Lecita la confisca di beni in sede civile in assenza di una preventiva condanna penale o di reato

La decisione quadro 2005/212/GAI, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa di uno Stato membro che prevede che la confisca di beni acquisiti illecitamente sia disposta da un giudice nazionale al termine di un procedimento che non è subordinato alla constatazione di un reato né, a fortiori, alla condanna dei presunti autori di tale reato.

È quanto deciso dalla CGUE con la sentenza EU C 2020 221, C-234/18 depositata il 19 marzo. Il caso. La Commissione bulgara per la lotta contro la corruzione e la confisca dei beni acquisiti illecitamente ha promosso un’azione civile volta al sequestro di proventi illeciti contro BP nonché varie persone fisiche e giuridiche ritenute collegate a quest’ultimo o dal medesimo controllate . Aveva notato che da un lato BP, presidente del consiglio di vigilanza di una banca bulgara, aveva invitato diverse persone ad appropriarsi indebitamente di fondi della stessa per un valore totale di 105 milioni di euro e per questo sta subendo un processo penale, tuttora pendente, assieme ad altri complici e, dall’altro, che BP ed i suoi familiari avevano fatto acquisti d’ingente valore senza saper spiegare la provenienza di tali cespiti. L’imputato avrebbe inoltre percepito compensi per contratti fittizi. Il giudice adito ha sollevato una pregiudiziale nutrendo dubbi sull’esegesi di detta direttiva per i convenuti la confisca è irricevibile non essendo stati condannati in sede penale e quindi contraria al dettato della Direttiva 2014/42 per l’appunto sulla confisca , mentre per la legge interna la sola esistenza di accuse penali sarebbe sufficiente per avviare un procedimento civile di confisca . Liceità della confisca in sede civile. La CGUE rileva come questa Direttiva sostituisca solo in minima parte suddetta Decisione GAI articolo 1 primi quattro trattini ed articolo 3 che perciò rimane valida e potenzialmente applicabile alla fattispecie, senza contare che, in ogni caso, l’appropriazione indebita non è uno dei reati contemplati dagli strumenti giuridici elencati in modo tassativo all’articolo 3 della stessa, sì che il procedimento confisca in sede civile esula dal suo campo di applicazione, poiché la confisca dei proventi illeciti in essa disciplinata riguarda reati che prevedono una pena detentiva da 10 a 20 anni non vi rientrano i fatti alla base del procedimento principale del caso risolto dalla CGUE. Dal testo della Decisione e dalle disposizioni del Titolo VI Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale articolo 29,31 e 34 del Trattato UE, nella sua versione anteriore al Trattato di Lisbona, la ratio della Decisione è obbligare gli Stati membri ad introdurre norme minime comuni di confisca degli strumenti e dei proventi di reato, al fine di facilitare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie di confisca adottate nell’ambito di procedimenti penali . Ciò è ribadito dalla Decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Ergo non disciplina la confisca di strumenti e di proventi di attività illecite disposta da un giudice di uno Stato membro nell’ambito o a seguito di un procedimento che non riguarda l’accertamento di uno o più reati . Inoltre la CGUE esclude che quanto sopra sia inficiato dall’articolo 2 Decisione quadro 2005/212, in quanto non introduce alcun divieto in tal senso per altro sarebbe illecito perché andrebbe al di là delle norme minime previste dalla stessa , ma si limita a sancire che, per quanto concerne i reati fiscali, gli Stati membri possono ricorrere a procedure diverse dalle procedure penali per privare l’autore del reato dei proventi che ne derivano . La norma bulgara sulla confisca in sede civile è compatibile col diritto dell’UE. Alla luce di ciò risulta lecita e compatibile col diritto dell’UE. Infatti il diritto interno prevede entrambe le forme di confisca in sede civile ed in quella penale e la Decisione quadro consente agli Stati di adottare procedure alternative a quella penale per i reati fiscali. Più precisamente quella in esame si incentra esclusivamente sui beni di cui si presume l’acquisizione illecita, è condotto in maniera indipendente da un eventuale procedimento penale avviato contro il presunto autore dei reati nonché dall’esito di siffatto procedimento, in particolare dall’eventuale condanna di detto autore . La CGUE, nel ribadire la validità del procedimento di confisca in sede civile, per quanto sinora esplicato, fa notare, come più volte sopra evidenziato, che non rientra nemmeno nell’ambito di applicazione della Decisione quadro 2005/212/GAI in quanto la decisione che il giudice del rinvio è chiamato ad adottare nel procedimento principale non si colloca nell’ambito di un procedimento concernente uno o più reati e non consegue ad esso .

