L’onere informativo sul diritto di recesso non è assolto con un mero rinvio alle norme in materia

L’articolo 10 § .2, Lett. p Direttiva 2008/48/CE contratti di credito ai consumatori dev’essere interpretato nel senso che le modalità di calcolo del periodo di recesso contrattuale, previste dall’articolo 14 § .1 comma 2 della stessa, ricadono nelle informazioni che devono figurare, in modo chiaro e conciso, in un contratto di credito, in applicazione della disposizione medesima. Esso, per quanto attiene alle informazioni contenute, osta a che un contratto di credito rinvii ad una disposizione nazionale facente a sua volta rinvio ad altre disposizioni della normativa dello Stato membro in questione.

È quanto deciso dalla CGUE relativamente al caso C-66/19 nella EU C 2020 242 depositata il 26 marzo. Il caso. Un consumatore aveva siglato, nel 2012, con una banca un mutuo a tasso fisso accompagnato da una garanzia reale con scadenza nel 2021. Il contratto, relativamente al diritto di recesso sanciva che andava esercitato entro 14 giorni dalla ricezione delle informazioni contenute nell’articolo 492 BGB codice civile tedesco , che a sua volta rinviava ad una pluralità di altre disposizioni interne. Queste informazioni non erano, però, trascritte nel contratto, sì che il ricorrente è stato costretto ad agire giudizialmente dato che la banca eccepì la prescrizione del diritto quando lo esercitò nel 2016. Il giudice di rinvio, dato che la Germania aveva recepito la Direttiva 2008/48, ha sollevato una pregiudiziale dubitando che questo doppio rinvio ed il calcolo del dies a quo della sua prescrizione, avessero rispettato gli oneri informativi previsti dalla stessa. Le modalità di calcolo della prescrizione del recesso sono informazioni fondamentali. Come previsto dalla Direttiva 2008/48 i contratti de quibus rientrano nel suo ambito di applicazione, poiché già da prima della sua vigenza la legge tedesca disciplinava i contratti assistiti da garanzia reale equiparandoli a quelli di credito al consumo questa unificazione è stata mantenuta perché ritenuta corrispondente alle disposizioni della Direttiva stessa. È noto che la sua ratio è assicurare un’elevata tutela al consumatore e ciò è possibile offrendogli, prima di siglare il contratto, tutte le informazioni fondamentali che lo riguardano in modo che da un lato possa fare una scelta commerciale consapevole tutelando i propri interessi e dall’altro si possa facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo . Tra le informazioni fondamentali che devono essere date in modo chiaro, trasparente, preciso e conciso al consumatore ex articolo 10 ci sono anche quelle relative alle condizioni, ai termini ed alle modalità di esercizio del diritto di recesso. Non vi è dubbio che tra queste si debbano assolutamente annoverare anche quelle sulle modalità di calcolo del periodo di recesso, perché, altrimenti l’efficacia del diritto di recesso previsto dall’articolo 14 della direttiva 2008/48 sarebbe seriamente affievolita . Il rinvio a norme complesse e lunghe non assolve all’onere di consenso informato. Ai sensi della direttiva la prescrizione del diritto di recesso decorre dal giorno in cui il consumatore ha ricevuto tutte le informazioni obbligatorie ex articolo 10. Nella fattispecie non sono state fornite la prassi della CGUE prevede che laddove alcuni elementi siano determinati da disposizioni legislative o regolamentari cogenti di uno Stato membro , detto onere informativo non è assolto con un mero rinvio alle stesse, ma devono essere trascritte nel contratto, in modo che siano fornite le dovute informazioni e che siano enunciate in modo chiaro e conciso per una loro migliore comprensione è imperativo che il consumatore, per attuare la richiamata elevata tutela e per l’esatta esecuzione del contratto, debba avere, infatti, la piena conoscenza e la corretta comprensione delle sue clausole EU C 2012 443 e 2019 558 . Orbene nella fattispecie il contratto non le aveva inserite e l’articolo 492 BGB rinviava ad una serie di norme complesse, astruse, tecniche e lunghe, sì che non erano facilmente intellegibili dal consumatore medio come evidenziato anche dall’AG nelle Conclusioni su questo caso. Il ricorrente quindi poteva esercitare, ai sensi dell’articolo 14 Direttiva 2008/48 entro 14 giorni dalla stipula del contratto, se avesse ricevuto dette informazioni oppure dal giorno in cui effettivamente le ha ricevute di conseguenza si potrebbe pensare che l’eccezione della banca non sia opponibile e che avesse potuto validamente recedere dal contratto.

