Le compagnie telefoniche devono trasmettere all’autorità le informazioni necessarie per geolocalizzare le chiamate di emergenza

La drammatica vicenda che ha portato all’affermazione del principio da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è svolta in Lituania qualche anno fa, quando una ragazza di 17 anni fu rapita, violentata e rinchiusa nel bagagliaio di un’auto dove venne poi bruciata viva. Inutili sono state le varie telefonate al numero di emergenza unico europeo 112 per chiedere aiuto il centro di raccolta delle chiamate non ha infatti potuto provvedere a localizzare la ragazza.

La vicenda. I familiari della vittima hanno avviato un ricorso per ottenere la condanna della Lituania al risarcimento del danno morale patito dalla ragazza e da loro stessi a causa della mancata garanzia, da parte dello Stato, della corretta attuazione della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica direttiva servizio universale . Tale normativa dispone infatti che gli Stati membri provvedono affinché le imprese di telecomunicazione mettano gratuitamente a disposizione dell’autorità incaricata delle chiamate di emergenza al 112 le informazioni sulla localizzazione del chiamante non appena la chiamata raggiunge tale autorità. Obbligo per gli Stati membri. La Corte di Giustizia, con la sentenza di ieri sulla causa C-417/18 ECLI EU C 2019 671 , decidendo sulla questione rimessa dal tribunale amministrativo lituano, ha sottolineato che dalla direttiva citata si evince che l’obbligo di messa a disposizione delle informazioni sull’ubicazione del chiamante riguarda ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo” . Inoltre, la CGUE ha già avuto modo di affermare che la direttiva imponeva agli Stati membri un obbligo di risultato che non si limita all’istituzione di un contesto normativo appropriato, ma esige pure che le informazioni sulla localizzazione di tutte le chiamate al numero 112 siano effettivamente trasmesse ai servizi di soccorso. Pertanto, le chiamate al 112 effettuate da un telefono cellulare sprovvisto di scheda SIM non possono essere escluse dal campo di applicazione della direttiva . In conclusione, quando, in base al diritto interno di uno Stato membro, la sussistenza di un nesso causale indiretto fra l’illecito commesso dalle autorità nazionali e il danno subito da un singolo individuo è sufficiente per configurare la responsabilità dello Stato, anche un tale nesso causale indiretto tra una violazione del diritto dell’Unione, imputabile allo Stato membro in questione, e il danno subito da un singolo individuo dev’essere sufficiente per configurare la responsabilità di detto Stato membro per tale violazione del diritto dell’Unione .

Corte di Giustizia UE, Quarta Sezione, sentenza 5 settembre 2019, causa C-417/18 * Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2002/22/CE – Servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica – Articolo 26, paragrafo 5 – Numero di emergenza unico europeo – Messa a disposizione delle informazioni relative all’ubicazione del chiamante Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica direttiva servizio universale GU 2002, L 108, pag. 51 , come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 GU 2009, L 337, pag. 11 in prosieguo la direttiva 2002/22 . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra AW, BV, CU e DT in prosieguo AW e a. e il Lietuvos valstybė Stato lituano , rappresentato dal Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Autorità di regolamentazione delle comunicazioni , dal Bendrasis pagalbos centras Centrale per le emergenze e dal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Ministero dell’Interno della Repubblica di Lituania in merito alla domanda di risarcimento danni proposta dai primi. Contesto normativo Diritto dell’Unione Direttiva 2002/22 3 Il considerando 36 della direttiva 2002/22 così recita Occorre che gli utenti possano chiamare gratuitamente il numero d’emergenza unico europeo 112” o qualsiasi numero d’emergenza nazionale a partire da qualsiasi apparecchio telefonico, compresi i telefoni pubblici a pagamento, senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento. Le informazioni relative alla localizzazione del chiamante che devono essere messe a disposizione dei servizi di soccorso nella misura in cui sia tecnicamente fattibile miglioreranno il livello di protezione e la sicurezza degli utenti dei servizi 112” e aiuteranno tali servizi nell’espletamento dei loro compiti, a condizione che sia garantito il trasferimento delle chiamate e dei dati pertinenti verso i servizi di soccorso competenti. . 4 L’articolo 26 di tale direttiva dispone quanto segue 1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali dei servizi di cui al paragrafo 2, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo 112” e qualunque numero di emergenza nazionale specificato dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri, in consultazione con le autorità nazionali di regolamentazione, i servizi di emergenza e i fornitori, provvedono affinché sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio di comunicazione elettronica che permette di effettuare chiamate nazionali verso uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale. 3. Gli Stati membri provvedono affinché le chiamate al numero di emergenza unico europeo 112” ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali chiamate ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati. 5. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell’autorità incaricata delle chiamate di emergenza le informazioni sulla localizzazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tale autorità. Ciò si applica altresì per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo 112”. Gli Stati membri possono estendere tale obbligo alle chiamate a numeri di emergenza nazionali. Le autorità di regolamentazione competenti definiscono i criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante . Direttiva 2009/136 5 Il considerando 39 della direttiva 2009/136 così recita È opportuno che gli utenti finali possano chiamare ed avere accesso ai servizi di emergenza utilizzando un qualsiasi servizio telefonico che permetta di effettuare chiamate vocali attraverso uno o più numeri che figurano nel piano di numerazione telefonica nazionale. È opportuno rafforzare l’obbligo di fornire informazioni sulla localizzazione del chiamante in modo da migliorare la protezione dei cittadini. In particolare, le imprese dovrebbero mettere a disposizione dei servizi di emergenza le informazioni relative all’ubicazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tali servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata . Diritto lituano La legge della Repubblica di Lituania n. IX-2135 sulle comunicazioni elettroniche 6 L’articolo 34, paragrafo 10, del Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas n. IX-2135 legge della Repubblica di Lituania n. IX-2135 sulle comunicazioni elettroniche , del 15 aprile 2004 Žin., 2004, n. 69-2382 , nella sua versione applicabile ai fatti del procedimento principale, disponeva che Tutti i fornitori di reti di comunicazione e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenuti, conformemente alla procedura e alle condizioni stabilite dall’autorità di regolamentazione delle comunicazioni, a garantire ai propri abbonati o utenti di servizi pubblici di comunicazione elettronica, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento e gli abbonati o utenti disabili, l’accesso gratuito ai servizi di emergenza istituiti dalle autorità . 7 L’articolo 68, paragrafo 2, di detta legge era così formulato I fornitori di reti di comunicazione e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico trasmettono gratuitamente alla centrale per le emergenze le informazioni sulla localizzazione relative ad ogni chiamata d’emergenza compresi i dati di flusso , senza dover ottenere il consenso dell’abbonato o dell’utente effettivo dei servizi di comunicazione elettronica. Le informazioni sulla localizzazione relative a ciascuna chiamata d’emergenza sono trasmesse gratuitamente alla centrale per le emergenze nel momento in cui quest’ultima risponde alla chiamata di emergenza. La centrale per le emergenze è tenuta a presentare all’autorità di regolamentazione delle comunicazioni proposte circa i criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni sull’ubicazione del chiamante. Tenuto conto delle proposte presentate dalla centrale per le emergenze, l’autorità di regolamentazione delle comunicazioni stabilisce i criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni sull’ubicazione del chiamante. Le spese relative all’acquisizione, installazione adattamento , aggiornamento e supporto dello hardware e del relativo software non indispensabili per l’esercizio dell’attività del fornitore ma necessarie per trasmettere alla centrale per le emergenze le informazioni sulla localizzazione compresi i dati di flusso devono essere rimborsate ai fornitori di reti di comunicazione e ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico attingendo dal bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite dal governo. Le altre disposizioni del presente paragrafo devono essere attuate secondo le modalità e le condizioni previste dall’articolo 34, paragrafo 10, della presente legge . La procedura per l’accesso ai servizi di emergenza 8 Con ordinanza n. IV-1087, del 7 novembre 2011, il direttore dell’autorità di regolamentazione delle comunicazioni ha stabilito la procedura per l’accesso di abbonati o utenti ai servizi di emergenza forniti dalle autorità in prosieguo la procedura per l’accesso ai servizi di emergenza . 9 Il punto 4.5.4.1 della procedura prevede che i fornitori di reti mobili sono tenuti a trasmettere le informazioni sulla localizzazione con un livello di precisione pari a quello della copertura delle stazioni radio base settore identificativo di cella . A tal riguardo, il giudice del rinvio sottolinea che tale procedura non specifica l’esattezza minima con cui le stazioni radio base devono trasmettere la localizzazione, né quale debba essere la densità di distribuzione delle stesse. 