Corte di Giustizia UE, Terza Sezione, sentenza 19 marzo 2020, causa C.234/18 * Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Procedimento di confisca di beni acquisiti illecitamente in assenza di una condanna penale – Direttiva 2014/42/UE – Ambito di applicazione – Decisione quadro 2005/212/GAI Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea GU 2014, L 127, pag. 39, e rettifica in GU 2014, L 138, pag. 114 . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo commissione per la lotta contro la corruzione e la confisca dei beni acquisiti illecitamente, Bulgaria in prosieguo la commissione incaricata della confisca dei beni e, dall’altro, BP nonché varie persone fisiche e giuridiche ritenute collegate a quest’ultimo o dal medesimo controllate, in merito a una richiesta di confisca di beni acquisiti illecitamente da BP e da tali persone. Contesto normativo Diritto dell’Unione Decisione quadro 2005/212/GAI 3 I considerando 1, 5 e 10 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato GU 2005, L 68, pag. 49 , così recitano 1 La motivazione fondamentale della criminalità organizzata transfrontaliera è il profitto economico. Un’efficace azione di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata deve pertanto concentrarsi sul rintracciamento, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Questo è tuttavia ostacolato tra l’altro dalle differenze tra le legislazioni in materia degli Stati membri. 5 La raccomandazione n. 19 del piano d’azione del 2000 Prevenzione e controllo della criminalità organizzata strategia dell’Unione europea per l’inizio del nuovo millennio”, approvato dal [Consiglio dell’Unione europea] il 27 marzo 2000 , indica che occorrerebbe esaminare l’eventuale necessità di uno strumento che, tenendo conto delle migliori prassi in uso negli Stati membri e nella debita osservanza dei principi fondamentali del diritto, introduca la possibilità di mitigare, nell’ambito del diritto penale, civile o fiscale, a seconda dei casi, l’onere della prova per quanto concerne l’origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso con la criminalità organizzata. 10 Obiettivo della presente decisione quadro è assicurare che tutti gli Stati membri dispongano di norme efficaci che disciplinino la confisca dei proventi di reato, anche per quanto riguarda l’onere della prova relativamente all’origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso con la criminalità organizzata. La presente decisione quadro è legata alla proposta danese di decisione quadro relativa al reciproco riconoscimento nell’ambito dell’Unione europea delle decisioni di confisca dei proventi di reato e di ripartizione dei beni confiscati, che viene presentata contemporaneamente . 4 L’articolo 1, dal primo al quarto trattino, di tale decisione quadro dispone quanto segue Ai fini della presente decisione quadro si intende per – provento”, ogni vantaggio economico derivato da reati. Esso può consistere in qualsiasi bene quale definito al secondo trattino, – bene”, un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché i documenti legali o gli strumenti comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui predetti beni, – strumento”, qualsiasi bene usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati, – confisca,” una sanzione o misura, ordinata da un’autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un bene . 5 L’articolo 2 di detta decisione quadro, intitolato Confisca , stabilisce quanto segue 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi. 2. Per quanto riguarda i reati fiscali, gli Stati membri possono ricorrere a procedure diverse dalle procedure penali per privare l’autore del reato dei proventi che ne derivano . 6 L’articolo 3 della medesima decisione quadro, intitolato Poteri estesi di confisca , al paragrafo 2, lettera c , e al paragrafo 4 prevede quanto segue 2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a consentire la confisca ai sensi del presente articolo perlomeno c quando si stabilisce che il valore del bene è sproporzionato al reddito legittimo della persona condannata e un giudice nazionale, sulla base di fatti circostanziati, è pienamente convinto che il bene in questione sia il provento di attività criminose della persona condannata stessa. 4. Gli Stati membri possono ricorrere a procedure diverse dalle procedure penali per privare l’autore del reato del godimento del bene in questione . 7 L’articolo 4 della decisione quadro 2005/212 prevede quanto segue Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie ad assicurare che le persone cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 dispongano di effettivi mezzi giuridici a tutela dei propri diritti . 8 L’articolo 5 di detta decisione quadro così recita La presente decisione quadro lascia inalterato l’obbligo di rispettare i diritti e i principi fondamentali sanciti dall’articolo 6 [UE], tra cui, in particolare, la presunzione di innocenza . 