Corte di Giustizia UE, Sesta Sezione, sentenza 26 marzo 2020, causa C-66/19 * Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Contratti di credito ai consumatori – Diritto di recesso – Termine per l’esercizio del diritto – Requisiti relativi alle informazioni da inserire nel contratto – Nota informativa che si limita a un rinvio per relationem a disposizioni nazionali Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera p , della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio GU 2008, L 133, pag. 66, e rettifiche in GU 2009, L 207, pag. 14, GU 2010, L 199, pag. 40 e GU 2011, L 234, pag. 46 . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra JC, un consumatore, e la Kreissparkasse Saarlouis in merito all’esercizio da parte di JC del diritto di recesso dal contratto di mutuo stipulato con quest’ultima. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 I considerando da 8 a 10, 14 e 31 della direttiva 2008/48 così recitano 8 È opportuno che il mercato offra un livello di tutela dei consumatori sufficiente, in modo da assicurare la fiducia dei consumatori. 9 È necessaria una piena armonizzazione che garantisca a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un vero mercato interno. Pertanto, agli Stati membri non dovrebbe essere consentito di mantenere o introdurre disposizioni nazionali diverse da quelle previste dalla presente direttiva. 10 La presente direttiva dovrebbe far salva l’applicazione da parte degli Stati membri, conformemente al diritto comunitario, delle disposizioni della presente direttiva a settori che esulano dall’ambito di applicazione della stessa. Di conseguenza, uno Stato membro potrebbe mantenere o introdurre norme nazionali conformi alla direttiva o a talune delle sue disposizioni in materia di contratti di credito al di fuori dell’ambito di applicazione della presente direttiva, ad esempio in materia di contratti di credito per importi inferiori a 200 EUR o superiori a 75 000 EUR. Inoltre, gli Stati membri potrebbero anche applicare le disposizioni della presente direttiva ai crediti collegati che non rientrano nella definizione di accordo sui contratti di credito collegati contenuta nella presente direttiva. 14 È opportuno escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i contratti di credito aventi per oggetto la concessione di un credito in relazione al quale viene costituita una garanzia immobiliare. Questo tipo di credito è di natura molto specifica. È opportuno escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva anche i contratti di credito finalizzati all’acquisto o alla conservazione destinati principalmente all’acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o da costruirsi. Non dovrebbero tuttavia essere esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva contratti di credito il cui unico fine sia la ristrutturazione o la valorizzazione di un edificio esistente. 31 Per consentire al consumatore di conoscere i suoi diritti e obblighi in virtù del contratto di credito, questo dovrebbe contenere tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e conciso . 4 Ai sensi dell’articolo 2 della direttiva stessa, rubricato Ambito di applicazione 1. La presente direttiva si applica ai contratti di credito. 2. La presente direttiva non si applica ai a contratti di credito garantiti da un’ipoteca oppure da un’altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili o da un diritto legato ai beni immobili b contratti di credito finalizzati all’acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o progettato c contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 EUR o superiore a 75 000 EUR . 5 Il successivo articolo 10, rubricato Informazioni da inserire nei contratti di credito , al paragrafo 2, lettera p , così dispone Nel contratto di credito figurano, in modo chiaro e conciso, le informazioni seguenti p l’esistenza o l’assenza del diritto di recesso e il periodo durante il quale esso può essere esercitato e le altre condizioni per il suo esercizio, comprese le informazioni sull’obbligo del consumatore di rimborsare il capitale prelevato e corrispondere gli interessi conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, lettera b , e l’importo giornaliero degli interessi da corrispondere . 6 Il successivo articolo 14, intitolato Diritto di recesso , al suo paragrafo 1, prevede quanto segue Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto di credito senza dare alcuna motivazione. Tale periodo di recesso ha inizio a il giorno della conclusione del contratto di credito oppure b il giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 10, se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a del presente comma . 