10 Ai sensi del punto 4.5.4.2 della procedura per l’accesso ai servizi di emergenza, il 95% di tutte le informazioni sulla localizzazione deve essere trasmesso entro 20 secondi dal momento in cui si stabilisce la connessione con l’apparecchio della centrale per le emergenze, o dal momento in cui quest’ultima invia la richiesta al fornitore di reti o servizi di comunicazioni mobili. 11 Il punto 4.5.4.3 della procedura per l’accesso ai servizi di emergenza dispone che il sistema di trasmissione delle informazioni sulla localizzazione gestito da fornitori di reti mobili deve essere duplicato integralmente ed accessibile almeno per il 97% all’anno. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 12 AW e a. sono familiari di ES, giovane ragazza di 17 anni vittima di un reato. Dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che il 21 settembre 2013, verso le sei di mattina, in un sobborgo di Panevėžys Lituania , ES è stata rapita, violentata e bruciata viva nel bagagliaio di un’autovettura. Mentre si trovava rinchiusa all’interno del bagagliaio, la ragazza aveva chiamato una decina di volte, tramite un telefono cellulare, il centro di raccolta delle chiamate di emergenza lituano al numero di emergenza unico europeo 112 in prosieguo il 112 , per chiedere aiuto. Tuttavia, gli apparecchi del centro di raccolta delle chiamate di emergenza non mostravano il numero di telefono cellulare utilizzato, il che ha impedito ai dipendenti del centro di localizzarla. Non è stato possibile accertare se il telefono cellulare utilizzato da ES fosse provvisto di una scheda SIM, né perché il suo numero non fosse visibile al centro di raccolta delle chiamate di emergenza. 13 AW e a. hanno proposto, dinanzi al giudice del rinvio, un ricorso diretto ad ottenere la condanna dello Stato lituano al risarcimento del danno morale subito dalla vittima, ES, e da loro stessi, suoi familiari. A sostegno del loro ricorso, essi fanno valere che la Repubblica di Lituania non ha garantito la corretta attuazione pratica dell’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22. Tale inadempienza avrebbe avuto come conseguenza l’impossibilità di trasmettere ai servizi di polizia sul campo informazioni sull’ubicazione di ES, il che avrebbe impedito loro di venirle in soccorso. 14 Il giudice del rinvio esamina, da un lato, la questione se l’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22 stabilisca l’obbligo di trasmettere le informazioni sull’ubicazione del chiamante nel caso in cui la chiamata sia effettuata da un dispositivo sprovvisto di scheda SIM e, dall’altro, la questione se, in un caso come quello di cui al procedimento principale, in cui la normativa nazionale di uno Stato membro consenta di chiamare il 112 da un telefono cellulare sprovvisto di scheda SIM, le informazioni sull’ubicazione del chiamante debbano essere determinate ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22. 15 Qualora si dovesse ritenere che, nel caso di una chiamata al 112 effettuata da un telefono cellulare sprovvisto di scheda SIM, gli Stati membri siano tenuti a garantire la localizzazione del chiamante, il giudice del rinvio chiede inoltre se, con riferimento agli obblighi derivanti dall’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22, la normativa lituana applicabile consenta di garantire una localizzazione del chiamante sufficientemente esatta. 16 Infine, il giudice del rinvio rileva che, qualora risultasse che le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a garantire la localizzazione di una persona che chiama il 112 anche nel caso di chiamate effettuate con un telefono cellulare sprovvisto di scheda SIM, egli sarà tenuto a pronunciarsi anche sulla questione se debba esistere un nesso causale diretto tra la violazione di tale obbligo da parte dello Stato membro in questione e il danno subito dagli individui o se sia sufficiente un nesso causale indiretto nel caso in cui, in base alla normativa o alla giurisprudenza nazionali, un tale nesso causale sia sufficiente per la sussistenza di una delle condizioni che determinano la responsabilità dello Stato membro in questione. 17 In tale contesto, il Vilniaus apygardos administracinis teismas Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali 1 Se l’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22 stabilisca l’obbligo di fornire le informazioni sulla localizzazione ove le chiamate siano effettuate da dispositivi mobili sprovvisti di scheda SIM. 2 Qualora la normativa nazionale di uno Stato membro consenta alle persone di effettuare chiamate al [112] senza una scheda SIM, se ciò significhi che le informazioni sulla localizzazione delle suddette chiamate di emergenza debbano essere determinate ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22 . 