9 L’articolo 6, paragrafo 1, della stessa decisione quadro dispone quanto segue Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 15 marzo 2007 . Decisione quadro 2006/783/GAI 10 Ai sensi del considerando 8 della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca GU 2006, L 328, pag. 59 Obiettivo della presente decisione quadro è facilitare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca dei proventi, in modo che uno Stato membro riconosca ed esegua nel proprio territorio le decisioni di confisca prese da un tribunale competente in materia penale di un altro Stato membro. La presente decisione quadro è legata alla decisione quadro [2005/212]. Tale decisione quadro è intesa ad assicurare a tutti gli Stati membri norme efficaci per i casi in cui è richiesta la confisca dei proventi di reato, anche per quanto riguarda l’onere della prova relativamente all’origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso alla criminalità organizzata . La direttiva 2014/42 11 I considerando 9, 22 e 23 della direttiva 2014/42 enunciano quanto segue 9 La presente direttiva è volta a modificare e ad ampliare le disposizioni delle decisioni quadro 2001/500/GAI [del [C]onsiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato GU 2001, L 182, pag. 1 ,] e [2005/212]. È opportuno sostituire parzialmente dette decisioni quadro per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva. 22 La presente direttiva stabilisce norme minime. Essa non impedisce agli Stati membri di attribuire poteri più estesi nel proprio diritto nazionale, anche, per esempio, in relazione alle norme sulle prove. 23 La presente direttiva si applica ai reati che rientrano nell’ambito di applicazione degli strumenti ivi elencati. Nell’ambito di applicazione di tali strumenti, gli Stati membri dovrebbero applicare la confisca estesa almeno in relazione a taluni reati definiti nella presente direttiva . 12 L’articolo 1 della direttiva in parola stabilisce quanto segue 1. La presente direttiva stabilisce norme minime relative al congelamento di beni, in vista di un’eventuale conseguente confisca, e alla confisca di beni in materia penale. 2. La presente direttiva non pregiudica le procedure che gli Stati membri possono utilizzare per confiscare i beni in questione . 13 L’articolo 2 di detta direttiva così dispone Ai fini della presente direttiva si intende per 1 provento” ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati esso può consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile 2 bene” un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene 3 beni strumentali” qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati 4 confisca” la privazione definitiva di un bene ordinata da un’autorità giudiziaria in relazione a un reato 5 congelamento” il divieto temporaneo di trasferire, distruggere, convertire, eliminare o far circolare un bene o di assumerne temporaneamente la custodia o il controllo 6 reato” un illecito contemplato da uno qualsiasi degli strumenti elencati all’articolo 3 . 14 L’articolo 3 della direttiva 2014/42 così recita La presente direttiva si applica ai reati contemplati a dalla convenzione sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera c , del trattato sull’Unione europea[,] relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea [ GU 1997, C 195, pag. 1 ] b dalla decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all’introduzione dell’euro [ GU 2000, L 140, pag. 1 ] c dalla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti [ GU 2001, L 149, pag. 1 ] d dalla decisione quadro [2001/500] e dalla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo [ GU 2002, L 164, pag. 3 ] f dalla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato [ GU 2003, L 192, pag. 54 ] g dalla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti [ GU 2004, L 335, pag. 8 ] h dalla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata [ GU 2008, L 300, pag. 42 ] i dalla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI [ GU 2011, L 101, pag. 1 ] j dalla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio [ GU 2011, L 335, pag. 1 ] k dalla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio [ GU 2013, L 218, pag. 8 ] nonché da altri strumenti giuridici se questi ultimi prevedono specificamente che la presente direttiva si applichi ai reati in essi armonizzati . 15 A termini dell’articolo 4 della direttiva 2014/42, rubricato Confisca 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, di beni strumentali e proventi da reato, o di beni di valore corrispondente a detti beni strumentali o proventi, in base a una condanna penale definitiva, che può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia. 2. Qualora la confisca sulla base del paragrafo 1 non sia possibile, almeno nei casi in cui tale impossibilità risulti da malattia o da fuga dell’indagato o imputato, gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato laddove sia stato avviato un procedimento penale per un reato che può produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico e detto procedimento avrebbe potuto concludersi con una condanna penale se l’indagato o imputato avesse potuto essere processato . 