7 L’articolo 22 della direttiva 2008/48, rubricato Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva , al paragrafo 1, così dispone Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite . Diritto tedesco 8 L’articolo 492 del Bürgerliches Gesetzbuch codice civile , nel testo applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale in prosieguo il BGB , prevedeva quanto segue 1. I contratti di credito al consumo devono essere conclusi per iscritto, a meno che non sia prevista una forma più rigorosa. 2. Il contratto deve contenere le indicazioni prescritte per ogni contratto di credito al consumo conformemente all’articolo 247, paragrafi da 6 a 13, dell’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch [ legge introduttiva al BGB , nel testo applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale, in prosieguo l’ EGBGB”]. . 9 L’articolo 495 del BGB così disponeva 1. Nel caso di un contratto di credito al consumo al mutuatario spetta il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 355 . 2. Gli articoli da 355 a 359a si applicano a condizione che 1 le indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, dell’EGBGB figurino in sostituzione della nota informativa sul recesso 2 il periodo di recesso non inizi a decorrere a prima della conclusione del contratto né b prima che il mutuatario abbia ricevuto le indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 492, paragrafo 2 e 3 il mutuatario rimborsi altresì al mutuante le spese da quest’ultimo sostenute presso organismi pubblici e non recuperabili . 10 Ai sensi dell’articolo 503, paragrafo 1, del BGB L’articolo 497, paragrafo 2, e paragrafo 3, prima, seconda, quarta e quinta frase, nonché gli articoli 449, 500 e 502 non si applicano ai contratti nell’ambito dei quali l’erogazione del mutuo sia subordinata a una garanzia di natura reale e sia effettuata alle condizioni comunemente applicate ai contratti assistiti da garanzie reali ed ai fini del loro finanziamento provvisorio . 11 L’articolo 247, paragrafo 6, primo comma, dell’EGBGB elencava le indicazioni che dovevano figurare in un contratto di credito concluso da un consumatore. Le altre indicazioni da inserire obbligatoriamente nel contratto figuravano all’articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, prima e seconda frase, paragrafo 7 e paragrafo 8, secondo comma quanto ai contratti comprendenti prestazioni supplementari , all’articolo 247, paragrafo 12, primo comma, seconda frase, punto 2 quanto ai contratti collegati e agli aiuti finanziari a titolo oneroso , nonché all’articolo 247, paragrafo 13, primo comma in caso di partecipazione di un intermediario del mutuo dell’EGBGB. 12 A termini dell’articolo 247, paragrafo 9, dell’EGBGB, nei contratti di cui all’articolo 503 del BGB, in deroga ai paragrafi da 3 a 8, 12 e 13, le informazioni ai sensi del paragrafo 3, primo comma, punti da 1 a 7, 10 e 13, nonché del paragrafo 3, quarto comma, e del paragrafo 8 del medesimo articolo 247 dovevano essere necessariamente contenute nell’informativa precontrattuale e nel contratto di credito concluso dal consumatore. Tale disposizione prevedeva che il contratto dovesse inoltre includere le indicazioni relative al diritto al recesso di cui al precedente paragrafo 6, secondo comma. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 13 Nel 2012, JC concludeva, in qualità di consumatore, presso un istituto di credito, nello specifico la Kreissparkasse Saarlouis, un contratto di mutuo assistito da garanzie reali per un importo pari a EUR 100 000, al tasso debitorio annuo del 3,61%, fino al 30 novembre 2012 in prosieguo il contratto de quo . 14 A termini dell’articolo 14 di tale contratto, intitolato Informazioni sul recesso Diritto di recesso Il mutuatario ha a disposizione 14 giorni per recedere per iscritto ad esempio per lettera, fax, o posta elettronica dal proprio impegno contrattuale senza necessità di indicarne i motivi. Il termine inizia a decorrere con la conclusione del contratto, ma non prima che il mutuatario abbia ricevuto tutte le informazioni obbligatorie di cui all’articolo 492, paragrafo 2, del [BGB] ad esempio, informazioni relative al tipo di mutuo, all’importo netto del mutuo, alla durata del contratto . . 15 Con lettera del 30 gennaio 2016 JC comunicava alla Kreissparkasse Saarlouis di voler recedere dal proprio impegno contrattuale relativo al contratto medesimo. 