3 Se la normativa nazionale di cui al punto 4.5.4 della procedura per l’accesso [ai servizi di emergenza], che sancisce, fra l’altro, che i fornitori di reti pubbliche mobili sono tenuti a fornire informazioni sulla localizzazione con un’esattezza di copertura delle stazioni radio base settore [ identificativo di cella], ma non specifica l’esattezza minima in termini di distanza con cui le stazioni radio base devono localizzare il chiamante né la densità in termini di distanza con cui devono essere distribuite dette stazioni, sia compatibile con l’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22 , che stabilisce che le autorità di regolamentazione competenti devono definire i criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante. 4 Nel caso in cui si risponda alla prima e/o alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che uno Stato membro deve garantire che le informazioni sulla localizzazione siano determinate ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22 , e/o alla terza questione dichiarando che la normativa nazionale è incompatibile con l’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22 , che stabilisce che le autorità di regolamentazione delle comunicazioni competenti devono definire i criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante, se il giudice nazionale, nel decidere la questione del risarcimento del danno, debba accertare la sussistenza di un nesso causale diretto fra la violazione del diritto dell’Unione e il danno subito dai singoli individui o se sia sufficiente accertare la sussistenza di un nesso causale indiretto fra la violazione del diritto dell’Unione e il danno subito dai singoli individui quando, in base alla normativa e/o alla giurisprudenza nazionali, l’accertamento della sussistenza di un nesso causale indiretto fra gli illeciti e il danno subito dai singoli individui è sufficiente per la sussistenza di una responsabilità . Sulle questioni pregiudiziali Sulle questioni prima e seconda 18 Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22 debba essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri l’obbligo di provvedere, affinché le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell’autorità incaricata delle chiamate di emergenza al 112 le informazioni relative all’ubicazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tale autorità, anche quando la chiamata è effettuata da un telefono cellulare sprovvisto di scheda SIM. 19 In via preliminare, occorre rilevare che, nelle sue osservazioni scritte presentate alla Corte, il governo lituano sostiene che una tale situazione non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22, bensì è disciplinata dal diritto interno di ogni Stato membro, nella fattispecie dal diritto lituano. 20 A tal riguardo, è sufficiente rilevare che oggetto della prima e della seconda questione è, per l’appunto, l’applicabilità dell’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22 in una situazione quale quella all’origine della controversia di cui al procedimento principale. Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede dunque alla Corte non di interpretare il diritto lituano, bensì di interpretare il diritto dell’Unione, segnatamente la direttiva 2002/22. 21 Per quanto riguarda la risposta a tali questioni, si evince dalla formulazione stessa dell’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22 che l’obbligo di messa a disposizione delle informazioni sull’ubicazione del chiamante riguarda ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo . 22 Occorre altresì ricordare che la Corte ha già statuito che dall’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2002/22, nella sua versione originale, corrispondente, nella versione attuale di tale direttiva, al paragrafo 5 dello stesso articolo, discende che tale disposizione impone agli Stati membri, sempre che ciò sia tecnicamente fattibile, un obbligo di risultato che non si limita all’istituzione di un contesto normativo appropriato, ma esige pure che le informazioni sulla localizzazione di tutte le chiamate al numero 112 siano effettivamente trasmesse ai servizi di soccorso sentenza dell’11 settembre 2008, Commissione/Lituania, -274/07, EU C 2008 497, punto 40 . 23 Pertanto, non può ammettersi che le chiamate al 112 effettuate da un telefono cellulare sprovvisto di scheda SIM siano escluse dal campo di applicazione di tale disposizione. 24 Di conseguenza, si deve rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22 dev’essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri, a condizione che ciò sia tecnicamente fattibile, l’obbligo di provvedere affinché le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell’autorità incaricata delle chiamate di emergenza al 112 le informazioni relative all’ubicazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tale autorità, anche quando la chiamata è effettuata da un telefono cellulare sprovvisto di scheda SIM. Sulla terza questione 25 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di pronunciarsi sulla conformità all’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22 della normativa nazionale che ha definito i criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni relative all’ubicazione di una persona che chiama il 112. 