16 L’articolo 5 di tale direttiva, intitolato Poteri di confisca , al paragrafo 1 dispone quanto segue Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, laddove l’autorità giudiziaria, in base alle circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata, sia convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose . 17 L’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva stabilisce quanto segue Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca di proventi da reato o di altri beni di valore corrispondente a detti proventi che sono stati trasferiti, direttamente o indirettamente, da un indagato o un imputato a terzi, o che sono stati da terzi acquisiti da un indagato o imputato, almeno se tali terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l’acquisizione dei beni aveva lo scopo di evitarne la confisca, sulla base di fatti e circostanze concreti, ivi compreso il fatto che il trasferimento o l’acquisto sia stato effettuato a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo significativamente inferiore al valore di mercato . 18 L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/42 così recita Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che, al fine di salvaguardare i propri diritti, le persone colpite dai provvedimenti previsti nella presente direttiva godano del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale . 19 A norma dell’articolo 14 della medesima direttiva 1. l’articolo 1, primi quattro trattini, e l’articolo 3 della decisione quadro [2005/212], sono sostituiti dalla presente direttiva per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativamente ai termini per il recepimento di [tale decisione quadro] nel diritto nazionale. 2. Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alle disposizioni dell[a decisione quadro 2005/212] di cui al paragrafo 1 si intendono come riferimenti alla presente direttiva . Diritto bulgaro La legge relativa alla confisca 20 Prima della sua abrogazione, il 19 gennaio 2018, lo Zakon za otnemane v polza na darzhavata na nezakono pridobito imushtestvo legge relativa alla confisca a beneficio dello Stato di beni acquisiti illecitamente DV n. 38, del 18 maggio 2012 in prosieguo la legge relativa alla confisca , entrato in vigore il 19 novembre 2012 e abrogato dallo Zakon za protivodeystvie na korupsiata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushestvo legge relativa alla lotta contro la corruzione e alla confisca di beni acquisiti illecitamente DV n. 7, del 19 gennaio 2018 , all’articolo 1 prevedeva quanto segue 1 La presente legge disciplina le condizioni e le modalità della confisca, da parte dello Stato, di beni acquisiti illecitamente. 2 Per beni previsti al paragrafo 1 si intendono i beni per la cui acquisizione non è possibile individuare una fonte legittima . 21 L’articolo 2, paragrafo 1, della legge relativa alla confisca disponeva quanto segue Il procedimento di cui alla presente legge si svolge indipendentemente dal procedimento penale contro l’indagato e/o le persone ad esso collegate . 22 Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge in parola La [commissione incaricata della confisca dei beni] è un’autorità nazionale specializzata, indipendente e permanente . 23 L’articolo 21 di detta legge stabiliva quanto segue 1 La [commissione incaricata della confisca dei beni] avvia un procedimento in forza della presente legge quando sussistono ragionevoli motivi per sospettare che determinati beni siano stati acquisiti illecitamente. 2 Ricorrono siffatti ragionevoli motivi quando, a seguito di un’indagine, risulta che il bene della persona oggetto dell’indagine presenta irregolarità sostanziali . 24 L’articolo 22, paragrafo 1, della legge relativa alla confisca prevedeva quanto segue L’indagine di cui all’articolo 21, paragrafo 2, è avviata con atto del direttore della direzione territoriale interessata, nei casi in cui una persona è accusata di un reato previsto dalle seguenti disposizioni 8. Gli articoli da 201 a 203 del [Nakazatelen kodeks codice penale ] . 25 L’articolo 66 di tale legge prevedeva quanto segue 1 Sono soggetti a confisca i beni che l’indagato abbia trasferito ad una persona giuridica ovvero abbia conferito nel capitale di una persona giuridica a titolo di contributo in denaro o di altro contributo, nel caso in cui le persone che gestiscano o controllino la persona giuridica sapessero o potessero supporre, in base alle circostanze, che la provenienza dei beni fosse illecita. 2 Sono soggetti a confisca anche i beni acquisiti illecitamente da una persona giuridica controllata individualmente o congiuntamente dall’indagato oppure dalle persone ad esso collegate. . 26 Ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 1, della legge in parola Una domanda giudiziaria di confisca, a beneficio dello Stato, di beni acquisiti illecitamente è presentata nei confronti dell’indagato e delle persone di cui agli articoli 64, 65, 66, 67 e 71 . 27 L’articolo 76, paragrafo 2, della medesima legge stabiliva quanto segue L’indagato e le persone di cui agli articoli 64, 65, 66, 67 e 71 si costituiscono come convenuti nel procedimento . 