16 JC ricorreva quindi dinanzi al Landgericht Saarbrücken Tribunale del Land, Saarbrücken, Germania al fine di far dichiarare, in primo luogo, che il credito della Kreissparkasse Saarlouis derivante dal contratto de quo non eccedesse, alla data 30 aprile 2018, l’importo di EUR 66 537,57, in secondo luogo, la mora della Kreissparkasse Saarlouis nell’accettazione del pagamento di tale somma e, in terzo luogo, l’obbligo dell’istituto di credito medesimo a risarcire a JC qualsiasi danno derivante dal rifiuto di accettare la risoluzione del rapporto obbligatorio. In subordine, JC chiedeva di dichiarare la decadenza della Kreissparkasse Saarlouis, a decorrere dalla data di ricezione della dichiarazione di recesso, agli interessi contrattuali nonché al rimborso del mutuo secondo le modalità contrattualmente previste. 17 La Kreissparkasse Saarlouis chiedeva il rigetto della domanda proposta ex adverso sostenendo di aver debitamente informato JC in merito al suo diritto di recesso inoltre, il termine previsto per l’esercizio di tale diritto sarebbe scaduto nel momento in cui JC ha inteso avvalersene. 18 Il giudice del rinvio rileva che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a , della direttiva 2008/48, quest’ultima non si applica ai contratti di credito assistiti da garanzia reale. A suo parere, il legislatore tedesco si sarebbe tuttavia avvalso della facoltà, enunciata al considerando 10 della direttiva stessa, di applicare il regime ivi previsto a settori non ricompresi nel suo ambito di applicazione, al pari di quello applicabile a contratti del genere. Ciò premesso, il giudice medesimo ritiene che l’interpretazione delle disposizioni della direttiva sia necessaria ai fini della soluzione della lite oggetto del procedimento principale e che la Corte sia competente a effettuare tale interpretazione nella specie, richiamandosi, al riguardo, alla sentenza del 17 luglio 1997, Giloy C 130/95, EU C 1997 372 . 19 Quanto al merito della causa, il giudice a quo si chiede se il rinvio all’articolo 492, paragrafo 2, del BGB, operato nel contratto di cui trattasi quanto alle informazioni da fornire obbligatoriamente al debitore, soddisfi il requisito di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera p , della direttiva 2008/48, secondo cui nel contratto di credito devono figurare in modo chiaro e conciso l’esistenza o l’assenza del diritto di recesso nonché le modalità di esercizio di tale diritto. 20 In particolare, il giudice del rinvio rileva che detta disposizione del BGB rinvia altresì a un’altra disposizione nazionale, ossia l’articolo 247, paragrafi da 6 a 13, dell’EGBGB, e tale ultimo articolo rinvia, a sua volta, ad altre disposizioni del BGB. Di conseguenza, al fine d’identificare tutte le informazioni obbligatorie la cui comunicazione determina l’inizio del periodo di recesso dal contratto, il consumatore sarebbe tenuto a far riferimento a disposizioni nazionali contenute in atti legislativi distinti. 21 Inoltre, a termini dell’articolo 247, paragrafo 9, dell’EGBGB, il consumatore sarebbe tenuto a determinare se il contratto dal medesimo concluso con il professionista abbia ad oggetto un mutuo su beni immobili, ai sensi dell’articolo 503 del BGB, e tale questione, ad avviso del giudice del rinvio, non può essere risolta da un consumatore medio privo di una formazione giuridica. 22 Ciò premesso, il Landgericht Saarbrücken Tribunale del Land, Saarbrücken ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali 1 Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera p , della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che anche i requisiti relativi alla decorrenza del periodo di recesso rientrino nelle informazioni obbligatorie riguardanti il periodo durante il quale esso può essere esercitato o le altre condizioni per il suo esercizio . 2 In caso di risposta in senso affermativo alla [prima] questione Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera p , della direttiva 2008/48 osti ad un’interpretazione secondo la quale un’informativa sul recesso sia chiara e concisa nel caso in cui, con riguardo alla decorrenza del periodo di recesso, non siano esaustivamente indicate le pertinenti informazioni obbligatorie, ma essa rinvii, a tal riguardo, ad una norma nazionale – nel caso di specie, l’articolo 492, paragrafo 2, BGB nel testo vigente fino al 12 giugno 2014 – il quale, a sua volta, fa riferimento ad altre norme nazionali – nel caso di specie, l’articolo 247, paragrafi da [6] a 13 EGBGB nel testo vigente fino al 12 giugno 2014 – e il consumatore sia quindi tenuto a leggere numerose disposizioni di legge contenute in diversi atti normativi, al fine di sapere quali informazioni obbligatorie debbano essere fornite ai fini della decorrenza del periodo di recesso relativo al proprio contratto di mutuo. 