



privacy | 01 Ottobre 2019
Consenso all'installazione di cookie: una casella di spunta preselezionata non è sufficiente
di La Redazione
Ai fini dell’installazione e della consultazione di cookie sull’apparecchiatura terminale, non può ritenersi validamente espresso il consenso che l’utente di Internet presta mediante una casella di spunta preselezionata. Il consenso deve essere attivo e specifico e non può ridursi ad una mera deselezione della casella già selezionata.

(Corte di Giustizia EU, Grande Sezione, sentenza 1° ottobre 2019, causa C-673/17)


Il caso. Nell’esaminare il ricorso della federazione tedesca delle organizzazioni di consumatori, con cui veniva contestato l’utilizzo da parte della società di una casella di spunta preselezionata mediante la quale gli utenti partecipanti al gioco online esprimevano il loro accordo all’installazione dei cookie, la Corte federale di giustizia della Germania chiede alla CGUE un’interpretazione del diritto europeo in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.
Una casella di spunta preselezionata può bastare per il consenso? Secondo la Corte di Giustizia, ai fini dell’installazione e della consultazione di cookie sull’apparecchiatura terminale, il consenso che l’utente di Internet deve prestare non può ritenersi validamente espresso mediante una casella di spunta preselezionata.
Il consenso, infatti, deve essere specifico e la sola attivazione del pulsante di partecipazione ad un gioco a premi da parte dell’utente non è sufficiente per ritenere che quest’ultimo abbia prestato il suo consenso all’installazione di cookie.
Tali assunti, afferma la Corte, sono sorretti da fatto che il diritto dell’Unione mira a tutelare l’utente da qualsiasi ingerenza nella sua vita privata, soprattutto dal rischio che identificatori occulti si introducano nell’apparecchiatura terminale dello stesso senza che egli se ne accorga.






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