28 L’articolo 80 della legge relativa alla confisca disponeva quanto segue Le questioni che non sono disciplinate nella presente sezione sono soggette alle disposizioni del Grazhdanski-protsesualen kodeks [ codice di procedura civile ] . Il codice di procedura civile 29 L’articolo 17, paragrafo 1, del codice di procedura civile prevede quanto segue Il giudice statuisce su ogni questione pertinente alla soluzione della controversia, fatta salva la questione se sia stato commesso un reato . Il Codice penale 30 L’articolo 53 del codice penale è così formulato 1 Indipendentemente dalla responsabilità penale, sono confiscati a favore dello Stato a i beni appartenenti all’autore del reato destinati od utilizzati per la commissione di un reato doloso b i beni appartenenti all’autore del reato e oggetto di un reato doloso, nei casi espressamente previsti nella parte speciale del presente codice. 2 A favore dello Stato sono inoltre confiscati a i beni, oggetto o strumento del reato, di cui è vietato il possesso, e b i beni acquisiti in seguito al reato, se non devono essere rimborsati o restituiti. Se i beni acquisiti sono scomparsi o ceduti, è confiscato un importo corrispondente al loro valore . 31 L’articolo 201 di tale codice così dispone Una persona che, nell’ambito delle sue funzioni, si appropri indebitamente di fondi, di beni o di altri oggetti di valore che non le appartengono e che le sono stati consegnati nell’ambito delle sue funzioni o le sono stati affidati per prendersene cura o gestirli, è punita, per tale appropriazione indebita nell’ambito delle sue funzioni, con la reclusione fino a otto anni e il giudice può ordinare di confiscare fino alla metà dei beni dell’autore del reato nonché di privarlo dei suoi diritti . 32 Ai sensi dell’articolo 203, paragrafo 1, di detto codice L’appropriazione indebita di notevole entità nell’esercizio di funzioni amministrative, costituendo un caso particolarmente grave, è punita con la reclusione da dieci a venti anni . Procedimento principale e questioni pregiudiziali 33 Nel mese di luglio del 2014 la Sofiyska gradska prokuratura Procura generale di Sofia, Bulgaria informava la commissione incaricata della confisca dei beni che era stato avviato un procedimento penale nei confronti di BP in qualità di presidente del consiglio di vigilanza di una banca bulgara, per aver deliberatamente incitato altre persone, dal mese di dicembre 2011 fino al 19 giugno 2014, ad appropriarsi indebitamente di fondi appartenenti a tale banca, in violazione dell’articolo 201 e dell’articolo 203, paragrafo 1, del codice penale, per un valore totale superiore a 205 milioni di lev bulgari BGN circa EUR 105 milioni . 34 Dalla decisione di rinvio si evince che detto procedimento penale è in corso e che, pertanto, non è ancora sfociato in una sentenza definitiva, né tanto meno in una condanna definitiva. 35 La commissione incaricata della confisca dei beni conduceva un’indagine, riguardante il periodo compreso tra il 4 agosto 2004 e il 4 agosto 2010, dalla quale risultava, in particolare, che BP e i suoi familiari avrebbero disposto di depositi bancari di valore consistente, non corrispondenti ai loro redditi legittimi, che avrebbero effettuato operazioni bancarie con mezzi di cui non si poteva accertare l’origine, che avrebbero acquisito beni mobili e immobili di ingente valore e che BP avrebbe percepito compensi sulla base di contratti asseritamente fittizi. I proventi derivanti da siffatte operazioni fittizie sarebbero stati volti a mascherare l’origine illecita dei mezzi con i quali BP aveva acquisito i beni. 36 Con decisione del 14 maggio 2015, la commissione incaricata della confisca dei beni avviava, sulla base dell’articolo 22, paragrafo 1, punto 8, della legge relativa alla confisca, un procedimento dinanzi al Sofiyski gradski sad Tribunale di Sofia, Bulgaria ai fini della confisca di beni di BP e dei suoi familiari, nonché di terzi collegati a quest’ultimo o dal medesimo controllati, che sarebbero stati acquisiti illecitamente, del loro equivalente in denaro nel caso in cui fossero stati rivenduti o dei beni risultanti dalla conversione di detti beni acquisiti illecitamente. 37 Su richiesta della commissione incaricata della confisca dei beni, il Sofiyski gradski sad Tribunale di Sofia adottava misure cautelari riguardanti i beni di cui si chiedeva la confisca. 