3 In caso di risposta in senso negativo alla [seconda] questione e in assenza di obiezioni di principio nei confronti di un rinvio a norme nazionali Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera p , della direttiva 2008/48 osti ad un’interpretazione secondo la quale un’informazione sia chiara e concisa , nel caso in cui il rinvio ad una norma nazionale – nel caso di specie, l’articolo 492, paragrafo 2, BGB, nel testo vigente [fino] al 12 giugno 2014 e il suo ulteriore rinvio – nel caso di specie, all’articolo 247, paragrafi da [6] a 13, EGBGB, nel testo vigente [fino] al 12 giugno 2014 implichino necessariamente il fatto che il consumatore debba compiere una sussunzione giuridica oltre alla mera lettura delle disposizioni – ad esempio, accertare se il mutuo gli sia stato concesso alle condizioni abituali previste per i contratti garantiti da ipoteca e il loro finanziamento intermedio, ovvero se si tratti di contratti collegati al fine di sapere quali informazioni obbligatorie debbano essere fornite affinché possa decorrere il periodo di recesso relativo al proprio contratto di mutuo . Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 23 Nelle proprie osservazioni scritte, il governo tedesco deduce l’incompetenza della Corte a rispondere alle questioni sollevate in quanto la direttiva 2008/48 non si applica ai contratti di credito assistiti da garanzie reali e in quanto il legislatore tedesco non ha deciso, nonostante la facoltà riconosciutagli dal legislatore dell’Unione, di applicare il regime previsto da tale direttiva a settori non ricompresi nel suo ambito d’applicazione, come quello dei contratti di credito a consumatori assistiti da garanzie reali, oggetto del procedimento principale. 24 Il governo tedesco precisa altresì che, anteriormente all’adozione della direttiva 2008/48, il diritto tedesco prevedeva già una normativa riguardante tali contratti. Essendo stata quest’ultima ritenuta corrispondente alle disposizioni della direttiva stessa, il legislatore nazionale avrebbe unicamente ritenuto opportuno riunire le disposizioni relative al credito al consumo e al credito assistito da garanzie reali. 25 A tal riguardo, occorre rammentare che la direttiva 2008/48, per effetto del suo articolo 2, paragrafo 2, lettera a , non si applica ai contratti di credito garantiti da ipoteca ovvero da altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili o da diritto connesso a beni immobili. 26 Il legislatore dell’Unione ha tuttavia precisato, come risulta dal considerando 10 della direttiva stessa, che uno Stato membro può mantenere o introdurre norme nazionali conformi a detta direttiva o a talune delle sue disposizioni in materia di contratti di credito al di fuori dell’ambito di applicazione della medesima direttiva. 27 Orbene, dalla decisione di rinvio emerge che il legislatore tedesco ha così deciso di applicare il regime previsto dalla direttiva 2008/48 a contratti come quello de quo. 28 La Corte si è ripetutamente dichiarata competente a statuire su domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su disposizioni del diritto dell’Unione in fattispecie in cui i fatti del procedimento principale si collocavano al di fuori del suo ambito di applicazione ed erano pertanto di competenza esclusiva degli Stati membri, ma nelle quali dette disposizioni del diritto dell’Unione erano rese applicabili dal diritto nazionale per effetto di un rinvio di quest’ultimo al loro contenuto sentenza del 12 luglio 2012, SC Volksbank România, C 602/10, EU C 2012 443, punto 86 e giurisprudenza ivi citata . 29 La Corte ha segnatamente sottolineato che quando una normativa nazionale intende conformarsi, per le soluzioni che apporta a fattispecie non rientranti nell’ambito di applicazione dell’atto dell’Unione considerato, a quelle adottate nell’atto medesimo, sussiste un interesse certo dell’Unione a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese da tale atto ricevano un’interpretazione uniforme sentenza del 19 ottobre 2017, Solar Electric Martinique, C 303/16, EU C 2017 773, punto 26 e giurisprudenza ivi citata . 30 Inoltre, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione poste dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che questi individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto da parte della Corte di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte sentenza del 3 luglio 2019, UniCredit Leasing, C 242/18, EU C 2019 558, punto 46 e giurisprudenza ivi citata . 