Lecito tutelare il legame patrigno-figliastro se il padre biologico è assente ingiustificato

Il rapporto tra padre-figlio è a fondamento della tutela della vita e serenità familiare ex articolo 8 Cedu. Nel supremo interesse del minore questo legame non deve essere leso salvo casi eccezionali. Rientra tra questi la revoca della patria potestà al padre biologico che non ha provveduto ai suoi doveri di cura del figlio ha versato saltuariamente gli alimenti, non ha avuto contatti col minore per diversi anni etc. , il quale ha instaurato un ottimo rapporto col nuovo marito della madre che lo ha, poi, adottato. Esclusa, quindi, ogni deroga all’articolo 8 Cedu.

È quanto deciso dalla CEDU sez. III nel caso Ilya Lyapin c. Russia del 30 giugno. Il caso. Il ricorrente divorziò consensualmente dalla moglie quando V. aveva solo 3 mesi. Il bimbo per i primi due anni visse col padre e mantenne i contatti con la madre, a cui poi fu affidato. La donna pochi mesi dopo iniziò una relazione con l’uomo che divenne suo marito nel 2005 e da cui ebbe un altro figlio. Il ricorrente accusò l’ex moglie di non avergli permesso di vedere il figlio, mantenendo così un legame con V. anche se lui stesso aveva preferito rimanere in disparte e non partecipare alla sua educazione per non turbare il minore e permettergli l’inserimento nella sua nuova famiglia le accuse risultarono infondate e false. V. soffriva per non avere il patronimico del nuovo marito della madre in Russia il cognome è dato dal nome del padre che lo ha adottato nel 2012. Il ricorrente si oppose a questa procedura durante la quale emerse che salvo un iniziale contatto, avergli mandato gli auguri ed un regalo una volta ed aperto un libretto di risparmio a nome di V., non aveva avuto contatti col figlio per sette anni e non vivevano insieme da oltre otto . Le Corti interne inizialmente imposero un diritto di visita , di trascorrere le ferie annuali col figlio e l’onere di versargli gli alimenti sino alla maggiore età sono decaduti, però, nel momento in cui, dopo un’adeguata ed approfondita perizia e sentiti tutti i genitori in causa, decisero la revoca della patria potestà e l’ adozione da parte del nuovo marito. Inutili i ricorsi contro questa decisione. Si precisi che una sentenza dell’Adunanza Plenaria della Cassazione russa, emessa nelle more dell’adozione, ha stabilito la revoca della potestà genitoriale al genitore che era venuto meno ai propri doveri per una condotta colpevole, salvo che questa omissione fosse dovuta a circostanze avverse ed a motivi che esulassero dalla loro volontà malattia psichica, cronica etc. e previo tentativo delle Corti di far cessare o modificare questo atteggiamento ostile e lesivo degli interessi del minore. Genitore è chi si cura del minore”. È questo l’assunto della CEDU in questo caso. Il legame tra un genitore ed un figlio, costituendo il fondamento delle sue radici” ed essendo essenziale per la salute mentale, il benessere ed il corretto sviluppo psico-fisico del minore, nel suo supremo interesse non può essere interrotto se non in casi eccezionali laddove ci siano circostanze che per la loro gravità non possano assicurargli un ambiente sano e ledere i suoi superiori interessi, è lecito limitare i diritti dei genitori Strand Lobben ed altri c. Norvegia [GC],Cinta c. Romania X. c. Lettonia [GC] nella rassegna del 13/9/19 e nei quotidiani del 18/2/20 e 28/11/13 . Le autorità interne pur avendo ampio margine discrezionale in materia sono vincolate al rispetto di questo supremo interesse e sono obbligate ad adottare ogni misura per mantenere saldo questo legame genitore-figlio . La CEDU rimarca come una sentenza di separazione o di divorzio non esenti i genitori dai loro doveri di cura, assistenza e di educazione della prole in sé e per sé non hanno un effetto negativo sul tale legame. Nella fattispecie il padre aveva de facto abdicato al proprio ruolo, ignorando il figlio verso cui non aveva alcun interesse, privandolo della dovuta assistenza morale e materiale gli ha versato gli alimenti solo dopo una condanna ed alienando così il loro legame il bambino non lo aveva riconosciuto, si era fatto vedere spaventato e mostrava chiaramente d’ identificare la figura paterna col nuovo marito della madre , pur essendo conscio che il ricorrente era suo padre biologico. Ciò era dimostrato da varie testimonianze le maestre non avevano mai visto il ricorrente a scuola etc. e da una perizia. È palese che si tratti una circostanza eccezionale che legittima la rottura del legame padre figlio per tutelare quello col patrigno. La decisione delle Corti interne è stata equa e proporzionata. Come detto in queste circostanze eccezionali, in cui si ha un’alienazione parentale, è giusto e nell’interesse del minore, limitare o recidere il legame padre–figlio. Le Corti interne hanno agito correttamente ed attuato un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco troncando il rapporto giuridico di filiazione col ricorrente revocandone la patria potestà per consentire l’adozione da parte del nuovo marito della madre, unica figura paterna che V. avesse mai avuto. Il padre non si era avvalso della facoltà di contestare le testimonianze e la perizia, perciò le sue censure innanzi alla CEDU erano inammissibili.

CEDU_Case_of_Ilya_Lyapin_v._Russia