tale direttiva riguarda la libera prestazione di servizi in Stati membri diversi da quello del luogo di stabilimento del fornitore. Orbene, come ho illustrato al paragrafo 56 delle presenti conclusioni, la controversia di cui al procedimento principale riguarda l’esercizio dell’attività di servizi da parte di una società rumena nel territorio rumeno. L’articolo 16 della direttiva 2006/123 non è dunque applicabile a tale controversia. 94. Sono invece applicabili al caso di specie le disposizioni della direttiva in parola che riguardano la libertà di stabilimento, ossia i suoi articoli da 9 a 15. La Corte ha infatti dichiarato che tali articoli erano applicabili alle situazioni meramente interne 38 . – Articoli 9 e 10 della direttiva 2006/123 95. L’articolo 9 della direttiva 2006/123 muove dal principio che le attività di servizi non devono essere soggette ai regimi di autorizzazione. Nondimeno, a talune condizioni gli Stati membri hanno la facoltà di sottoporre l’accesso ad un’attività di servizio ad un simile regime 39 . Tali condizioni sono le seguenti carattere non discriminatorio del regime, sua giustificazione per un motivo imperativo di interesse generale e assenza di misure meno restrittive che permettano di conseguire lo stesso obiettivo. 96. Non dispongo di alcuna indicazione per quanto concerne la giustificazione del regime di autorizzazione delle attività di dispatching di taxi risultante dalla legge n. 38/2003. Riguardo alla delibera n. 626/2017, nelle proprie osservazioni il Comune di Bucarest adduce la necessità di garantire pari condizioni di concorrenza tra le classiche centrali di prenotazione dei taxi ed i servizi di intermediazione elettronici. Ciò non spiega tuttavia la ratio del sistema di autorizzazione in quanto tale. 97. Spetterà dunque al giudice del rinvio verificare se sussistano motivi imperativi di interesse generale che giustifichino il regime di autorizzazione dei servizi di dispatching di taxi. Si deve soltanto osservare che tale regime riguarda un servizio di intermediazione in un mercato già soggetto ad un regime di autorizzazione, quello che mira a fornire i servizi di trasporto mediante taxi 40 . Sembra dunque che, ad esempio, l’interesse generale connesso alla tutela dei consumatori sia già soddisfatto. Il giudice del rinvio avrà quindi il compito di verificare quali altri motivi imperativi possano giustificare tale regime di autorizzazione aggiuntivo. 98. Occorre inoltre formulare le seguenti osservazioni finali. L’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 esige che le autorizzazioni siano rilasciate sulla base di criteri giustificati da un motivo imperativo di interesse generale e commisurati all’obiettivo di interesse generale. 99. Orbene, l’articolo 15, paragrafo 2, della legge n. 38/2003, ai fini dell’ottenimento di un’autorizzazione, esige, in particolare, che si disponga di un radioricetrasmettitore, di una frequenza radio sicura, di personale avente un certificato di operatore di radiotelefonia e di una licenza d’uso delle frequenze radio. Dagli atti di causa non emerge con chiarezza se tali requisiti siano applicabili ai fornitori dei servizi di intermediazione tra tassisti e clienti mediante un’applicazione per smartphone ciò tuttavia non sembra escluso. 100. Tali requisiti, concepiti per le centrali di prenotazione dei taxi via radio, sono manifestamente inadeguati ai servizi forniti per via elettronica, imponendo ai loro fornitori oneri e costi ingiustificati. Detti requisiti, dunque, non possono per definizione né essere giustificati da alcun motivo imperativo di interesse generale né essere considerati commisurati ad alcun obiettivo di interesse generale, qualora siano applicabili a prestatori dei servizi della società dell’informazione. Essi infatti impongono loro di disporre, oltre che delle tecnologie che utilizzano, anche di competenze e di attrezzature proprie di una diversa tecnologia. 101. Per tali ragioni ritengo che un regime di autorizzazione non si basi su criteri giustificati da un motivo imperativo di interesse generale, come esige l’articolo 10, paragrafo 1, lettere b e c , della direttiva 2006/123, qualora il rilascio dell’autorizzazione sia subordinato a requisiti tecnologicamente inadeguati al servizio preso in considerazione dal richiedente. Articolo 56 TFUE 102. Nella sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio fa valere altresì l’articolo 56 TFUE che sancisce la libertà di prestazione dei servizi. Tuttavia, come ho già osservato al paragrafo 56 delle presenti conclusioni, la controversia di cui al procedimento principale riguarda l’esercizio dell’attività di servizi da parte di una società rumena nel territorio rumeno. Orbene, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, le disposizioni del Trattato FUE in materia di libera prestazione dei servizi non sono applicabili a una fattispecie i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro 41 . L’articolo 56 TFUE non è dunque applicabile al caso di specie. Risposta alla seconda e alla terza questione pregiudiziale 103. Propongo di rispondere alla seconda e alla terza questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 4 della direttiva 2000/31 dev’essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione nei confronti di un prestatore di un servizio della società dell’informazione di un sistema di autorizzazione applicabile a prestatori dei servizi economicamente equivalenti che non costituiscono servizi della società dell’informazione. Gli articoli 9 e 10 della direttiva 2006/123 ostano all’applicazione di un siffatto regime di autorizzazione, a meno che quest’ultimo non sia conforme ai criteri sanciti in tali articoli, il che compete al giudice del rinvio verificare. Un regime di autorizzazione non è conforme ai criteri enunciati all’articolo 10 della direttiva 2006/123 qualora il rilascio dell’autorizzazione sia subordinato a requisiti tecnologicamente inadeguati al servizio preso in considerazione dal richiedente. L’articolo 3 della direttiva 2000/31, l’articolo 16 della direttiva 2006/123 e l’articolo 56 TFUE non sono applicabili alla situazione di un prestatore che intenda fornire servizi della società dell’informazione nello Stato membro nel quale è stabilito. Sulla quarta questione pregiudiziale 104. Con la quarta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la delibera n. 626/2017 costituisca una regola tecnica, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f , della direttiva 2015/1535, che avrebbe dovuto essere comunicata alla Commissione ai sensi dell’articolo 5 di tale direttiva. 