31 Inoltre, la Corte ha ripetutamente dichiarato che non le compete, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni nazionali e giudicare se l’interpretazione che ne dà il giudice nazionale sia corretta, poiché un’interpretazione del genere rientra nella competenza esclusiva dei giudici nazionali sentenza del 3 luglio 2019, UniCredit Leasing, C 242/18, EU C 2019 558, punto 47 e giurisprudenza ivi citata . 32 Ciò detto, la domanda di pronuncia pregiudiziale dev’essere dichiarata ricevibile. Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 33 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera p , della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che le modalità di calcolo del periodo di recesso, previste dall’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva stessa, ricadano nelle informazioni che devono figurare, in modo chiaro e conciso, in un contratto di credito, in applicazione della disposizione medesima. 34 Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera p , di detta direttiva, nel contratto di credito devono figurare, in modo chiaro e conciso, non solo l’esistenza o l’assenza del diritto di recesso e il periodo durante il quale esso può essere esercitato , ma anche le altre condizioni per il suo esercizio . 35 Come emerge dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, letto alla luce del considerando 31 di quest’ultima, il requisito consistente nell’indicare, in un contratto di credito redatto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, in modo chiaro e conciso, gli elementi previsti dalla disposizione de qua, è necessario affinché il consumatore sia in condizione di conoscere i propri diritti ed obblighi sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C 42/15, EU C 2016 842, punto 31 . 36 Tale requisito contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2008/48, che consiste nel prevedere, in materia di credito ai consumatori, un’armonizzazione completa e obbligatoria in una serie di settori fondamentali, la quale viene ritenuta necessaria per garantire a tutti i consumatori dell’Unione un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C 42/15, EU C 2016 842, punto 32 . 37 Tenuto conto dell’importanza del diritto di recesso per la tutela del consumatore, l’informazione riguardante tale diritto è di fondamentale importanza per tale consumatore. Per poter beneficiare pienamente di tale informazione, il consumatore deve conoscere in anticipo le condizioni, i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso v., per analogia, sentenza del 23 gennaio 2019, Walbusch Walter Busch, C 430/17, EU C 2019 47, punto 46 . 38 Inoltre, l’efficacia del diritto di recesso previsto dall’articolo 14 della direttiva 2008/48 sarebbe seriamente affievolita se le modalità di determinazione del termine di recesso non rientrassero nel novero delle condizioni di esercizio di tale diritto da indicare obbligatoriamente nel contratto di credito, ai sensi del menzionato articolo 10, paragrafo 2, della direttiva. 39 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 2, lettera p , della direttiva 2008/48 dev’essere interpretato nel senso che le modalità di calcolo del periodo di recesso, previste dall’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva stessa, ricadono nelle informazioni che devono figurare, in modo chiaro e conciso, in un contratto di credito, in applicazione della disposizione medesima. Sulla seconda questione 40 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera p , della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che osti a che un contratto di credito, con riguardo alle informazioni di cui all’articolo 10 della direttiva stessa, rinvii a una disposizione nazionale la quale rinvii, a sua volta, ad altre disposizioni della normativa dello Stato membro in questione. 41 In limine, si deve rilevare che, nella lite oggetto del procedimento principale, il contratto de quo precisa che il termine di recesso inizia a decorrere con la conclusione del contratto, ma non prima che il mutuatario abbia ricevuto tutte le informazioni obbligatorie di cui all’articolo 492, paragrafo 2, del BGB. Detta disposizione rinvia, dal canto suo, all’articolo 247, paragrafi da 6 a 13, dell’EGBGB, quest’ultimo rinviando, a sua volta, ad altre disposizioni del BGB. 42 Il giudice del rinvio rileva, quindi, che le informazioni obbligatorie la cui comunicazione al consumatore determina il dies a quo del termine di recesso dal contratto, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera p , e all’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/48, non sono, di per sé, contenute nel contratto de quo. A suo avviso, il consumatore sarebbe conseguentemente tenuto, al fine di individuarle, ad esaminare una serie di disposizioni nazionali contenute in atti legislativi distinti. 