Discriminatorio limitare il diritto di visita di un genitore solo perché è malato mentale

Costituisce una discriminazione ed una grave interferenza non necessaria in uno stato democratico imporre pesanti restrizioni al diritto di visita al padre, fondandole sulla sua salute mentale, senza valutare l’effettivo pericolo per la figlia ed il suo benessere, interesse primario che deve orientare l’operato dei giudici. Nella fattispecie anche la madre affidataria esclusiva percepiva una pensione d’invalidità perché aveva avuto problemi mentali.

È quanto stabilito dalla CEDU sez. IV nel caso Cinta c. Romania ric.3891/19 depositato oggi. Il caso. Il ricorrente aveva conosciuto la madre di sua figlia nell’istituto psichiatrico in cui entrambi erano ricoverati nel 2007. Nel 2014 si sposarono e dettero alla luce una bimba nel 2018 la madre portò via la figlia dalla casa coniugale, chiedendo il divorzio con affidamento esclusivo accusandolo di essere violento e di aver abusato della figlia a causa della schizofrenia paranoide di cui soffriva all’epoca era vicepreside ed insegnante e non era più schedata come malata mentale, pur ricevendo una pensione d’invalidità. Le Corti interne, seppure l’uomo avesse dimostrato di essersi sempre preso cura della minore, di non aver avuto più crisi perché assumeva regolarmente le medicine prescritte limitarono le visite a due ore dalle 18 alle 20 ogni martedì e giovedì in presenza della madre o della nonna materna. Vani i tentativi di far rimuovere queste restrizioni eccepì anche una presunzione di discriminazione che la Romania non è stata in grado di confutare adducendo validi motivi che la giustificassero. Tutela internazionale dei disabili. La Carta sociale europea una sorta di statuto dei lavoratori adottato dal COE agli articolo 15 ed E sancisce che ogni persona portatrice di handicap ha diritto all’autonomia, all’integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità vietando ogni forma di discriminazione che ne limiti i diritti e le libertà. Questo divieto è contenuto anche nell’articolo 14 Cedu. A tal fine il COE ha adottato una Strategia e Raccomandazioni numero 5/06 per l’integrazione e l’inclusione sociale dei disabili. La Convenzione dell’Onu sui disabili del 2011 tutela e riconosce loro diritti ed il Comitato dell’ONU per le persone con disabilità nel suo Commento generale numero 6 2018 sulla uguaglianza e sulla non discriminazione ha ribadito, tra l'altro, che le persone con disabilità dovrebbero essere riconosciute come soggetti a pieno titolo di diritti e come titolari di diritti . Ciò è integrato dalle Linee guida dell’OMS e da standard internazionali per le pari opportunità dei disabili elaborati dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 1994. La schizofrenia non è un valido motivo per limitare i rapporti padre e figlia. In primis si noti come la prassi costante della CEDU sulla tutela della genitorialità e dei minori neghi che i disagi psichici e sociali siano in linea di massima validi motivi per dichiarare lo stato di abbandono dei minori o per limitare i diritti di un genitore Stand Lobben ed altri c. Norvegia [GC], Soares de Melo c. Portogallo, S.H. c. Italia e Zhou c. Italia nella rassegna del 13/9/19 e nei quotidiani del17/2/16, 14/10/15 e 23/1/14 e 17/2/16 . Nella fattispecie è palese l’ingerenza nei diritti del padre e della minore, di cui non è stato tenuto in alcun conto il benessere, interesse supremo che orienta le decisioni dei giudici, per la carenza di equo bilanciamento dei vari interessi coinvolti sì che l’intero processo decisionale è stato inficiato da gravi carenze e dall’assenza di garanzie per l’uomo contro gli abusi. Inoltre, la CEDU stigmatizza le modalità di svolgimento delle visite, stante i rapporti estremamente tesi tra i genitori e la mancata valutazione di alternative, come farle supervisionare dai servizi per l’infanzia. Critica anche l’assenza di tentativi di comprovare le asserzioni della figlia sui presunti abusi punizioni corporali e trattamenti umilianti quando aveva crisi o non prendeva medicine. Le accuse mosse al padre erano risultate false ed infondate. Inoltre, non sono considerate né valutate le prove prodotte dal ricorrente tra cui documentazione medica che attestava che non aveva avuto episodi psicotici e prendeva le sue medicine, non costituendo così un pericolo per la figlia. I genitori sono tutti uguali. L’articolo 14 stabilisce un divieto generale di discriminazione ed in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione . Orbene la fattispecie, per la CEDU, rientrerebbe in questa ultima ipotesi di discriminazione, avendo subito, in assenza di valide ragioni oggettive e soggettive, un trattamento diverso rispetto agli altri genitori separati o divorziati, poiché, oltre a quanto sinora esplicato, dette restrizioni contrastano con i diritti e le tutele riconosciute ai disabili, quali soggetti deboli e particolarmente vulnerabili , dalle leggi interne ed internazionali e per il rifiuto delle Corti interne di ordinare una nuova CTU per valutare se costituisse o meno un pericolo per la figlia. Erano fondate solo sulla sua schizofrenia. In tal modo hanno agito in deroga all’articolo 8 in combinato con l’articolo 14 Cedu.

CASE_OF_C_N_A_v._ROMANIA