38 Nell’ambito del procedimento avviato dinanzi al giudice del rinvio, BP e alcuni convenuti nel procedimento principale sostengono che la domanda di confisca di beni presentata dalla commissione incaricata della confisca dei beni è, in sostanza, irricevibile per il motivo che sarebbe contraria alla direttiva 2014/42. Infatti, tale direttiva richiederebbe che la confisca dei beni si basi su una condanna definitiva, circostanza che non sussisterebbe nel procedimento principale. Ad avviso di BP e dei suddetti convenuti, non esisterebbe, a livello dell’Unione, alcuna normativa in materia di confisca civile, cosicché la confisca potrebbe avvenire unicamente sul fondamento di una condanna definitiva di natura penale. Orbene, secondo le stesse parti, i convenuti nel procedimento principale sarebbero trattati come se fossero stati giudicati e condannati in maniera definitiva, il che violerebbe, in particolare, la presunzione di innocenza e il diritto a un processo equo. 39 Il giudice del rinvio rileva che dalla legge relativa alla confisca risulta espressamente che il procedimento di confisca avviato dinanzi al giudice civile è indipendente dal procedimento penale a carico dell’indagato e/o delle persone collegate a quest’ultimo o dal medesimo controllate. La sola esistenza di accuse penali sarebbe sufficiente per avviare un procedimento civile di confisca. Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, dal tenore letterale della direttiva 2014/42 risulterebbe chiaramente che non si deve escludere qualsiasi nesso tra il procedimento penale e il procedimento di confisca civile e che quest’ultimo non deve essere concluso prima della fine del procedimento penale. Ad avviso di tale giudice, la legge relativa alla confisca sarebbe quindi andata al di là dell’armonizzazione minima prevista dalla direttiva 2014/42 e, pertanto, sarebbe stata contraria a quest’ultima. Dato che BP non è ancora stato condannato penalmente per i fatti di cui trattasi nel procedimento principale, detto giudice ritiene che il procedimento civile di confisca debba essere sospeso fino alla chiusura del procedimento penale avviato, in particolare, contro BP. 40 Tuttavia, nutrendo dubbi circa l’interpretazione da dare alle disposizioni della direttiva 2014/42, il Sofiyski gradski sad Tribunale di Sofia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali 1 Se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva [2014/42], ai sensi del quale devono essere stabilite norme minime relative al congelamento di beni in vista di un’eventuale conseguente confisca”, debba essere interpretato nel senso che consenta agli Stati membri di adottare norme sulla confisca civile non fondata su una condanna. 2 Se dall’articolo 1, paragrafo 1, in considerazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva [2014/42], risulti che solo l’avvio di un procedimento penale nei confronti della persona i cui beni [costituiscono] oggetto di confisca sia sufficiente per poter avviare e portare a termine un procedimento civile di confisca. 3 Se sia lecita un’interpretazione estensiva dei motivi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva [2014/42], i quali consentono una confisca civile non fondata su una condanna penale. 4 Se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva [2014/42] debba essere interpretato nel senso che, in base alla sola divergenza tra il valore del patrimonio e i redditi legittimi della persona [si può procedere] alla confisca di un diritto patrimoniale in quanto direttamente o indirettamente derivato da un reato, in assenza di una sentenza penale definitiva, la quale accerti il compimento del reato da parte dell’interessato. 5 Se la norma di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva [2014/42] debba essere interpretata nel senso che essa disciplin[a] la confisca nei confronti di terzi quale misura complementare o alternativa rispetto alla confisca diretta ovvero quale misura complementare rispetto alla confisca estesa. 6 Se la norma di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva [2014/42] debba essere interpretata nel senso che essa garantisc[e] l’applicazione della presunzione di innocenza e viet[a] la confisca non fondata su una condanna . Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 41 La commissione incaricata della confisca dei beni nonché i governi bulgaro e ceco sostengono che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile. 42 Secondo tali parti interessate, l’interpretazione della direttiva 2014/42 è irrilevante ai fini della decisione nel procedimento principale. Infatti, anzitutto, tale direttiva sarebbe diretta a stabilire norme minime relative alla confisca di beni in materia penale, mentre il procedimento di confisca avviato nel procedimento principale, di natura civile, sarebbe indipendente dallo svolgimento o dal risultato di un procedimento penale. La domanda di confisca dei beni presentata da detta commissione, poi, trarrebbe origine dal reato di appropriazione indebita di fondi di cui agli articoli da 201 a 203 del codice penale. Orbene, tale reato non sarebbe menzionato in alcuno degli atti previsti all’articolo 3 della direttiva 2014/42, il quale determina l’ambito di applicazione materiale di quest’ultima. Infine, la commissione incaricata della confisca dei beni e il governo bulgaro affermano che l’articolo 12 di detta direttiva ha fissato al 4 ottobre 2016 il termine di recepimento della direttiva 2014/42, mentre il procedimento dinanzi al giudice del rinvio è stato avviato il 22 marzo 2016, cosicché le disposizioni di tale direttiva non sarebbero applicabili ratione temporis al procedimento principale. 