26 In particolare, come emerge dal punto 9 della presente sentenza, il giudice del rinvio esprime dubbi in ordine alla questione, se uno Stato membro possa limitarsi a prevedere che le informazioni relative all’ubicazione di una persona che chiama il 112 debbano essere fornite con un livello di precisione pari a quello della copertura delle stazioni radio base. In effetti, si potrebbe esigere dagli operatori che le informazioni trasmesse indichino, con un livello di precisione minimo, la distanza del chiamante dalla stazione radio base tramite la quale la sua chiamata è stata trasmessa. Inoltre, il giudice del rinvio sottolinea che la normativa lituana applicabile non prevede quale debba essere la densità di distribuzione delle stazioni radio base, né fissa una distanza massima tra queste ultime. 27 A tal riguardo, occorre sottolineare in via preliminare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, spetta al giudice del rinvio competente esaminare se una normativa nazionale sia conforme al diritto dell’Unione, mentre la Corte, allorché statuisce sul rinvio pregiudiziale a norma dell’articolo 267 TFUE, è competente esclusivamente a fornire a detto giudice tutti gli elementi interpretativi rientranti nel diritto dell’Unione che possono consentirgli di valutare tale conformità v., in tal senso, sentenza del 1° luglio 2014, Ålands Vindkraft, -573/12, EU C 2014 2037, punto 126 . 28 In tali circostanze, occorre riformulare la terza questione pregiudiziale e considerare che il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22 debba essere interpretato nel senso che esso conferisce agli Stati membri un potere discrezionale in sede di definizione dei criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni relative all’ubicazione di una persona che chiama il 112, il quale permette loro di limitare tali criteri all’individuazione della stazione di base che ha ritrasmesso la chiamata. 29 Come è stato sottolineato dal governo lituano e dalla Commissione europea nelle loro osservazioni presentate alla Corte, dalla formulazione dell’articolo 26, paragrafo 5, ultima frase, della direttiva 2002/22, emerge che gli Stati membri dispongono di un certo potere discrezionale nella definizione dei criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni relative all’ubicazione di una persona che chiama il 112, informazioni che, ai sensi della prima frase dello stesso paragrafo, le imprese interessate devono mettere gratuitamente a disposizione dell’autorità incaricata delle chiamate di emergenza. 30 Tuttavia, va rilevato che dal considerando 36 della direttiva 2002/22 e dal considerando 39 della direttiva 2009/136 emerge che la trasmissione obbligatoria di informazioni sull’ubicazione del chiamante mira a migliorare il livello di protezione e la sicurezza degli utenti dei servizi del 112, e ad aiutare tali servizi di emergenza nell’espletamento dei loro compiti. 31 Pertanto, i criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni relative all’ubicazione del chiamante devono in ogni caso garantire, nei limiti della fattibilità tecnica, la localizzazione della posizione del chiamante con tutta l’affidabilità e la precisione necessarie a permettere ai servizi di emergenza di venirgli utilmente in soccorso. 32 Il potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri nella definizione di tali criteri trova dunque un limite nella necessità di garantire che le informazioni trasmesse permettano utilmente la localizzazione effettiva del chiamante e, pertanto, l’intervento dei servizi di soccorso. 33 Poiché una tale valutazione presenta un carattere eminentemente tecnico ed è intimamente connessa alle specificità della rete di telecomunicazione mobile lituana, spetta al giudice del rinvio procedervi. 34 Occorre pertanto rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22 dev’essere interpretato nel senso che esso conferisce agli Stati membri un potere discrezionale in sede di definizione dei criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni relative all’ubicazione di una persona che chiama il 112, fermo restando, tuttavia, che i criteri da essi definiti devono garantire, nei limiti della fattibilità tecnica, la localizzazione della posizione del chiamante con tutta l’affidabilità e la precisione necessarie a permettere ai servizi di emergenza di venirgli utilmente in soccorso, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Sulla quarta questione 35 Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che, quando, in base al diritto interno di uno Stato membro, la sussistenza di un nesso causale indiretto fra l’illecito commesso dalle autorità nazionali e il danno subito da un singolo individuo è considerata sufficiente per configurare la responsabilità dello Stato, un tale nesso causale indiretto tra una violazione del diritto dell’Unione, imputabile allo Stato membro in questione, e il danno subito da un singolo individuo dev’essere parimenti ritenuto sufficiente per configurare la responsabilità di detto Stato membro per tale violazione del diritto dell’Unione. 36 Nelle sue osservazioni presentate alla Corte, il governo lituano ha contestato che un nesso causale indiretto tra l’illecito commesso ed il danno subito sia sufficiente per configurare la responsabilità dello Stato lituano ai sensi del diritto nazionale. Secondo il governo lituano, dalle disposizioni lituane applicabili emerge che, per poter configurare la responsabilità dello Stato, deve sussistere, tra l’illecito commesso dalle autorità nazionali e la violazione del diritto del singolo individuo che ha subito un danno, un nesso causale diretto. 