43 Si deve rammentare che, come emerge dall’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettera b , della direttiva 2008/48, il termine di recesso inizia a decorrere solo nel momento in cui le informazioni previste all’articolo 10 di tale direttiva siano state comunicate al consumatore, laddove tale data sia successiva a quella della conclusione del contratto di credito. Lo stesso articolo 10 elenca le informazioni che devono essere inserite nei contratti di credito. 44 Orbene, qualora un contratto concluso da un consumatore, per quanto attiene alle informazioni da fornire obbligatoriamente ex articolo 10 della direttiva 2008/48, rinvii a talune disposizioni di diritto nazionale, il consumatore non è in grado, sulla base del contratto stesso, né di determinare la portata del proprio impegno contrattuale, né di verificare se tutti gli elementi necessari, ai sensi della disposizione medesima, figurino nel contratto da lui concluso, né, a fortiori, di verificare se il termine di recesso di cui può fruire abbia iniziato a decorrere nei suoi confronti. 45 Inoltre, la conoscenza e una corretta comprensione, da parte del consumatore, degli elementi che il contratto di credito deve obbligatoriamente contenere, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, sono necessarie per la corretta esecuzione del contratto stesso e, in particolare, per l’esercizio dei diritti del consumatore, tra i quali figura il suo diritto di recesso. 46 A tal riguardo, si deve rilevare che la Corte ha affermato che, qualora una direttiva, nell’ambito della tutela dei consumatori, preveda un obbligo, a carico del professionista, d’informare il consumatore in ordine al contenuto dell’impegno contrattuale al medesimo proposto, di cui alcuni elementi siano determinati da disposizioni legislative o regolamentari cogenti di uno Stato membro, il professionista ha l’obbligo di comunicare al consumatore il contenuto delle disposizioni medesime v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2012, Invitel, C 472/10, EU C 2012 242, punto 29 . 47 Pertanto, un mero rinvio, effettuato nelle condizioni generali di un contratto, a un testo legislativo o regolamentare che stabilisce i diritti e gli obblighi delle parti non è sufficiente v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2013, RWE Vertrieb, C 92/11, EU C 2013 180, punto 50 . 48 In una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, si deve quindi dichiarare che un rinvio, contenuto nel contratto de quo, alle disposizioni legislative nazionali, come indicato supra al punto 41, non soddisfa il requisito, di cui ai precedenti punti da 43 a 47, d’informare il consumatore, in modo chiaro e conciso, in merito al termine entro il quale il diritto di recesso può essere esercitato e alle altre condizioni per esercitarlo, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, lettera p , della direttiva 2008/48. 49 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 2, lettera p , della direttiva 2008/48 dev’essere interpretato nel senso che osta a che un contratto di credito, per quanto attiene alle informazioni di cui all’articolo 10 di tale direttiva, rinvii ad una disposizione nazionale facente a sua volta rinvio ad altre disposizioni della normativa dello Stato membro in questione. Sulla terza questione 50 Tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione, non occorre rispondere alla terza questione. Sulle spese 51 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Sesta Sezione dichiara 1 L’articolo 10, paragrafo 2, lettera p , della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che le modalità di calcolo del periodo di recesso, previste dall’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva stessa, ricadono nelle informazioni che devono figurare, in modo chiaro e conciso, in un contratto di credito, in applicazione della disposizione medesima. 2 L’articolo 10, paragrafo 2, lettera p , della direttiva 2008/48 dev’essere interpretato nel senso che osta a che un contratto di credito, per quanto attiene alle informazioni di cui all’articolo 10 di tale direttiva, rinvii ad una disposizione nazionale facente a sua volta rinvio ad altre disposizioni della normativa dello Stato membro in questione. *Fonte www.curia.eu