105. In forza dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f , terzo comma, della direttiva 2015/1535, sono tuttavia interessate da tale disposizione le regole tecniche stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco stabilito e aggiornato, all’occorrenza da parte della Commissione nell’ambito del comitato di cui all’articolo 2 di tale direttiva. Orbene, siffatto elenco è stato pubblicato il 31 maggio 2006 42 , ossia prima dell’adesione della Romania all’Unione europea e dunque non include le autorità rumene. Tuttavia, nelle proprie osservazioni la Commissione dichiara che, in occasione della sua adesione, la Romania ha comunicato che soltanto le sue autorità centrali erano autorizzate a stabilire regole tecniche ai sensi della direttiva 2015/1535. Gli atti del Comune di Bucarest non sono pertanto soggetti all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 5 di tale direttiva. 106. Ciò, tuttavia, non risolve completamente il problema, in quanto, come ho già spiegato, vi è il dubbio se la necessità di ottenere un’autorizzazione al fine di fornire servizi come quelli in esame nel procedimento principale discenda unicamente dalla delibera n. 626/2017 o dall’articolo 15 della legge n. 38/2003, di cui tale delibera costituirebbe soltanto una misura di attuazione. Sarebbe dunque legittimo chiedersi se non sia tale legge che avrebbe dovuto essere comunicata alla Commissione. 107. A mio avviso, la risposta tuttavia dev’essere negativa. Infatti, l’articolo 1, paragrafo 1, lettera e , della direttiva 2015/1535 esclude dalla nozione di regole relative ai servizi , sola categoria di regole tecniche che possono venire qui in rilievo, quelle che non riguardano specificamente i servizi della società dell’informazione. In forza del secondo comma della citata lettera e , le regole riguardano specificamente simili servizi quando si pongono come finalità e obiettivo specifici di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi. Invece, le regole che li riguardano solo in modo implicito o incidentale non si considerano riguardanti specificamente detti servizi. 108. Orbene, si deve constatare che la legge n. 38/2003 non menziona affatto i servizi della società dell’informazione. Al contrario, essa li ignora al punto che esige perfino da qualsiasi fornitore di servizi di dispatching di taxi che possieda frequenze ed attrezzature radio, a prescindere che operi via radio o con mezzi informatici. A mio avviso è dunque evidente che, sebbene tale legge sia applicabile ai servizi della società dell’informazione, come asserisce il Comune di Bucarest, essa non si pone come obiettivo di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi e li riguarda solo in modo implicito, per inerzia si potrebbe dire. 109. Ciò del resto si spiega agevolmente per il fatto che la legge n. 38/2003 risale al 2003, mentre la società Uber, pioniera nel settore della prenotazione dei servizi di trasporto mediante smartphone, è stata fondata soltanto nel 2009. 110. L’articolo 15 della legge n. 38/2003 non riguarda dunque specificamente i servizi della società dell’informazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e , della direttiva 2015/1535. 111. Di conseguenza, si deve rispondere alla quarta questione pregiudiziale dichiarando che la delibera n. 626/2017 non costituisce una regola tecnica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f , della direttiva 2015/1535. Conclusione 112. Alla luce di tutto quanto precede, propongo di fornire la seguente risposta alle questioni pregiudiziali presentate dal Tribunalul București Tribunale superiore di Bucarest, Romania 1 L’articolo 2, lettera a , della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, Direttiva sul commercio elettronico , in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b , della direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che costituisce un servizio della società dell’informazione un servizio consistente nel mettere in collegamento diretto, tramite un’applicazione elettronica, clienti e tassisti, qualora tale servizio non sia indissolubilmente legato al servizio di trasporto mediante taxi cosicché non ne è parte integrante. 2 L’articolo 4 della direttiva 2000/31 dev’essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione nei confronti di un prestatore di un servizio della società dell’informazione di un sistema di autorizzazione applicabile a prestatori dei servizi economicamente equivalenti che non costituiscono servizi della società dell’informazione. Gli articoli 9 e 10 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno devono essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione di un siffatto regime di autorizzazione, a meno che quest’ultimo non sia conforme ai criteri sanciti in tali articoli, il che compete al giudice del rinvio verificare. Un regime di autorizzazione non è conforme ai criteri enunciati all’articolo 10 della direttiva 2006/123 qualora il rilascio dell’autorizzazione sia subordinato a requisiti tecnologicamente inadeguati al servizio preso in considerazione dal richiedente. L’articolo 3 della direttiva 2000/31, l’articolo 16 della direttiva 2006/123 e l’articolo 56 TFUE non sono applicabili nella situazione di un prestatore che intenda fornire servizi della società dell’informazione nello Stato membro nel quale è stabilito. 3 La Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 626/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 178/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru, a Caietului de sarcini și a contractului de atribuire în gestiune delegată pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim de taxi delibera del Consiglio comunale di Bucarest n. 626/2017, del 19 dicembre 2017, che modifica e integra la delibera n. 178/2008, recante approvazione del regolamento quadro, del disciplinare e del contratto di concessione in gestione delegata ai fini dell’organizzazione e dell’esecuzione del servizio pubblico di trasporto locale mediante taxi, del 21 aprile 2008 , non costituisce una regola tecnica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f , della direttiva 2015/1535. *Fonte curia.eu