37 È sufficiente rilevare, a tal proposito, che non spetta alla Corte, nell’ambito del sistema di cooperazione giudiziaria istituito all’articolo 267 TFUE, pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni nazionali né giudicare o verificare se l’interpretazione che di queste norme dà il giudice del rinvio sia corretta sentenza del 26 marzo 2015, Macikowski, -499/13, EU C 2015 201, punto 51 e giurisprudenza ivi citata . 38 Per quanto riguarda la risposta alla quarta questione, si deve rilevare che, indubbiamente, tra le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire la responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai singoli individui da violazioni del diritto dell’Unione imputabili a tale Stato, figura quella relativa alla sussistenza di un nesso causale diretto tra la violazione di detto diritto e il danno subito da tali soggetti v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2018, Kantarev, -571/16, EU C 2018 807, punto 94 e giurisprudenza ivi citata . 39 Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, nel caso di una violazione del diritto dell’Unione imputabile allo Stato, è nell’ambito della normativa interna sulla responsabilità che quest’ultimo è tenuto a riparare le conseguenze del danno arrecato, fermo restando che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni non possono essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni di natura interna principio di equivalenza v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2018, Kantarev, -571/16, EU C 2018 807, punto 123 e giurisprudenza ivi citata . 40 Ne consegue che, qualora ai sensi del diritto interno di uno Stato membro, così come interpretato dalla giurisprudenza dei suoi giudici nazionali, la sussistenza di un nesso causale indiretto fra una violazione del diritto nazionale da parte di tale Stato membro e il danno subito sia considerata sufficiente per configurare la responsabilità dello Stato, in forza del principio di equivalenza un nesso causale indiretto tra una violazione del diritto dell’Unione, imputabile allo Stato membro in questione, e il danno subito dai singoli individui dev’essere parimenti ritenuto sufficiente per configurare la responsabilità di detto Stato membro per tale violazione. 41 Di conseguenza, si deve rispondere alla quarta questione dichiarando che il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che, quando, in base al diritto interno di uno Stato membro, la sussistenza di un nesso causale indiretto fra l’illecito commesso dalle autorità nazionali e il danno subito da un singolo individuo è considerata sufficiente per configurare la responsabilità dello Stato, un tale nesso causale indiretto tra una violazione del diritto dell’Unione, imputabile allo Stato membro in questione, e il danno subito da un singolo individuo dev’essere parimenti ritenuto sufficiente per configurare la responsabilità di detto Stato membro per tale violazione del diritto dell’Unione. Sulle spese 42 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Quarta Sezione dichiara 1 L’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica direttiva servizio universale , come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, dev’essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri, a condizione che ciò sia tecnicamente fattibile, l’obbligo di provvedere affinché le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell’autorità incaricata delle chiamate di emergenza al numero di emergenza unico europeo 112 le informazioni relative all’ubicazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tale autorità, anche quando la chiamata è effettuata da un telefono cellulare sprovvisto di scheda SIM. 2 L’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, dev’essere interpretato nel senso che esso conferisce agli Stati membri un potere discrezionale in sede di definizione dei criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni relative all’ubicazione di una persona che chiama il numero di emergenza unico europeo 112 , fermo restando, tuttavia, che i criteri da essi definiti devono garantire, nei limiti della fattibilità tecnica, la localizzazione della posizione del chiamante con tutta l’affidabilità e la precisione necessarie a permettere ai servizi di emergenza di venirgli utilmente in soccorso, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 3 Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che, quando, in base al diritto interno di uno Stato membro, la sussistenza di un nesso causale indiretto fra l’illecito commesso dalle autorità nazionali e il danno subito da un singolo individuo è considerata sufficiente per configurare la responsabilità dello Stato, un tale nesso causale indiretto tra una violazione del diritto dell’Unione, imputabile allo Stato membro in questione, e il danno subito da un singolo individuo dev’essere parimenti ritenuto sufficiente per configurare la responsabilità di detto Stato membro per tale violazione del diritto dell’Unione. Fonte curia.eu