43 Occorre ricordare, in proposito, che, secondo costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto, da parte della Corte, di pronunciarsi su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, qualora la questione sia di natura ipotetica o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte sentenze del 24 giugno 2008, Commune de Mesquer, C 188/07, EU C 2008 359, punto 30, e del 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C 310/17, EU C 2018 899, punto 28 . 44 Orbene, laddove, come nel procedimento in esame, non appaia in modo manifesto che l’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, l’obiezione relativa all’inapplicabilità di detta disposizione al procedimento principale non riguarda la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, ma rientra nel merito delle questioni poste sentenza del 12 dicembre 2019, Slovenské elektrárne, C 376/18, EU C 2019 1068, punto 29 e giurisprudenza ivi citata . 45 Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile. Nel merito Considerazioni preliminari 46 Nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Il fatto che un giudice nazionale abbia, sul piano formale, formulato una questione pregiudiziale facendo riferimento a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possono essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dalla circostanza che esso vi abbia fatto o no riferimento nell’enunciazione delle sue questioni. Al riguardo, spetta alla Corte ricavare dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, segnatamente, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia sentenza del 5 dicembre 2019, EVN Bulgaria Toplofikatsia e Toplofikatsia Sofia, C 708/17 e C 725/17, EU C 2019 1049, punto 46 e giurisprudenza ivi citata . 47 Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2014/42. Tuttavia, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, gli atti di appropriazione indebita di fondi, come descritti nella decisione di rinvio, non costituiscono uno dei reati contemplati dagli strumenti giuridici elencati in modo tassativo all’articolo 3 della direttiva 2014/42, cosicché l’oggetto del procedimento nazionale avviato dalla commissione incaricata della confisca dei beni non rientra nell’ambito di applicazione materiale di detta direttiva. 48 Inoltre, dall’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2014/42 si evince che tale direttiva sostituisce unicamente i primi quattro trattini dell’articolo 1 nonché l’articolo 3 della decisione quadro 2005/212 per gli Stati membri che la direttiva vincola, con la conseguenza che, come affermato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 48 e 49 delle sue conclusioni, gli articoli 2, 4 e 5 di detta decisione quadro restano in vigore dopo l’adozione della direttiva 2014/42. 49 Nel caso di specie, dalla formulazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212 risulta che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per consentire la confisca totale o parziale degli strumenti e dei proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno, laddove i reati cui si riferisce il giudice del rinvio sono punibili con una pena privativa della libertà compresa tra i 10 e i 20 anni e possono, pertanto, rientrare nell’ambito di applicazione di detta decisione quadro. 50 Ne consegue che, fatta salva l’interpretazione e la portata della decisione quadro 2005/212, le disposizioni di quest’ultima fanno necessariamente parte degli elementi di diritto dell’Unione che, alla luce dell’oggetto della controversia principale e delle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, devono essere presi in considerazione dalla Corte affinché quest’ultima risponda utilmente alle questioni che le vengono sottoposte. Sulle questioni pregiudiziali 51 Tenuto conto di quanto precede, si deve considerare che, con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la decisione quadro 2005/212 debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa di uno Stato membro che prevede che la confisca di beni acquisiti illecitamente sia disposta da un giudice nazionale al termine di un procedimento che non è subordinato alla constatazione di un reato né, a fortiori, alla condanna dei presunti autori di tale reato. 52 Per rispondere a tale questione, va ricordato che la decisione quadro 2005/212 si basa sulle disposizioni del titolo VI del Trattato UE, nella sua versione anteriore al Trattato di Lisbona, intitolato Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale , in particolare sull’articolo 29, sull’articolo 31, paragrafo 1, lettera c , e sull’articolo 34, paragrafo 2, lettera b , UE. 53 L’articolo 31, paragrafo 1, lettera c , UE afferma che l’azione comune nel settore della cooperazione in materia penale mira a garantire, nella misura necessaria al miglioramento di tale cooperazione, la compatibilità delle norme applicabili negli Stati membri. In tale contesto, la decisione quadro 2005/212 ha l’obiettivo di assicurare, come enuncia il suo considerando 10, che tutti gli Stati membri dispongano di norme efficaci che disciplinino la confisca dei proventi di reato. 54 Pertanto, l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212 richiede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per consentire la confisca totale o parziale degli strumenti e dei proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi, mentre il suo articolo 1, quarto trattino, definisce la confisca come una sanzione o misura, ordinata da un’autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un bene. 55 Come risulta anche dal suo considerando 10, la decisione quadro 2005/212 è associata ad una proposta del Regno di Danimarca che ha condotto all’adozione della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca GU 2006, L 328, pag. 59 . Come indica il considerando 8 di quest’ultima decisione quadro, l’obiettivo della medesima è facilitare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca dei beni, in modo che uno Stato membro sia obbligato a riconoscere e ad eseguire nel proprio territorio le decisioni di confisca emesse da un tribunale competente in materia penale di un altro Stato membro. 56 Di conseguenza, tenuto conto degli obiettivi e della formulazione delle disposizioni della decisione quadro 2005/212 nonché del contesto in cui quest’ultima è stata adottata, occorre considerare che detta decisione quadro è un atto inteso ad obbligare gli Stati membri ad introdurre norme minime comuni di confisca degli strumenti e dei proventi di reato, al fine di facilitare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie di confisca adottate nell’ambito di procedimenti penali, come rilevato altresì, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni. 57 Pertanto, la decisione quadro 2005/212 non disciplina la confisca di strumenti e di proventi di attività illecite disposta da un giudice di uno Stato membro nell’ambito o a seguito di un procedimento che non riguarda l’accertamento di uno o più reati. 58 Tale interpretazione non è in alcun modo inficiata dall’articolo 2, paragrafo 2, di detta decisione quadro. 59 Infatti, questa disposizione si limita ad enunciare che, per quanto concerne i reati fiscali, gli Stati membri possono ricorrere a procedure diverse dalle procedure penali per privare l’autore del reato dei proventi che ne derivano. Essa non può essere interpretata, a contrario, nel senso che gli Stati membri siano privati della possibilità di istituire procedure di confisca diverse dalle procedure penali che non riguardano i reati fiscali. Infatti, un divieto del genere andrebbe al di là della portata delle norme minime stabilite dalla decisione quadro 2005/212. 60 Nel caso di specie risulta che il procedimento di confisca pendente dinanzi al giudice del rinvio è di natura civile e coesiste, nel diritto interno, con un regime di confisca di diritto penale. È vero che, in forza dell’articolo 22, paragrafo 1, della legge relativa alla confisca, tale procedimento è avviato dalla commissione incaricata della confisca dei beni quando quest’ultima viene informata che una persona è accusata di aver commesso taluni reati. Tuttavia, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte e dalle precisazioni fornite in udienza dalla commissione incaricata della confisca dei beni, dal governo bulgaro e dalla Commissione europea si evince che, conformemente alle disposizioni di detta legge, una volta avviato, tale procedimento, che si incentra esclusivamente sui beni di cui si presume l’acquisizione illecita, è condotto in maniera indipendente da un eventuale procedimento penale avviato contro il presunto autore dei reati nonché dall’esito di siffatto procedimento, in particolare dall’eventuale condanna di detto autore. 61 In tali circostanze, occorre rilevare che la decisione che il giudice del rinvio è chiamato ad adottare nel procedimento principale non si colloca nell’ambito di un procedimento concernente uno o più reati e non consegue ad esso. Pertanto, essa non rientra nella sfera di applicazione della decisione quadro 2005/212. 62 Tenuto conto di quanto precede, si deve rispondere alle questioni poste dichiarando che la decisione quadro 2005/212 deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa di uno Stato membro che prevede che la confisca di beni acquisiti illecitamente sia disposta da un giudice nazionale al termine di un procedimento che non è subordinato alla constatazione di un reato né, a fortiori, alla condanna dei presunti autori di tale reato. Sulle spese 63 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Terza Sezione dichiara La decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa di uno Stato membro che prevede che la confisca di beni acquisiti illecitamente sia disposta da un giudice nazionale al termine di un procedimento che non è subordinato alla constatazione di un reato né, a fortiori, alla condanna dei presunti autori di tale reato. * Fonte curia,eu